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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO G1505804/11/2019

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(1)

REGIONE LAZIO

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. del Proposta n. 18203 del 16/10/2019

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Proponente:

Estensore PETRUCCI BRUNO _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento PETRUCCI BRUNO _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore Regionale M. LASAGNA __________firma digitale________

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO __________firma digitale________

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. M. MARAFINI __________firma digitale________

L.R. 17/95, art. 10 "Piano Faunistico-Venatorio regionale". Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) propedeutico alla predisposizione del Piano Faunistico- Venatorio regionale. Impegni e prenotazioni impegni di spesa in favore dell'ISPRA (Cod. cred. 118353), sul Capitolo B11916, per un importo complessivo di € 100.000,00, a valere sugli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 rispettivamente per un importo di € 50.000,00, € 10.000.00 e € 40.000,00.

G15058 04/11/2019

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REGIONE LAZIO

Proposta n. 18203 del 16/10/2019

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo Mov.

Capitolo Impegno / Accertamento

Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione Beneficiario

1) I B11916/000 50.000,00 16.02 1.04.01.01.013

Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 2.04.06.02

ISTITUTO SUPERIORE PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE

Plurienalità 2 Imp. 2020: 10.000,00 Imp. 2021: 40.000,00

CEP: Fase IMP. Dare CE - 2.3.1.01.01.013 Avere SP - 2.4.3.02.01.01.013

Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

Debiti per Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

Bollinatura: NO

(3)

REGIONE LAZIO

Proposta n. 18203 del 16/10/2019 PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: L.R. 17/95, art. 10 "Piano Faunistico-Venatorio regionale". Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) propedeutico alla predisposizione del Piano Faunistico-Venatorio regionale. Impegni e prenotazioni impegni di spesa in favore dell'ISPRA (Cod. cred. 118353), sul Capitolo B11916, per un importo complessivo di € 100.000,00, a valere sugli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 rispettivamente per un importo di € 50.000,00, € 10.000.00 e € 40.000,00.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Convenzione tra la Regione Lazio e ISPRA propedeutico alla predisposizione del Piano Faunistico-Venatorio regionale.

16/02 1.04.01.01.013 B11916

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Ottobre 50.000,00 Dicembre 50.000,00

2020 Gennaio 10.000,00 Dicembre 10.000,00

2021 Gennaio 40.000,00 Dicembre 40.000,00

Totale 100.000,00 Totale 100.000,00

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Oggetto: L.R. 17/95, art. 10 “Piano Faunistico-Venatorio regionale”. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) propedeutico alla predisposizione del Piano Faunistico-Venatorio regionale. Impegni e prenotazioni impegni di spesa in favore dell’ISPRA (Cod. cred.

118353), sul Capitolo B11916, per un importo complessivo di € 100.000,00, a valere sugli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 rispettivamente per un importo di € 50.000,00, € 10.000.00 e € 40.000,00.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 10 comma 3 lettera a);

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e ss.mm.ii;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di Stabilità regionale 2019”;

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTO l’art. 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23

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giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18/02/2019 e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7/5/2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca, al Dott. Mauro Lasagna ora denominata Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca;

VISTA la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni” che ha rinnovato il quadro normativo nazionale in materia di riordino delle funzioni e competenze alle Province e alle Regioni, individuando tra le funzioni non fondamentali svolte dalle Province quelle in materia di Agricoltura, Caccia e Pesca, che per competenza sono state trasferite alle Regioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, pubblicata sul BURL n.

18 del 4 marzo 2016, che ha individuato nella Direzione regionale “Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca” la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca, in applicazione dell’art. 7 della Legge regionale n. 17/2015;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, articolo 26, comma 2;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e ss.mm.ii. “Norme per la tutela della fauna selvatica gestione programmata dell’esercizio venatorio”;

CONSIDERATO che:

 l’articolo 1 della Legge n. 157/1992 prevede che le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità della legge stessa, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie;

 l’articolo 9 della L.R. n. 17/1995, stabilisce che la Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione regionale e di coordinamento dei piani faunistico- venatori delle province e svolge compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio statuto; la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell’articolo

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14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della presente legge;

 l’articolo 10 della L.R. n. 17/1995, prevede: il Piano Faunistico-Venatorio, che realizza il coordinamento dei piani provinciali, è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza forniti dall’ISPRA.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

PRESO ATTO che l’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente qualora risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

CONSIDERATO che l’attività di predisposizione del nuovo Piano Faunistico-Venatorio regionale rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e soddisfa pubblici interessi in materia di tutela dell’ambiente, pianificazione faunistico venatoria, uso sostenibile del territorio e gestione sostenibile della fauna selvatica;

VISTA la nota prot. n. 142291 del 21/02/2019 la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca della Regione Lazio ha richiesto all’ISPRA una qualificata attività di collaborazione delle proprie strutture nella predisposizione del nuovo Piano Faunistico-Venatorio regionale;

VISTA nota prot. n. 13864 del 18/03/2019 con la quale l’ISPRA ha comunicato la propria disponibilità;

CONSIDERATO che la Regione Lazio e l’ISPRA nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati della normativa vigente e dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), intendono, pertanto realizzare congiuntamente le attività di predisposizione del nuovo Piano Faunistico-Venatorio regionale;

VISTO lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale propedeutico alla predisposizione del Piano Faunistico-Venatorio regionale, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (Allegato 1);

RITENUTO opportuno approvare lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale propedeutico alla predisposizione del Piano Faunistico-Venatorio regionale;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, procedere a impegnare ed a prenotare l’importo complessivo di € 100.000,00 in favore dell’Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale (Cod. cred. 118353), sul capitolo B11916 (spese relative a studi e indagini in

(7)

materia faunistico-venatoria (art. 6 e 11, l.r. n. 17/1995) - Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali), a valere sugli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 rispettivamente per un importo di € 50.000,00, € 10.000.00 e € 40.000,00;

Le obbligazioni giungeranno a scadenza coerentemente con gli importi e le annualità interessate;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni ed in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale propedeutico alla predisposizione del Piano Faunistico- Venatorio regionale, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (Allegato 1);

 di procedere, a impegnare ed a prenotare l’importo complessivo di € 100.000,00 in favore dell’Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale (Cod. cred. 118353), sul capitolo B11916 (spese relative a studi e indagini in materia faunistico-venatoria (art. 6 e 11, l.r. n.

17/1995) - Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali), a valere sugli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 rispettivamente per un importo di € 50.000,00, € 10.000.00 e € 40.000,00;

 Le obbligazioni giungeranno a scadenza coerentemente con gli importi e le annualità interessate;

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore

Dott. Ing. Mauro Lasagna

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ALLEGATO 1

CONVENZIONE TRA

La Regione Lazio, di seguito denominata “Regione”, rappresentata nel presente atto nella persona del Dott. Ing. Mauro Lasagna nato a Roma il 01/02/1955, il quale interviene e stipula non in proprio, ma in nome, vece e conto della Regione Lazio – C.F. 80143490581, avente sede legale in Roma Via Cristoforo Colombo, 212, 00147, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale, competente per materia, “Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca”, giusta DGR n. 211/2018;

E

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente e per la conservazione della biodiversità, dott. Marco La Commare, nato a Roma il 15/06/1965;

PREMESSO CHE:

1. L’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente qualora risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi.

2. L’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

3. L’articolo 133, lett. a), n. 2) del D. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

4. Le attività previste dalla presente Convenzione sono finalizzate alla predisposizione del nuovo Piano Faunistico-Venatorio regionale.

5. La predetta attività rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e soddisfa pubblici interessi in materia di tutela dell’ambiente e gestione sostenibile della fauna selvatica.

6. Le Parti nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati della normativa vigente e dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), intendono, pertanto realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.

7. L’art. 1 della Legge n. 157/1992 prevede:

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➢ che le Regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità della legge stessa, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie;

➢ che le Regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti;

8. L’articolo 9 della L.R. n. 17/1995, “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio.” stabilisce che:

➢ la Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione regionale e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle province e svolge compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio statuto. Individua, altresì, con regolamento di organizzazione l’attribuzione delle funzioni alle strutture centrali e periferiche competenti, favorendo la dislocazione dei servizi sul territorio al fine di una più agevole fruizione da parte degli utenti;

➢ la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della presente legge.

9. In base a quanto previsto al comma 3 dell’art. 10 della L.R. n. 17/1995, il Piano Faunistico-Venatorio, che realizza il coordinamento dei piani provinciali, è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri di omogeneità e congruenza forniti dall’ISPRA.

10. La Legge n. 56/2014 stabilisce che le funzioni già esercitate dalle Province siano ritrasferite alla competenza delle Regioni.

11. La Regione Lazio articola le sue funzioni in Direzioni Regionali le cui competenze sono state definite nell’ambito legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante norme sulla

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni e nel regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni.

12. Con la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018 recante “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni”

con la quale si è disposta una riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale attraverso la modifica puntuale di taluni articoli e allegati del regolamento regionale n.

1/2002 è stata costituita la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca.

13. La legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione.

14. La Deliberazione della Giunta regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale

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di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015.

15. L’articolo 7 della Legge n. 157/1992 prevede:

➢ che l’ISPRA opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province;

➢ che l’ISPRA ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l’evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale;

➢ che l’ISPRA, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza, ai sensi della Legge 157/92 - art. 7, comma 1, collabora con lo Stato, le Regioni e con gli Enti da questi delegati, alle attività di conservazione e gestione della fauna selvatica, ivi compresi i programmi di reintroduzione della fauna medesima.

➢ il comma 2 del suddetto art. 7 prevede che “il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell’ISPRA l’istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali”.

16. L’articolo 28, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, al fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali, ha istituito l’ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale).

17. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/10/2010 è stato nominato il presidente dell’ISPRA.

18. Con decreto GAB-DEC-2010-152 del 05/10/2010 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’ISPRA.

19. Il Consiglio di Amministrazione dell’ISPRA con deliberazione n. 02/2018 ha nominato il Dr. Alessandro Bratti Direttore Generale.

20. L’articolo 28, comma 2, del succitato D.L., ha attribuito all’ISPRA le funzioni prima attribuite all’APAT, all’INFS e all’ICRAM, i quali enti sono stati soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del medesimo articolo.

21. L’articolo 28, comma 4, del citato D.L. n. 112/2008, che ha disposto che la denominazione “Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”, sostituisce ad ogni effetto ed ovunque presente le denominazioni APAT, INFS ed ICRAM.

22. Con nota prot. n. 142291 del 21/02/2019 la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca della Regione Lazio ha richiesto all’ISPRA una qualificata attività di collaborazione delle proprie strutture nella predisposizione del nuovo Piano Faunistico-Venatorio regionale.

23. L’ISPRA con nota prot. n. 13864 del 18/03/2019 ha comunicato la propria disponibilità.

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24. Con Determinazione , del , il Direttore Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca ha approvato lo schema di convenzione propedeutico all’affidamento all’ISPRA dell’incarico della predisposizione del Piano Faunistico-Venatorio regionale.

25. Il presente accordo di convenzione è finalizzato all’elaborazione del Piano faunistico venatorio regionale nell’interesse pubblico delle due parti.

26. Le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti firmatarie della presente convenzione e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell’ambiente, pianificazione faunistico venatoria e uso sostenibile del territorio.

27. Le attività delle Parti e le modalità attraverso le quali le attività verranno svolte, con relativa tempistica, sono dettagliate in apposito Allegato Tecnico a corredo della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente atto.

ART. 2 (Oggetto)

Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione tra Regione Lazio ed ISPRA per la redazione del Piano Faunistico-Venatorio regionale.

ART. 3 (Compiti delle parti) L’ISPRA si impegna a:

concorrere alla formulazione del Piano Faunistico-Venatorio regionale supportando la competente Direzione sia sul piano scientifico, che sul piano redazionale dei profili di natura tecnica, secondo quanto previsto nell’allegato tecnico;

cooperare con le aree protette, curandone il coinvolgimento, ai fini del reperimento di informazioni che arricchiscano la banca dati di riferimento del PFVR;

partecipare alle riunioni organizzate dalla Regione con i portatori d’interesse e gli enti coinvolti per la redazione del PFVR.

La Regione Lazio si impegna a:

➢ mettere a disposizione i dati pregressi sulla presenza e distribuzione delle specie selvatiche;

➢ promuovere il coinvolgimento degli ambiti territoriali di caccia nel reperimento dei dati e nelle altre attività finalizzate alla redazione del PFVR;

➢ reperire e mettere a disposizione la cartografia utile per la redazione del PFVR;

➢ costituire un gruppo di lavoro dedicato, con sede prevalente delle attività a Roma, al quale partecipino l’ISPRA e funzionari della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca e della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, aperto alla collaborazione di tecnici dei Parchi nazionali e regionali, delle Riserve naturali, degli A.T.C.;

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➢ individuare locali idonei ed attrezzati per lo svolgimento delle riunioni del Gruppo.

ART. 4

(Responsabilità delle parti)

Durante l’attività svolta nell’ambito della Convenzione, l’ISPRA e la Regione saranno responsabili del proprio personale, per ogni eventuale danno che dall’attività medesima possa derivare a persone e cose.

Le parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività del presente accordo.

ART. 5

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla sottoscrizione.

ART. 6

(Modalità di esecuzione)

La presente convenzione prevede la collaborazione tra ISPRA e Regione Lazio per la realizzazione delle carte di vocazionalità di specie di interesse gestionale e conservazionistico, la realizzazione del Piano Faunistico-Venatorio regionale, il coordinamento dei censimenti della fauna selvatica e la redazione di linee di indirizzo per la gestione faunistica, per i dettagli delle attività si rimanda all’allegato tecnico.

La prima bozza di PFVR redatto in tutte le sue parti, realizzata a seguito della collaborazione di cui al comma precedente, sarà realizzata non oltre 18 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione; documenti intermedi, prodotti nell’ambito della collaborazione tra le parti, saranno resi disponibili entro 24 mesi dalla sottoscrizione.

ART. 7 (Importo)

Per le attività di cui al presente atto l’Amministrazione Regionale del Lazio rimborserà le spese sostenute dall’ISPRA per un importo pari ad € 100.000,00 (centomila/00), fuori campo IVA art. 4 del DPR n. 633/1972.

ART. 8

(Nomina dei responsabili della Convenzione)

La Regione Lazio individua Bruno Petrucci quale funzionario referente ai fini della Convenzione.

L’ISPRA individua il responsabile della Convenzione nella dott.ssa Barbara Franzetti.

ART. 9

(Erogazione dei rimborsi)

L’importo di cui al precedente articolo 7 verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- Primo pagamento - pari al 50% del totale, entro 6 mesi dalla firma della convenzione;

- Secondo pagamento - pari al 10%, entro 12 mesi dalla firma della convenzione;

(13)

- Terzo pagamento - pari al rimanente 40% alla conclusione del progetto.

Gli importi verranno rimborsati dalla Regione Lazio entro 60 gg. dal ricevimento delle relative note di addebito da parte di ISPRA, corredate dalla rendicontazione dei costi sostenuti.

ART. 10 (Riservatezza)

Le Parti sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di qualsiasi soggetto per quanto riguarda dati, cognizioni, documenti e valutazioni di cui sia venuto a conoscenza о che siano stati ad esso comunicati in ragione della presente Convenzione.

ART. 11 (Proprietà dei dati)

La proprietà di dati, cognizioni, documenti e valutazioni connessi all’attuazione della Convenzione è comune di entrambe le parti. L’eventuale utilizzo о pubblicazione dei dati scientifici da parte dell'ISPRA potrà avvenire solo citando la Regione e la Convenzione medesima.

ART. 12 (Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni tramite PEC, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite e in corso di esecuzione.

ART. 13 (Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:

l’ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it;

la Regione in Roma, Via del Serafico n. 107,PEC: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

ART. 14

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione del presente Accordo esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.

Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità scientifiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall’European Data Protection Board (EDPB).

Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente convenzione, in relazione alle attività di trattamento di dati che potranno discendere dall’attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell’art.

26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

(14)

ART. 15 (Norme applicabili)

Per tutto quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 16

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione, redatta in due esemplari originali dei quali uno per la Regione ed uno per l’ISPRA, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso (D.P.R. 131/86) e l’onere della registrazione ricade esclusivamente sulla parte richiedente la registrazione (art. 57 del D.P.R. 131/86).

La presente convenzione sconta l’imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche ed integrazioni, che sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 del citato DPR) a seguito di autorizzazione n. 40594/2019 dell’AdE – Direzione Regionale del Lazio.

ART. 17 (Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale Competente.

Il presente è sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15 Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.

Letta, confermata e sottoscritta

PER L’ISPRA: PER LA REGIONE LAZIO:

PER DELEGA PER DELEGA

(15)

ALLEGATO TECNICO

Attività previste dalla convenzione

Coordinamento gruppo di lavoro per la redazione del PFVR e supporto per la realizzazione della VAS per il piano medesimo, limitatamente agli aspetti faunistico-venatori.

Elaborazione di linee di indirizzo per le specie di interesse gestionale, conservazionistico e le specie alloctone.

Redazione delle carte di omogeneità ambientale e definizione dei criteri per l’individuazione degli istituti venatori:

 le oasi di protezione;

 le zone di ripopolamento e cattura;

 i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

 i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

 le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-turistico-venatorie;

 gli ambiti territoriali di caccia;

 le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare di cani;

 l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

Redazione della cartografia per i comprensori faunistici dove localizzare gli ATC.

Verifica dell’idoneità degli istituti venatori esistenti:

 Sopralluoghi sul campo per la verifica dell’idoneità degli istituti esistenti; numero max. di uscite: 60/giorni/uomo, da effettuare con strumentazione dell’ISPRA e della Regione Lazio.

Coordinamento delle attività di gestione e conservazione:

 Pianificazione delle attività di monitoraggio di Lepre, Coturnice, Quaglia, Starna, Allodola, Fagiano, Beccaccia e Ungulati.

 Sopralluoghi notturni e diurni sul campo per la messa a punto delle tecniche di conteggio delle specie suindicate con varie modalità; numero max. di campionamenti: 20/giorni/uomo, da effettuare con strumentazione dell’ISPRA e della Regione Lazio.

 Raccolta ed analisi genetica di max 50 pellet di lepre per la presenza della lepre italica.

 Analisi dei dati del monitoraggio.

 Creazione banca dati dei Lagomorfi.

 Raccolta dati sulla distribuzione della Lepre italica ed aggiornamento del piano d’azione regionale della specie.

 Raccolta dati su distribuzione e successo riproduttivo delle popolazioni di coturnice e aggiornamento del piano d’azione regionale della specie.

 Raccolta dati su distribuzione, consistenza dei Cervidi; numero max. di campionamenti: 20/giorni/uomo, da effettuare con strumentazione dell’ISPRA e della Regione Lazio.

(16)

 Verifica dell’idoneità dei distretti di gestione per Capriolo e Cervo identificato dagli ATC.

 Linee guida per il monitoraggio dei Cervidi.

 Linee guida per la stesura dei piani di prelievo di Capriolo e Cervo.

 Definizione di metodi di monitoraggio dell’impatto dei Cervidi sulle attività antropiche (danni all’agricoltura, incidenti stradali) con la predisposizione anche di una carta di rischio di danneggiamento delle colture da parte degli ungulati e del rischio di incidenti stradali.

 Linee guida sui metodi da impiegare per la prevenzione dei danni alle colture agricole ed al bestiame.

 Linee guida per l’adozione di metodi di prevenzione degli incidenti stradali.

 Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati ricadenti nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica.

 Criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori di fondi rustici, singoli o associati, che si impegnano alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura.

 A seguito delle indicazioni del Tavolo Tecnico, potranno essere eventualmente inserite, rimanendo invariato il finanziamento previsto e dei tempi di consegna dei prodotti, potranno essere inseriti specifici approfondimenti relativi ai punti sopra individuati.

Linee d’indirizzo per gli ATC sulle attività che andranno a svolgere sia in campo faunistico che gestionale degli istituti di protezione

Cronologia della consegna dei prodotti

2 mesi dalla sottoscrizione della convenzione:

 Istituzione del gruppo di lavoro per la redazione del PFVR e definizione delle attività da svolgere con relativo cronoprogramma.

6 mesi dalla sottoscrizione della convenzione:

 Linee guida per il monitoraggio delle seguenti specie: Cervo, Cinghiale, Capriolo, Lepre, Fagiano, Starna, Beccaccia;

 definizione dell’impianto del PFVR.

18 mesi dalla sottoscrizione della convenzione:

 redazione delle carte di omogeneità ambientale e definizione dei criteri per l'individuazione degli istituti venatori;

 linee di indirizzo per le specie di interesse gestionale, conservazionistico e le specie alloctone;

 consegna della prima bozza di PFVR redatto in tutte le sue parti;

 Risultati analisi genetiche dei campioni di lepre.

24 mesi dalla sottoscrizione della convenzione:

 Supporto per l’approvazione del PFVR e della VAS

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