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proposta di legge n. 24

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ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 24

a iniziativa del Consigliere Santarelli

presentata in data 25 febbraio 2021

______

NORME PER L’UTILIZZO DEI FARMACI

NELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CONVENZIONATE

__________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Presenza della figura professionale del farmacista nelle strutture pubbliche e private)

1. Negli istituti di ricovero, di riabilitazione, nelle Residenze sanitarie assistenziali (RSA), negli ho- spice, nelle Residenze socio sanitarie assistenziali (RSSA), presso i Servizi per le tossicodipendenze (SERT), nelle case di riposo, nelle case protette, nelle comunità terapeutiche, nelle case di cura pri- vate e in tutte le altre strutture pubbliche e private convenzionate, ove sono utilizzati farmaci, l'ap- provvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di personale farmacista opportu- namente inquadrato nell'organigramma della strut- tura.

2. L'esercizio della professione di farmacista presso le strutture di cui al comma 1 è consentito a coloro che abbiano conseguito il titolo di abilita- zione all'esercizio professionale e siano iscritti al relativo ordine professionale, abbiano conseguito la specializzazione in farmacia ospedaliera o equi- pollente nel rispetto delle normative vigenti in ma- teria.

Art. 2

(Dispensazione e fornitura farmaci)

1. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale è prerogativa esclusiva del farmacista che deve operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e te- nendo presente i diritti del malato e il rispetto della vita.

2. Il farmacista, come unico esperto del far- maco ed educatore sanitario, collabora con le altre figure sanitarie nel rispetto delle competenze defi- nite dalla legge e dal contratto.

Art. 3

(Compiti del farmacista)

1. Il farmacista concorre ad ottimizzare le ri- sorse della struttura attraverso la scelta nell'acqui- sto dei farmaci e dei dispositivi medici e coopera per garantire il benessere e la cura del paziente.

2. A tal fine, il farmacista si occupa di:

a) gestire i farmaci nella struttura;

b) ordinare i medicinali, i dispositivi medici, tutto il materiale sanitario, ed i dispositivi nutrizionali;

c) coordinare i rapporti con i fornitori;

d) prendere visione e fare consulenza della terapia farmacologica da adottare sul paziente;

(3)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

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e) affiancare i medici nel redigere ed integrare la

terapia farmacologica nonché controllare l'ade- renza terapeutica;

f) verificare l'interazione tra farmaco-farmaco, far- maco-cibo, farmaco-disturbi comportamentali;

g) dispensare terapia farmacologica prescritta dal medico e consegnare la stessa agli infermieri per la somministrazione.

Art. 4

(Criteri di assunzione presso le strutture)

1. Presso le strutture di cui all'articolo 1 è obbli- gatorio garantire la presenza del farmacista nel ri- spetto dei seguenti criteri:

a) un farmacista ogni 60 posti letto;

b) nelle strutture con ricezione inferiore a 60 posti letto deve comunque essere garantita la figura di un farmacista. In questo caso, le strutture possono avvalersi di personale utilizzato presso altri istituti, ricorrendo alla tipologia con- trattuale part-time o altre previste dalla vigente normativa in materia di lavoro.

Art. 5 (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accredita- mento istituzionale delle strutture e dei servizi sa- nitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e di- sciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) e il relativo regolamento di attuazione sono modificati dopo l'entrata in vigore della pre- sente legge.

2. L'ottemperanza a questa legge viene ricono- sciuta quale requisito per il rilascio dell'autorizza- zione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie.

3. Le strutture di cui all'articolo 1 devono ade- guarsi alle presenti disposizioni entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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