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L’ASSEGNO DI MATERNITA’ (ART. 65 LEGGE 448/98) DEFINIZIONE

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L’ASSEGNO DI MATERNITA’

(ART. 65 LEGGE 448/98)

DEFINIZIONE

Erogazione di natura economica da parte dell’INPS, per ogni figlio nato, in favore di donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

CHI PUO’ FARE RICHIESTA

Le donne madri in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadine italiane o comunitarie o cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.

- ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato. Il valore annuo della situazione economica (ISEE) previsto dalla legge per il nucleo base (composto da 3 persone) ammonta, per il 2009, a 32.222,66. Tale valore è riparametrato in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare;

- residenza nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo;

- non aventi diritto all’indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né ad alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità. Tuttavia, le donne che beneficiano di un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno possono avanzare richiesta per la quota differenziale.

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

AMMONTARE DELL’ASSEGNO

L’assegno mensile, soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT, ammonta, per il 2009, a € 309,11 ed è corrisposto in 5 mensilità in unica soluzione.

COME RICHIEDERE L’ASSEGNO

Le donne residenti a Treviglio, si possono rivolgere, per la compilazione della domanda, della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e dell’I.S.E.E., ai CAF C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.

La domanda di assegno, corredata di I.S.E.E. e D.S.U. (quest’ultima sottoscritta in ogni parte) e, per le donne extracomunitarie, di fotocopia della carta di soggiorno, deve essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Treviglio.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio protocollo del Comune di residenza in qualsiasi momento dell’anno entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio.

In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento.

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