• Non ci sono risultati.

12 della legge regionale n

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "12 della legge regionale n"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5714 – 527.5270 email [email protected] WEBwww.assemblea.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6913 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 6748 Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo: "Schema di regolamento regionale in materia di pescaturismo, di ittiturismo, di acquiturismo e delle attività connesse, di cui alla legge regionale n. 22/2014". A firma del Consigliere: Serri (DOC/2018/387 del 26 luglio 2018)

ORDINE DEL GIORNO

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Premesso che

l'art. 12 della legge regionale n. 22 del 2014 ("Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo. Istituzione della Consulta ittica regionale. Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)) prevede che la Giunta regionale, con apposito regolamento, definisca, nel rispetto della vigente normativa, i criteri, i requisiti, le prescrizioni per lo svolgimento delle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, le procedure amministrative, di controllo ed ulteriori aspetti sanzionatori, nonché altre norme di attuazione della medesima legge;

in attuazione di quanto previsto dalla citata legge regionale n. 22 del 2014, la Giunta regionale, nella seduta del 25 giugno 2018, ha approvato lo schema di "Regolamento regionale in materia di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse, a norma dell'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 2014, n. 22", poi trasmesso alla Commissione assembleare II, in sede referente;

la Commissione II nella seduta del 18 luglio ha esaminato il testo e ha dato parere positivo alla sua trasmissione all'Assemblea legislativa.

Considerato che

l'articolo 17 del regolamento in questione reca disposizioni per l'esercizio dell'attività commerciale connessa, svolta attraverso la ristorazione con somministrazione di pasti e bevande, anche non completa, finalizzata principalmente a valorizzare e promuovere la corretta utilizzazione gastronomica di prodotti aziendali, limitando a 12 coperti a pasto la possibilità di erogazione di tale servizio attraverso l'utilizzo della cucina domestica dell'imprenditore;

(2)

2

nel corso della seduta è tuttavia emersa la non chiara formulazione del comma 3 del medesimo articolo 17 e l'opportunità che la Giunta provveda alla correzione e all'esplicitazione nel testo della previsione che per l'esercizio dell'attività di preparazione di pasti e bevande, ad esclusione dei casi di uso della cucina domestica ammessi dal comma 2 (massimo di dodici coperti, per ciascuno dei due pasti principali), l'imprenditore deve disporre di locali dotati dei requisiti igienico sanitari, rispettosi della normativa urbanistica ed edilizia e di personale alimentarista adeguatamente formato.

Tutto ciò premesso e considerato impegna la Giunta

a emendare il comma 3 dell'articolo 17 del summenzionato regolamento, eliminando le parole

"laddove superiore ai limiti previsti dal comma 2" e sostituendole con le parole "ad esclusione dei casi di uso della cucina domestica di cui al comma 2”.

Approvato all’unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2018

Riferimenti

Documenti correlati

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN FAVORE DEL SIG.. xxxxxxxxxxxxxx,

d) prevedere nello Statuto sociale un organo di controllo o di revisione contabile e per le.. La Giunta regionale verifica periodicamente il rispetto dei requisiti di cui al comma 1. A

Il presente capo disciplina, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, l'esercizio da parte della Regione, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato

Per le finalità previste dall' articolo 12 bis della legge regionale 16/2014 , come inserito dal comma 13, è autorizzata la spesa complessiva di 1.400.000

f) all'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 5, dopo le parole 'alla quale partecipano' sono inserite le seguenti: ', secondo quanto previsto dallo stesso articolo 2, comma

− emendamento sostitutivo dell’intero articolo, a firma del Presidente della Giunta regionale, Lorenzetti. Posto in votazione, l’emendamento medesimo è approvato con 17

Art. Il decreto di cui al comma 9 del presente articolo determina una indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia,

58 prevede che «qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo articolo 16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico