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271 30/05/2017

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 7164 DEL 20/04/2017 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA' Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(MONTANARO FRANCESCA) (MANETTI MANUELA) (M. MANETTI)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA'

(Civita Michele) ___________________________

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 15/05/2017 prot. 271 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Comune di Fontechiari (Fr). Piano Regolatore Generale. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.12.2003. Approvazione con modifiche, prescrizioni, condizioni e integrazioni.

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 8 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

271 30/05/2017

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OGGETTO: Comune di Fontechiari (Fr).

Piano Regolatore Generale.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.12.2003.

Approvazione con modifiche, prescrizioni, condizioni e integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio, Mobilità VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante “Norme sul governo del territorio” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni;

PREMESSO che il Comune di Fontechiari (Fr) è dotato di Programma di Fabbricazione approvato con D.G.R. n. 3596 del 31.07.1978;

CHE il medesimo Comune ha inizialmente adottato il P.R.G. in oggetto con deliberazione consiliare n. 21 del 28.12.2000;

CHE a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, di cui alla D.C.C. n. 2/2000, avvenuta ai sensi e forme di legge sono state presentate n. 16 osservazioni nei termini;

CHE a seguito della revisione del parere espresso inizialmente dal Dipartimento Regionale Ambiente – Protezione Civile sul P.R.G. di cui alla D.C.C. n. 21/2000 si è resa necessaria una revisione dello strumento urbanistico in argomento;

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 del 30.12.2003 con la quale il Comune di Fontechiari ha adottato il Piano Regolatore Generale così come modificato a seguito del citato aggiornamento;

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, di cui alla D.C.C. n.

19/2003, avvenuta ai sensi e forme di legge, sono state presentate n. 4 osservazioni nei termini;

VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 3.06.2004 con la quale il Comune di Fontechiari ha provveduto ad esprimere le proprie controdeduzioni alle complessive n. 20 osservazioni presentate;

RILEVATO che gli atti relativi al Piano Regolatore in questione sono stati sottoposti all’esame del Comitato Regionale per il Territorio per l’emanazione del parere di competenza, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 22.12.1999 n. 38;

RILEVATO che gli atti relativi al Piano Regolatore in questione sono stati sottoposti all’esame del Comitato Regionale per il Territorio per l’emanazione del parere di competenza, ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 22.12.1999 n. 38, e che tale Organo consultivo della Regione, con Voto n. 144/6 reso nella seduta del 24.07.2008, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante quale Allegato “A”, ha ritenuto che il suddetto strumento urbanistico sia meritevole di approvazione, con le modifiche e le prescrizioni, nello stesso riportate, da introdursi d’ufficio ai sensi dell’art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

CHE con nota n. 154287 del 04.09.2008 lo stesso C.R.p.T. ha trasmesso al Comune di Fontechiari copia del suddetto voto n. 144/6 del 2008 invitandolo a formulare, in merito alle modifiche apportate, le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della L. 765/67;

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VISTA la successiva nota n. 169053 del 29.09.2008 con la quale il C.R.p.T. ha provveduto a trasmettere al Comune di Fontechiari il citato Voto n. 144/6/2008 corretto a seguito di un mero errore materiale;

CONSIDERATO che il Comune di Fontechiari ha inizialmente espresso le proprie controdeduzioni al Voto del C.R.p.T. n. 144/6/2008 con deliberazione consiliare n. 1 del 28.03.2009;

CHE da un più attento esame di quanto espresso con D.C.C. n. 1/2009 e della documentazione allegata, il Comune di Fontechiari ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare n. 2 del 29.08.2011 con la quale il Comune di Fontechiari ha revocato la D.C.C. n. 1/2009 esprimendo le proprie controdeduzioni al Voto del C.R.p.T. n.

144/6/2008 così come rettificate;

VISTO il voto n. 239/4 del 19.05.2016 e le cartografie incluse numerate da 1 a 5, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante quale Allegato “B”, con il quale il Comitato Regionale per il Territorio ha espresso il parere che “il Piano Regolatore Generale del Comune di Fontechiari adottato con D.C.C. n. 19 del 30.12.2003 sia meritevole di approvazione con le modifiche e le integrazioni introdotte d’ufficio e contenute nel Voto n. 144/6 del 24.07.2008, così come modificate per effetto del parziale accoglimento delle controdeduzioni comunale di cui alla D.C.C. n. 2 del 29.08.2011, nonché dalle ulteriori prescrizioni riportate nel presente Voto”;

VISTA la nota n. 392 del 06.04.1998 con la quale l’Azienda U.S.L. Frosinone, Distretto territoriale di Sora, Dipartimento Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica, ha espresso parere favorevole di massima, a condizione che vengano rispettate tutte le norme vigenti in materia d’Igiene e Sanità Pubblica, in particolare:

a) Per quanto riguarda le aree soggette a specifiche misure di tutela, si faccia riferimento per le sorgenti destinate al consumo umano al D.P.R. 236/88;

b) Per gli impianti di depurazione, rispettare almeno la distanza di cento metri dalle civili abitazioni;

c) Per la zona di rispetto Cimiteriale le SS.LL. dovranno fare riferimento a quanto riportato nel D.P.R. 285 del 1990;

d) Per l’edilizia scolastica gli interventi dovranno soddisfare i parametri dettati dal D.M. 18.12.75 e successive modificazioni, sia in ordine all’ampiezza dell’area interessata dal singolo intervento, sia in ordine alla dotazione e dimensione degli spazi interni.

Sono fatte salve altre norme di ordine tecnico urbanistico ed in materia di vincoli.

VISTA la nota n. 8265 del 06.08.1999 con la quale il Direttore del Dipartimento Regionale Ambiente e Protezione Civile, ha espresso:

PARERE NEGATIVO alle previsioni di Piano Regolatore Generale del Comune di Fontechiari, ai soli fini dell’art. 13 della legge n. 64/74, per le seguenti aree:

 Per i Borghi agricoli di Valle Scalza e La Rocca, bordati di rosso sulla carta geologica su

zonizzazione urbanistica (tav. 14), in quanto la geologia rappresentata nella documentazione non corrisponde a quanto riscontrato sul terreno: in particolare i due Borghi sono interessati quasi totalmente da travertini con varie facies da litoidi a sabbiose, con passaggi laterali al complesso conglomeratico; l’area pertanto necessita di adeguati approfondimenti geologici;

Per le aree morfologicamente più depresse in prossimità di corsi d’acqua perenni, nelle località di Colle Ruscio, Ponte Emilio e Contrada Colle Mastroianni in quanto a rischio di alluvionamento; tali aree sono bordate di rosso sulla carta geologica su zonizzazione urbanistica (tav. 14);

 Per le aree prossime alle incisioni vallive (per una distanza di 50 m su entrambi i lati

dell’incisione) nelle località di Ponte Emilio, Muto, Cocuzzo, Colle Mastroianni e del Capoluogo, in quanto aree di rispetto ambientale ai fini idrogeologici e in quanto aree a potenziale rischio di esondazione in caso di eventi meteorici estremi; tali aree sono bordate di blu (il tracciamento è omesso nelle zone già escluse per rischio di alluvionamento) sulla carta geologica su zonizzazione urbanistica (tav. 14);

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 Per le aree particolarmente acclivi, per le aree a ridosso di scarpate e per le aree di contatto tra

terreni a diversa litologia (per una distanza di 10 m su entrambi i lati del contatto litologico), bordate di verde sulla carta geologica su zonizzazione urbanistica (tav. 14);

 Per tutte le aree indicate da sottoporre a vincolo idrogeologico nella carta della stabilità dei

versanti e dei vincoli idrogeologici (tav. 5); in tali zone è consentita solo la destinazione a conservazione boschi;

PARERE FAVOREVOLE alle previsioni di Piano Regolatore Generale del Comune di Fontechiari per le restanti aree ai soli fini dell’art. 13 della legge n. 64/74, con l’obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni, da inserire nella relativa delibera comunale di adozione e/o di approvazione:

 Vengano eseguite in fase esecutiva indagini geognostiche e geotecniche di dettaglio atte a

determinare le caratteristiche geotecniche del sottosuolo. Le indagini siano spinte a profondità tali da garantire adeguate e sufficienti conoscenze del sottosuolo, con caratterizzazione stratigrafica e geotecnica dei terreni, attraverso prove geotecniche di laboratorio, e con definizione dell’andamento piezometrico della falda idrica;

 Sia evitato di impostare le fondazioni in corrispondenza di passaggi laterali tra terreni con

diverse caratteristiche geotecniche e in presenza di falda idrica a livello del piano di imposta;

In fase esecutiva, per l’insieme “pendio – opere di progetto” siano eseguite accurate verifiche di stabilità, anche in condizioni dinamiche, utilizzando i dati provenienti dalle indagini geognostiche e geotecniche;

 Siano eseguite indagini atte a verificare il rischio di liquefazione, di esondazione e di cavità

sotterranee;

 Tutte le opere di contenimento provvisorie e definitive siano opportunamente drenate e le acque

adeguatamente convogliate e smaltite;

 Sia garantito lo smaltimento delle acque meteoriche, al fine di evitare l’instaurarsi di fenomeni

di erosione accelerata e fenomeni di impaludamento e di ristagno;

In tutta l’area caratterizzata da “detriti di falda” e definita dal geologo come potenzialmente instabile (località Cocuzzo, Muto, Case Tondoni) – bordata di violetto sulla carta geologica su zonizzazione urbanistica (tav. 14) – si fa divieto di utilizzare fondazioni dirette a causa delle sfavorevoli condizioni geomorfologiche e geotecniche;

 La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più

assoluto l’equilibrio esistente dei terreni e l’assetto idrogeologico;

La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche ed in particolare:

 Legge 2.2.1974 n. 64;

D.M. Min. LL.PP. 11.03.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;

 Circ. Regione Lazio del 29.101980 n. 3317; Circ. Regione Lazio del 11.09.1982 n. 2950;

 Circ. Regione Lazio del 23.11.1982 n. 769;

 Circ. Min. LL.PP. del 24.09.1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al

D.M. LL.PP. 11.03.1988;

D.M. LL.PP. 16.01.1996 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi”;

D.M. LL.PP. 16.01.1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”:

 Circ. Min. LL.PP. del 10.04.1997 n. 65 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al

D.M. 16.01.1996.

VISTA la nota n. 2399 del 23.08.2000 con la quale l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno, nell’esporre le proprie osservazioni sul Piano in oggetto in relazione agli aspetti di competenza, ha espresso per il P.R.G. in esame, con la sola esclusione della zona C1 – Espansione

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intensiva il località Colle Ramato, parere di compatibilità purché si provveda a recepire le osservazioni esposte e che di seguito si riassumono come prescrizioni:

a) Nella zona B3 – Borgo Agricolo ricadente in “area di attenzione” e nelle zone agricole produttive – E interessate da fenomenologie franose, perimetrate e non, devono essere rispettate le misure di salvaguardia del Piano Straordinario (art. 7 e art. 10);

b) Negli elaborati grafici di progetto vanno individuate le fasce di tutela delle risorse idriche (sorgenti e corsi d’acqua superficiali), disciplinandone il vincolo nelle norme tecniche di attuazione,

VISTA la nota n. 19921 del 01.07.2002 con la quale il Direttore Regionale all’Ambiente e Protezione Civile, a seguito di richiesta da parte del Comune di Fontechiari di revisione del precedente parere di cui alla nota n. 8265/1999, ha espresso:

PARERE FAVOREVOLE per l’area del bacino del fosso Rio da Colle Ruscio-Ponte Emilio a Fonte Oco, ai sensi dell’art. dell’art. 13 della Legge 64/74, della legge regionale 72/75, della D.G.R.

2649/99, alla parziale revisione del parere della Regione Lazio – Dipartimento Ambiente Protezione Civile sul PRG di Fontechiari (prot. 8265 del 6.8.1999), limitatamente alle aree alluvionali (da Colle Ruscio – Ponte Emilio a Fonte Oco), a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni da inserire nella relativa delibera comunale di adozione e/o approvazione e nelle norme tecniche di attuazione:

 Debbono restare inedificabili:

 L’area in sinistra del fiume Fibreno fino all’incirca alla confluenza della strada provinciale Fontechiari-Casalvieri con la S.S. 627 (in rosa nella carta 1:5000 allegata alla Relazione geologica-indagini idrogeologiche e idrologiche integrative del bacino del fosso Rio-confluenza del rio nel F. Fibreno, del luglio 2001, del dott. Geol. Aldo Pierro), come già prescritto nel precedente parere;

 Tutta l’area compresa tra il fosso Rio e la S.P. Fontechiari-Casalvieri fino alla confluenza con la S.S. 627 (indicata in verde nella carta 1:5000 allegata alla Relazione Geologica-indagini idrogeologiche e idrologiche integrative del bacino del fosso Rio-confluenza del rio nel F.

Fibreno, del luglio 2001, del dott. Geol. Aldo Pierro);

 L’area campita con righettato rosso, prossima al ponticello, in quanto le quote topografiche sono paragonabili a quelle dell’area alluvionabile;

 È edificabile con prescrizioni l’area indicata come “C” (in celeste) nella carta 1:5000 allegata alla Relazione geologica-indagini idrogeologiche e idrologiche integrative del bacino del fosso Rio-confluenza del rio nel F. Fibreno, del luglio 2001, del dott. Geol. Aldo Pierro nella quale sarà consentita l’edificazione a condizione che:

 Per ogni opera da realizzare (edifici, piazzali di sosta, ecc.) la quota del primo solaio sia posta a +100 cm dalla quota del piano di campagna;

 Per l’area campita con righettato blu, la quota del primo solaio, invece che a +100cm, sia posta a + 150 cm dalla quota del piano di campagna;

 Non siano realizzati piani interrati;

 Siano eseguite opportune indagini geognostiche e geotecniche per la caratterizzazione del substrato e per definizione del più idoneo tipo di fondazione, anche in funzione degli andamenti della falda idrica in condizioni statiche e in condizioni dinamiche (filtrazione in caso di piena in avanzamento ed in ritiro);

 Siano realizzate opere di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche;

 Conformemente a quanto indicato nel parere del 23.08.2000 (prot. 2399) dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno si dovrà comunque provvedere a definire una

“….zonizzazione lungo i corsi d’acqua comunali rendendola compatibile con le problematiche idrauliche evidenziate. In particolare si suggerisce di fissare le fasce di rispetto fluviale;

Nell’area di Fonte Oco, dove sono presenti due sorgenti di portata rilevante, è opportuno, come indicato nel citato parere dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, mettere in

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atto adeguati sistemi di salvaguardia e protezione delle sorgenti e della falda idrica (D.Lgsv.

152/99; DGR 5817/99).

PARERE FAVOREVOLE per le aree di Valle Scalza e la Rocca ai sensi dell’art. 13 della Legge 64/74, della legge regionale 72/75, della D.G.R. 2649/99, alla revisione del parere della Regione Lazio – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile (prot. 8265 del 06.08.1999) ed alla destinazione urbanistica B3-Borgo Agricolo limitatamente alle aree Valle Scalza e la Rocca, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni da inserire nella relativa delibera comunale di adozione e/o di approvazione e nelle norme tecniche di attuazione:

 Per ogni nuova edificazione sia effettuata approfondita indagine geognostica e geotecnica per la verifica della capacità portante delle fondazioni e la scelta del tipo di fondazione più idoneo;

 Sia effettuata una verifica di stabilità ante e post-operam per ogni opera di progetto:

 Sia evitato di fondare a cavallo tra formazioni litologiche diverse;

La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l’equilibrio esistente dei terreni e l’assetto idrogeologico;

La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche vigente in materia di costruzioni in zone sismiche ed in particolare:

 Legge 2.2.1974 n. 64;

 D.M. Min. LL.PP. 11.03.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;

 Circ. Regione Lazio del 29.10.1980 n. 3317;

 Circ. Regione Lazio del 23.11.1982 n. 769;

 D.G.R. n. 2649 del 18.05.1999;

 Circ. Min. LL.PP. del 24.09.1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al

D.M. LL.PP. 11.03.1988;

D.M. LL.PP. 16.01.1996 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi”;

D.M. LL.PP. 16.01.1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”:

 Circ. Min. LL.PP. del 10.04.1997 n. 65 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al

D.M. 16.01.1996.

VISTA la successiva nota n. 124947 del 23.07.2004 con la quale il Direttore Regionale all’Ambiente e Protezione Civile a seguito di richiesta da parte del Comune di Fontechiari di revisione, limitatamente all’area ricadente nel Fg. 12 part. 375-58 in località Pennecchia, del precedente parere n. 8265/1999 (già rivisto per le aree alluvionali con parere n. 19921 del 01/07/2002) ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 13 della Legge 64/74, della Legge regionale n. 38/99, della D.G.R. 2649/99, a condizione che siano rispettate le prescrizioni generali già inserite nel parere prot. n. 8265 del 06.08.1999, ed in particolare:

 Vengano eseguite in fase esecutiva indagini geognostiche e geotecniche di dettaglio atte a

determinare le caratteristiche geotecniche del sottosuolo. Le indagini siano spinte a profondità tali da garantire adeguate e sufficienti conoscenze del sottosuolo, con caratterizzazione stratigrafica e geotecnica dei terreni, attraverso prove geotecniche di laboratorio, e con definizione dell’andamento piezometrico della falda idrica;

La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita in conformità con quanto previsto dalle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche e con le indicazioni fornite dalle circolari citate;

VISTA la nota n. 27403 del 23.02.2006 con la quale il Dipartimento Economico ed Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura ha comunicato che “… la proposta di Piano Regolatore Generale di che trattasi può avere libero corso e che le prescrizioni riportate sia nel testo delle Norme Tecniche del piano Territoriale Paesistico n. 12 – Sora Valle del Liri – approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 4483 del 30.07.99 relativamente ai diritti civici, sia nell’art. 2

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comma 1 punto 4 della legge Regionale n. 1 del 03.01.1986, non trovano applicazione in quanto i fondi sono di natura privata, non gravata da diritti civici né appartenente a demani collettivi”;

RITENUTO di condividere e fare propri i pareri del C.R.p.T. resi con Voto n. 144/6 del 24.07.2008 e n. 239/4 del 19.05.2016 che costituiscono parte integrante della presente deliberazione quali Allegato “A” e Allegato “B”;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di approvare il Piano Regolatore Generale del Comune di Fontechiari (Fr) adottato con deliberazione consiliare n. 19 del 30.12.2003, secondo i motivi e con le modifiche, le prescrizioni e le integrazioni contenuti nei pareri del Comitato Regionale per il Territorio resi con voto n. 144/6 del 24.07.2008 e n. 239/4 del 19.05.2016 che costituiscono parte integrante della presente deliberazione quale Allegato “A” e Allegato “B”, e con le prescrizioni e le condizioni di cui ai pareri in premessa riportati nonché a quelli delle altre amministrazioni competenti per materia acquisiti nel corso del procedimento.

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto riportato nell’Allegato “A” del presente provvedimento.

Il Piano è vistato dal Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità in qualità di Dirigente ad interim dell’Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Provv. FR – LT) nei seguenti elaborati:

Elaborati di cui alla D.C.C. n. 19 del 30.12.2003:

- Tav. 1 Relazione;

- Tav. 2 Norme di Attuazione;

- Tav. 3 Altimetria

- Tav. 4 Vincoli Paesistici

- Tav. 5 Carta della Stabilità dei versanti e dei vincoli idrogeologici - Tav. 6 Carta Geolitologica

- Tav. 7 Infrastrutture e Servizi - Tav. 8 Abusivismo edilizio - Tav. 9 Proprietà Comunale

- Tav. 10 Zonizzazione e verifica degli Standards - Tav. 11 Zonizzazione Capoluogo

- Tav. 12 Zonizzazione Contrada Colle Mastroianni - Tav. 13 Zonizzazione Borghi Agricoli

- Tav. 14 Carta Geologica su Zonizzazione Urbanistica - Tav. 15 Sezioni geologiche interpretative

- Tav. 16 Relazione Geologica del P.R.G. ai sensi dell’art. 13 Legge 64/74

- Relazione Agropedologica territoriale contenente in allegato: Tav. 1 Clinometria Tav. 2 Pedologia

Tav. 3 Unità di paesaggio Tav. 4 Copertura del suolo

Elaborati di cui alla D.C.C. n. n. 2 del 29.08.2011 Controdeduzioni al Voto 144/6/2008 del C.R.p.T - All. n. 1 Relazione Tecnica

- Elab. n. 2 Planimetrie

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Elaborato di cui al parere espresso, con nota n. 8265 del 06.08.1999, dal Direttore del Dipartimento Regionale Ambiente e Protezione Civile:

- Tav. 14 C arta geol ogica su zonizz azione urbani sti ca

Elaborato di cui al parere espresso, con nota n. 19921 del 01.07.2002, dal Direttore Regionale all’Ambiente e Protezione Civile contenente:

- Carta geolitologica Area Valle Scalza – La Rocca, scala 1:5.000

- Relazione Geologica - Integrazione indagini rilevamento geologico (da annettere al P.R.G.) località Valle Scalza-La Rocca

- Relazione Idraulica – Indagini idrogeologiche e idrologiche integrative (da annettere al P.R.G.) del bacino del Fosso Rio località confluenza del Rio nel F. Fibreno

- Cartografia allegata scala 1:5000

I pareri acquisiti dalle amministrazioni competenti nel corso del procedimento dovranno essere allegati integralmente alle N.T.A. del P.R.G. per formarne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTOTERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica Comitato Regionale per il Territorio

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Via Giorgione, 129 – 00147 Roma Tel. 06.51681

ALLEGATO A Comitato Regionale per il Territorio

Voto n. 144/6, del 24 luglio 2008

OGGETTO: Comune di Fontechiari (FR) –

P.R.G. adottato con D.C.C. n. 19 del 30/12/2003.

IL COMITATO

VISTA la nota 2649 del 19/05/2005 con la quale l’Amministrazione comunale di Fontechiari ha trasmesso per esame e parere gli atti e i documenti tecnici del P.R.G. in oggetto.

PREMESSO

Gli elaborati tecnici che costituiscono, tra l’altro, il P.R.G. sono costituiti da:

• Relazione;

• Norme di Attuazione;

• Tav. 3 Altimetria Scala 1:10000;

• Tav. 4 Vincoli Paesistici Scala 1:10000;

• Tav. 5 Carta della Stabilità dei versanti e dei vincoli idrogeologici Scala 1:10000;

• Tav. 6 Carta Geolitologica Scala 1:10000;

• Tav. 7 Infrastrutture e Servizi Scala 1: 5000;

• Tav. 8 Abusivismo edilizio Scala 1: 5000;

• Tav. 9 Proprietà Comunale Scala 1: 2000;

• Tav. 10 Zonizzazione e verifica degli Standards

Scala 1: 5000;

• Tav. 11 Zonizzazione Capoluogo Scala 1: 2000;

• Tav. 12 Zonizzazione Contrada Colle Mastroianni

Scala 1: 2000;

• Tav. 13 Zonizzazione Borghi Agricoli Scala 1:2000

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• Tav. 14 Carta Geologica su Zonizzazione Urbanistica

Scala 1: 5000;

• Tav. 15 Sezioni geologiche interpretative

Scale 1: 5000 - 2000

• Relazione Geologica e relativi allegati.

Contestualmente il Comune ha provveduto a trasmettere i seguenti Pareri:

• Parere di compatibilità con prescrizioni rilasciato dall’Autorità di bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno n. 2399 del 23/08/2000;

• Parere favorevole con condizioni n. 392/PH/98 del 06/04/1998, rilasciato dall’Azienda USL Frosinone.

• Parere ai sensi dell’art. 13 L. n. 64/74 parzialmente negativo con prescrizioni n.

8265 Fasc. 2072 del 06/08/1999.

• Revisione del parere n. 8265 del 06/08/1999 n. AM 019921 Fasc. 2950 del 01/07/2002;

• Revisione del parere n. 8265 del 06/08/1999.

Successivamente, in data 24/02/2006, è pervenuto il parere ai sensi dell’art. 7 L.R. n.

59/1995, n. 27403/D3/06 del 23/02/2006 relativo agli Usi Civici.

CONSIDERATO

Il Comune di Fontechiari, circa 1300 abitanti, confina con i paesi di Arpino, Broccostella, Casalvieri, Posta Fibreno, Vicalvi attualmente è dotato di un Programma di Fabbricazione approvato con D.G.R. n. 48 del 02/05/1978, nonché di un Piano di Recupero del Centro storico, approvato con deliberazione n. 45 del 19/03/90, e ricade nell’ambito del P.T.P. n. 12.

Il Comune dista 40 km dal capoluogo ed ha una morfologia prevalentemente collinare; risulta percorso da numerose aree boscate ed è interessato da corsi d’acqua inscritti nell’elenco delle acque pubbliche quali il Fiume Fibreno (C060_1009), il Fosso Fontechiari e Rio Schiavi (C060_1013); inoltre, tra quelli non rinvenuti, si segnala il Fosso di Capo d’Acqua.

Relativamente al P.T.P.R. adottato con D.G.R. n. 556/07, il Comune di Fontechiari risulta collocato nel Sistema strutturale “Catena dell’Appennino” nella Unità Geografica

“Monti Ernici Prenestini” ed inoltre, nella Tavola B dello stesso vengono riportati ulteriori Beni (Contraddistinti dai codici tp 060_3824-25-26-27-28) dei quali si dovrà tenere conto in sede di attuazione del Piano.

Il territorio comunale, inoltre, sulla base di quanto cartografato nella Tavola A del citato P.T.P.R., è classificato prevalentemente come Paesaggio Naturale, Naturale di Continuità e Agrario di Valore.

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In relazione alla graficizzazione delle zonizzazioni gli elaborati risultano di difficile lettura, in quanto la campitura individuata in legenda risulta inclinata o restituita in maniera diversa rispetto a quella individuata in planimetria. Per la tav. 10 si è assunto che fosse ruotata di 90° e per la tav. 11 si è assunto il codice inserito nella campitura.

Relativamente ai “borghi agricoli”, a seguito del confronto con il P.d.F., si evince che per alcuni si è proceduto a riperimetrazione e per altri si propongono ampliamenti.

Trattasi molto spesso di piccole porzioni di territorio. Per quelli individuati nella tav. 13 si ritiene che gli stessi vadano stralciati, poiché la tavola risulta di difficile lettura. Inoltre, la zonizzazione di tali aree risulta in contrasto con lo spirito della L.R. n. 38/99. Per tali aree il Comune, potrà in seguito attivare le procedure previste dal Titolo IV della stessa.

La zonizzazione in località Colle Mastroianni interferisce in parte con la fascia di rispetto del Fosso Fontechiari – Rioschiavi. Tale area andrà quindi stralciata per effetto degli strumenti urbanistici vigenti e ricollocata in zona agricola.

La zona D2 – aree Artigianali, in prossimità della località “Casa Colle Serena” a ridosso del confine col comune di Broccostella risulta non adeguatamente servita da mobilità ed infrastrutture lineari e si pone in un contesto naturalistico di pregio. Per la stessa si propone lo stralcio e la ricollocazione in zona agricola.

Il riferimento dell’art. 6 – programma di attuazione urbanistica, delle N.T.A. appare superato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 163/2006.

Poiché non sussistono gli obblighi derivanti dalla L. n. 167/62 le zone C2 – espansione di Colle Mastroianni, andranno stralciate e ricollocate in zona agricola. Le stesse potranno essere recuperate nelle altre zone di espansione.

L’art. 19 relativo alla Zona E – Agricola Produttiva, potrà essere applicato qualora più restrittivo e non in contrasto con la L.R. n. 38/99;

Relativamente alle venti osservazioni pervenute è opportuno che l’Amministrazione comunale precisi in sede di controdeduzione che l’approvazione riguarda la proposta riportata nell’allegato A della Delibera di Controdeduzione alle Osservazioni e non già l’osservazione stessa. Si concorda con la reiezione delle dette osservazioni e con le motivazioni addotte dal Comune.

Dovranno essere apportate le seguenti modifiche alle N.T.A.:

L’art. 6 andrà stralciato per le motivazioni sovraesposte.

All’art. 7, comma 4, andrà stralciato il capoverso “…che saranno graduati dal comune mediante i programmi previsti dall’art. 6”.

L’art. 14 – Zona B3 – Borgo Agricolo andrà stralciato.

L’art. 16 - Zona C2 – Espansione Colle Mastroianni – zona 167, andrà stralciato.

L’art. 19 – Zona E – Agricola Produttiva potrà essere applicato qualora più restrittivo e non in contrasto con la L.R. n. 38/99.

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Tutto ciò premesso e considerato, il “Comitato Regionale per il Territorio” esprime

PARERE FAVOREVOLE

al P.R.G. del Comune di Fontechiari, adottato dall’Amministrazione comunale con Deliberazione consiliare n. 19 del 30/12/2003, con le modifiche e prescrizioni riportate nelle precedenti considerazioni, introdotte d’ufficio ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 6 agosto 1967 n. 765.

Il Segretario vicario del C.R.p.T Il vice Presidente del C.R.p.T.

f.to (avv. Daniela Carrarelli) f.to (arch. Daniele Iacovone)

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COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO ALLEGATO B

Voto n.239/4 del 19 maggio 2016

Istruttore

Arch. Massimiliano Sansonetti

OGGETTO: Comune di FONTECHIARI (FR)

Piano Regolatore Generale - D.C.C. n.19 del 30/12/2003

Controdeduzioni al Voto n.144/6 del 24/07/2008 – DCC n.2 del 29/08/2011 L. n.1150/’42

IL COMITATO

Vista la nota n.3596 del 19/09/2011, assunta al protocollo regionale con n.414638 in data 23/09/2011, con la quale il Comune di Fontechiari (FR) ha presentato, per esame e parere, alla Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, la Deliberazione Comunale n°02 del 29/08/2011, avente per oggetto “Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Lazio al Piano Regolatore Generale – Determinazioni” relativamente al voto n°144/6 espresso dal Comitato Regionale per il Territorio nella seduta del 24/07/2008.

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n.431137 del 05/10/2011 con la quale l’uff. di Staff Tecnico- Amministrativo di Supporto e Controllo di Gestione della Direzione regionale Territorio e Urbanistica, ha trasmesso all’Area Urbanistica e Copianificazione comunale (provv.FR-LT-RI-VT) la documentazione descritta per il seguito di competenza.

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n.203331 del 19/04/2016 con la quale l’Area Urbanistica e Copianificazione comunale (provv. FR-LT), della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità ha trasmesso al Comitato Regionale per il Territorio la relazione tecnica istruttoria, unitamente agli atti, in merito alle controdeduzioni al Voto 144/6 del 24/07/2008 espresso in merito al Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Fontechiari (FR), per il prosieguo dell’iter di approvazione ai sensi della L._n.1150/42.

Esaminati gli atti.

Sentito il Relatore.

PREMESSO CHE

Con nota n°2949 del 19.05.2005, pervenuta in data 20.05.2005 ed assunta al protocollo con il n°80816, il Comune di Fontechiari (FR) ha trasmesso gli atti e gli elaborati tecnici relativi al P.R.G. adottato con D.C.C.

n°19 del 30.12.2003.

La proposta di P.R.G. è stata sottoposta all’esame del Comitato Regionale per il Territorio in data 24.07.2008 ed il relativo voto n°144/6 è stato trasmesso al Comune di Fontechiari con nota n°154287 del 04.09.2008 per le controdeduzioni comunali.

Il Comune di Fontechiari con nota n°1747 del 07.04.2009, acquisita con prot. n°76321 del 24.04.2009, ha trasmesso la deliberazione di Consiglio Comunale n°1 del 28.03.2009 di controdeduzioni al

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suddetto Voto del C.R.p.T. n°144/6, non accettando integralmente le prescrizioni contenute nello stesso, secondo le motivazioni espresse nell’allegata “Relazione Tecnica” e relativi elaborati cartografici.

L'A.C. di Fontechiari, a seguito di alcuni incontri avvenuti presso gli uffici regionali, con la finalità di produrre una corretta documentazione cartografica che in prima valutazione è stata ritenuta non esaustiva, ha trasmesso la D.C.C. n°2 del 29.08.2011 con nota n°3569 del 19.09.2011, acquisita con prot. n°414638 del 23.09.2011 contenente la “revoca” della precedente D.C.C. n°1 del 28.03.2009 e le rettifiche alle controdeduzioni già trasmesse.

Il Comune di Fontechiari (FR) attualmente è sprovvisto di P.R.G. ed è dotato di Piano di Fabbricazione approvato con D.G.R. n°3596 del 31.07.1978, successivamente modificato con le D.G.R. n°402 del 12.02.1979 e n°4947 del 05.08.1987.

Il Comune di Fontechiari ha adottato con D.C.C. n°19 del 30.12.2003 e trasmesso ai competenti uffici regionali il Piano Regolatore Generale; tale strumento urbanistico è stato oggetto di istruttoria e relativa discussione nella seduta del Comitato tecnico regionale del giorno 24 luglio 2008.

Con il Voto n°144/6 il Comitato Regionale per il Territorio ha espresso parere favorevole alla proposta del Piano Regolatore Generale inoltrata dall’A.C. di Fontechiari, con modifiche e prescrizioni introdotte d’ufficio ai sensi dell’art. 3 della L. n.765/67.

Le predette modifiche sono di seguito sinteticamente riportate:

1) In sede di attuazione del Piano Regolatore Generale si dovrà tener conto della presenza di aree comunali soggette a vincoli paesaggistici così come individuati dal P.T.P.R.;

2) Differente campitura delle zonizzazioni di Piano indicate nelle “legenda” rispetto a quelle poi utilizzate all’interno degli elaborati grafici;

3) Stralcio dei previsti Borghi Agricoli per la difficile lettura della tavola 13 e perché in contrasto con lo spirito delle norme della L.R. 38/99;

4) Stralcio delle zonizzazioni in località Colle Mastroianni, e riconduzione delle stesse in zona agricola in quanto la stessa ricade in contrasto con le previsioni di P.T.P.R.;

5) Stralcio della zonizzazione “D2 – aree artigianali” in località Casa Colle Serena e ricollocazione in zona agricola per carenza di infrastrutture di collegamento e perché collocato in un contesto naturalistico di pregio;

6) L’art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. inerenti il “Programma di attuazione urbanistica” risulta attualmente superato con D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 163/2006; pertanto il citato articolo 6 delle N.T.A. andrà stralciato;

7) Riconduzione delle destinazioni di piano “C2 – espansione di Colle Mastroianni – Aree 167” a zona agricola in quanto non sussistono gli obblighi derivanti dalla L. n.167/62;

8) Stralcio degli artt. 6, 14, 16, modifica del testo dell’art. 7 e l’eventuale conferma dell’art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. qualora risulti più restrittivo da quanto previsto dalla L.R.

n.38/99 e ss.mm.ii..

Avverso il succitato Voto 144/6 del 2008 il Comune di Fontechiari ha inizialmente prodotto la D.C.C. n°1 del 28.03.2009 e, successivamente, la D.C.C. n°2 del 29.08.2011 di revoca della precedente e di modifica delle controdeduzioni addotte nella stessa.

La documentazione relativa alla “prima” deliberazione di controdeduzioni al voto regionale, poi revocata, risultava essere costituita dai seguenti atti ed elaborati tecnici:

− D.C.C. n°1/2009;

− Relazione – Tavola 01 (in duplice copia);

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− Relazione Tecnica Illustrativa – Allegati Cartografici (in duplice copia).

Con la D.C.C. n°02 del 29.08.2011 di revoca della precedente il comune ha prodotto i seguenti atti interamente sostitutivi dei precedenti:

− D.C.C. n°2/2011;

− Controdeduzioni al voto 144/6 del 24.07.2008 del Comitato Regionale per il Territorio Relazione tecnica – All. n. 1 (in duplice copia);

− Controdeduzioni al voto 144/6 del 24.07.2008 del Comitato Regionale per il Territorio – Planimetrie Elab. n. 2 (in duplice copia);

Le suddette controdeduzioni sono state oggetto di istruttoria e relativa discussione nella seduta del Comitato Regionale per il Territorio del 10.05.2012, il quale Consesso, a maggioranza, ha ritenuto di rinviare l’esame dell’argomento incaricando gli Uffici di procedere ad ulteriori approfondimenti tesi a verificare la densità e la consistenza edilizia di n. 14 nuclei edilizi, al fine di classificare come zona B, da attuare tramite intervento diretto, quelli che hanno le caratteristiche di cui all’art. 2, lettera B), del D.M.

1444/68 e stralciare dall’approvazione tutti gli altri.

Il Comune di Fontechiari ha trasmesso in data 17.04.2015 n°2 planimetrie, pervenute presso la Regione Lazio il giorno 27.04.2015, con i dati relativi alla densità e la consistenza edilizia di n.13 dei n.14 nuclei di cui trattasi nell’adottato PRG, non riportando quelli del solo nucleo denominato “Ponte Emilio”.

Oggetto della presente istruttoria sono gli atti approvati con D.C.C. n°2/2011 che saranno allegati alla definitiva approvazione regionale con gli atti già elencati nel Voto 144/6 del 2008.

RILEVATO CHE

La proposta di P.R.G. adottata con D.C.C. n°19 del 30.12.2003 già esaminata dagli uffici regionali tecnici ed amministrativi, è stata sottoposta all’esame del Comitato Tecnico per il Territorio, in data 24.07.2008, e dal quale è scaturito il voto 144/6 il quale, tra le varie prescrizioni in esso contenute, prevedeva lo stralcio delle destinazioni di piano denominate “borghi agricoli”.

L’Amministrazione Comunale di Fontechiari, presa visione del suddetto Voto, trasmesso con nota prot. n°154287 del 04.09.2008 dalla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, ha prodotto le controdeduzioni ai sensi dell’art. 3 della legge 765/67, volte principalmente alla reintroduzione dei suddetti “borghi agricoli”, proponendo la modifica degli articoli delle N.T.A. che li disciplinano.

Con l’atto consiliare n°2/2011 di controdeduzioni al voto regionale, l’A.C. ha approvato la

“Relazione Tecnica – All. 1” e le tavole denominate “Planimetrie – Elab. n°2”, ed inoltre ha preso atto della difficile interpretazione degli elaborati cartografici del P.R.G., deliberando di lasciare invariate le campiture della “Legenda”, e, successivamente alla conclusione dell’iter di approvazione dello strumento urbanistico, di provvedere alla redazione di una “tavola generale riepilogativa” corretta.

Nella “Relazione Tecnica” allegata alla deliberazione comunale di controdeduzioni al voto regionale, sono indicate le osservazioni, raggruppate in 4 punti, di seguito sinteticamente riportate:

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Punto 1:

Puntualizzazione dell’aggiornamento delle tavole nn°10, 11 e 13 di P.R.G., non allegate alle controdeduzioni, che saranno oggetto di separata e successiva presa d’atto come indicato al punto 3 della D.C.C. n°2 del 29.08.2011;

Punto 2:

Reintroduzione e revisione delle zonizzazioni denominate dal P.R.G. adottato come “borghi agricoli” e ridenominandole “Contrade”, disciplinate dal nuovo “art. 14 delle N.T.A.” di cui al successivo Punto 4;

Punto 3:

Riconduzione della zona “C2 – espansione – zona 167” di Colle Mastroianni, cosi come previsto nel Voto regionale, alla destinazione Agricola di P.R.G., pur constatando che detta perimetrazione non interferisce con la fascia di rispetto del fosso Fontechiari;

Punto 4:

Modifica alle norme tecniche di attuazione con la reintroduzione dello stralciato Art. 6 – Programma di Attuazione Urbanistica, opportunamente modificato; reintroduzione dell’Art. 14 denominato

“Zona C – Contrade” per la disciplina delle zonizzazioni riproposte, e modifica dell’Art. 19 in adeguamento al voto regionale.

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, e come già rilevato nella “Relazione Istruttoria” del P.R.G. di Fontechiari, si rileva quanto segue:

il territorio comunale di Fontechiari ricade nel vigente P.T.P. ambito territoriale n°12 – Sora, Valle del Liri, approvato con D.G.R. n°4483 del 30/07/1999;

secondo quanto rappresentato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (Tav. 37_402 – B e Tav. 37_402 – A), adottato con la Delibera di G.R. n°556 del 25.07.07 e la Delibera di G.R.

n°1025 del 21.12.07 di modifica, integrazione e rettifica della precedente pubblicate sul B.U.R. n°14 del 14/02/2008, il territorio comunale di Fontechiari è interessato da vincoli paesaggistici derivanti dalla presenza di “Beni diffusi” di cui all’art. 134, lett. b) e dell’art. 142 del Codice;

− le zonizzazioni di P.R.G. riproposte con la Delibera Comunale di controdeduzioni al Voto Regionale, denominate Contrade, sono interessate da vincoli paesaggistici per la presenza di diffuse aree boscate e, in alcuni casi, interessate da corsi di acque pubbliche (Fiume Fibreno, Fosso Fontechiari, ecc.).

CONSIDERATO CHE

In merito a quanto deliberato dall’Amministrazione Comunale di Fontechiari, si è riscontrato che non tutte le prescrizioni contenute nel testo del Voto del C.R.p.T. n°144/6 sono state oggetto di controdeduzione; pertanto, si sottintende che le disposizioni introdotte dal consesso regionale e non osservate dall’A.C. stessa, siano da considerarsi totalmente recepite, come più avanti specificato.

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“Punto 1”: Valutazioni

In merito al precedente “Punto 1” descritto nella Relazione Tecnica riguardante la difficile interpretazione degli elaborati di P.R.G. causata dall’utilizzo di retini orientati diversamente rispetto a quelli rappresentati nella legenda, l’Amministrazione Comunale di Fontechiari ha convalidato le campiture della

“legenda” stessa, con il proponimento di adottare una “Tavola generale riepilogativa” a conclusione dell’iter di approvazione del P.R.G.

Visti gli atti e gli elaborati di adozione del Piano nonché il voto regionale 144/6 del 24/07/2008, in merito al “Punto 1”, questo Comitato Regionale per il Territorio, anche in considerazione di quanto già espresso nella relazione istruttoria, concorda con l’Amministrazione Comunale.

“Punto 2”: Valutazioni

In merito al “Punto 2”, l’Amministrazione Comunale ripropone le seguenti 14 frazioni, già individuate nell’elaborato n°13 del P.R.G., stralciate dal voto regionale in quanto l’elaborato grafico risultava essere di “difficile lettura” ed anche perché dette frazioni, considerate come “borghi agricoli”, risultavano in contrasto con lo spirito della L.R. n.38/99.

Le frazioni comunali in argomento, che sono state ridenominate “Contrade”, sono le seguenti:

Nome Contrada N° abitanti attuali Estensione (mq) If m3/mq N° abitanti di progetto

1 – Colle Rienzi 45 87.350 0,5 65

2 – Valle Scalza 21 16.620 0,5 26

3 – Colle Mastroianni 79 47.178 0,5 109

4 – Muto 33 42.871 0,5 43

5 – Cocuzzo 41 39.161 0,5 56

6 – S. Lucia 24 46.862 0,5 49

7 – Nasone 18 21.859 0,5 23

8 – La Rocca 12 10.844 0,5 22

9 – Colle Ciccarelli 10 34.238 0,5 20

10 – Colle S. Angelo 8 9.822 0,5 13

11 – Caponero 15 7.156 0,5 20

12 – Carletta 12 12.873 0,5 22

13 – Case Canestraro 20 34.483 0,5 25

14 – Ponte Emilio 65 19.115 0,5 75

Totale 403 430.432 568

Le sopraelencate Contrade, che il P.R.G. adottato denominava come “Borghi Agricoli”, sono in realtà in parte alcune riperimetrazioni di frazioni precedentemente individuate e disciplinate dal P.d.F.

(approvato con D.G.R. 3596 del 31.07.1978 e successiva Variante approvata con D.G.R. 4947 del

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05.08.1987), ed in parte nuove frazioni proposte dal P.R.G. Per tali frazioni l’A.C. ha proposto la riclassificazione da zone B3 a zone C - Contrade, con i seguenti indici e parametri:

Attuazione Diretta

Indice di fabbricabilità territoriale (If) 0,5 mc/mq Superficie minima del lotto 1000 mq

Indice di copertura ¼mq/mq

Altezza massima edifici (H) 7,50 m

N° piani 2

Distacchi 5,00 ml per parte dal confine

La principale motivazione per la riproposizione delle frazioni, contenute nella “Relazione Tecnica – All.1” e fatte proprie dall’A.C, con la D.C.C. n°2/2011, è il riconoscimento delle stesse quali piccoli abitati storici che, pur avendo avuto origine da insediamenti agricoli, si sono poi consolidati in piccoli centri urbani, grazie soprattutto all’azione del P.d.F. che ne ha favorito l’agglomerazione urbana e lo sviluppo. Tali agglomerati urbani, risultato dell’evoluzione e della trasformazione vocativa di antichi borghi agricoli, rappresentano oggi centri urbani “satellite” al centro storico, di piccole dimensioni.

A tale scopo rinomina tali frazioni da “Borghi Agricoli” a “Contrade” soprattutto per non confondere tali piccoli centri urbani con quei borghi che hanno una reale vocazione agricola e che sono disciplinati dalla L.R. n.38/99; e allo stesso tempo, ne pianifica lo sviluppo urbanistico per rispondere alle crescenti esigenze della popolazione, cercando però di non snaturarne l’assetto originario, riportando le perimetrazioni alle corrispondenti previsioni del P.d.F.

Pur condividendo le motivazioni addotte dal Comune, soprattutto nell’intento di restituire una giusta identità alle suddette Contrade, si evidenzia che dall’esame delle controdeduzioni di dette frazioni, sono emerse delle criticità tali da dover modificare, d’ufficio, la perimetrazione delle stesse, la destinazione da Zona C a Zona B3, le norme tecniche che le disciplinano e, in taluni casi, al relativo stralcio e conseguente riconduzione a destinazione di zona agricola.

Infatti, le contrade in esame non presentano le caratteristiche di densità e consistenza edilizia delle zone omogenee B ai sensi dell’art. 2, lettera B), del D.M. 1444/68 che, in base ai dati riportati nelle integrazioni comunali trasmesse con nota n.925 del 17/04/2015 e acquisite dalla Regione Lazio con prot. n.231082 del 27/04/2015, risultano le seguenti:

Nome Contrada

Indice di copertura (mq/mq) (Rif.to art. 2, lett. B, DM 1444/68: I.c. ≥ 0,125)

Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq) (Rif.to art. 2, lett. B, DM 1444/68: I.f.t. > 1,5)

Esito della verifica

1 - Colle Rienzi 0,06 0,34 Non verificato

2 - Valle Scalza 0,13 0,30 Non verificato

3 - Colle Mastroianni 0,08 0,57 Non verificato

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4 - Muto 0,10 0,45 Non verificato

5 - Cocuzzo 0,06 0,28 Non verificato

6 - S. Lucia 0,03 0,17 Non verificato

7 - Nasone 0,03 0,28 Non verificato

8 - La Rocca 0,10 0,51 Non verificato

9 - Colle Ciccarelli 0,02 0,12 Non verificato

10 - Colle S. Angelo 0,07 0,43 Non verificato

11 – Caponero 0,05 0,35 Non verificato

12 – Carletta 0,03 0,16 Non verificato

13 - Case Canestraro 0,05 0,26 Non verificato

14 - Ponte Emilio n.d. n.d. Non verificato

Al riguardo, non può non tenersi conto che, alcune di dette Contrade traggono origine dall’edificabilità acquisita dal vigente Piano di Fabbricazione del 1978, mentre per altre trattasi in toto di proposte di nuove zonizzazioni non congruenti con le caratteristiche stabilite dal DM 1444/68.

Si ritiene, quindi, ammissibile classificare come zone omogenee B le sole aree delle prefate Contrade che ricalcano i perimetri e le pregresse potenzialità edificatorie derivanti dal P.d.F.

vigente, e non anche i relativi ampliamenti proposti dall’A.C., per i motivi appena sopra specificati.

Peraltro, risulta che applicando gli indici dell’Art.14 – Zona C – Contrade delle Norme Tecniche di attuazione, così come introdotto con le controdeduzioni comunali al voto regionale, si ottiene un “ipotetico” incremento di volumetria massima realizzabile pari a 215.216 m3 (430.432 m2 x 0,5 m3/m2) e, considerando la dotazione di 100 mc ad abitante, un corrispondente sviluppo demografico pari a 2.152 abitanti (ovvero quasi il doppio del totale degli abitanti residenti nell’intero comune di Fontechiari), a fronte di 568 abitanti indicati nel progetto.

Alla luce di ciò, appare con tutta evidenza la necessità di contenere il dimensionamento complessivo del Piano entro i parametri fissati dalla L.R. n.72/75.

Inoltre si è riscontrato che, essendo stabilito il rapporto di copertura pari a 1/4 del lotto, altezza massima ml 7,5 (seminterrato + 2 piani fuori terra) ed un lotto minimo pari a mq 1.000, si ottiene una “volumetria di ingombro” pari a 1.875 mc, e contestualmente una volumetria massima con l’indice fondiario di 0,5 mc/mq, pari a 500 mc sul lotto minimo. Di conseguenza risulta palese il contrasto fra i valori di indice di copertura, lotto minimo ed indice fondiario, come stabiliti dal Comune.

Da quanto sopra espresso, in ordine alle “Contrade”, come riperimetrate secondo la sovrapposizione delle aree delle contrade adottate con quelle dei corrispondenti nuclei urbani approvati dal P.d.F. vigente, emerge la necessità di intervenire modificando d’ufficio la relativa N.T.A.

(art. 14), come meglio più avanti specificato.

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Visti gli atti e gli elaborati di adozione del Piano nonché il voto regionale 144/6 del 24/07/2008, in merito al “Punto 2”, questo Comitato Regionale per il Territorio, anche in considerazione di quanto già espresso nella relazione istruttoria, ritiene pertanto quanto segue:

pur condividendo, come precedentemente detto, con quanto proposto dall’A.C. di Fontechiari, le osservazioni addotte possono essere parzialmente accolte e, quindi, si conferma la riconduzione a zona agricola, come le contermini, delle n.14 contrade in quanto di fatto non presentano le caratteristiche di densità e consistenza edilizia delle zone omogenee B ai sensi dell’art. 2, lettera B), del D.M. 1444/68, ad esclusione delle aree ricomprese nelle perimetrazioni dei corrispondenti “nuclei urbani” del P.d.F. vigente che si sovrappongono alle zone B3 dell’adottato PRG, come meglio rappresentato nelle tavole allegate con i nn.1, 2, 3, 4 e 5 che costituiscono parte integrante del presente voto.

In base al suddetto criterio risultano oggetto di stralcio totale e relativa riconduzione a destinazione di zona agricola, come le zone contermini, le frazioni di: “Contrada Santa Lucia”,

“Contrada Nasone”, “Contrada Colle Ciccarelli”, “Contrada Sant’Angelo”, “Contrada Carletta”, “Contrada Case Canestraro” e “Contrada Ponte Emilio”, poiché non ricomprese nelle previsioni dei nuclei urbani stabilite dal PdF vigente.

Allo stesso modo, vengono ridimensionati i perimetri dei nuclei adottati dal Comune, come

“zone B3”, fino alla concorrenza con le perimetrazioni conformate dal PdF vigente, dei seguenti agglomerati: “Contrada Rienzi” (all. n. 1), “Contrada Valle Scalza” (all. n. 2), “Contrada Colle Mastroianni” (all.

n. 3), “Contrada Muto” (all. n. 4), “Contrada Cocuzzo” (all. 4), “Contrada La Rocca” (all. n. 5) e “Contrada Caponero” (all. n. 5).

Inoltre, si dovrà tener conto delle limitazioni imposte dal parere geomorfologico-vegetazionale, reso ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, le quali, in particolare, prevedono l’inedificabilità di una parte della “Contrada Muto” e l’esplicito divieto di utilizzare fondazioni dirette nella “Contrada Muto” e nella “Contrada Cocuzzo”, intervenendo mediante l’inserimento di dette restrizioni nella relativa N.T.A. (art. 14).

Si precisa che, contemporaneamente, vengono stralciate le relative e limitrofe aree di standard di P.R.G. delle n.14 Contrade, in quanto le residue dotazioni territoriali previste nell’intero ambito comunale, e localizzate presso il capoluogo e la frazione di Colle Mastroianni, garantiscono ampiamente i minimi inderogabili del D.M. 1444/68.

Le previsioni, pertanto, con le contrade stralciate e quelle opportunamente ridimensionate, risultano essere:

Nome Contrada N° ab. attuali Estensione stimata (mq)

If

m3/mq Vol. max realizzabile N° ab.

Totali

1 – Colle Rienzi 45 22.690 0,50 11.345 113

2 – Valle Scalza 21 7.847 0,50 3.924 39

3 – Colle Mastroianni 79 7.400 0,50 3.700 79

4 – Muto 33 12.973 0,50 6.487 65

5 – Cocuzzo 41 1.744 0,50 872 41

6 – S. Lucia Stralciata e ricondotta a zona agricola

7 – Nasone Stralciata e ricondotta a zona agricola

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8 – La Rocca 12 3.905 0,50 1.953 20

9 – Colle Ciccarelli Stralciata e ricondotta a zona agricola 10 – Colle S. Angelo Stralciata e ricondotta a zona agricola

11 – Caponero 15 3.437 0,50 1.719 17

12 – Carletta Stralciata e ricondotta a zona agricola

13 – Case Canestraro Stralciata e ricondotta a zona agricola 14 – Ponte Emilio Stralciata e ricondotta a zona agricola

Totale 246 59.996 - 29.998 374

In riferimento all’intero territorio comunale, i dati sul dimensionamento e sugli standard urbanistici del PRG, per effetto delle modifiche apportate, sono i seguenti:

Aree Zone

abitanti attuali

abitanti previsti

Saldo

Aree di standard (mq) Previste Occorrenti

(18 mq/ab)

Capoluogo

A 56 56 - - 1.008

B1 94 94 - - 1.692

B2 0 5 5 - 90

C1 147 257 110 - 4.626

D1 13 13 - - 234

Sommano 310 425 115 52.396 7.650

Colle Mastroianni

B1 51 51 - - 918

B2 9 14 5 - 252

C1 56 101 45 - 1.818

C2 Stralciata e ricondotta a zona agricola

D1 3 3 0 - 54

Sommano 119 169 50 22.580 3.042

Contrade

Colle Rienzi B3 45 113 68 - 2.034

Valle Scalza B3 21 39 18 - 702

Colle Mastroianni B3 79 79 0 - 1.422

Muto B3 33 65 32 - 1.170

Cocuzzo B3 41 41 0 - 738

Santa Lucia Stralciata e ricondotta a zona agricola

Nasone Stralciata e ricondotta a zona agricola

La Rocca B3 12 20 8 - 360

Colle Ciccarelli Stralciata e ricondotta a zona agricola Colle Sant’Angelo Stralciata e ricondotta a zona agricola

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