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58 del 14 ottobre 1978 Oggetto: Istanze di datori di lavoro per modifica delle retribuzioni presunte

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 58 del 14 ottobre 1978

Oggetto: Istanze di datori di lavoro per modifica delle retribuzioni presunte.

Da parte di alcune unità periferiche sono pervenute richieste di chiarimenti circa la linea di condotta da seguire rispetto alle istanze dei datori di lavoro intese ad ottenere una modifica delle retribuzioni presunte (e cioè o una riduzione di quelle in atto o la revoca dell'aumento delle stesse disposto per l'anno successivo).

Premesso che il datore di lavoro non può opporsi con gravame amministrativo ai relativi provvedimenti dell'Istituto i quali, tuttavia, incidendo su un diritto patrimoniale del datore di lavoro medesimo, sono impugnabili davanti l'Autorità giudiziaria si raccomanda alle Sedi di esaminare con sollecitudine le relative istanze e di comunicare al più presto le proprie decisioni, segnalando contestualmente al Servizio Meccanizzazione quelle favorevoli ai datori di lavoro perché lo stesso ne possa tener conto in sede di richiesta della data anticipata.

Peraltro, anche se questa Direzione generale si propone di anticipare la data di invio alle Sedi dei modulo concernenti l'aumento del "presunto", resta il fatto che stante il termine del 31 dicembre fissato dal T.U.

1965 n. 1124 la presentazione da parte del datore di lavoro della richiesta di una modifica, potrà, con ogni probabilità, verificarsi che le Sedi non siano in grado di esaminare le predette istanze con la necessaria tempestività in relazione alla data di scadenza del pagamento della rata anticipata.

In tale ipotesi, in mancanza di una esplicita comunicazione della Sede in ordine all'istanza del datore di lavoro, lo stesso è tenuto a versare nel termine di legge la rata nell'importo richiesto dall'Istituto; ne consegue che il mancato o parziale pagamento di tale importo comporta l'applicazione della penalità prevista dall'articolo 50, 3° comma del Testo Unico.

Qualora l'istanza venisse accolta successivamente alla data di scadenza del pagamento della rata, la Sede dovrà procedere al rimborso della differenza tra l'importo della rata originariamente richiesto e l'importo della rata risultante dalla intervenuta modifica del "presunto": a quest'ultimo importo andrà rapportata, sempre con riferimento al termine di legge per il pagamento della rata originaria, la penale ex articolo 50, 3 comma del T.U. nel caso che il datore di lavoro o non abbia effettuato il pagamento della rata o lo abbia effettuato in misura inferiore all'importo derivante dal nuovo e "presunto".

Si fa infine presente che, secondo quanto risulta, alcune Sedi hanno respinto le istanze di riduzione di modifica del "presunto" perché pervenute dopo il 31 dicembre. Al riguardo si osserva che la dizione letterale del 4° comma dell'articolo 28 Testo Unico 1965, n. 1124 non postula con assoluta certezza la necessità della ricezione, da parte dell'Istituto, delle citate istanze entro il predetto termine per cui, non apparendo opportuno irrigidirsi in un atteggiamento di intransigenza, le istanze medesime potranno essere ritenute valide purché risultino spedite, a mezzo raccomandata, entro il ripetuto termine del 31 dicembre.

Riferimenti

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