Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 85 del 3 dicembre 1976
Oggetto: Modifica dell'articolo 16 delle Istruzioni per la fornitura di protesi, di apparecchi e di presidi vari agli invalidi del lavoro.
L'articolo 16 delle Istruzioni allegate alla circolare numero 93/1972 prevede che:
Il Comitato tecnico preposto alla speciale gestione delibera, caso per caso, in merito alla prima fornitura su proposta della Sede, corredata da dettagliata relazione medica e da relazione dell'assistente sociale e dal modello 60/I completo in ogni voce (II comma).
Per i successivi rinnovi, le Sedi provvedono direttamente, a mente di quanto previsto dagli artt. 21 e 21 bis titolo III Disposizioni generali (III comma).
Considerato che la disposizione contenuta nel soprariportato 2 comma non sempre consente l'auspicata tempestività nella prima fornitura di protesi agli invalidi del lavoro, il Consiglio di Amministrazione, in linea con l'indirizzo generale di decentramento adottato dall'Istituto, con delibera del 12 ottobre 1976 ha sostituito la disposizione medesima con un diverso testo comprensivo del III comma, anch'esso soprariportato, che pertanto viene soppresso.
La nuova formulazione del II comma dell'articolo 16 delle Istruzioni in oggetto la seguente: Le Sedi provvedono direttamente in merito alla prima fornitura, curando che la richiesta di protesi sia corredata da una relazione medica, da una relazione dell'assistente sociale e da un modulo 15/ASS completo di ogni voce. Le Sedi provvedono altresì direttamente per i successivi rinnovi a mente di quanto previsto dagli articoli 21 e 21 bis, titolo III - Disposizioni Generali.
Pertanto, con tale nuovo enunciato, oltre a modificare come sopra le disposizioni di cui alla circolare n.
93/1972 si trasferisce alle Sedi la competenza in materia di prima fornitura di protesi, apparecchi e presidi vari, già del Comitato tecnico grandi invalidi (cfr. circolare n. 50/1976, pagina 8, 1 capoverso).
Le Sedi, comunque, prima di provvedere alle forniture in oggetto, dovranno accertare se l'Ente di malattia competente o altri Enti nazionali o locali intervengano mediante l'erogazione di un contributo alle spese di acquisto delle predette forniture:
in tale caso corrisponderanno all'assistito la differenza tra l'effettivo costo e il contributo erogato da altro Ente.
A parziale modifica di quanto disposto con circolare n. 91/1974 (pagina 2 - ultimo capoverso), contestualmente alla concessione di protesi, apparecchi o presidi vari le Sedi dovranno provvedere alla prevista iscrizione dell'assistito sul protocollo provinciale.