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488 e cioè sulla stessa retribuzione valida ai fini contributivi in forza della legge 27 dicembre 1973, n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 58 del 14 luglio 1977

Oggetto: Legge 16 febbraio 1977, n. 37. Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 26 febbraio 1977 è stata pubblicata la legge 16 febbraio 1977, n. 37 concernente ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo (allegato n. 1), che viene ad allineare il trattamento infortunistico agli altri trattamenti previdenziali e costituisce un'ulteriore tappa verso l'equiparazione di detto settore con quello industriale.

Il provvedimento legislativo in parola infatti introduce un nuovo e più favorevole sistema di calcolo dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, prevedendone la liquidazione sulla base della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e cioè sulla stessa retribuzione valida ai fini contributivi in forza della legge 27 dicembre 1973, n.

852 (cfr.circ. n. 58/1975). La citata indennità viene cosi ad essere rapportata a retribuzioni aggiornate annualmente secondo la previsione dei contratti collettivi provinciali di lavoro e risponde quindi, in maniera più puntuale, alla funzione di integrare immediatamente e concretamente la perdita di guadagno determinata dalla astensione lavorativa.

La legge in esame elimina altresì ogni discriminazione fra lavoratori di età inferiore e lavoratori di età superiore ai 16 anni per quanto attiene alla misura delle prestazioni economiche.

Sotto il profilo contributivo essa stabilisce infine un aumento delle vigenti aliquote contributive prevedendone successive variazioni in relazione al fabbisogno annuale della gestione agricola.

Si illustrano di seguito le singole disposizioni legislative, fornendo istruzioni in merito ai connessi adempimenti di carattere operativo.

INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA Criteri di calcolo

Ai sensi dell'articolo 1 della legge, che sostituisce il I e II comma dell'articolo 213 del "Testo Unico", la indennità per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale in agricoltura e corrisposta per i primi 90 giorni nella misura del 60 per cento e, dal 91° giorno, nella misura del 75 per cento della retribuzione media giornaliera, fissata come si è detto annualmente per provincia sulla base delle previsioni dei contratti collettivi. Tale retribuzione è riferita alle categorie dei

"braccianti" e dei "salariati fissi", distinti questi ultimi nelle qualifiche di "comuni", "qualificati" e

"specializzati".

- Decorrenza

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 2 la predetta disposizione si applica agli infortuni verificatisi o alle malattie professionali manifestatesi successivamente al 31 dicembre 1976.

Il 2° comma di tale articolo fa salva, se più favorevole, l'adozione dell'indennità giornaliera prevista per il triennio 1° luglio 1974 - 30 giugno 1977 dal decreto interministeriale del 15 novembre 1974 (cfr. circ. n.

5/1975).

Per i casi verificatisi sino al 31 dicembre 1976, l'indennità per inabilità temporanea deve continuare ad essere corrisposta nelle misure indicate dal citato decreto interministeriale del 15 novembre 1974.

- Attribuzione della qualifica

L'applicazione delle basi retributive ha come presupposto l'inquadramento dei lavoratori agricoli nelle qualifiche previste dai decreti ministeriali di cui al ripetuto articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.

In attesa che vengano apportate le dovute modifiche alla denuncia d'infortunio sul lavoro e malattia professionale (modd. 201/I e 105/I), si rende necessario prevedere, ad integrazione della denuncia certificato in uso, una richiesta di notizie al datore di lavoro per l'individuazione della qualifica stessa;

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all'uopo può essere utilizzato il modulo 207/I.

Per i salariati fissi possano essere consultati presso gli uffici provinciali del Servizio contributi agricoli unificati gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati secondo una prassi già in atto per i lavoratori agricoli infortunatisi in attività previste dall'articolo 209 del "Testo Unico" (cfr. circ. n. 94/1975), concordata con lo stesso Servizio per i contributi agricoli unificati, che l'ha espressamente prevista nella propria circolare n. 75 del 21 novembre 1975 (v. allegato n. 2).

Qualora sorgessero incertezze in merito all'attribuzione agli assicurati della rispettiva qualifica, dovrà applicarsi a scopo cautelativo la retribuzione prevista per la qualifica inferiore fra quelle attribuibili.

Riliquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.

Per il reperimento dei casi verificatisi dal 1° gennaio 1977 e la conseguente riliquidazione della relativa indennità sulle basi retributive fissate per il 1977 per ciascuna provincia con decreto ministeriale, questa Direzione generale Servizio meccanizzazione sta predisponendo apposito tabulato.

Il tabulato in parola comprenderà tutti i casi di infortunio e di malattia professionale acquisiti attraverso il modulo 101-I/CIDI alla data di invio del tabulato stesso; da questa data saranno a carico delle Unità periferiche le operazioni di rivalutazione dei salari e verranno pertanto scartati i modd. 101-I/CIDI che indicano l'indennità di inabilità temporanea assoluta liquidata nella misura precedentemente prevista. A tal fine le Unità operative devono definire con la massima sollecitudine tutti i casi per i quali è stata adottata la procedura B, con la opportuna segnalazione da effettuarsi con TR finale dando la precedenza ai casi del settore agricolo per quanto riguarda, in generale, la compilazione dei modd 10-I/CIDI.

Circa i criteri di compilazione del tabulato, si precisa che esso conterrà l'elenco degli infortuni verificatisi e delle malattie professionali manifestatesi nel settore agricolo dal 1° gennaio 1977, segnalando, per ciascun caso, i codici indicativi, il numero dei giorni indennizzati e gli importi dei quattro conguagli riferiti alle retribuzioni stabilite rispettivamente per ciascuna delle quattro categorie di lavoratori previste.

Le Unità periferiche, individuata la qualifica di appartenenza dell'assicurato e controllato il numero dei giorni indennizzati, daranno corso alle operazioni di conguaglio, provvedendo a notificare agli interessati il relativo titolo, mediante apposizione a timbro sul cedolino mod. ch. 16/Speciale, riservato alle comunicazioni del traente, ovvero sulla quietanza di pagamento modulo 6/bis C, della seguente dicitura:

legge n. 37/1977: conguaglio indennità per inabilità temporanea dal ...

al...

Copia del tabulato, con l'evidenziazione di conguaglio effettuato, sarà restituita a questa Direzione generale Servizio meccanizzazione che acquisirà in tal modo la qualifica dell'assicurato.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate anche per gli anni successivi al 1977, atteso che i decreti ministeriali sono di norma pubblicati nel corso dell'anno di riferimento.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta dovrà essere, quindi, ogni anno provvisoriamente liquidata sulla base della retribuzione media giornaliera valevole per il precedente esercizio. Ad avvenuta pubblicazione dei decreti stessi l'indennità in parola, in corso alla data del 1° gennaio ed erogata con decorrenza successiva, sarà riliquidata sulla base delle nuove misure retributive.

Allo scopo di agevolare il lavoro delle Unità periferiche questa Direzione generale - Servizio Meccanizzazione, avrà cura di inviare annualmente, successivamente all'emanazione dei ripetuti decreti, appositi tabulati.

RENDITE PER INABILITA' PERMANENTE E AI SUPERSTITI

Per le rendite è tuttora valido il sistema di liquidazione sulla retribuzione convenzionale annua fissata con periodicità triennale ai sensi dell'articolo 234 del "Testo Unico".

L'articolo 3 della legge dispone peraltro che, con effetto dal 1° gennaio 1977, il trattamento economico per casi di inabilità permanente assoluta o parziale o per morte relativo ai lavoratori agricoli di età non superiore ai 16 anni è equiparato al trattamento economico previsto dall'articolo 215 del "Testo Unico" per i lavoratori di età superiore ai 16 anni.

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Ne consegue che, indipendentemente dall'età del lavoratore assicurato, le rendite per inabilità permanente e dai superstiti devono essere determinate sulla retribuzione annua di L.1.631.994 prevista per i lavoratori di età superiore ai 16 anni dal decreto interministeriale del 15 novembre 1974.

Le rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1977 e quelle già costituite successivamente a tale data, determinate sulla retribuzione annua di L. 949.221, sono riliquidate sulla indicata retribuzione di L.

1.631.994. Ai relativi adempimenti provvederà direttamente questa Direzione generale, che ne darà comunicazione agli interessati a mezzo dei rituali moduli 170 e 171/I mecc.

PRESTAZIONI ECONOMICHE AI LAVORATORI AGRICOLI ADDETTI ALLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ARTIC0LO 209 DEL "TESTO UNICO".

In attesa che il competente Ministero del lavoro e della previdenza sociale provveda, per tale categoria di lavoratori, a stabilire nuovi livelli retributivi, le prestazioni economiche devono continuare ad essere liquidate sulle retribuzioni convenzionali di cui al decreto ministeriale del 14 agosto 1975 (v. circ. n.

94/1975).

CONTRIBUZIONE

L'articolo 4, I e II comma, adegua con effetto dal 1° gennaio 1977 le misure contributive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

In particolare e disposto l'aumento dal 3 al 3,50 per cento dell'aliquota delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del "Testo Unico" e da L.600 a L. 750 della quota capitaria annua per i lavoratori autonomi e per i concedenti dei terreni a mezzadria e a colonia, per ogni Unità attiva facente parte del nucleo coltivatore allevatore diretto, colonico o mezzadrile.

E', inoltre, previsto (penultimo comma) che le misure contributive stabilite possono essere variate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INAIL, in relazione al fabbisogno annuale della gestione agricola; al comma seguente, è, altresì, stabilito che, per gli esercizi successivi al 1977, tale variazione e obbligatoria, qualora al termine di ciascun esercizio il disavanzo della gestione risulti superiore del 10 per cento rispetto a quello dell'anno precedente.

A tale proposito, sarà cura di questa Direzione generale provvedere al calcolo ed alla determinazione del fabbisogno annuale, sulla base dei dati forniti dalle Unità centrali e periferiche.

Deve ritenersi abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle contenute nella presente circolare.

Eventuali difficoltà che dovessero incontrarsi in sede di pratica attuazione dovranno essere segnalate a questa Direzione generale.

Allegato n. 1 alla circ. n. 58/1977

26.2.1977 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 54 LEGGE 16 febbraio 1977, n. 37.

Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 213 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

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"L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e c) dell'articolo 205, nella misura del sessanta per cento della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.

488.

Ove la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente".

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano agli infortuni sul lavoro avvenuti successivamente al 31 dicembre 1976.

Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dell'indennità giornaliera prevista dal decreto ministeriale 15 novembre 1974, concernente la rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1977, il trattamento economico spettante per i casi di inabilità permanente, assoluta o parziale, e per morte ai lavoratovi agricoli di età non superiore a sedici anni e equiparato al trattamento economico previsto dall'articolo 215 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori di età superiore a sedici anni.

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1977 il contributo di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è fissato nella misura del 3,50 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Con effetto dal 1° gennaio 1977 la quota capitaria annua di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, è fissata nella misura di L.750 per ogni Unità attiva facente parte del nucleo coltivatore diretto, allevatore diretto, colonico o mezzadrile.

Il contributo di cui ai precedenti commi può essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione al fabbisogno annuale della gestione agricola.

Per gli esercizi successivi al 1977 tale variazione è obbligatoria qualora al termine di ciascun esercizio il disavanzo della gestione risulti superiore del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio precedente.

Art. 5.

I lavoratori agricoli dipendenti, che in base ai contratti collettivi o accordi sindacali prestano in cinque giorni l'ordinario orario di lavoro settimanale presso una medesima impresa agricola, hanno diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi per sei giornate di occupazione con l'obbligo, per i datori di lavoro, dal versamento dei relativi con tributi assicurativi.

Art. 6.

La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 del la stessa legge.

Art. 7.

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Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 è dovuto a decorrere dal 1° gennaio 1977, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge, 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970 n. 83, da produrre all'Istituto erogatore e da allegare alla domanda per l'indennità di disoccupazione, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui e richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 412.

Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validità prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il trattamento speciale e corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti, in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

A decorrere dal 1° gennaio 1977 il contributo dovuto dai datori di lavoro, in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e stabilito nella misura dell'1,25 per cento della retribuzione imponibile fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 196, n. 488.

Art. 8.

Ai lavoratori agricoli salariati braccianti e assimilati, compresi i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate annue di lavoro, sono corrisposti gli assegni familiari per l'intero anno.

L'onere relativo è posto a carico della cassa unica per gli assegni familiari.

I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970 n. 83, da produrre all'Istituto erogatore, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui e richiesta la prestazione e i datori dia lavoro presso quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 1 dicembre 1964, n. 1412.

Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validità prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963. n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

In sede di prima applicazione della presente legge la dichiarazione prevista dal terzo comma del presente articolo dovrà essere prodotta entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore, della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1977 LEONE

ANDREOTTI - ANSELMI

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Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Allegato n.2 alla circ. n. 58/1977

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI UFFICIO CENTRALE Servizio Accert. Contr. e Lav. Agr. Sub.

CIRCOLARE N. 75 21 novembre 1975

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI PROVINCIALI LORO SEDI e p.c.

AL CAPO DELL'ISPETTORATO REGIONALE PER LA SICILIA ED AGLI ISPETTORATI DIPARTIMENTALI LORO SEDI

OGGETTO: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il Decreto ministeriale 14/8/1975 (G.U. n. 234 del 3/9/1975) ha fissato per tutto il territorio nazionale le retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori agricoli infortunatisi nelle attività previste dall'art. 209 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30/6/1965 n. 1124.

L'art. 2 dello stesso decreto ha distinto le retribuzioni convenzionali giornaliere - da valere per le persone elencate nell'art. 205 del T.U. n. 1124/1965, ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche in caso d'infortunio - a seconda della qualifica ("comune", "qualificato", "specializzato") rivestita dai lavoratori.

Per la pratica applicazione del suddetto decreto, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha manifestato al Servizio l'esigenza che le proprie Sedi consultino gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati presso gli Uffici Contributi Agricoli Unificati. Ciò, allo scopo di procedere all'esatto inquadramento dei salariati fissi dell'agricoltura nelle qualifiche teste richiamate.

In relazione a quanto sopra, s'invitano gli Uffici provinciali - che provvedono dal 1974 alla riscossione del contributo di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1973 n. 852 a carico dei datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - di consentire che funzionari delle locali Sedi dell'INAIL consultino presso gli stessi Uffici provinciali CAU gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, nonchè di fornire alle Sedi medesime la dovuta collaborazione.

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