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Allegato 1 alla circolare n. 54/2012 Articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

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Allegato 1 alla circolare n. 54/2012

Articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276 (testo vigente)

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Comma sostituito dall'art. 6 del D.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, dall'art. 1, comma 911, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 21, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e, da ultimo, modificato dall'art. 4, comma 31, lett. a) e b), della L. 28 giugno 2012, n. 92.

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