LA “NUOVA” ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA
DELL’”AVVOCATO”.
• L’”impatto” sui futuri modelli delle polizze professionali obbligatorie;
L’assicurazione obbligatoria degli avvocati Considerazioni preliminari
polizze professionali obbligatorie;
• L’impatto sul regime della responsabilità
professionale dell’avvocato.
• L’”impatto” sui futuri modelli delle
L’assicurazione obbligatoria degli avvocati Considerazioni preliminari
• L’”impatto” sui futuri modelli delle
polizze professionali obbligatorie.
condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della
responsabilita' civile e degli infortuni
derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.
L’assicurazione obbligatoria degli avvocati DM Giustizia 22/9/ 2016 – G.U 11/10/2016
derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.
Ex art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247
«Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense» e art. 3 comma 5 lettera E) DL 138/2011
D.L. 138/2011
Convertito in L. 148/2011
Riforma ordinamenti professionali Art. 3, comma 5
e)
a tutela del cliente,
il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;DPR 137/2012
Art. 5
Obbligo di assicurazione
1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva .
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al
comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista
efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
L. 247/2012 Riforma professionale Forense
Art. 12
Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni
1. L'avvocato, l'associazione o la società fra
professionisti devono stipulare, autonomamente o
anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF,
anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF,
da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali
forensi, polizza assicurativa a copertura della
responsabilità civile derivante dall'esercizio della
professione, compresa quella per la custodia di
documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in
deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli
estremi della propria polizza assicurativa.
L. 247/2012
Riforma professionale Forense
Art. 12
Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni
2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra
professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il
tramite delle associazioni e degli enti previdenziali
tramite delle associazioni e degli enti previdenziali
forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni
derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e
praticanti in conseguenza dell'attività svolta
nell'esercizio della professione anche fuori dei locali
dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di
collaboratore esterno occasionale.
L. 247/2012
Riforma professionale Forense Art. 12
Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente 4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. (art. 70 cod. deon.).
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze
sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della
giustizia, sentito il CNF. (nota: da qui la convinzione che non sia ad
oggi ancora obbligatoria. Parere CNF giugno 2015)
D.M. GIUSTIZIA 25 febbraio 2016 n.47 Art. 2
Modalità di accertamento dell’esercizio della professione in modo effettivo continuativo abituale e prevalente
1. Il Consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, verifica [….] la sussistenza dell’esercizio della professione in modo sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo,continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo.
2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
[…]
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 12,
comma 1, della legge
D.M. GIUSTIZIA 25 febbraio 2016 n.47 Art. 3
Cancellazione dall’Albo. Impugnazioni
1. La cancellazione dall’Albo è disposta quando il Consiglio dell’Ordine circondariale accerta la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivo o soggettivi.
sussistenza di giustificati motivi oggettivo o soggettivi.
Tali disposizioni hanno
influenzato il regime della claims
(e il modo di conformarsi alle
esigenze di tutela del “cliente”)
Art. 5 Modalita' attuative
1. Fatta salva l'informazione da rendere al cliente ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna
L’assicurazione obbligatoria degli avvocati DM Giustizia 22/9/ 2016 – G.U 11/10/2016
247, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalita' presso l'Ordine al quale l'avvocato e' iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi siti internet.
2. 2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La claims made nell’assicurazione obbligatoria dei professionisti e della
sanità
Le Sezioni Unite (9140/2016) dopo aver segnalato l'incongruenza legislativa del prevedere l’obbligo per il professionista di assicurarsi, non accompagnato da un corrispondente obbligo a contrarre per l’assicuratore, corrispondente obbligo a contrarre per l’assicuratore, affermano che «il giudizio di idoneità della polizza difficilmente potrà avere esito positivo in presenza di una clausola claims made, la quale, comunque articolata, espone il garantito a buchi di copertura».
segue…
La claims made nell’assicurazione obbligatoria dei professionisti e della
sanità
Qui – stigmatizza la Corte – sono in gioco non tanto, o non solo, i rapporti tra compagnia e assicurato, ma anche e soprattutto quelli tra professionista e terzo «essendo stato quel dovere previsto nel preminente interesse del
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quel dovere previsto nel preminente interesse del danneggiato, esposto al pericolo che gli effetti della colpevole e dannosa attività della controparte restino, per incapienza del patrimonio della stessa, definitivamente a suo carico»
Evidente strabismo: non potrei coprire integralmente il mio rischio con diversi contratti?
- INTERMEDIARI ASSICURATIVI
109,110,112 cap; reg. isvap n.5/06 artt.11,15,21,22 - ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE
DL 138/2011, DL 158/2012 (si applica a medici ssn o solo per intra moenia? Controverso. DL Madia 90/2014 non chiarisce, malgrado volontà fosse di escludere medici
ALCUNE ALTRE ESPERIENZE - PER UN CONFRONTO
chiarisce, malgrado volontà fosse di escludere medici
ospedalieri da obbligo); DDL GELLI (art. 10; 1891 cc della
struttura a favore dei medici intra moenia, per chi lavora fuori
rimane fermo il DL 138/2011)
DDL GELLI (S. 2224) ART 11
Estensione della garanzia assicurativa
1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.
Art. 11 Regolamento ISVAP n. 5
(Polizza di assicurazione della responsabilità civile)
1. La polizza di assicurazione della responsabilità civile è stipulata dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
2. La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
b) coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
c) l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
• L’impatto sul regime della responsabilità
L’assicurazione obbligatoria degli avvocati Considerazioni preliminari
• L’impatto sul regime della responsabilità
professionale dell’avvocato.
VERSO UNA “NUOVA”
RESPONSABILITA’
ASSURANCE OBLIGE!
RESPONSABILITA’
OBBLIGATORIAMENTE
ASSICURATA?
Lo strano e bivalente rapporto tra responsabilità ed assicurazione, fuori e dentro ai sistemi
obbligatoriamente assicurati.
• Tendenza a contenere il peso della responsabilità in
ASSURANCE OBLIGE!
• Tendenza a contenere il peso della responsabilità in funzione dell’obbligo assicurativo, inteso in senso social/protettivo.
• Tendenza in fatto a spostare sull’assicuratore il peso
della prestazione ed a agevolare il più possibile la
soddisfazione delle pretese (pur se eventualmente
calmierate) del terzo danneggiato
LA “NUOVA”
ASSICURAZIONE
NOBLESSE OBLIGE!
ASSICURAZIONE
IL CONSUMATORE “AL CENTRO”
TRA TUTELE E RESPONSABILITA’
Il “nuovo” art. 3 Finalità della vigilanza
1. Scopo principale della vigilanza è l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative . A tal fine l'IVASS
diritto alle prestazioni assicurative . A tal fine l'IVASS
persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e
riassicurazione, nonché, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le
rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti
della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma
subordinato al precedente, è la Stabilità del sistema e
dei mercati finanziari .
ASSURANCE OBLIGE! Quanto pesa una tasca capiente sugli assetti concreti del sistema responsabilità?
Un tempo i contratti assicurativi miravano ad escludere qualsiasi punto di contatto tra il terzo danneggiato e l'impresa; ciò sul presupposto che danneggiato e l'impresa; ciò sul presupposto che l'appalesarsi della compagnia avrebbe avuto l'effetto di indurre l'avente diritto a rafforzare le proprie pretese, potendo contare sul fatto che il relativo costo sarebbe gravato, alla fine, su di un soggetto ampiamente solvibile e deputato “istituzionalmente”
a pagare
ASSURANCE OBLIGE! Quanto pesa una tasca capiente sugli assetti concreti del sistema responsabilità?
Senza contare, poi, il diverso e più severo approccio con cui un eventuale Giudicante avrebbe potuto trattare il caso, sulla scia di un medesimo pregiudizio ideologico (pregiudizio che, mai dichiarato, resiste nel tempo sino a condizionare a mai dichiarato, resiste nel tempo sino a condizionare a tutt’oggi, in fatto, l’esito di alcune pronunce, specie tra i giudici di prossimità).
Di qui il detto “Assicurance oblige” (sintesi perfetta del
pensiero secondo il quale la presenza di un’impresa
assicurativa giustifica comunque il suo impegno
all’indennizzo)
La rivelazione necessaria degli estremi della polizza all’atto del conferimento dell’incarico.
ASSURANCE OBLIGE! Quanto pesa una tasca capiente sugli assetti concreti del sistema responsabilità?
polizza all’atto del conferimento dell’incarico.
La “desacralizzazione” della figura
dell’avvocato e l’emersione di nuove
consapevolezze risarcitorie nel cliente…..
LA resistenza categoriale di una antica dicotomia
Obbligazione di mezzi o di risultato?
Obbligazione di mezzi, ma…
“[…] Ciò premesso, è peraltro indiscusso che, nel caso dell’attività svolta dall’avvocato, il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, posto che evidentemente il risultato dipende da fattori estranei alla sua condotta”. (Cass. Civ. 4 maggio 2016, n. 8912)
Quale resistenza degli attuali approcci?
Verso una responsabilità di posizione….?
“ Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che la responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione è […] quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell’articolo 1176, comma 2, da commisurare all’attività esercitata, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dal cliente”. (Cass. Civ.
10 giungo 2016 n.11906)
PRIMO MODELLO NORMATIVO DI POLIZZA PROFESSIONALE (post obbligo di legge)
IMPORTANTE PRECEDENTE
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IMPORTANTE PRECEDENTE MA…..
PIU’ DI QUALCHE DUBBIO
OBBLIGO A CONTRARRE: manca; possibile
che mercato non offra o ci siano premi che
non consentano di assicurarsi (in resp
non consentano di assicurarsi (in resp
medica? Fondo, bureaux tarification ecc..).
Art.1 OGGETTO
1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilita' civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attivita' professionale. 2. L'assicurazione deve coprire
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dell'attivita' professionale. 2. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale,
non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo,
futuro.
Art. 1 CO. 2 qualsiasi tipo di DANNO troppo ampio? Reperibile sul mercato?
DANNI INDIRETTI? Nozione civile 1223 c.c. “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta “
“indiretto” qui pare utilizzato come termine derivante dal gergo assicurativo (di solito 1905 c.c. è “lucro cessante”) “Limiti del assicurativo (di solito 1905 c.c. è “lucro cessante”) “Limiti del risarcimento (I) L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro (II) L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato”
DANNI FUTURI? sono i sinistri lungo latenti? (nel caso problema
con modello claims) o il danno patrimoniale futuro? (es spese
protesi, spese assistenza ecc.?)
Art.1 OGGETTO
3. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' dell'avvocato anche per colpa grave. 4. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a
terzi
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terzi
5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato (ma possono essere considerati clienti?).
.
OGGETTO: tutti i danni che dovesse colposamente causare “nello svolgimento dell’attività professionale”
Art. 1 Co. 3: obbligo coprire la colpa
Art. 1 Co. 3: obbligo coprire la colpa
grave non puo’ essere derogato
pattiziamente ) per la rc oggi è automatico
ritenere colpa grave inclusa (all’opposto,
copertura danni 1900 c.c., colpa grave è esclusa e
serve pattuizione apposita per prevederla)
danni cagionati ai clienti ed ai terzi (occorre indagare quali sono i profili di potenziale pregiudizio dei terzi NON clienti: i figli della vittima primaria, quando l’avvocato promuova causa solo per la madre senza informarla del concorrente diritto dei figli – o di altri parenti?....
concorrente diritto dei figli – o di altri parenti?....
La stipula di un contratto nullo, rescindibile, in frode alla legge…..?)
Cass. 26810/2007 avvocato non può frazionare
recupero credito gravando controparte con
azioni inutilmente gravose.
per «attivita' professionale» deve intendersi:
a) l'attivita' di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni
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come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita' di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita
E’ facolta' delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa
ad ogni altra attivita' al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.
Art. 1 co. 6 e 7 “Attività professionale”: è facoltà delle parti pattuire l’estensione. Attenzione a profilazione rischio ed a verificare l’adeguatezza a favore dell’assicurato e del cliente.
Oggetto estensioni coperture (molteplici altre attività) è FACOLTA’ delle parti… MA il professionista ha l’obbligo di assicurarsi per le attività che svolge. Testo base de minimis potrebbe non essere sufficiente per consentire al professionista potrebbe non essere sufficiente per consentire al professionista di assolvere obbligo e/o comunque non essere dunque adeguato.
Attenzione a collocazione prodotto per compagnia e
intermediario (anche prima degli obblighi 183 cap e reg. 5/06
vd. Cass. 24 aprile 2015, n. 8412 su principi di buona fede
diligenza correttezza; nonché sent. n. 14188 del 12 luglio 2016,
che afferma la natura contrattuale (da contatto sociale
qualificato) della responsabilità precontrattuale).
OGGETTO
8. L'assicurazione deve prevedere, altresi', la copertura della responsabilita' civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti
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dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali (nb: i collaboratori devono assicurarsi in
proprio?)
10. In caso di responsabilita' solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve
prevedere la copertura della responsabilita' dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei
condebitori solidali.
Art. 1 co. 8 copertura deve essere per 1228 c.c. l’avv. deve essere tutelato per tutti i fatti dolosi e colposi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituiti processuali E’ una specificazione del 1228c.c. che chiarisce che non può E’ una specificazione del 1228c.c. che chiarisce che non può esserci deroga pattizia sulla copertura? OPPURE
E’ un 1891c.c.? qui no, si parla di fatti dolosi nella infortuni sicuramente 1891 c.c.
Per un confronto vd. intermediari reg. Isvap n. 5/06 art. 23
per iscr. in E
Art. 1 co. 10. NO a responsabilità parziaria (principio riconosciuto anche da CASS. Civ. 8686/2012) se no tradisce funzione protettiva. Nei limiti del massimale. Salvo diritto regresso nei confronti dei condebitori solidali.
regresso nei confronti dei condebitori solidali.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso
in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro
soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei
confronti dell'assicurato non è riferibile alla sola quota di
responsabilità dell'assicurato operante ai fini della
ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma
si estende potenzialmente a tutto quanto l'assicurato deve
pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso
pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso
che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore
letterale dell'art. 1917 c.c. e priverebbe di concreta tutela
l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a
carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo
sia insolvibile o di difficile solvibilità. (Cass. 8686/2012)
Art. 2 comma 2
In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sara'
comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facolta' di recuperare l'importo della franchigia
o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.
L’assicurazione obbligatoria degli avvocati DM Giustizia 22/9/ 2016 – G.U 11/10/2016
pretesa risarcitoria del terzo.
NB: Parziale inopponibilità delle eccezioni. Si pensi al 1901 c.c. o al 1892 c.c.
E l’azione diretta….?
(FORSE VI è UN OBBLIGO DI GESTIONE DELLA LITE,IN ASSENZA DEL QUALE LA COMPAGNIA POTREBBE DECIDERE DI NON VOLER TENERE INDENNE MOTU PROPRIO IL TERZO? OPPURE SI APPLICA ART. 1917 comma 2 c.c. (l’assicurato chiede alla compagnia, che
non può rifiutarsi, di pagare direttamente il terzo. Ma il terzo
continua a non avere azione diretta in senso tecnico…)
Il paradigma legale è straordinariamente vincolato.
Innanzi a modelli preconfezionati la concorrenza potrà debolmente giocarsi sul contenuto sostanziale della polizza base.
Certamente non sul piano delle esclusioni diverse dalle franchigie/scoperti.
Quali limiti all’introduzione di esclusioni, delimitazioni pattizie?
QUALE MERCATO? VERSO UN APPIATTIMENTO?
pattizie?
Si pone il rischio di svuotare la polizza e vulnerare il senso della norma (“a protezione dei terzi”), posto che le franchigie e scoperti sono inopponibili ai terzi ma le altre esclusioni lo sarebbero.
Quindi vi sono maggiori motivi rispetto alla rc auto per
sostenere l’ammissbilità di una delimitazione pattizia della
copertura.
ART 2
3. E' facolta' delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in
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del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.
4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art.
1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.
LA CLAIMS….
Art. 2 Efficacia nel tempo della copertura assicurativa
1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattivita' illimitata e un'ultrattivita' almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attivita' nel periodo una retroattivita' illimitata e un'ultrattivita' almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attivita' nel periodo di vigenza della polizza.
2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano
espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal
contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo
risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di
ultrattivita'.
1) LA MODULAZIONE DEL CONTRATTO: ENTRO QUALI LIMITI LA COPERTURA PUO’ ESSERE CONTENUTA SENZA FAR SI’ CHE L’OBBLIGO ASSICURATIVO POSSA RITENERSI VIOLATO ?
2) LA POSIZIONE del TERZO DANNEGGIATO (CLIENTE) COME ASSICURATO DI FATTO o COMUNQUE COME SOGGETTO PROTETTO
SCOPERTI E FRANCHIGIE,
POSIZIONE DEL TERZO NEI CONFRONTI DELL’INTERMEDIARIO E DELL’IMPRESA
ASSICURATO DI FATTO o COMUNQUE COME SOGGETTO PROTETTO EX LEGE (teoria del contratto con effetti protettivi del terzo)
3) QUALI RESPONSABILITA’ DEL DISTRIBUTORE NEI
CONFRONTI DEL TERZO DANNEGGIATO….??
No recesso in caso di denuncia di sinistro o liquidazione del risarcimento. Non c’è obbligo a contrarre, ma una volta stipulato non si può recedere in caso di sinistro o liquidazione risarcimento.
ESCLUSIONE RECESSO art. 2 co. 2
in caso di sinistro o liquidazione risarcimento.
Fondamentale svolgere le dovute verifiche preassuntive.
Possibilità di avvalersi dell’art. 1898 c.c.?
Assicurazione contro gli infortuni (compare solo nella L.247/2012) non è tra requisiti di accertamento dell’esercizio della professione (DM. 47/16). Rimane l’illecito disciplinare (art. 70 cod. deon.
avvertimento/censura). Attenzione: la mancata stipula espone a rischio di richiesta risarcitoria in sede civile da parte del danneggiato che non può fruire della da parte del danneggiato che non può fruire della copertura.
A favore di chi? Vedi co. 1
Avv. collaboratore deve stipulare per sé o vi provvede lo studio con cui collabora?
Rischio duplicazione 1910 c.c. (se la si considera
con funzione indennitaria)
Assicurazione contro gli infortuni:
”nello svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa”
Copertura c.d. causale. anche per infortunio in itinere. Se vado in trib, in biblioteca, a recuperare documenti, in copisteria, in tabaccheria per acquistare un contributo unificato…
unificato…
Es. vado in tribunale in bici investo pedone.
La rc professionale non dovrebbe coprire.
Polizza infortuni sì.
Funzione indennitaria o previdenziale?
Cass. SU 5119/2001 – Cass. 13233/2014
REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
(Delibera del Comitato dei Delegati del 26 giugno 2015 – Approvato con Ministeriale del 30 maggio 2016)
Art. 11
Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità 1. […]
2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse e, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito concesse e, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed i lrisarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione delle pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte in caso che i lrisarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazioni per infortuni stipultata dall’iscritto.
3. In caso di inabilità o invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 del codice civile, in concorso con l’assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga.