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PROGETTO DI LEGGE - N. 6897 DISEGNO DI LEGGE

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CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE - N. 6897

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000.

Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496;

Ritenuta le necessità e l'urgenza di contenere le spinte inflattive derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio; di tenere sotto costante osservazione la lievitazione dei costi dei premi delle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; di disciplinare il risarcimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità; di ovviare ad altri fattori che comunque incidano sullo stesso fenomeno inflattivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e

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della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore dei carburanti; interventi per il settore della pesca).

(omissis)

Articolo 2.

(Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo).

1. L'aliquota dell'imposta sui premi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stabilita nella misura di 11,5 punti di percentuali sul premio annuale dovuto, quali che siano le modalità di frazionamento del pagamento, nel periodo dal 1^ aprile 2000 al 31 marzo 2001. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di regolazione finanziaria tra Stato e province, al fine di

mantenere il necessario equilibrio finanziario.

2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella formula tariffaria bonus-malus, le imprese di assicurazione non possono applicare, nelle classi di merito di bonus pari o inferiori a quella di ingresso, altri aumenti al di fuori di quelli espressamente stabiliti dalle regole evolutive e dai coefficienti di determinazione del premio già previsti nei contratti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nella formula tariffaria bonus-malus si applicano le tariffe esistenti alla medesima data.

3. Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i

coefficienti di determinazione del premio, nonché le relative regole evolutive delle proprie tariffe di bonus-malus, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria bonus-malus con

franchigia assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire

cinquecentomila e non superiore a lire un milione. La scelta tra la formula tariffaria bonus-malus e la formula tariffaria bonus-malus con franchigia, nonché la scelta degli importi della franchigia stessa, spetta unicamente all'assicurato.

5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato può risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

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Articolo 3.

(Riconoscimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità).

1. In attesa della riforma della disciplina relativa al danno biologico e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, definito secondo i parametri di cui alle successive lettere, derivanti da fatto illecito è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato un importo di lire 800.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni fino al cinque per cento compreso e di lire 1.500.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni comprese tra il sei ed il nove per cento compreso;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire cinquantamila per ogni giorno di invalidità assoluta; in caso di invalidità temporanea inferiore al cento per cento, la

liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;

c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al venticinque per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile

indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla

determinazione dei punti di invalidità permanente.

4. Gli importi indicati nel comma 1, lettere a) e b), sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Articolo 4.

(Compensi professionali).

1. Le imprese di assicurazione che, per qualsiasi titolo, riconoscono al danneggiato, oltre al risarcimento del danno a persone o cose, somme per compensi relativi all'assistenza prestata da patrocinatori legali o altri soggetti nelle procedure finalizzate al risarcimento, provvedono direttamente alla loro corresponsione in favore di tali soggetti, dandone comunicazione al

danneggiato e indicando la somma corrisposta nella quietanza rilasciata al medesimo danneggiato.

In ogni altro caso, se l'impresa viene comunque a conoscenza di un'attività di assistenza prestata da patrocinatori legali o altri soggetti nelle procedure finalizzate al risarcimento, acquisisce e conserva la documentazione probatoria, valida ai fini fiscali, relativa alla prestazione stessa.

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Articolo 5.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario).

(omissis)

Articolo 6.

(Copertura finanziaria).

(omissis)

.

Articolo 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2000.

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Visco, Ministro delle finanze.

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali.

Bindi, Ministro della sanità.

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Visto, il Guardasigilli:Diliberto.

Onorevoli Deputati! - Il presente decreto contiene disposizioni rivolte al contenimento delle spinte inflazionistiche derivanti dall'aumento dei prezzi in taluni settori.

(omissis)

All'articolo 2, comma 1, per limitare gli aumenti delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è stabilita, innanzitutto, una nuova misura dell'aliquota dell'imposta gravante sui contratti di assicurazione nel

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ramo in questione. La nuova aliquota, fissata all'11,50 per cento, comporta la riduzione di un punto percentuale rispetto a quella vigente. Lo stesso comma 1 prevede un decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, per stabilire le modalità di regolazione finanziaria tra lo Stato e le province per il gettito in argomento.

Al medesimo articolo 2, al comma 2, sempre a fini di contenimento della spinta inflazionistica, viene previsto che le imprese non possano applicare altri aumenti tariffari, nelle classi di merito di bonus pari o inferiori a quella di ingresso, ai contratti rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto. Ai contratti potranno essere applicati solamente gli aumenti "tecnici", vale a dire quelli già previsti nel sistema bonus-malus utilizzato dalle imprese e relativi agli spostamenti dell'assicurato nelle varie classi di merito. Per effetto di tale disposizione saranno "premiati" gli automobilisti più prudenti o, comunque, gli automobilisti che non hanno avuto incidenti per un certo numero di anni; d'altra parte, vi sarà un aggravio delle tariffe, in misura decisamente

sostanziosa, nei confronti degli automobilisti che si trovano, o si troveranno, nelle classi peggiori della scala del bonus-malus.

In pratica, la norma tende ad incentivare comportamenti di guida sempre più prudenti penalizzando, anche in maniera pesante, gli automobilisti con una sinistralità elevata. La disposizione, peraltro, ha lo scopo anche di eliminare o, comunque, ridurre sinistralità legate a comportamenti fraudolenti o non del tutto corretti da parte di alcuni automobilisti, specialmente in talune aree del territorio nazionale. Per i contratti stipulati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, nella formula tariffaria bonus-malus si applicano le tariffe esistenti alla medesima data di entrata in vigore.

Per evitare poi possibili elusioni alla norma mediante modifiche delle regole evolutive nella formula del bonus-malus, all'articolo 2, comma 3, è previsto l'obbligo per le imprese di non apportare

modifiche al numero delle classi di merito, ai coefficienti di determinazione del premio ed alle regole evolutive delle proprie tariffe applicate al momento della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. In pratica, le polizze presentate attualmente dalle imprese non devono essere modificate, in modo da non alterare l'attuale offerta di prodotti.

Per alleggerire ulteriormente i costi assicurativi, viene prescritto, all'articolo 2, comma 4, alle imprese di affiancare l'attuale formula tariffaria bonus-malus con un'altra formula dello stesso tipo, con franchigie assolute di importi varianti da lire 500 mila a lire un milione, non opponibili al terzo danneggiato. La scelta tra le due formule e l'importo della franchigia spetta unicamente

all'assicurato. Con l'introduzione obbligatoria di questa nuova formula tariffaria, peraltro utilizzata anche in passato da alcune imprese, si tende ancora a premiare automobilisti prudenti o, comunque, automobilisti che utilizzano la vettura per lunghe percorrenze extraurbane. La quantificazione delle riduzioni tariffarie sarà ovviamente proporzionale all'importo delle franchigie scelte dal contraente.

Sempre nel quadro delle misure per combattere fenomeni inflazionistici, è prevista, all'articolo 2, comma 5, la possibilità per l'assicurato di risolvere il contratto nel caso in cui gli aumenti proposti dall'impresa siano superiori al tasso programmato di inflazione. Viene altresì introdotta la

possibilità per l'assicurato di disdire il contratto anche a mezzo telefax da inviare indifferentemente alla sede dell'impresa o al proprio agente di assicurazione. Anche se non necessario, è stata

volutamente riportata nello stesso comma la non applicabilità del periodo di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile; ciò al fine di ribadire, nell'interesse dell'assicurato, la scadenza immediata del contratto nel caso di disdetta.

Con l'articolo 3 si intende disciplinare la misura dei risarcimenti per le menomazioni cosiddette

"micropermanenti", cioè le invalidità comprese nell'intervallo dall'1 per cento al 9 per cento. In particolare, vengono fissati differenti importi per invalidità fino al 5 per cento ed invalidità fino al 9 per cento. Per la determinazione medico-legale dei punti di invalidità si fa rinvio ad apposito atto provvedimentale. E' previsto, infine, l'adeguamento annuale degli importi in questione sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

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La determinazione degli importi per le menomazioni micropermanenti potrà incidere in misura consistente sui costi assicurativi, con conseguente abbassamento dei livelli tariffari. E' noto infatti che una delle maggiori e più frequenti voci del risarcimento alla persona è rappresentata, appunto, da tale tipo di lesioni; è da aggiungere inoltre che, molto spesso, la denuncia di danni di questo tipo può nascondere comportamenti non particolarmente corretti da parte del danneggiato. La

disposizione quindi dovrebbe avere anche una finalità moralizzatrice, oltre che calmieratrice dei costi.

Con l'articolo 4, al fine di evitare comportamenti fraudolenti nel settore con ripercussioni sul costo dei sinistri, è previsto l'obbligo per le imprese di assicurazione di acquisire documentazione

probatoria, valida anche ai fini fiscali, relativa ai compensi dei professionisti per l'assistenza da essi prestata in caso di sinistro. Le imprese dovranno indicare nelle quietanze di liquidazione il relativo onorario separatamente dalle altre voci di danno. E' fatto inoltre carico alle imprese di assicurazione di acquisire e conservare la documentazione in parola relativa all'attività di assistenza prestata da patrocinatori legali o altri soggetti nelle procedure di risarcimento.

(omissis)

SCHEDA ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

A. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

Non si è a conoscenza di pronunce della Corte costituzionale sugli specifici argomenti trattati dal provvedimento d'urgenza.

B. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In materia di disciplina del danno biologico, il Governo ha presentato un organico disegno di legge, attualmente all'esame della II Commissione giustizia del Senato della Repubblica, in sede referente (AS n. 4093 discusso congiuntamente con AS nn. 3084 e 3981). La disposizione dell'articolo 3 del provvedimento in esame, che disciplina il danno biologico limitatamente alle lesioni di lieve entità,

non confligge con il citato disegno di legge.

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