La nuova legge sulla sicurezza alimentare in
Cina
di Laura Formichella
Università di Macerata, Piaggia dell’Università n° 2;
26 ottobre 2012 – Ore 10:00/18:00
Introduzione Introduzione
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Legge sulla sicurezza dei prodotti alimentari (Shipin anquan fa) del 28 febbraio 2009, entrata in vigore il 1 giugno del medesimo anno
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I principali, seguenti provvedimenti normativi in materia di sicurezza alimentare:
o
Regolamento applicativo della Legge sulla sicurezza dei prodotti alimentari (20 luglio 2009)
o
Disposizioni sull’amministrazione delle nuove varietà di additivi per alimenti (30 marzo 2010)
o
Disposizioni sul controllo e la gestione della produzione di additivi per alimenti (4 aprile 2010)
o
Provvedimenti amministrativi sulla gestione delle licenze per la produzione degli alimenti (4 luglio 2010)
o
Provvedimenti amministrativi sugli standard nazionali per la sicurezza dei prodotti alimentari (20 ottobre 2010)
o
Standard per l’utilizzo degli additivi alimentari (13 maggio 2011)
o
Regole generali per l’etichettatura dei cibi preconfezionati
(20 aprile 2011)
Principi generali della legge Principi generali della legge
Articolo 2
Trattamento dei prodotti agricoli di base
Le seguenti attività devono essere svolte all’interno del territorio della Repubblica Popolare Cinese, nel rispetto della presente legge:
(1) produzione e trasformazione alimentare (di seguito, produzione di alimenti);
distribuzione alimentare e ristorazione (di seguito commercio di alimenti);
(2) produzione e commercio di additivi alimentari;
(3) produzione e commercio di materiali da imballaggio, contenitori, detergenti, disinfettanti, utensili e attrezzature utilizzate nella produzione e nel commercio di alimenti (di seguito prodotti correlati agli alimenti);
(4) utilizzazione di additivi alimentari e prodotti correlati utilizzati dai produttori e commercianti di alimenti;
(5) gestione della sicurezza degli alimenti, degli additivi alimentari e dei prodotti correlati agli alimenti.
La qualità e la gestione della sicurezza dei prodotti agricoli di base destinati al consumo (di seguito prodotti agricoli destinati al consumo) devono osservare la Legge sulla qualità e sicurezza dei prodotti agricoli della Repubblica Popolare Cinese. In ogni caso, la presente legge deve essere osservata nella definizione degli standard di qualità e di sicurezza e nella diffusione di informazioni sulla sicurezza alimentare dei prodotti agricoli destinati al consumo.
Articolo 3
Interpretazione ampia del concetto di sicurezza alimentare
I produttori e commercianti di alimenti, nell’ambito della loro attività, devono osservare la legge, i regolamenti e gli standard di sicurezza alimentare; sono responsabili nei confronti della società e del pubblico; devono garantire la sicurezza alimentare, essere sottoposti al controllo sociale, farsi carico della responsabilità sociale
Adeguamento ai parametri europei e Adeguamento ai parametri europei e internazionali internazionali
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Formulazione degli standard per la sicurezza alimentare
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Sistema di monitoraggio dei pericoli e di
valutazione degli stessi
Alcune differenze di struttura tra Alcune differenze di struttura tra il sistema delineato dalla legislazione cinese e il il sistema delineato dalla legislazione cinese e il sistema di allarme rapido europeo sistema di allarme rapido europeo
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Separazione tra attività di monitoraggio e di analisi
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Limiti al potere dell’ autorità scientifica
(Comitato di esperti)
Ulteriori profili di confronto tra la normativa Ulteriori profili di confronto tra la normativa europea e quella della RPC europea e quella della RPC
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Concentrazione dei poteri nel Ministero della Salute
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Insufficiente autonomia e indipendenza dei comitati scientifici
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Non immediata applicabilità della legge
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Assenza di una norma sulla produzione di
mangimi e del principio di precauzione
Aspetti salienti della disciplina cinese e Aspetti salienti della disciplina cinese e ricostruzione del sistema ricostruzione del sistema
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Importanza del Comitato nazionale di revisione degli standard di sicurezza alimentare
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Il richiamo al sistema HACCP (art.23)
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Adozione di autonomi sistemi di gestione del rischio (art.32)
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Sistema di certificazione per gli operatori del settore
alimentare (art.33)
Conclusioni Conclusioni
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Sforzo di adeguamento del legislatore cinese ai parametri internazionali
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Modello legislativo basato sul principio di equivalenza sostanziale
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Permanente attenzione agli atti normativi
primari e secondari in materia di sicurezza
alimentare
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