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LA VALIDITÀ DI UNA POLIZZA NON CONSISTE NEL NUMERO DI GARANZIE CONCESSO MA NELL’IMPORTANZA DELLE MEDESIME IN

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Academic year: 2022

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Art-, 2 [1.,:tt.--ra C]: Sono esctusi daLto 0aran- zia Le spÈiie pet controversie aeriviti ,Ja fatti doiosr dett'assicuraro s prr.tscirrri(+re daLl'acce,temento st.llb loro esistenza e fondatezza fsi tratta di dispc,sto molto ambi- q r o ! l

Art.5 Gestiorre detlc ve rtenze di denno. ,'as- si(llrfal.o puo sE,tgliere i difensori, mB cón una franchigia a suo carico e corresponsio- ne agU stessi d onorario minlmo [nonché p rei'i o i nsi nd acab ilFl assenso de lta clrn ì oa- q n ì a ) .

Turt: .È cqnsiderazioni di cui sopra r,guar- ddrlr qusnto è Csp[iCitamente ripOrtatÒ È/Ò esîlusr-r letta 0c]Lizzr A55lTA

l{etla perte .:he segr" cGtmirrc'y-r-'o.rr,*

qaranzie che norr compoiono ne[[a polizza :*ASSIIA e:sono-ifivece-prEViste;'ad uttèij-otà e pitr compteta tutela, ne[a Potizza RCP Convenzrone ANDI íANDI r\ssjcural, Art. 3: possíbitità di potizza a I rischio [con sconto consistente del premio) qualora esi- sta un'è[tr'n polizis 36p a primo rischio: La Cotrven:iorte .nte.viene soto in everrtuaLi eccrderlze ed integr;rzione de[ primo con_

trotto. In ca:o ciì rnancato accordo tra le due coffrpagnie, [a Convenzione si impegna a manlevare l'assicurato, salvo il r.iiritto al s!benîr-0 nei dir.rti dc[[assicr.rrato nèi con- fronti deLl.'iltr a compa gnia,

Art. 14: reintegro automatics de[[e somme assicurate: in caso di sinislri con esauri- rîÈnto de[ nrassimo{e prcvi=to iqhe si inten- de;nrruale) è data facol.tà atlassicur tto cli reinteqrarlo comptetarnente, owiamente lersendo I prcmio relativo.

Art. l9: ÉstEnsione fgratuite,| de[a tr,pertu_

ra per attivítà divolontariato in tutto ilmon- do leccetto Usa t Canada)

Art. 20: Lehera cl copertLra rer RLI deri.ran- rc: dt attlvjta diformazione, docenza, c0nsu- [enza e/o perizia ne[L'embitÒ dÈ[,sttiviti profsssionaie. L€ttet-a d] organizzazione rlt :ttivÍta varir quo[i corrvegni, congressi, cor- si, e,:c ; LeLtcra ej danni a terzi conrequerrLi i îu:ìtód;.1 o a seguito difurlo.

Art. 2ó, in caso i:li tiisaccordo tra as5icr.rr.ttt r:r i:(.r:irpÈcnia, sqlo l'gssicufato ha [uccLta di t.lirlr-lefr La sciuziorre (li,lta vÈr.ten2rì i:d un colLegio arbítrale, Cove iL ter.ro lrbitlo vi*-ne indicato dal Presidente Commissione Atbo Odontoiatri clel.te provini.r.: cii rerriLJen:.i deL-

t Ji::rl -l-ll Jli-,

5l presenta ne|. nric stLrdio, irrviato dt un arnico, i[ paziente Caio preqandornl di aiutarlo trovandosi in una situaiionc cÌecisa.

mente complilratai protesi inferiore rotta in duc pcrzi e.t impossibilita di ri,'olgersi a[ srro denlieta in quDnto avrebbe dovuîo rersrsi al contine tra L'Urtqheria e la Rornani.r, .Chiaranrente incuriosito riesco ,r farnri rac-

rOnttsre Lo =toria c, qui viene il. belto.

ll pazientÈ. nece=sitando rli una riabil.itarionc implantare e ritenendo gLi odontoietri iteliani in,swicinabili ccoromicamente [c lrchc su questo m; tr.ìtteng0 a faticaì, si fa rons,gIiare da un an:rico.r teletonsre ad un personagQru.

che peraltro mi piacerebbe conoscere e dcl qualÈ ÉomuFque è dovero:ro ricónoscc:nu [ìnLraprendenzo e che,clefinirei''iI proqurpfq- tE" fun pp: c0mc se i[ dentìsta uflgherese fos:

se un calciatolHJ, clre qpnysca neL{a hatL di un aLbergo insieme ad aLtri tre - quittrc ;r;zieriii i{, nraLcapitato raccomondahdosi dì prrrlar+

una panorrmica- Li fa acconrodÈre, o::erva La nrdiografìa e in pochi nrinuti fa iL preventivo 'a tutti, fra laltnc con thttEmcnti imrrlantari

anchc conrp[i:ati.

A que-rto punto convoca tutti quetl.i rhe tccet- tano a[Lc cre cinque clellè maLtina di un drrter- minato giorno davanti Otll .rlbcrgrr per la par- tenza ver so f Unqheria in auio, informanCoLi che avrebbe,rc dovuto fermalsi circe .rna set- tirnanr in una ct,nica, s.rrebbem sttti operail e avrelrirerr conctu=o [a setti;lana con le cOnr--e[Jna rlei rna nufatti prntesici p rlw :sor, ; :; i

C I S A R E B B E D A R I D E n - E [ 5 É N O N C ] F 0 S S E t ) A F ' , , A N G E R F J

ernbra incredibite, eppure È tutto verol

Affittasianche a giomatc rttreìra:o Srud jo oilortoirlrico p-ovii:to cli eu:rrr zza:ic,nr sartilaria - ?J3 unìtà oper;tive - zona Liceo Fel-rni. Tel. :133.47S0i40

MediCO SpeCiab'sta in 0rtgg.Atpdpn2ia c.rn esperqr.za plt,:.iventrn. .rlc orfre COl.,abOrtZrOnc presso studi odOntOiètrici in Boloqn; e provincia e province Linrìtr ofe. Te.. ?13 zr75tr4'l Vendo apparecchio tete-panoramico PLAI'IMECA IFM 2tt02 ccl c0n a[rtrjr.rrint in ottinrr slatrr e Frerfettamol-lte ftrrrziorrarite con/o svilr"rpprtricc;urorr'nr:ici DL,RR xR ?4. 'lel, 313./'7587Lt.

Vendo afticoLetore SAM '.1

corrrptcto Tit 3i1;i.475,j741t.

CedeEi studio dentistico in prrvncra dr Eerlucra. Z u-,t.: rprtr.rtive, ir rlernrrì.

ftit. :l,rt.32231 36.

Studio di OrtOdOnzia in Eol.octn;r, zcrra 5. Fr-l.i':ri, rffr + ir ,=rffittr, ,lrtr,.,lrri:i,,:uiktg.;

spccl.rL'2.-a:rr irr rriinrrlr:iirl.it ti:'r [rrÒ[rr,l clilntth. I+llfO-r-:1r 1 g.;rr5;i22i

sarebbero poi dovutr riprese'rtarr dopo cir,:a 5Cr rncsr per rL trattar,-rento prote5lcó definiti-

VD.

Non d i mentic;va cl-r ial'a ffr en le dl raccorrra n * dore che i luattro poverdcci 0crl+sicro IaLltj rcrnnti ;l-re il "prccuralore"

cìutri tif iclvl.

F'rirrti cli altune cc,nsidc;-aìi(rni :ru tr.rt.io ciò, concIudo lir :rtofiÉ senzo dilunqantrr gi-i liitri par-ticotarì,, tr"r l'jncreciibiLe, iL divllantc-.: e ii terriiicÈrtle, =ott,:tincando ihe aL oaziente c a i o n e l . p l e v e n t i v o e r . r n o : ; ; r e c f i c ; t i l2 i rrp ianti nrenle treite pra n.; r'u:n ic; post- o pÉ- r',r tor'ie g Li_i m p i; rrti cr; rro :r0[t r'rì e n Lî ;ettÉ U05ó drrE'1

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Per tinjre, medito sorridendc srrth fiitLrre clel

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COtrrr.tniCa Sr-tLr,lO ihe ncn È Jrr trredico, an:tilrr [c prncr.:miche. ir cir inie:-- ' pr'ete in U,rghr.-ria, guida [a nracchrr],1.

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LA VALIDITÀ DI UNA POLIZZA NON CONSISTE NEL NUMERO DI GARANZIE CONCESSO MA NELL’IMPORTANZA DELLE MEDESIME IN

RELAZIONE AL RISCHIO ASSICURATO

Luca Bernuzzi*

La interpretazione di un qualsiasi contratto non può essere effettuata se non attraverso i criteri ermeneutici individuati dalle norme di legge. In base ad essi, ogni contratto deve essere interpretato sulla base innanzitutto del dato testuale, considerando ogni singola clausola nella sua interezza (e non tralasciando, a proprio piacimento, al solo fine di far trasparire una diversa volontà negoziale, una parte di essa). Dopodichè si procede ad un esame sistematico dell’intero contratto, le cui clausole si interpretano le une a mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Tale procedimento non risulta affatto seguito nella disamina riprodotta in alto, pubblicata sulla rivista dell’ANDI, laddove l’autore, lungi dall’effettuare una critica dal punto di vista giuridico alle singole clausole contenute nella polizza Professional Indemnity Assita rivolta all’odontoiatra, svolgendo una attività affatto utile ai suoi

* ASSITA SPA

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2 suddetta polizza, al solo limitato (e neppure ben malcelato) scopo di denigrare detta polizza, esaltando le garanzie contenute in diversa polizza, ovvero in quella offerta dalla Convenzione ANDI, di cui il nostro contraddittore si è pregiato di esaltare vantaggi e garanzie, tralasciando inevitabilmente le ambiguità, le omissioni e le carenze.

In considerazione di quanto appena evidenziato, la disamina che segue sarà articolata svolgendo una puntuale e documentale replica ai rilievi mossi nell’articolo in contestazione soffermandoci in particolare sull’esame di quelle clausole della polizza Professional Indeminity contenenti garanzie ampie e precise, così poco comprese dall’estensore dell’articolo in commento.

* * *

A.- Le prime “critiche” mosse ex adverso sono rivolte a clausole contenute nella prima sezione “NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE” (artt. 1/12) della polizza ASSITA. Trattasi di norme contrattuali nelle quali sono state trasposte le norme del codice civile che regolano il contratto di assicurazione. Pertanto, le previsioni di cui alle clausole in parola, anche laddove non fossero state riprodotte in polizza, troverebbero comunque applicazione ex lege.

Così è a dire delle dichiarazioni sulle circostanze del rischio assicurato (artt. 1892-1893- 1894 c.c.); dei termini di pagamento in rapporto all’efficacia della polizza (art. 1901 c.c.); della diminuzione o dell’aggravamento del rischio (artt. 1897/ 1898 c.c.); degli

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3 obblighi dell’assicurato in caso di sinistro e quindi del contenuto della denuncia di sinistro (art. 1913 c.c.) e così via.

Di tale sezione, le clausole specificatamente “incriminate” sono l’art. 7 e l’art. 8.

Ora, l’art. 7, rubricato “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro” riproduce il contenuto dell’art. 1913 c.c. Le esplicitazioni sul contenuto della denuncia di sinistro, lungi dal rappresentare un pregiudizio per l’assicurato, costituiscono invece un “aiuto”

allo stesso laddove il contenuto dell’atto di denuncia non viene lasciato alla libera interpretazione dell’assicurato, sulla cui base poi muovergli eccezioni contrattuali di inoperatività della polizza. L’obbligo dell’assicurato di inviare alla Compagnia i documenti in suo possesso utili per la difesa, adoperandosi in una attività di collaborazione con la Compagnia, gli deriva direttamente dalla legge ed in particolare, tanto dall’art. 1913 c.c. quanto dall’art. 1914 c.c. Gli inadempimenti agli obblighi posti da tali norme di legge (e quindi non alle clausole della polizza ASSITA) comportano sempre e comunque, con riferimento a qualsivoglia contratto di assicurazione, le conseguenze di legge previste dall’art. 1915 c.c. e che sono diverse a seconda che l’inadempimento dell’assicurato sia stato doloso o colposo.

Le clausole “in contestazione”, peraltro, non divergono molto da quelle contenute nella polizza in convenzione ANDI, così come evidente dalle “raccomandazioni per le

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4 denunce di sinistro” contenute nel foglio III e, prima ancora, dal rinvio alle norme del codice civile.

Anzi, la clausola contenuta nell’art. 25 della polizza ANDI è ben più gravosa! Mentre il codice civile prevede il termine di denuncia come ordinatorio, la polizza ANDI fa discendere dalla mancata denuncia del sinistro nel termine di 15 giorni “il maggior onere sofferto dalla compagnia a causa del ritardo”. Ancora, si richiede espressamente all’assicurato di “collaborare anche successivamente (alla denuncia di sinistro) con la Compagnia fornendo ogni utile informazione”. Addirittura, si afferma che eventuali segnalazioni fatte dall’assicurato “avranno valore di denuncia”!

Assolutamente fuorviante e fuorviata è dunque la deduzione secondo cui nelle polizze ASSITA verrebbe posto a carico dell’assicurato un obbligo che lo esporrebbe ab origine al rischio di perdita dell’indennizzo.

L’art. 8) della polizza ASSITA prevede poi la disdetta a seguito del sinistro. Trattasi di una norma inserita in tutti i contratti di rc professionale quale tutela anticipatoria rispetto ad eventuali ed imprevedibili situazioni di frode assicurativa, benché poi sia maggiormente conveniente per la Compagnia di assicurazione non disdettare la polizza a seguito del sinistro, essendo statisticamente più improbabile la reiterazione del sinistro da parte di uno stesso assicurato. Peraltro, per le polizze ASSITA in regime di

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5 convenzione, la disdetta di una o più polizze per vicende afferenti quella specifica polizza, non ha effetti sulle altre polizze che vivono di vita propria.

La corrispondente clausola ANDI al riguardo, invece, è senz’altro peggiorativa laddove introduce all’art. 6 un complicato sistema di recesso che non dà alcuna certezza, a priori, all’assicurato sulla prosecuzione del contratto introducendo, in via alternativa al recesso, l’applicazione di una tabella di malus e comunque ancorando il recesso alle decisioni della Contraente e non del singolo assicurato. Peraltro, la clausola in esame prevede, addirittura, a seguito della denuncia di sinistro, la facoltà di disdetta della intera Convenzione, con ciò pregiudicando i diritti non solo del singolo assicurato che ha subito il sinistro ma anche degli altri assicurati che nulla hanno a che vedere con il sinistro che ha originato il problema!

B.- Veniamo ora ad esaminare le censure relative alle clausole contenute nella seconda sezione della polizza ASSITA, costituita da tre clausole (artt. 13/15) riguardanti le NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE.

Viene “incriminata” la clausola contenuta nell’art. 13 in merito alle delimitazioni dei parenti o affini. Ora, trattasi di clausola contenuta in tutti i contratti assicurativi e che mira a prevenire possibili frodi ai danni dell’assicurazione.

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6 Nella polizza ANDI viene solo apparentemente concessa una maggiore garanzia giacché si afferma che “non sono considerati terzi l’assicurato, il coniuge, i figli e i dipendenti … salvo quando subiscano un danno nella loro qualità di pazienti”.

Ciò significa che di fatto l’apparente garanzia sarà sempre inoperativa laddove si consideri che la polizza di rc professionale opera con riferimento esclusivamente ai rapporti di natura professionale (come peraltro specificato anche dalla polizza ANDI) e non anche con riferimento ai rapporti di cortesia o ad altro titolo. Ragion per cui, salvo individuare un rapporto professionista/paziente a tutti gli effetti (n.b. a partire dalla fatturazione, etc…) ad esempio tra l’odontoiatra e sua moglie o suo figlio… di fatto la estensione della copertura assicurativa è solo apparente!

Quanto all’art. 14 della polizza ASSITA, rubricato “gestione delle vertenze di danno”

l’estensore dell’articolo dovrebbe chiarirci in quale clausola della polizza ASSITA rinviene una limitazione delle tutela ad uno o più gradi di giudizi ovvero all’attività giudiziale o stragiudiziale, alla sede civile penale o amministrativa.

Ritorneremo comunque su questa clausola quando esamineremo la sezione del contratto assicurativo dedicata alla tutela giudiziaria.

C.- Veniamo ora ad esaminare le critiche alle clausole della polizza ASSITA che, effettivamente, rappresentano il fulcro delle garanzie concesse in favore dell’odontoiatra,

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7 ossia alle NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE (artt. 16/23).

L’art. 16 della polizza ASSITA, con una formula estremamente ampia, definisce l’oggetto della assicurazione, le attività garantite, specificate poi a titolo esemplificativo e non limitativo, ricomprendendovi espressamente attività non ricomprese tradizionalmente nelle polizze rc professionale odontoiatra.

Nel “criticare” le garanzie oggetto di tutela, l’estensore dell’articolo ha dato il meglio di sé, svolgendo un lavoro che non è di nessuna utilità ai suoi colleghi, che avrebbe avuto l’ardire di mettere in guardia da pubblicità ingannevoli.

Seguiamo l’ordine del nostro contraddittore, il quale critica:

- la lettera a) ovvero la “effettuazione di piccoli interventi chirurgici o invasivi”.

Trattasi ovviamente di attività che l’odontoiatra può svolgere nel rispetto della sue competenze;

- la lettera f) ovvero la “chirurgia estetica del terzo inferiore del viso”. Desta stupore che nell’ambito di una rivista rivolta agli odontoiatri si ponga in dubbio la legittimità della esecuzione di siffatta chirurgia da parte dell’odontoiatra laddove vengono svolti diversi corsi di preparazione, patrocinati dalla stessa ANDI (verificare la circostanza)!

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8 - la lettera h) ovvero “l’implantologia anche osteointegrata”. Non si comprende – ed invero non è stato ex adverso chiarito – in che cosa possa consistere l’“equivoco”.

Probabilmente, l’estensore dell’articolo non é un odontoiatra!;

- la lettera f) ovvero “l’insuccesso implantare”, garanzia prestata con il limite di euro 600,00 per sinistro (n.b non all’anno). Stupisce che l’estensore dell’articolo in esame non conosca i termini della problematica medica e giuridica dell’insuccesso implantare e l’importanza di una tale garanzia alla luce delle percentuali di oscillazione di tale insuccesso. Del pari, alcun rilievo ha la mancata specificazione del momento di manifestazione dell’insuccesso implantare (che sappiamo può essere immediato o a distanza) giacché è evidente che, non essendo stata prevista per la validità della garanzia un limite temporale, la stessa viene a coincidere con il periodo di efficacia della polizza, nel cui ambito rilevano la retroattività e la postuma. Né, peraltro, è previsto un sovrappremio per tale garanzia, giacché il sovrappremio, unico, è relativo tanto alla implantologia quanto all’insuccesso implantare.

Ancora, viene “criticato” il punto 1) dell’art. 16 polizza ASSITA laddove si precisa che “la responsabilità vale per la sola quota di responsabilità diretta dell’assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale”. Secondo l’estensore dell’articolo, ciò significherebbe escludere la responsabilità “per culpa in eligendo, vigilando et custodendo”. Probabilmente non sono chiari a quest’ultimo i diversi concetti

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9 giuridici: un conto è la solidarietà (con riferimento alla quale è evidente che la compagnia dell’assicurato copra esclusivamente la quota diretta di responsabilità di quest’ultimo e non anche la quota parte di altro soggetto non assicurato) e un conto è la responsabilità derivante all’assicurato dalle condotte per le quali egli è tenuto a rispondere che, ovviamente, è ricompresa in polizza (cfr. art. 16 comma I).

In realtà, le critiche rivolte alla polizza ASSITA, con specifico riferimento all’oggetto della garanzia, sono preordinate a giustificare le lacune contenute nella polizza Convenzione ANDI, così come emerge dal mero confronto tra l’oggetto della garanzia nelle due polizze in questione.

Gli art. 17 e 17 bis della polizza ASSITA regolano, poi, a seguire, in maniera inequivocabile, la efficacia nel tempo della polizza assicurativa, assicurando una retroattività ed una postuma illimitate.

Ed inoltre:

1) Nulla dice il nostro contraddittore sulla concessione, senza alcun sovrappremio, della garanzia retroattiva illimitata, non concessa da alcuna altra polizza e neppure da quella dell’ANDI.

Nulla il nostro contraddittore specifica ai suoi colleghi su che cosa significhi, in termini di tutela effettiva, una garanzia retroattiva illimitata con riferimento ad una polizza dell’odontoiatra tenuto conto dei momenti di articolazione del sinistro e quindi del fatto

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10 che tra la condotta del professionista ed il manifestarsi in termini di definitività del danno in capo al paziente possa intercorrere un lasso di tempo estremamente lungo, magari degli anni, considerando altresì che, comunque, non meno lunga sarà la successiva attività di accertamento di responsabilità e quantificazione del danno.

2) Nulla dice il nostro contraddittore ai suoi colleghi in merito al fatto che le polizze destinate ai medici che siano in grado di fornire loro una tutela a 360° sono solo quelle che prevedono una retroattività illimitata nel tempo perché solo in tal caso detti medici non dovranno preoccuparsi del lasso temporale intercorrente tra l’errore commesso e la richiesta di risarcimento (anche nel caso di insuccesso implantare) giacché la loro polizza coprirà sempre tale errore, in qualunque momento esso sia stato commesso.

3) Nulla dice il nostro contraddittore sugli enormi vantaggi derivanti dalla associazione tra una garanzia retroattiva, nei termini precisati, e di una garanzia postuma o ultrattività illimitata.

4) Nulla dice il nostro contraddittore in merito al fatto che tale associazione di garanzie fa sì che non si possa verificare alcuna “scopertura” assicurativa, neppure nelle ipotesi di passaggi tra diverse polizze non in soluzione di continuità tra loro.

A fronte di tali garanzie, il nostro contraddittore si limita ad evidenziare come il sovrappremio previsto per la postuma illimitata sarebbe “un aggravio economico”

ingiustificato (?!) ed ha l’ardire di mettere in confronto tale associazione di garanzie (mai

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11 viste prima d’ora) con la mera annualità – a pagamento - concessa dalla Polizza ANDI non certo in associazione ad una retroattività illimitata!

L’art. 18 della polizza ASSITA specifica, poi, le situazioni che non rientrano in garanzia, i cosiddetti “rischi esclusi”. Tra essi, viene evidenziata dal nostro contraddittore:

- la lettera g) relativa ai danni da inosservanza della legge sulla n. 675/1996, peraltro abrogata;

- la lettera b) ovvero le responsabilità imputabili “esclusivamente” ad assenza di consenso informato scritto. Al riguardo, basti rilevare come tale clausola sia imposta dalle norme costituzionali e deontologiche che impongono l’acquisizione di un consenso informato scritto.

Non viene però ex adverso segnalata la specifica esclusione, non contenuta nella polizza ASSITA ma in quella ANDI, di cui all’art. 22 lettera c)!

L’art. 20 della polizza ASSITA prevede, poi, una franchigia fissa per danni a cose ma solo “limitatamente ai danni a cose, non diversamente regolamentati dagli altri articoli di polizza”. Al riguardo, si veda la franchigia per danni a cose della polizza ANDI (art.

20 lettera d) su cui torneremo più avanti!

D.- L’art. 25 della polizza ASSITA , inserito nelle “norme che regolano la garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro”, viene criticato perché non annoverebbe le malattie professionali, Ciò dipende probabilmente dal fatto che la concessione di tale

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12 garanzia in realtà non è così necessaria come si desume dalle norme che regolano la sorveglianza sanitaria in uno studio dentistico!

E.- Veniamo infine ad esaminare le censure mosse alle clausole contenute nella sezione dedicata alla POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA (artt. 1/5)

Trattasi di una polizza estremamente completa, come si evince facilmente dall’esame dell’art. 1.

Il nostro contraddittore non comprende (rectius: finge di non comprendere) il disposto dell’art. 2), estremamente chiaro nella parte in cui esclude dalla copertura i reati dolosi posti in essere dall’assicurato. Esclusione quest’ultima che invero si ricollega (anzi, si impone) al disposto di cui all’art. 1900 c.c. che vieta l’assicurazione dei fatti dolosi.

Ancora, l’estensore dell’articolo in commento mostra di non avere compreso il disposto dell’art. 5.

Chiariamo perciò definitivamente quanto già traspare con evidenza dalla lettura delle condizioni di polizza. La tutela giudiziaria ASSITA viene prestata, illimitatamente, quindi a prescindere dal massimale, con riferimento ai legali ed ai tecnici nominati dalla società (situazione quest’ultima che non preclude un accordo con l’assicurato, anzi postula tale accordo).

Con riferimento invece ai legali e tecnici nominati direttamente dall’assicurato e da quest’ultimo autonomamente scelti, l’unica limitazione riguarda il pagamento che deve

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13 avere ad oggetto prestazioni effettivamente espletate (qual è la limitazione?!) e la applicazione di onorari predeterminati, nell’ambito sempre delle tariffe professionali. La franchigia di 270,00 sulla parcella dell’intero sinistro si commenta da sola per la sua irrilevanza.

Né, peraltro, nella polizza ANDI – laddove è previsto un massimale palesemente insufficiente- esiste una libertà dell’assicurato di nominare legali e tecnici: anzi, nella polizza ASSITA semmai la libertà assoluta di scelta è limitata ma esiste, nella polizza ANDI, neppure esiste giacché “i legali e i periti verranno nominati dall’assicurato all’interno di appositi elenchi.. tali elenchi indicheranno anche i criteri di competenza territoriale alla quale gli assicurati dovranno attenersi”. Ciò significa che l’assicurato non potrà mai nominare il massimo esperto in uno specifico settore laddove la causa sia radicata a Milano e il professionista abbia lo studio a Roma e, soprattutto, se tale professionista non sia iscritto negli elenchi! E’ poi evidente che negli elenchi saranno inserito professionisti preventivamente scelti dalla Compagnia e che abbiano previamente concordato le tariffe con quest’ultima: ed allora? Questi professionisti sono forse scelti liberamente dall’assicurato e verranno retribuiti al massimo delle tariffe?!

F.- Nell’ultima parte dell’articolo in commento, il nostro contraddittore si pregia di evidenziare le garanzie che, a suo dire, non sarebbero comprese nella polizza ASSITA e che invece sarebbero previste nella polizza ANDI.

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14 Ora, innanzitutto, non può sfuggire come la validità di una polizza non consista nel numero di garanzie ma nell’importanza delle medesime in relazione al rischio assicurato.

Poiché parliamo di una polizza rc professionale dell’ondontoiatra, a fronte di garanzie ampie quali quelle ricomprese nella polizza ASSITA, ANDI evidenzia di dare, in sostituzione di dette garanzie:

- l’attività di volontariato in tutto il mondo (peccato però che l’art. 19 della polizza ASSITA preveda, senza alcun premio supplementare, l’operatività della garanzia sul territorio nazionale e in qualsiasi altro Paese d’Europa, mentre la polizza Convenzione ANDI, sempre all’art. 19 vale per un solo Paese CEE, altrimenti per più paesi CEE richiede un sovrappremio del 50% e che, comunque, le estensioni territoriali saranno valide solo per un periodo non superiore a 30 giorni!);

- la copertura per attività di docenza (i cui danni coperti non sono identificabili…);

- l’arbitrato in caso di disaccordo tra assicurato e compagnia. A quest’ultimo riguardo, desta stupore l’esaltazione di una clausola arbitrale allorquando è sempre più sentita la esigenza di tutela giurisdizionale. Anche perché, poi, in concreto, il problema si pone in termini diversi: poiché non trattasi di polizza ad esempio infortuni in cui il contrasto si pone esclusivamente tra assicurato e compagnia ma la controversia involge il professionista ed paziente, si verifica la seguente situazione. Il paziente conviene in

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15 giudizio il professionista. Quest’ultimo chiama in causa la sua compagnia assicuratrice la quale o assume la difesa diretta oppure si costituisce facendo valere l’assenza di responsabilità dell’assicurato ed, in via subordinata, eventualmente, per la denegata ipotesi di riconoscimento di una sua responsabilità, chiede al Giudice di pronunciarsi su eventuali cause di in operatività della copertura assicurativa.

A quel punto, l’assicurato non ha alcun interesse a scindere i giudizi (quella relativo alla sua responsabilità e quello relativo alla sua copertura assicurativa) e procedere con l’arbitrato per la declaratoria della operatività della polizza;

- la garanzie per danni a cose di terzi in consegna o custodia a seguito di furto, tralasciando di ricordare come tale garanzia operi “con il limite di 1.500,00 euro per singolo sinistro” (art. 20 lettera l). Tale franchigia, di fatto, svuota la operatività della garanzia. E’ evidente, infatti, che il furto di un bene del paziente in uno studio dentistico- già di per se stesso difficilmente configurabile in concreto - possa avere ad oggetto beni non certo di elevato valore (la borsa, l’ombrello, il cappotto?!).

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ALLA LUCE DI QUANTO FIN QUI SPECIFICATO E DOCUMENTATO, POSSIAMO SOSTENERE CON FORZA E SENZA TEMA DI SMENTITA COME LA POLIZZA ASSITA RIVOLTA ALL’ODONTOIATRA ABBIA TUTTE LE CARATTERISTICHE DI ECCELLENZA PUBBLICIZZATE E, COME QUALSIASI CONFRONTO CON ALTRE POLIZZE,

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16 EFFETTUATO CON SERIETÀ E PROFESSIONALITÀ, NON CONDUCA MAI ASSITA IN SECONDO PIANO.

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