• Non ci sono risultati.

EXTRAJUDICIAL LEGAL AID TO THE VICTIM OF ROAD ACCIDENT IN THE CODE OF THE INSURANCES, IN THE DPR 254/2006 AND IN THE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "EXTRAJUDICIAL LEGAL AID TO THE VICTIM OF ROAD ACCIDENT IN THE CODE OF THE INSURANCES, IN THE DPR 254/2006 AND IN THE "

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

TAGETE 3-2010 Year XVI

572

EXTRAJUDICIAL LEGAL AID TO THE VICTIM OF ROAD ACCIDENT IN THE CODE OF THE INSURANCES, IN THE DPR 254/2006 AND IN THE

CONSTITUTION.

LA QUESTIONE DELL'ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AL DANNEGGIATO TRA CODICE DELLE ASSICURAZIONI,

D.P.R. N. 254/2006 E COSTITUZIONE

Bruno Marusso*

“De minimis curat praetor II- Micropermanenti: tra normative e sentenze alla ricerca di un centro di gravità permanente”: perché si sente il bisogno di un nuovo centro di gravità permanente per le micropermanenti?

L’universo delle micropermanenti, a mio parere, sembrava infatti abbastanza

“stabile”; a dire la verità, fino al 2000, si stava anche meglio, lo ammetto e l’introduzione della l.n.57 aveva un po’ messo in subbuglio gli operatori; ad ogni modo, con essa erano stati posti alcuni paletti molto solidi, per circoscrivere e limitare, in modo incontestabile, l’importo dei risarcimenti spettanti ai danneggiati per lesioni sino al 9,9%

di IP.

Ma, evidentemente, la l. 57/01 era solo la prima scossa del terremoto dei risarcimenti da circolazione stradale, ad essa sono seguite numerose scosse di assestamento; solo che, normalmente le scosse di assestamento sono di intensità minore rispetto alla prima, qui invece sembra sia accaduto l’opposto. Una famosa canzone di Jovanotti di qualche anno fa aveva un refrain che può essere utilizzato per descrivere al meglio l’atteggiamento del mondo assicurativo dopo l’iniziale scossa del 2001: diceva

*Giesse Gestione Sinistri, delegato Aneis (Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale)

(2)

TAGETE 3-2010 Year XVI

573

“…voglio di più, non mi basta mai…”.

Ed infatti, si è passati nel giro di pochi anni, da un sistema obiettivamente ingessato, del tutto ingiustamente (è bene sottolinearlo) sfavorevole alle assicurazioni (con prezzi imposti e bloccati dal CIP e risarcimenti liberi) a qualcosa che ha ripagato, e con gli interessi, le stesse; nell’ordine

 Liberalizzazione delle tariffe, trionfo del libero mercato, in una società come la nostra molto incline all’assistenzialismo e a un capitalismo edulcorato

 Tabella unica nazionale per micro permanenti con valore punto tra i più bassi tra quelli all’epoca in vigore tra i vari tribunali (il dott. Verdone ieri ha detto una cosa diversa) e personalizzazione solo fino a 1/5; (vedremo poi una slide esplicativa in tale senso)

 Allargamento della disciplina del risarcimento delle micro permanenti a lesioni difficilmente incasellabili come “micro”, menomazioni cioè obiettivamente serie e non solo soggettivamente percepibili (ne parlava ieri Giovanni Cannavò, evidenziando come sia singolare risarcire una perdita anatomica di una falange con un importo identico a chi si frattura una costola, o il caso della perdita di un testicolo: esempi di lesioni che dal punto di vista medico legale sono equivalenti ad altre ma che meriterebbero un ristoro economico diverso, reso però impossibile dall’attuale formulazione del 139 cda))

 Introduzione della procedura liquidativa del risarcimento diretto ex art. 149 cda, in aperto e solare contrasto con la legge delega, e sua obbligatorietà per i casi ricadenti nei suoi presupposti applicativi;

 Non risarcibilità, per il danneggiato, delle spese di assistenza nel caso la somma offerta dall’impresa sia accettata, con l’ eccezione della perizia

(3)

TAGETE 3-2010 Year XVI

574

medico legale (art. 9 D.P.R. n. 254 del 2006)

 Interpretazione forzata e interessata dei dicta delle SS.UU. del novembre 2008: scomparsa del d. esistenziale e del d. morale, d. biologico unico superstite della macrocategoria dei dnp, anzi assorbente l’intera area del dnp

Risultato di questa rivoluzione totale: premi assicurativi liberi e risarcimenti ingessati!

Utilizzando una metafora calcistica, è come se in un turno di champions league il team delle assicurazioni avesse perso 2-0 nella gara di andata (fino al 2000), ma nella gara di ritorno fosse riuscito a fare il colpaccio e a ribaltare il risultato e vincere 3-0!

Il dott. Santoliquido e il dott. Verdone hanno “dato i numeri”, nel senso che li hanno forniti, nei quali si evidenzia l’anomalia italiana: un numero di sinistri superiore alla media europea, un numero di feriti superiore alla media europea; a sentir loro, un’anomalia che si sostanzia soprattutto nelle regioni del sud; mi pare poi che l’accento non l’abbiano tanto posto sul quanto dei risarcimenti, ma su quanti ne debbano pagare (ricordate come, singolarmente, le auto risultino sempre piene di passeggeri al verificarsi di un sinistro); la conclusione obbligata del loro ragionamento è stata il solito avvertimento, vagamente “ricattatorio”: se continua così, saremo costretti ad aumentare le polizze.

Allora, vorrei puntualizzare alcuni cose; ieri, sarà stata la mia impressione, ho sentito una versione delle cose che più o meno potrei riassumere così: le imprese di assicurazione sono sempre e cmq corrette, nessuna autocritica (se non, appena accennata), i danneggiati da micro permanenti sono per lo più truffatori, che approfittano di esse e del loro obbligo a contrarre. Ora, è bene chiarire:

1. L’obbligatorietà della RCA è una medaglia con due sole facce: obbligo del

(4)

TAGETE 3-2010 Year XVI

575

proprietario/conducente ad assicurarsi, obbligo a contrarre da parte delle imprese

2. L’obbligatorietà della RCA, intesa come primo lato della medaglia, è un indubbio vantaggio economico e commerciale per le imprese: apre le case degli assicurati, ai quali si possono vendere altri prodotti approfittando del contatto obbligatorio che devono avere con un’agenzia assicurativa (provengo io stesso da una famiglia di assicuratori); la polizza da RCA è il loro prodotto di entrata (così come nei negozi di elettronica ci sono le tv al plasma più belle e quelle entry level, per catturare inizialmente gli scettici), favorisce il cosiddetto indotto; il secondo lato della medaglia, l’obbligo a contrarre è, a parer mio, una forzatura, salvata dall’UE (lo ricordavamo ieri), ma al quale le imprese, con un’accurata selezione del portafoglio clienti e con altre strategie (anche di prezzo) possono por rimedio

3. Un terzo lato della medaglia non c’è!: L’obbligatorietà della RCA NON è MAI obbligo ad esercitare il ramo RCA!!! Ho cercato in tutto il cda, ma norme in tal senso non ne ho trovate

Accanto a queste considerazioni, se i nudi numeri servono, come le immagini, più delle parole a veicolare meglio alcuni concetti, iniziamo a darli anche noi: innanzitutto quelli riportati dal Sole 24 Ore, non controllato dalla lobby del danneggiato (se mai

(5)

TAGETE 3-2010 Year XVI

576

esistesse!); incidenti in diminuzione, contenzioso in diminuzione (anche se la tabella, dal 2001 al 2008, riporta i magici benefici del risarcimento diretto in realtà entrato in vigore solo a febbraio 2007).

Gli importi dei risarcimenti che andamento hanno avuto, nell’ultimo decennio, per le micro permanenti?

Dal 2000 al 2007 (quindi ante e post l. n. 57/01 e post art. 149 CdA) sono, sia in termini nominali che reali (inteso come potere d’acquisto), diminuiti.

Ho portato poi altri dati, relativi questi alle liquidazioni di danni rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 149 CdA, sono casi seguiti da GS e da altri associati ad ANEIS; riguardano circa 1800 sinistri, quindi un campione abbastanza rappresentativo, leggiamoli.

Questi numeri cosa ci dicono? un’offerta reale da parte delle compagnie assicurative per la totale definizione del danno che risulta, mediamente, inferiore di quasi il 36% a quanto poi liquidato a saldo, e tenete conto che nell’effettuare l’offerta l’assicurazione già sa che il danneggiato si sta facendo assistere da un patrocinatore e quindi, verosimilmente, tenderà ad essere un’offerta un po’ più congrua di quella che potrebbe fare al danneggiato che vada all’arrembaggio da solo.

Ecco quindi che l'assistenza stragiudiziale al danneggiato, chiedersi se tale assistenza abbia una concreta incidenza per la tutela del danneggiato, è una domanda retorica che trova nei nudi numeri la scontata risposta: si, serve, eccome se serve! (al danneggiato, si intende)

D’altronde non lo diciamo noi, o i numeri appena visti, ma anche numerosi arresti giurisprudenziali di legittimità, a partire dal 1999 fino al gennaio 2010; uno di questi, anzi, si trova all’interno di una delle 4 sentenze di San Martino del 11/11/2008, precisamente la n. 26973, sentenza alla quale sono molto affezionato perché è relativa

(6)

TAGETE 3-2010 Year XVI

577

ad un caso seguito da GS; nella motivazione con la quale la Corte ha accolto il nostro ricorso per il mancato riconoscimento, in sede di appello, delle spese di assistenza tecnica stragiudiziale,a pag. 64 si legge che “…anche le spese di assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale conseguenziale dell’illecito, secondo il principio della regolarità causale ….”!

Ma lo dice, in fondo, anche il buon senso: io mi sono sempre chiesto cosa ne sanno o capiscono di risarcimento non il quisque de populo ma Margherita Hack, o Carlo Rubbia, Umberto Galimberti. Escludendo per loro intenti speculatori (per età, maturità, indipendenza economica), se venissero tamponati cosa dovrebbero fare?

Arrangiarsi da soli, affidarsi a qualcuno, o mettersi nelle mani del loro debitore?

Perché, è bene sottolinearlo, l’art. 149 ha introdotto in Italia un istituto del tutto nuovo per il nostro ordinamento: l’obbligatoria fiducia che il creditore da fatto illecito derivante da circolazione stradale deve riporre nel suo debitore!

La qual cosa potrebbe anche essere accettabile se si trattasse di una mera sostituzione di debitore, e se la gestionaria recuperasse integralmente quanto pagherà;

non certo se questa in effetti recupererà solo un forfait (pilastro del sistema ex art. 149 e della CARD, ma tenuto sempre in sordina), con il paradossale risultato che in alcuni casi la gestionaria addirittura ci guadagnerà dal sinistro del proprio assicurato, in altri ci perderà e, conseguentemente, cercherà di ridurre le perdite.

Se queste sono i rischi di affidarsi ad un debitore che è in palese, ripeto, palese conflitto di interessi con il creditore (e le somme delle offerte ne sono la prova numerica) ecco trovate le ragioni (o almeno alcune di esse) che hanno portato il risarcimento diretto a non essere quel toccasana per il sistema liquidativo che le assicurazioni speravano; io personalmente quando un potenziale cliente mi chiede perché dovrebbe affidarsi a noi invece che al proprio assicuratore, non faccio altro che spiegare il

(7)

TAGETE 3-2010 Year XVI

578

meccanismo del rimborso a forfait e tutti i suoi dubbi, come per magia, svaniscono.

Concludo con un’ultima osservazione, che si riallaccia ai motivi che hanno spinto il GdP di Torino, l’avv. Polotti di Zumaglia, all’ordinanza di rimessione davanti alla Corte Costituzionale per probabile incostituzionalità dell’art 139, tra i quali il dubbio se la norma in questione realizzi quell’ “..equo contemperamento degli interessi in gioco..”:

perché il danneggiato vero (non il fasullo), sia esso micro o macro, deve essere la vittima sacrificale del sistema liquidativo e accettare compressioni dei propri diritti risarcitori per salvaguardare il sistema?

Nel caso di macrolesioni, non vedo proprio come, in una ipotetica bilancia di interessi, quello all’esercizio dell’attività assicurativa debba prevalere su quello all’integrale risarcimento del danno; per le microlesioni, oltre alle riduzioni oggettive degli ultimi anni, non vedo cos’altro si possa pretendere da coloro che hanno subìto, per loro fortuna, menomazioni non così invalidanti.

Qualche giorno fa, parlando con il prof. Ponzanelli, mi diceva che lui, pur non essendo filo assicuratore (ci mancherebbe), tiene in debito conto oltre ai diritti dei danneggiati da microlesioni anche i diritti degli azionisti delle imprese assicurative;

l’avevo premesso all’inizio, io non avendo la sua equidistanza, tra coloro che volontariamente speculano in Borsa e coloro che, per colpa altrui (non i truffatori), subiscono dei danni alla integrità psicofisica, io scelgo i secondi.

Riferimenti

Documenti correlati

This result strongly suggests that we are observing discrete shifts from part-time to full-time work, as conjectured by Zabalza et al 1980 and Baker and Benjamin 1999, rather

“According to international law, a consul can fulfil his functions only once he gets an exequatur from the country where he is to serve. The exequatur means that the government

The rules of religious courts in civil legal systems - 4.1 ..The direct referral to religious laws - 4.2.. The pronounces of religious courts and its importance for faithful

University of Michigan, Ann Arbor, MI USA GARASSINO MARINA CHIARA Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Milano IT.

Here, to make up for the relative sparseness of weather and hydrological data, or malfunctioning at the highest altitudes, we complemented ground data using series of remote sensing

Toutefois dans l’Anthropocène, dans la perspective optimiste que j’ai dit être celle de la Cyborg Queen, l’harmonie entre chair et numérique passe par un ajustement de

Instead of using centres and specific services for refugees, that with a high cost isolate them from the people, in Riace they are taking advantage of the great

The result- ing classification is thus threefold and comprises European English translation equivalents for Italian terms designating legal concepts shared by both national