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Chiarimenti 1 In esito alle richieste di chiarimenti pervenute da diversi operatori economici si anticipano le seguenti precisazioni, cui seguirà la pubblicazione integrale delle risposte fornite ai singoli quesiti. 1.

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Chiarimenti 1

In esito alle richieste di chiarimenti pervenute da diversi operatori economici si anticipano le seguenti precisazioni, cui seguirà la pubblicazione integrale delle risposte fornite ai singoli quesiti.

1. Il fatturato dichiarato dovrà essere riferito ai bilanci degli esercizi 2013-2017 come si evince anche dal paragrafo 23.1 del disciplinare di gara, in relazione ai documenti da fornire a comprova del requisito.

2. Per quanto riguarda i requisiti di cui al 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” il Disciplinare di gara prevede, in conformità a quanto richiesto dall’art. 86 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. “Mezzi di prova” che rimanda, a sua volta, all’Allegato XVII al medesimo decreto “MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE” parte 2° Capacità tecnica lettera a) paragrafo II), che recita ”elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni (nel caso specifico cinque anni) con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati”, la presentazione delle informazioni complete di tutti gli elementi richiesti indispensabili per la verifica dei requisiti. Sarà, pertanto, cura del concorrente indicare nell’apposita sezione della “Domanda di partecipazione”

(All.1/A), con adeguata e comprovata motivazione, il diniego all’accesso a specifiche parti dell’offerta, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs n.50/2016 e s.m.i..

Il concorrente che ravvisi esigenze di riservatezza potrà omettere di specificare l’esatta identificazione dell’immobile oggetto della stima, limitandosi ad una generica denominazione che ne possa comunque identificarne i caratteri essenziali senza renderne la precisa indicazione (es.

immobile a destinazione direzionale).

Resta tuttavia inteso che, in sede di verifica dei requisiti del vincitore, dovranno essere prodotti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti in versione integrale, che saranno ovviamente trattati da parte della stazione appaltante con modalità tali da garantirne la riservatezza.

3. La produzione degli “elaborati finali relativi ai n. 3 servizi estimativi e ai n. 2 servizi di due diligence di cui sopra, per ciascuno dei quali dovrà essere fornita la relazione (completa di tutti gli eventuali allegati) attiene alla valutazione dell’offerta tecnica (e non dei requisiti di capacità tecnico- professionale) basata sulla verifica della qualità delle prestazioni svolte, pertanto l’elaborato fornito dovrà contenere tutte le informazioni atte a poterne valutare la correttezza procedimentale e l’accuratezza di analisi.

A tal fine potranno essere omessi (oscurandone i riferimenti) i dati relativi alla proprietà e i riferimenti agli atti di compravendita, nonché i dati catastali (ad eccezione della categoria catastale)., nonché ogni altra informazione identificativa dell’immobile di riferimento coperta da eventuali clausole di riservatezza (ad es. indirizzo, fotografie, mappe/immagini satellitari, dati catastali, ecc.), sia per l’immobile oggetto della valutazione che per gli eventuali comparabili.

4. con riferimento alla documentazione da predisporre come offerta tecnica, quanto previsto nell’ultimo capoverso del disciplinare nel quale è richiesta obbligatoriamente la produzione degli elaborati finali relativi ai n. 3 servizi estimativi e ai 2 servizi di Due Diligence, prevale su quanto indicato nella sezione “Documenti richiesti ai partecipanti“ sul portale “acquistinretepa.it, dove la produzione della documentazione è indicata come facoltativa.

5. per un mero refuso l’Allegato 1/G1 e 1/G2 “incarichi svolti” produce in sede di stampa una intestazione in cui compare la sigla 1/H1 e 1/H2”, senza alcuna rilevanza ai fini della produzione del documento in fase di partecipazione.

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