• Non ci sono risultati.

Avvocato del Minore - elenchi Tribunale per i Minorenni ex L. 149/2001 | Ordine degli Avvocati di Verona

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Avvocato del Minore - elenchi Tribunale per i Minorenni ex L. 149/2001 | Ordine degli Avvocati di Verona"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Segnaliamo che il 20.9 u.s. si è tenuta una riunione presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, indetta dal Presidente Dr.ssa Adalgisa Fraccon, con convocazione informale, per discutere delle problematiche insorte a seguito dell’entrata in vigore, il 1° luglio u.s., della L. 149/2001, che ha riformato la normativa della L. 184/83 relativa alla “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”. Tale normativa era, peraltro, sempre stata prorogata mancando le disposizioni di attuazione, anche per quanto riguarda, tra l’altro, la figura del “Avvocato del Minore”.

Durante la riunione, la Presidente ha suggerito alcuni criteri applicativi della nuova normativa che il Tribunale intende adottare, a titolo sperimentale, manifestando l’esigenza di confrontarsi anche con i rappresentanti dell’Avvocatura sulle dette applicazioni.

Durante la riunione è emerso:

A) procedure regolate dal Codice Civile, in particolare ex art. 316, 317, 333 e 336.

Preliminarmente si è osservato, che per il periodo transitorio le procedure già istruite, o pressoché al termine dell’istruzione, si concluderanno secondo il vecchio rito e ciò indipendentemente dalla comunicazione di avvenuto deposito atti.

Per le procedure nuove, invece, con il decreto che fisserà l’udienza di comparizione, qualora il convenuto non fosse assistito da un legale se ne dichiarerà la contumacia. Poiché è, comunque, necessaria l’assistenza legale per dare inizio alla procedura, le istanze redatte in proprio dalle parti, verranno archiviate e per quelle già collocate nel ruolo generale verranno dichiarate inammissibili. Resta fermo, comunque, che, la presenza del legale durante lo svolgimento della procedura non è ritenuta necessaria, nel senso che, dopo aver iniziato la procedura o essersi costituito, se il legale non si presenterà si procederà egualmente.

I genitori verranno, inoltre, avvertiti che le spese per l’eventuale nomina del Curatore Speciale della prole saranno a loro carico, anche se l’ipotesi della nomina del Curatore Speciale in tali procedure è assai rara.

B) Procedure di adottabilità

Per il periodo transitorio, laddove l’istruttoria sia pressochè completa, i procedimenti si concluderanno con il vecchio rito.

Se l’istruttoria non fosse completa, invece, o in caso di nuovi procedimenti, il Tribunale adeguerà la procedura ed i provvedimenti alla normativa entrata in vigore dal 1° luglio, talchè provvederà alla nomina del Curatore del Minore e dell’avvocato d’ufficio per i genitori, con l’ovvio avvertimento che gli stessi potranno, nominare propri difensori di fiducia e/o ricorrere al patrocinio dello Stato qualora ne sussistessero le condizioni.

La nomina dell’avvocato d’ufficio potrà anche essere fatta dal Giudice Delegato.

*** *** ***

Per quanto sopra precisato, emerge la necessità di far pervenire agli Ordini Professionali la disponibilità ad essere inseriti in un elenco di avvocati dal quale il Tribunale per i Minorenni possa attingere per le nomine dei curatori e degli avvocati d’ufficio, ricordando che l’onere di sostenere le spese relative alla detta procedura sarà posto a carico dei genitori.

La Presidente, Dr.ssa Fraccon, raccomanda che la disponibilità corrisponda ad un effettivo e concreto impegno che chi accede alle dette liste deve assumere attesa la delicatezza del ruolo assunto. Si dovrà, inoltre, tenere in considerazione che si tratta di una sperimentazione per dare applicazione ad una normativa che, allo stato, priva delle disposizioni di attuazione, appare monca.

Si segnala l’opportunità di aderire all’iniziativa, considerandola in prospettiva occasione non solo di accrescimento professionale, ma si auspica anche di concreta soddisfazione materiale.

Alessandro avv. Sartori Barbara Maria avv. Lanza

Presidente Aiaf Veneto Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia sez. Verona

Riferimenti

Documenti correlati

Comunico che nel periodo sopra indicato, a causa della gravissima scopertura dell'organico amministrativo e della necessità di far godere le ferie, le cancellerie

Nel caso di cui al numero 1), il ricorso può essere trattato durante il periodo feriale, purchè vi sia un espressa rinuncia dell'interessato o del suo difensore ad avvalersi

• Corte di Appello - Procura Generale presso la Corte di Appello - Tribunale di Sorveglianza Tribunale per i Minori - Procuro presso il Tribunale per i Minori

a richiesta del Funzionario sig.ra Maria Irene Armenio che ha segnalato come più compatibile con la procedura in oggetto quella presente in SIECIC – Procedure concorsuali

La formulazione sembra riferirsi, indifferentemente, per tutte le procedure concorsuali e la menzione sia della crisi che dell’insolvenza appare finalizzata all’introduzione di

( la cui strategicità - nell’economia della procedura concorsuale - è resa ben evidente dalla correlata sanzione della revoca del curatore per i casi più gravi ed

potrà avvalersi della facoltà legale indicata solo in occasione della prima vendita competi tiva;. si segnala, conseguentemente, che non saranno ritenute valide - e verranno,

c.p.c., ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, all’anagrafe tributaria compreso l’archivio dei rapporti