• Non ci sono risultati.

Camera dei Deputati

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Camera dei Deputati"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

N. 1955

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

DINIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORGONI, BRAGA, PEZZOPANE, CANTINI, ZARDINI

Modifica all’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di divieto di fumo negli arenili, nelle spiagge e nelle aree

demaniali costiere

Presentata il 3 luglio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente pro- posta di legge si pone l’obiettivo di regola- mentare in maniera uniforme il divieto di fumo in spiaggia, dando uno sviluppo ne- cessario a ciò che ad oggi è affidato esclu- sivamente alle ordinanze dei sindaci.

L’articolo 51 della legge n. 3 del 2003 (cosiddetta legge Sirchia) disciplina il di- vieto di fumo, mentre il decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri 23 dicem- bre 2003, adottato in attuazione del pre- detto articolo, disciplina gli aspetti di det- taglio finalizzati a garantire i livelli essenziali di protezione della salute.

Oggi, a fronte di un oggettivo calo ge- nerale dei fumatori, occorre intervenire in quelle falle ancora aperte che determinano situazioni di criticità sia sotto il profilo della tutela della salute, sia per quanto

riguarda il contrasto dell’inquinamento e la salvaguardia ambientale.

Per questo motivo riteniamo opportuno intervenire con una norma che estenda gli ambiti del divieto di fumo a favore della salute pubblica e dell’ambiente.

L’articolo 1 della proposta di legge in- fatti prevede l’estensione del divieto di fumo anche agli arenili, alle spiagge libere e alle aree demaniali costiere, attribuendo tutta- via ai comuni la facoltà di individuare eventuali spazi da destinare ai fumatori.

In questo modo la materia è trattata uniformemente sul territorio nazionale, an- ziché a macchia di leopardo, ed evitando il prevalere di elementi discrezionali.

Questa proposta di legge nasce anche dal confronto con le 24 associazioni che hanno aderito al progetto « La salute: un bene da difendere, un diritto da promuo-

Atti Parlamentari — 1 Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

(2)

vere », un’iniziativa di comunicazione isti- tuzionale, coordinata dall’associazione « Sa- lute Donna ONLUS », volta a sensibilizzare il Governo e le regioni in merito alla pre- venzione e alla tutela della salute in gene- rale. Il progetto ha dato vita, in questa legislatura, all’intergruppo parlamentare

« Insieme per un impegno contro il can- cro », che sta garantendo, attraverso un costante e trasparente dialogo, un con- fronto tra cittadini, imprese, associazioni e medici finalizzato a mettere in atto i mi- gliori protocolli di prevenzione e cura a tutela della salute umana e dell’ambiente.

In questo senso si ritiene necessario promuovere questa proposta di legge per- ché il consumo di sigarette, oltre a provo- care un danno ambientale per il non cor- retto smaltimento della parte incombusta, è causa diretta e indiretta dell’insorgenza di alcune patologie tumorali, il che ci im- pone di mettere in atto strumenti e proto- colli per preservare la salute pubblica e l’ambiente naturale.

Dal punto di vista ambientale, l’impatto dei mozziconi di sigarette sull’ambiente e, in particolar modo, sull’ecosistema marino è devastante. Infatti, l’organizzazione am- bientalista Ocean Conservancy afferma che sono ben 4.500 miliardi i mozziconi di- spersi nell’ambiente; di questi i due terzi finiscono in mare, generando l’inquina-

mento delle acque e la contaminazione della catena alimentare della fauna ittica.

Quindi, è doveroso prendere in seria con- siderazione gli effetti sull’ambiente delle sostanze tossiche e dei frammenti di pla- stica di cui sono composti i filtri delle sigarette. È pertanto necessario limitare le aree in cui è possibile fumare ed indivi- duare strumenti per la corretta raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal con- sumo di sigarette.

Grazie alla « legge Sirchia » sono stati fatti passi importanti: sono diminuiti gli spazi pubblici e privati dove è possibile fumare, si è accentuata l’attenzione verso la tutela della salute pubblica ed è aumen- tata, anche grazie al lavoro delle associa- zioni ambientaliste, l’attenzione sugli effetti inquinanti che comportano i mozziconi delle sigarette dispersi nell’ambiente.

Tutto questo non è abbastanza, e lo dimostra l’attenzione che quotidianamente l’opinione pubblica sta rivolgendo a questo tema: un’attenzione e una sensibilità cre- scenti, che richiedono di adottare ulteriori disposizioni che regolamentino in maniera puntuale la materia.

L’auspicio è, quindi, che la presente pro- posta di legge possa essere presto esami- nata e approvata, al fine di avere un qua- dro normativo più puntuale.

Atti Parlamentari — 2 Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1955

(3)

PROPOSTA DI LEGGE __

Art. 1.

1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche agli arenili, alle spiagge e alle aree demaniali costiere, salvo che negli eventuali spazi espressamente destinati ai fumatori da parte del comune competente con propria deliberazione ».

2. In sede di prima attuazione della presente legge, le deliberazioni comunali di cui al comma 1-quater dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adot- tate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Atti Parlamentari — 3 Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1955

(4)

*18PDL0068090*

*18PDL0068090*

Riferimenti

Documenti correlati

Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più de- creti legislativi per la revisione della

Con gli articoli 3 e 4 sono introdotte disposizioni per garantire un più elevato livello di sicurezza e di controllo delle operazioni di voto. Nello specifico, viene stabilito che

La scelta irre- vocabile del lavoratore di aderire al regime fiscale incentivante per tutto il quinquen- nio di vigenza del beneficio (prevista dalla lettera f) del comma

Sem- brerebbe restare esclusa la pedofilia « do- mestica », tra le mura di casa o della famiglia (intesa in senso allargata): in realta` le misure proposte incidono anche su

La presente proposta di legge, in con- clusione, è dettata dalla condivisione di quanto ampiamente espresso dagli auditi, ovvero che tale Fondazione non solo non soddisfa

Infatti, la presente proposta di legge prevede un periodo sperimentale di tre anni nel corso del quale il presidente della regione può comportarsi come un commis- sario

NOTA: L’VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 9 febbraio 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul nuovo testo della proposta di legge C.

« Made in Italy » sia garantito e che vi sia una piena e chiara informazione sull’in- tero ciclo di realizzazione e di immissione.. in commercio dei prodotti. La proposta di