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Chiarimento 20

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Academic year: 2022

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Unione Europea Repubblica

Italiana Regione Siciliana

LAVORI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI CUI AL D.A. SANITÀ N. 890 DEL 17/06/2002 DELL’OSPEDALE “A. AJELLO” DI MAZARA DEL VALLO RICONFIGURAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLO STATO DI FATTO

INTERVENTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 320085551A Codice Unico di Progetto (C.U.P.): G93B11000140006

Chiarimento n. 20

A tutte le Imprese partecipanti

Si riscontrano i seguenti quesiti posti da una Impresa che si riportano di seguito testualmente:

QUESITO n. 1

Si rileva che l’allegato di offerta è il numero VI e non il numero IV, che sarebbe, viceversa, il modello all’uopo predisposto per i soggetti progettisti. Si chiede conferma in merito.

RISPOSTA AL QUESITO n. 1

Si conferma che l'allegato di offerta è VI e non IV.

**********

QUESITO n. 2

Si suppone che l’allegato di offerta che va firmato anche dai progettisti sia esclusivamente il suddetto modello VI e non tutta la lista delle categorie. Si chiede conferma in merito.

RISPOSTA AL QUESITO n. 2

Va firmato solo l'allegato VI in quanto contiene il ribasso della quota progettazione e non anche la lista delle categorie.

(2)

**********

QUESITO n. 3

Si chiede se, in caso di soggetto progettista sotto forma di Società di Ingegneria, possa essere sufficiente la sottoscrizione dell’allegato di offerta da parte del solo legale rappresentante della stessa (se si tratta di RTI tra progettisti: da tutti i rispettivi legali rappresentanti), quindi senza che sia necessaria la sottoscrizione di tutti i singoli professionisti nominativamente incaricati per l’espletamento della progettazione (data la complessità del lavoro potrebbero essere numerosi tecnici). Eventualmente si ritiene possa essere aggiunta la sola firma del professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Si chiede vostra interpretazione in merito.

RISPOSTA AL QUESITO n. 3

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, dai professionisti incaricati della progettazione, dal progettista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e dal professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione.

**********

QUESITO n. 4

Nel richiamare A.3.3 – Busta C – Offerta Economica del disciplinare di gara si evidenzia quanto segue:

ai sensi dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 l’obbligo di indicare il giovane professionista, iscritto negli albi professionali da meno di 5 anni, risulta essere disposizione obbligatoria solo nel caso di raggruppamenti temporanei tra progettisti e non , per esempio, in caso di società di ingegneria. Si chiede conferma in merito.

RISPOSTA AL QUESITO n. 4

Il giovane professionista solo nel caso di R.T. di soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) dell’art.90, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

Trapani, 22/11/2011

Il Responsabile Unico del Procedimento F.to Ing. Francesco Costa

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