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DISEGNO DI LEGGE N Presentato dalla Giunta regionale. <<Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti>>

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DISEGNO DI LEGGE N. 210 Presentato dalla Giunta regionale

<<Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti>>

Presentato il 4 giugno 2012

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I

importanti materie ora di competenza della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna: l’energia e la distribuzione dei carburanti.

Il disegno di legge intende rivedere integralmente la vigente disciplina nelle due materie, significativamente innovandola e semplificandola.

Il testo in argomento fu originariamente parte di un disegno di legge “Norme in materia di energia, telecomunicazioni e distribuzione carburanti”, che fu approvato in via preliminare dalla Giunta Regionale con generalità n. 1569 del 3 luglio 2009 dopo la diramazione del testo stesso fra le diverse strutture regionali.

Il testo originario si componeva infatti di tre Titoli:

TITOLO I – Norme in materia di energia

TITOLO II – Norme in materia di telecomunicazioni TITOLO III- Norme in materia di distribuzione carburanti.

Tale disegno di legge, dopo l’approvazione preliminare della Giunta Regionale, ottenne nella riunione n. 16 del 19 ottobre 2009 (cfr. estratto del processo verbale n.

41/2009) l’intesa del Consiglio delle Autonomie Locali, con proposte e raccomandazioni volte al perfezionamento della norma, e fu poi anche adeguato relativamente alle norme di carattere finanziario a seguito delle proposte e osservazioni della Direzione centrale competente.

Il disegno di legge stesso completò quindi il suo iter interno di approvazione avendo recepito le proposte di modifica di cui sopra, e fu quindi approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale nella seduta del 17/12/2009 con generalità n. 2875.

A seguito del passaggio della delega sulle competenze in materia di energia, avvenuta a partire dall’1 gennaio 2010, la Giunta Regionale, con generalità n. 513 dd 18.03.2010, concordò di separare la parte relativa alla materia dell’energia e dei carburanti da quella relativa alle telecomunicazioni, dando mandato agli Uffici competenti di riformulare, dal punto di vista formale, i relativi due separati testi ai fini dell’inoltro al Consiglio Regionale.

A seguito della ulteriore nuova attribuzione della delega per l’energia e la riorganizzazione delle strutture regionali avvenuta nell’ottobre 2010, la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, ora competente in materia di energia, ha quindi provveduto a una complessiva rivisitazione e riformulazione del testo del disegno di legge relativo alle materie dell’ energia e della distribuzione dei carburanti anche adeguandolo alla più recente normativa comunitaria e nazionale nel frattempo intervenuta nelle due materie.

Il disegno di legge concernente “Norme in materia di energia e di distribuzione carburanti” è stato approvato in via preliminare dalla Giunta stessa nella seduta del 17 febbraio 2012 con generalità n. 259.

Il testo è stato quindi sottoposto all’esame della III Commissione tecnica del Consiglio delle Autonomie Locali nelle sedute del 14 e 22 marzo 2012, nelle quali lo schema di disegno di legge in argomento è stato dettagliatamente esaminato in via preliminare alla

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II

materia di energia e distribuzione dei carburanti” con le proposte di modifica al testo ritenute accoglibili da parte regionale. Tali modifiche sono di seguito evidenziate:

1) al comma 1 dell’articolo 26 viene aggiunta la seguente previsione “Il sistema informativo regionale assicura, ove possibile, anche ai fini della gestione della sicurezza degli impianti e del contenimento della spesa, la compatibilità dell’intero sistema con i sistemi di catasto informatico già in uso all’entrata in vigore della presente legge presso gli enti locali.”

L’integrazione accoglie una osservazione del CAL riferita al fatto che molti Comuni e le Province si sono già autonomamente dotati di un catasto informatico degli impianti termici e che pertanto è necessario che il sistema informativo regionale assicuri che il catasto informatico regionale degli impianti termici introdotto dal DDLR in esame venga predisposto in compatibilità con i sistemi informatici già in uso presso Province e Comuni.

2) al testo del DDLR dopo l’Allegato A viene aggiunto un “Allegato B (Impianti e infrastrutture energetiche: regimi autorizzativi e competenze)”. L’integrazione accoglie una osservazione del CAL riferita all’opportunità di allegare al DDLR un documento che schematizzi le diverse procedure da seguire per l’installazione degli impianti e delle infrastrutture energetiche, anche al fine di agevolare l’attività degli uffici degli Enti Locali.

Il testo del DDLR, ottenuta l’intesa con il CAL, si compone di 57 articoli e di 2 Allegati, ed è così articolato:

TITOLO I – Norme in materia di energia

TITOLO II- Norme in materia di distribuzione dei carburanti TITOLO III- Abrogazioni e norme finali

ALLEGATO A (Elenco indicativo atti di assenso di cui all’art. 14 comma 1)

ALLEGATO B (Impianti e infrastrutture energetiche: regimi autorizzativi e competenze) Il nuovo DDLR è stato approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale con generalità n.

817 del 11 maggio 2012, con la quale si dava mandato al Segretario generale di trasmettere il testo alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie per la verifica delle norme di carattere finanziario, e successivamente a tale adempimento di trasmettere il testo stesso al Consiglio Regionale per l’ulteriore corso.

A seguito della trasmissione del DDLR alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione per la verifica delle norme di carattere finanziario, il Servizio Affari della Giunta in data 22 maggio 2012 faceva pervenire per le vie brevi alla competente Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna i rilievi del Servizio contabile e rendiconto della stessa Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, con la quale si segnalava che:

“1) in relazione al disposto di cui all’articolo 9, si prevedono nuove spese per l’Amministrazione regionale per le quali non è prevista la quantificazione e la copertura;

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III

3) all’articolo 32, il comma 1, è sostituito dal seguente comma:

<<1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 30, comma 1, sono accertate e riscosse sull’unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 963 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012 che si istituisce “per memoria” con la denominazione “Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di energia”.>>.”

Mentre il punto 3 riguardante l’articolo 32 è stato integralmente accolto trattandosi di riscrittura tecnica del testo in termini contabili, l’articolo 9 (Incentivi finanziari di politica energetica) e l’articolo 29 (Azioni regionali a favore del sistema produttivo e degli utenti finali) sono stati stralciati dal testo del DDLR in luogo della quantificazione e dell’individuazione della relativa spesa, ritenendo che tale individuazione possa venire effettuata anche con successive norme di carattere finanziario.

L’articolo 9 di fatto prevedeva, pur senza previsione diretta di spese, un ruolo regionale di incentivazione di iniziative anche di studio e progettazione in materia di innovazione tecnologica e ricerca sulle fonti energetiche rinnovabili, sul risparmio energetico, sui sistemi ad alta efficienza energetica e ridotti impatti ambientali, mentre l’articolo 29 prevedeva, anche qui senza previsione diretta di spesa, che la Regione promuova e favorisca la formazione di organizzazioni societarie per l’acquisto di energia sul libero mercato ai prezzi più vantaggiosi, la stipulazione di accordi con gli operatori del settore per fornire energia a condizioni eque, anche con importazioni dall’estero, e con enti e soggetti pubblici e privati al fine di realizzare, razionalizzare e ampliare la capacità di trasmissione degli elettrodotti sul territorio regionale.

Il testo finale del DDLR, con lo stralcio degli articoli 9 e 29 sopra descritti, è pertanto ora composto da 55 articoli con i seguenti titoli ed allegati:

TITOLO I – Norme in materia di energia

TITOLO II- Norme in materia di distribuzione dei carburanti TITOLO III- Abrogazioni e norme finali

ALLEGATO A (Elenco indicativo atti di assenso di cui all’art. 14 comma 1)

ALLEGATO B (Impianti e infrastrutture energetiche: regimi autorizzativi e competenze)

Titolo I - Norme in materia di energia

Il Titolo I del disegno di legge è stato redatto con l’intenzione di predisporre uno strumento legislativo nuovo, organico e di riferimento in materia di energia, e ridisegna la disciplina regionale già regolata dalla legge regionale 30/2002 (“Disposizioni in materia di energia”).

La LR 30/2002, che dette attuazione al DLgs 23 aprile 2002 n. 110 ( Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il

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semplificazione procedurale e la chiarezza applicativa, hanno certamente determinato le condizioni per una completa revisione della legge regionale originaria.

Il presente disegno di legge intende abrogare la LR 30/2002 in materia di energia scrivendo integralmente un nuovo testo per l’energia: ciò si è reso opportuno e necessario a seguito delle non poche modifiche apportate nel tempo alla stessa LR 30/2002, ivi comprese quelle di cui alla LR 24/2006 in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali, rendendosi ormai indifferibile l’adeguamento complessivo della disciplina, per poter disporre, da parte della Regione, degli Enti locali e dei portatori di interesse coinvolti, di un quadro normativo di riferimento dotato di innovazione, coerenza, chiarezza e organicità.

Altro scopo del presente disegno di legge è indubbiamente quello di rafforzare gli elementi che l’esperienza pregressa nel settore ha indicato come positivi e di correggere alcune criticità emerse nel tempo.

Il disegno di legge ridefinisce e ripartisce le competenze autorizzatorie in materia di impianti di produzione di energia elettrica, di impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, impianti di rigassificazione nonché di infrastrutture lineari energetiche (quali elettrodotti e gasdotti). Si è inteso evitare una frammentazione eccessiva di competenze analoghe fra Comuni e Province: l’esperienza dopo la LR 24/2006 suggerisce il ricorso a strutture il più possibile accentrate, che svolgano gli adempimenti amministrativi con maggiore celerità, economicità e competenza.

Si è voluta una regolamentazione del settore energia sufficientemente precisa e dettagliata che consenta l’applicazione immediata delle relative disposizioni senza ricorso a regolamenti di dettaglio da approvare successivamente alla legge.

Particolare attenzione è stata posta agli aspetti pianificatori e di attuazione delle politiche energetiche in ambito regionale mediante la ridefinizione puntuale di contenuti e finalità del Programma Energetico Regionale (PER), nonché con la introduzione di nuovi strumenti di programmazione energetica quali: l’Atto di Programmazione Regionale per le Fonti Rinnovabili (APR), i Programmi Regionali Operativi (POR), il Documento Energetico Comunale (DEC), o Programmi energetici distrettuali e consortili per la programmazione energetica dei Distretti e dei Consorzi industriali della regione, anche ai fini di una più efficace e coerente declinazione a livello regionale e locale delle strategie di politica energetica nazionali e comunitarie.

Particolare impegno è stato posto nell’ottenimento della massima semplificazione e dello snellimento delle procedure amministrative in un contesto normativo nazionale e regionale assai complesso: sia nella materia dell’energia che in quella della distribuzione dei carburanti è stato previsto esclusivamente l’istituto dell’autorizzazione unica a seguito di procedimento unificato; le altre forme autorizzative sono soltanto la PAS (procedura abilitativa semplificata) e la semplice comunicazione. Tutti gli interventi non soggetti a tali forme autorizzative, puntualmente individuate dal presente disegno di legge, sono liberi.

In ogni caso il disegno di legge è stato adeguato alle più recenti norme nazionali in materia di energia e carburanti. Di particolare rilevo il fatto che tutti gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 1 MWe (megawatt) non sono più soggetti ad autorizzazione unica ma a semplice PAS (procedura abilitativa semplificata).

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V Art. 1 (Oggetto e finalità)

L’articolo di esordio enuncia l’oggetto del presente Titolo, che è la disciplina delle funzioni e la organizzazione delle attività regionali in materia di energia in attuazione al DLgs 110/2002, con il quale lo Stato ha trasferito competenze energetiche alla Regione, nonché gli intendimenti generali della Regione stessa in questa materia. Le strategie di azione fondamentali della Regione in campo energetico riguardano la diffusione dell’uso delle fonti rinnovabili, l’uso efficiente e razionale dell’energia e il risparmio energetico nelle sue varie forme. L’articolo stesso è stato arricchito prevedendo che la Regione promuova azioni volte a incrementare la generazione diffusa di energia sul territorio, con impianti di piccola taglia, anche a fonti rinnovabili e mediante la tecnologia della cogenerazione di energia.

Art. 2 (Funzioni della Regione)

Si elencano nel dettaglio le funzioni amministrative della Regione, che ha compiti di indirizzo e di alta programmazione in materia, nonché la gestione dei rapporti, per le materie del settore, con gli enti locali e con l’autorità centrale. Sono state introdotte alcune specificazioni normative soprattutto riferite alle attività di monitoraggio e conoscitiva dei dati energetici regionali e alla generazione diffusa.

Art. 3 (Funzioni della Provincia)

Vengono ridefiniti i compiti della Provincia, sostanzialmente riprendendo, specificando e ampliando quelli già conferiti con LR 24/2006. Le specificazioni riguardano le funzioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica sia alimentati da fonti rinnovabili che tradizionali facendo riferimento, per i primi, a soglie dimensionali, per la definizione delle competenze stesse, non solo riferite alla potenza termica, come stabilito da LR 24/2006, ma anche riferite alla potenza elettrica qualora la potenza termica non fosse determinabile.

Inoltre vengono conferite alle Province anche le funzioni relative a elettrodotti di carattere locale di tensione uguale o inferiore a 150 kV, nonché gasdotti locali, quando interessano uno o più territori comunali di una stessa provincia. L’eccessiva polverizzazione di competenze fra Regione Province e Comuni, introdotta con la LR 24/2006 non si è rivelata opportuna e funzionale. Pertanto i compiti delle Province vengono ampliati.

Art. 4 (Funzioni del Comune)

Vengono ridefiniti anche i compiti dei Comuni, sostanzialmente specificando e modificando quelli già conferiti con LR 24/2006.

È stata rivista la previsione contenuta nella LR 24/2006, che assegnava ai Comuni le funzioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica, sollevando i Comuni stessi dalle competenze autorizzative previamente esercitate in materia e assegnando tale competenza, per tutti gli impianti al di sotto di specifiche soglie alle Province. Restano invece assegnate ai Comuni le funzioni relative agli impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3000 metri cubi.

Importante novità è l’attribuzione ai Comuni della predisposizione ed attuazione del Documento Energetico Comunale (DEC), un documento programmatorio e regolatorio in materia di energia al fine non solo di contribuire agli obiettivi energetici comuni con una

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VI Capo II

Pianificazione energetica

Art. 5 (Piano energetico regionale, atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili e programmi regionali operativi)

Anche sulla base dell’esperienza maturata dalla predisposizione e dall’iter di approvazione del precedente Piano Energetico Regionale, viene riscritto, in rapporto a quanto già contenuto nella abroganda LR 30/2002, l’articolo sulla programmazione generale regionale sull’energia, definendo finalità, obiettivi generali, contenuti e modalità di approvazione del Piano Energetico Regionale (PER).

Viene introdotto un nuovo strumento programmatorio di possibile approvazione nelle more dell’approvazione del PER, in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall’articolo 2, comma 167, della legge n. 244/2007 e successive modifiche e integrazioni (burden sharing): è l’atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili (APR) congruente con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione.

Al fine di conferire maggiore incisività e dettaglio alle disposizioni del PER negli specifici settori delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, vengono introdotti i Programmi Operativi Regionali (PRO), anche riferiti a specifiche parti del territorio regionale.

Art. 6 (Documento energetico comunale)

Come già sopra anticipato, quale importante elemento di raccordo tra il PER e i PRO e quale strumento di autonoma attività programmatoria in campo energetico a livello comunale, si introduce, in capo ai Comuni, il Documento Energetico Comunale (DEC), definendone contenuti e modalità di approvazione.

Art. 7 (Programmazione energetica dei Distretti e dei Consorzi industriali) Per promuovere l’evoluzione competitiva e la riduzione dei costi dell’energia delle imprese negli ambiti degli agglomerati e delle aree industriali più energivore, per le Agenzie per lo sviluppo dei Distretti industriali (ASDI) e i Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla LR 3/1999 e s.m.i. si introduce la possibilità di predisporre specifici e rispettivi programmi energetici distrettuali o consortili. Anche ASDI e Consorzi possono diventare protagonisti istituzionali in campo energetico.

Art. 8 (Programmazione finanziaria regionale)

Si prevede che la programmazione regionale delle risorse finanziarie in materia di energia sia effettuata con deliberazione dalla Giunta Regionale con riferimento alle indicazioni del PER.

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VII

programmazione e regolamentazione, e in tutti i casi in cui ne ravvisi l’opportunità, troveranno ora realizzazione nella conferenza regionale per l’energia che l’Assessore regionale delegato potrà convocare in ogni momento.

Capo III

Accordi e intese con lo Stato Art. 10 (Accordi fra Stato e Regione)

Si prevede la possibilità per la Regione di stipulare accordi con lo Stato al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze energetiche.

Art. 11 (Intesa fra Stato e Regione)

In attuazione del DLgs 110/2002 si regolamenta l’istituto dell’intesa regionale con lo Stato per le opere di sua competenza. Si prevede inoltre che l’intesa possa essere subordinata alla stipulazione di accordi di sostenibilità ambientale ed economica con i proponenti gli interventi energetici, e che la Giunta regionale possa definire a tal fine criteri di ammissibilità e garanzie ai quali gli interventi devono rispondere.

Capo IV

Procedimenti autorizzativi Art. 12 (Autorizzazioni)

L’articolo regolamenta le procedure relative alle autorizzazioni di competenza regionale, provinciale e comunale in materia di impianti di produzione, depositi e infrastrutture energetiche anche sulla base della vigente normativa statale. In coerenza con gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa si prevede il ricorso, tranne che nei casi meno complessi, a procedimenti unici con conferenze di servizi, comunque in regime di specialità rispetto a quanto previsto dalla legge regionale 3/2001 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che non trova applicazione agli ambiti normati dalla presente legge (vedi art. 55).

La regolamentazione sufficientemente precisa e dettagliata offerta dall’articolo in questione consente l’applicazione immediata delle relative disposizioni senza ricorso a regolamenti di dettaglio da approvare successivamente alla legge.

Al fine di snellire l’azione amministrativa nel caso di opere di minore rilevanza, si prevede di fare ricorso al procedimento unico con conferenza di servizi solo per elettrodotti con tensione superiore a 35 kV e per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti tradizionali con potenza superiore a 6 MW termici, salva la possibilità, da parte dell’istante, di richiedere comunque la conferenza qualora lo ritenga.

Vengono infine dettate specifiche disposizioni procedimentali inerenti le modalità di svolgimento della conferenza di servizi e vengono trattate le questioni legate alla dichiarazione di pubblica utilità di impianti e infrastrutture lineari nonché le relative forme di pubblicità.

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VIII

attraverso l’elenco di cui all’ ALLEGATO A al disegno di legge. I contenuti dell’istanza di autorizzazione unica sono individuati nell’ articolo stesso. Per gli impianti energetici le interferenze, gli Enti e i Soggetti coinvolti e i provvedimenti necessari che i vari Enti devono rilasciare e che confluiscono nell’autorizzazione unica possono infatti essere molti. La complessità trova risoluzione nel procedimento unico individuando anzitutto gli Enti coinvolti e quindi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni e gli atti comunque denominati che sono necessari per il rilascio della autorizzazione unica.

Art. 14 (Procedimento)

Si è ritenuto necessario per la chiarezza dei procedimenti alla luce dell’esperienza amministrativa acquisita dalla Regione sull’argomento, disciplinare dettagliatamente importanti passaggi e adempimenti procedurali relativi alle autorizzazioni con procedimento unificato.

Art. 15 (Provvedimento di autorizzazione unica) Articola i contenuti dell’atto autorizzatorio Art. 16 (Interventi non soggetti ad autorizzazione)

In sintonia con la legislazione nazionale vigente si elencano gli interventi non soggetti ad autorizzazioni energetiche nell’intento della massima liberalizzazione dei piccoli interventi relativi a impianti a fonti rinnovabili che non hanno rilevanza ambientale, i piccoli depositi di stoccaggio di oli minerali e limitati interventi sulle linee elettriche.

Si elencano gli interventi soggetti a PAS e quelli soggetti a semplice comunicazione. Resta inteso che ogni altro residuo intervento è libero. Di particolare rilevo il fatto che tutti gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 1 MWe (megawatt) non sono più soggetti ad autorizzazione unica ma a semplice PAS (procedura abilitativa semplificata).

Art. 17 (Accordi tra Regione e proponente)

L’articolo introduce nella legislazione regionale la previsione della possibilità, da parte della Regione, di subordinare le autorizzazioni per impianti e infrastrutture energetiche sul territorio alla stipula di accordi con i proponenti al fine di assicurare la sostenibilità socio- economica e territoriale dei progetti, nonché appropriate misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

Art. 18 (Elettrodotti)

Si introducono alcune disposizioni particolari riguardanti gli elettrodotti: si forniscono le definizioni di elettrodotto di carattere sovraregionale, regionale e locale, si prevede che l’autorizzazione unica rilasciata per questi elettrodotti, qualora realizzati da soggetti aventi obblighi di servizio pubblico (concessionari di trasmissione o distribuzione), abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità; si prevede che anche l’autorizzazione unica per gli elettrodotti transfrontalieri di competenza autorizzativa regionale, se realizzati dai soggetti

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IX

significativa del totale dell’energia elettrica disponibile venga destinata al soddisfacimento dei fabbisogni del tessuto produttivo regionale.

Art. 19 (Ulteriori norme in materia di provvedimenti energetici)

Si prevede che le linee piccole elettriche (tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt) nel territorio regionale devono di norma essere realizzate in cavo interrato in ossequio a esigenze di salvaguardia paesaggistica e ambientale.

Si prevede poi, con l’obiettivo della massima salvaguardia e sicurezza per i cittadini, che i progetti di nuovi impianti di generazione elettrica a biomasse devono essere integrati da idonea documentazione che attesti la provenienza del prodotto nonché la sua tracciabilità e rintracciabilità attraverso certificazioni di origine e di assenza di contaminazioni di ogni genere, ivi comprese quelle radioattive.

Art. 20 (Rilascio delle concessioni di derivazione d’acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato)

Viene specificamente trattata la fattispecie relativa agli impianti di produzione di energia da fonte idroelettrica al fine di prevedere il necessario coordinamento tra l’autorizzazione unica di cui agli articoli precedenti e la concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico al precipuo scopo di abbreviare significativamente i tempi di rilascio dei provvedimenti.

Vengono pertanto definiti i contenuti della domanda di concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico nonché le tempistiche procedimentali connesse. Viene previsto che la domanda di concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico sia presentata all’Amministrazione competente contestualmente a quella rivolta a quella finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica.

Art. 21 (Provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia di energia)

L’articolo disciplina la materia dell’abilitazione all’esercizio definitivo di impianti, depositi di oli minerali e di infrastrutture energetiche che sarà costituita da un provvedimento accertativo di collaudo, rilasciato dall’ente competente sulla base della documentazione di specifici collaudi (in materia fiscale, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitaria, demaniale o di altra natura) prodotta a cura del richiedente. Vengono inoltre disciplinate nel dettaglio le fattispecie concernenti l’autorizzazione all’esercizio provvisorio nonché l’effettuazione di collaudi tradizionalmente intesi e operati da parte di apposite commissioni.

Art. 22 (Decadenza, sospensione e revoca dell’autorizzazione)

Si regolamentano i casi di decadenza delle autorizzazioni, della loro sospensione e della loro revoca.

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X Capo V

Disposizioni varie

Art. 24 (Verifiche degli impianti termici degli edifici)

Analogamente a quanto già previsto dalla previgente normativa regionale in materia (LR 24/2001 - Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici - e LR 6/2002 - Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 24, recante “Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici”) si dispone che la Giunta regionale determini gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in coordinamento con le Province e i Comuni con più di quarantamila abitanti, delle procedure di controllo, dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici.

Art. 25 (Catasto informatico comunale degli impianti termici)

Al fine di facilitare e omogeneizzare le attività di verifica degli impianti termici da parte di Comuni e Province e anche in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005, si promuove la realizzazione di un catasto informatico comunale degli impianti termici degli edifici.

Tale catasto informatico, promosso nell’ambito del sistema informativo regionale e accessibile attraverso internet, verrà mantenuto aggiornato a cura dei Comuni (anche in forma associata). Le informazioni in esso contenute saranno rese disponibili a tutti i soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 26 (Utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici)

Si ribadisce l’applicazione del D.Lgs. 192/2005 e DLgs 28/2011 circa l’obbligatorietà di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti.

Art. 27 (Catasto informatico regionale degli elettrodotti)

Ai sensi della normativa statale si prevede qui l’istituzione del catasto informatico regionale degli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 130 chilovolt, da realizzarsi a cura di ARPA. L’articolo individua finalità e contenuti del catasto informatico nonché modalità di reperimento dei dati informativi implementati mediante il coinvolgimento dei gestori delle linee elettriche.

Capo VI Sanzioni

Art. 28 (Sanzioni amministrative)

L’articolo introduce un sistema sanzionatorio da esercitarsi, da parte dell’ente competente in materia di installazione ed esercizio di infrastrutture e impianti energetici, in assenza

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XI Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 29 (Disposizioni transitorie)

Si specificano alcune norme transitorie. Si precisa, come già stabilito dalla LR 24/2006 in materia di trasferimento di competenze energetiche agli Enti locali, che i procedimenti amministrativi in corso presso l’Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della legge, relativi alle funzioni conferite, sono conclusi da quest’ultima.

Si prevedono poi diverse norme transitorie relative agli argomenti toccati dall’articolato.

Art. 30 (Norme finanziarie)

Viene prevista la attribuzione ad apposita unità previsionale di base dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste in materia di energia in conformità al testo proposto dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione – Servizio contabile e del rendiconto.

TITOLO II

Norme in materia di distribuzione dei carburanti

Il titolo II del presente disegno di legge, concernente la distribuzione dei carburanti, è stato redatto con l’intenzione di predisporre uno strumento legislativo nuovo, organico e costituente il principale riferimento normativo regionale in materia, allineando la Regione agli indirizzi concorrenziali e di tutela delle liberta di stabilimento riconosciuti in sede comunitaria e ora anche nazionale, e per taluni aspetti ponendone la legislazione su un livello più avanzato di quello fatto proprio dalla disciplina statale.

In particolare la Commissione europea ha aperto un’istruttoria nei confronti dell’Italia nel 2004 a causa delle restrizioni nazionali in materia di apertura di impianti per la distribuzione dei carburanti che si è conclusa con il deferimento alla Corte di giustizia nel giugno 2007.

Secondo la Commissione, le disposizioni italiane sono in contrasto con l’articolo 43 del trattato CE che prevede la libertà di stabilimento all’interno dell’Unione europea. Le norme in questione, imposte a livello sia statale che regionale nel settore della distribuzione di carburanti al dettaglio, impongono una serie di restrizioni che rendono impossibile o per lo meno estremamente difficile l’ingresso sul mercato italiano di nuovi concorrenti provenienti da altri Stati membri dell’UE.

È peraltro nozione acquisita che le censure comunitarie più qualificate sono state da ultimo recepite dal legislatore nazionale, che con il D.L. n. 112 del 25/08/2008 convertito in legge n. 133 del 6/08/2008 (cd. Decreto Brunetta) ha di fatto smantellato i principali punti di riferimento statuiti dalla previgente normativa nazionale di settore (in particolare D.Lgs. n.

32/98 e s.m.i. , legge n. 496/99 e D.Lgs. 114/98 e legge n. 57/2001 che prevede uno specifico Piano nazionale volto alla razionalizzazione della rete distributiva). L’intervento del

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XII

In linea con la pregressa normativa statale di settore si è collocata la L.R. 6 marzo 2002, n. 8 recante “Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l’esercizio delle funzioni amministrative”

attuata ed integrata dal “Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti” approvato con DPGR 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres.

Tali norme regionali, partendo da una situazione che vedeva attivi 766 impianti nel 1989 e 624 a fine 2000, si proponevano di incrementare la tendenza alla razionalizzazione della rete per il tramite di una riduzione del numero dei distributori ubicati sul territorio, riprendendo come detto le indicazioni statali a ciò finalizzate.

Tuttavia la concreta applicazione della L.R. 8 e del relativo Piano non hanno condotto agli obiettivi auspicati. A conforto di tale affermazione e della ribadita necessità di provvedere, come in effetti fa il presente DDLR, ad una nuova impostazione del tema, è sufficiente il dato concernente il numero di impianti di distribuzione carburanti attivi ad oggi sul territorio regionale: ben 552, con una riduzione di soli 72 impianti in 6 anni.

Posto dunque che gli obiettivi dell’intervento sono precipuamente quello della razionalizzazione e dello snellimento della rete, attuati però in conformità ai principi comunitari di tutela del mercato come recepiti all’art. 83 bis, comma 17 del citato D.L.

112/08 convertito in legge 133/08, pare comunque opportuno evidenziare che sono parimenti tutelate la esigenze di servizio pubblico correlate ai territori montani economicamente svantaggiati, a favore dei quali sono adottati correttivi alla completa liberalizzazione del settore che informa di sé la normativa predisposta dal presente DDLR.

Il presente disegno di legge attua la piena liberalizzazione della rete di distribuzione carburanti, non più soggetta a regole di apertura di impianti condizionata alla chiusura di altri impianti sulla base di una programmazione sovraordinata. Il Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti” approvato con DPGR 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres viene abrogato assieme alla L.R. 6 marzo 2002, n. 8 di riferimento.

La liberalizzazione del settore si attua anche con la chiusura degli impianti incompatibili e inidonei (particolare attenzione è posta dal presente disegno di legge sull’argomento della chiusura degli impianti incompatibili ed inidonei) e con la apertura di impianti di nuova generazione, non più condizionata da una programmazione sovraordinata ma solo dalla ammissibilità tecnica, urbanistica, di mercato, esigendo impianti moderni e ottenendo così impianti più competitivi, dotati di servizi complementari, localizzati in aree idonee per gli aspetti urbanistici e di sicurezza stradale.

In armonia con le più recenti disposizioni normative in materia di liberalizzazione del settore gli impianti incompatibili con il territorio devono essere chiusi entro il 31 dicembre 2012: in proposito il DDLR prevede una serrata serie di adempimenti comunali e regionali anche sostitutivi in caso di inadempienza comunale.

La liberalizzazione ed il mercato dovrebbero portare così ad ottenere una rete più efficiente, attestata sugli standard europei (almeno 2-2,5 milioni di litri/anno di venduto per impianto). I nuovi impianti dovranno avere caratteristiche tecniche in linea con i più competitivi standard europei, con il prodotto metano in aggiunta alle benzine e gasoli, o in alternativa il GPL o altro prodotto in caso di impossibilità di installazione del metano.

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XIII

impianti sono approvati attraverso una complessa commistione normativa per l’ottenimento da una parte dei permessi edilizi e dall’altra dell’autorizzazione di settore.

Altra importante novità rispetto all’abroganda L.R. 8/2002 è la sostanziale uniformazione della disciplina proposta per gli impianti stradali e per quelli posti sulle autostrade e sui raccordi autostradali; su tali ultimi impianti la Regione ha piena competenza di funzioni amministrative, come disposto dal D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 312 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali”.

Il presente disegno di legge, relativamente al titolo II in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, è indubbiamente orientato a rafforzare gli elementi che l’esperienza pregressa nel settore ha indicato come positivi ed a correggere alcune criticità emerse nella concreta applicazione della normativa regionale di settore ad oggi vigente.

In particolare, dal punto di vista della tecnica normativa si è preferito abbandonare l’impostazione precedentemente invalsa e condensare l’intera disciplina regionale di settore nel presente testo di legge, non ricorrendo pertanto ad un successivo regolamento di attuazione e specificazione, ma regolando la materia in modo sufficientemente approfondito e specifico in un unico testo.

Infine il presente disegno di legge recepisce la più recente normativa statale in materia di liberalizzazione della vendita di articoli non-oil negli impianti di distribuzione: si ammettono libere attività commerciali integrative in linea con i recenti provvedimenti di liberalizzazione.

Capo I

Principi generali, funzioni amministrative e definizioni

Art. 31 (Finalità)

L’articolo di esordio enuncia l’oggetto del titolo III, che è la disciplina delle funzioni regionali in materia di impianti di distribuzione carburanti in linea con le indicazioni comunitarie, come trasposte nella normativa statuale, e la salvaguardia delle esigenze di servizio pubblico nei territori montani economicamente svantaggiati.

Art. 32 (Funzioni della Regione)

Si elencano nel dettaglio le funzioni amministrative della Regione, che ha compiti di indirizzo e di monitoraggio in materia, sostanzialmente conferendole un ruolo di controllo sulla liberalizzazione ed il miglioramento della rete, affidato nelle sue esplicazioni concrete agli enti locali.

Art. 33 (Funzioni dei Comuni)

Vengono definite le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione con particolare riferimento alle autorizzazioni, comunicazioni e verifiche in materia.

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XIV inidoneità tecnica e collaudo degli impianti stessi.

Capo II

Impianti della rete stradale ordinaria e autostradale

Art. 35 (Autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale)

Si introduce la autorizzazione unica specifica per la materia, quindi non riconducibile alla normativa in materia di Sportello Unico, di cui è espressamente esclusa l’applicabilità – finalizzata all’installazione ed esercizio degli impianti ubicati sia sulla rete stradale ordinaria che su quella autostradale, compresi i raccordi autostradali. Tale impostazione è resa possibile facendo ricorso alle competenze attribuite alla Regione FVG dal D.Lgs. 312/2000 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali”.

Nei casi in cui il progetto dell’impianto non risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico ed in sede di conferenza di servizi il rappresentante comunale abbia espresso parere favorevole, l’autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico stesso. Impedimenti urbanistici eventuali vengono così rimossi nel rispetto dell’autonomia delle determinazioni comunali in materia.

I nuovi impianti saranno tutti della tipologia stazione di servizio, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste da questo stesso articolo con riferimento ai comuni montani in zone di svantaggio socio-economico. Per i nuovi impianti dotati di erogatore per il prodotto metano è previsto che lo stesso abbia specifiche caratteristiche tecniche minime. Un tanto al fine di garantire un servizio congruo in termini di celerità del rifornimento ai veicoli.

Art. 36 (Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione)

L’articolo definisce il procedimento per il trasferimento della titolarità specificando la documentazione necessaria che è ulteriormente qualificata in relazione al trasferimento della titolarità di impianti autostradali e siti sui raccordi.

In ogni caso non trova applicazione, per esplicita statuizione di legge, la disciplina regolante lo Sportello Unico.

Art. 37 (Modifiche degli impianti)

Rispetto alla precedente normativa viene soppressa la nozione di potenziamento dell’impianto, ora accorpata a quella di modifica. Dopo aver definito le diverse ipotesi di modifica l’articolo in commento indica i documenti e gli elaborati tecnici da allegare alla comunicazione. Per gli impianti dichiarati incompatibili territorialmente o inidonei tecnicamente l’unica modifica ammessa è quella volta ad attuare le ipotesi di adeguamento spontaneo.

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XV

comunicazione al Comune, ovvero dal Comune stesso in assenza del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio.

In assenza di comunicazione ovvero nel caso di mancata riattivazione dell’impianto entro i termini previsti, il Comune previa diffida dichiara la decadenza dell’autorizzazione e dispone la chiusura e rimozione dell’impianto.

Art. 39 (Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali)

A seguito di domanda motivata al Comune, viene rilasciata idonea attestazione per il prelievo di carburanti in recipienti a favore di aziende proprietarie di mezzi, impianti ed attrezzature non rifornibili direttamente presso gli impianti stradali ma solo sul posto di lavoro.

Art. 40 (Disciplina urbanistica)

L’articolo è finalizzato ad una libera ubicazione degli impianti; esclusioni di tali impianti possono essere individuate dagli strumenti urbanistici comunali che possono altresì indicare ambiti di localizzazione preferenziali per l’installazione degli impianti.

Nei casi di impianti non previsti dallo strumento urbanistico comunale vigente si introduce, nell’ambito del procedimento unico attraverso la conferenza di servizi, la possibilità che l’autorizzazione unica costituisca approvazione di variante al PRGC, ma solo se il Comune esprime in sede di conferenza stessa il parere favorevole precedentemente espresso dal Consiglio Comunale.

Art. 41 (Incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti)

L’articolo individua le incompatibilità territoriali nonché le ipotesi di inidoneità tecnica degli impianti esistenti.

Art. 42 (Impianti incompatibili e inidonei)

L’articolo definisce la verifica che il Comune deve attivare al fine di individuare in via definitiva, tra gli impianti esistenti, quelli territorialmente incompatibili e tecnicamente inidonei.

Il Comune verifica, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, l’esistenza di condizioni di incompatibilità territoriale nonché l’esistenza di condizioni di inidoneità tecnica degli impianti esistenti sul proprio territorio. Gli esiti delle verifiche devono essere comunicati al Servizio energia della Regione entro i successivi trenta giorni. In assenza di tale comunicazione la Regione diffida il Comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la Giunta Regionale designa un commissario ad acta che si avvale delle strutture del Comune inadempiente tenuto a fornire l’assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.

L’obiettivo della disposizione normativa è la chiusura entro il 31 dicembre 2012 (data fissata dai recenti provvedimenti di liberalizzazione del settore) degli impianti incompatibili o inidonei preso atto che nel passato anche recente i Comuni non hanno adeguatamente dato attuazione ad analoghe norme regionali che imponevano la chiusura di tali impianti.

Risulta che molti di tali impianti sono tuttora aperti nel territorio e l’introduzione di poteri

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XVI

Art. 43 (Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti)

L’articolo traccia il percorso procedurale volto all’adeguamento ovvero alla chiusura degli impianti risultati incompatibili o inidonei. Sono altresì individuate le modalità di chiusura volontaria per motivi diversi da quelli suddetti. Al Comune compete l’onere di verificare il rispetto dei programmi alla scadenza di ogni fase temporale prevista per la loro attuazione.

L’inammissibilità nonché la mancata esecuzione dei programmi comportano la decadenza di diritto dell’autorizzazione. Il Comune in tal caso ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

I programmi di chiusura devono concludersi entro il 31 dicembre 2012.

Art. 44 (Chiusura e rimozione dell’impianto)

L’articolo definisce il contenuto del provvedimento comunale di chiusura ovvero dei programmi volontari di adeguamento e chiusura dell’impianto con particolare attenzione alla bonifica del suolo.

Art. 45 (Provvedimento accertativo finale di collaudo e collaudo in materia di carburanti)

L’articolo illustra le attività propedeutiche necessarie all’esercizio finale dell’impianto. In particolare dispone il rilascio, da parte del Comune, di un provvedimento finale di collaudo che raccoglie tutte gli atti di collaudo e verifica rilasciati dagli Enti competenti nonché la certificazione di conformità dei lavori realizzati al progetto dell’impianto autorizzato.

Prevede poi la possibilità da parte del titolare dell’autorizzazione di richiedere, con istanza congruamente motivata, che si proceda al collaudo da parete di apposita commissione, definendone dettagliatamente composizione e modalità operative. In attesa del rilascio del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, l’articolo introduce la possibilità di ottenere una autorizzazione all’esercizio provvisorio definendone i requisiti.

Vengono poi esclusi dalle procedure di collaudo di cui al presente articolo gli interventi di modifica degli impianti.

Art. 46 (Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate)

Ad ulteriore salvaguardia del servizio pubblico nelle zone montane in situazione di svantaggio socio-economico, il Comune può autorizzare la prosecuzione dell’attività di un solo impianto incompatibile con il territorio fino all’installazione di un nuovo impianto conforme alla normativa.

Art. 47 (Orari)

È confermata le previgente disposizione di cui alla art. 15 comma 1 della LR 8/2002 in materia di orari. La Regione stabilisce i criteri relativi agli orari di apertura e chiusura nonché alla turnazioni degli impianti.

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XVII Art. 48 (Impianti ad uso privato)

Sono definiti gli impianti ad uso privato e le relative procedure autorizzative di competenza comunale. Rimangono esclusi da tale tipologia i contenitori di cui al DM 19 marzo 1990 (contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi con capacità geometrica non superiore a 9.000 litri). È inoltre fatto salvo quanto disposto in tema di contenitori- distributori rimovibili dal decreto ministeriale 12 settembre 2003.

Art. 49 (Impianti per natanti)

Rientrano nel campo di applicazione delle norme relative agli impianti stradali, gli impianti per natanti ad uso commerciale, nonché gli impianti terra-mare. Gli impianti per natanti ad uso commerciale possono essere anche di tipologia a chiosco; quelli terra-mare debbono essere almeno di tipologia stazione di rifornimento.

Trova applicazione anche per gli impianti per natanti ad uso privato quanto disposto per gli impianti ad uso privato.

Art. 50 (Disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale) Alcune norme di salvaguardia ambientale e sicurezza sanitaria.

Capo IV Sanzioni

Art. 51 (Sanzioni)

Vengono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di installazione di impianti senza le previste autorizzazioni, realizzazione di modifiche in assenza di comunicazione, esercizio di impianti in mancanza del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo e dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio. Nei casi di cessione a terzi in impianti ad uso privato è prevista la revoca dell’autorizzazione nonché una sanzione amministrativa pecuniaria.

L’irrogazione delle sanzioni spetta al Comune.

TITOLO III

Abrogazioni e norme finali

Art. 52 (Abrogazioni)

Viene abrogata la previgente legge di settore (legge regionale 6 marzo 2002, n. 8). È di conseguenza implicitamente posto nel nulla il relativo regolamento di attuazione recante

“Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti”, ad eccezione dell’articolo 3 dell’Allegato A del piano stesso.

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XVIII sportello unico per le attività produttive.

Art. 54 (Norma di rinvio)

Specificazione di tecnica legislativa

Art. 55 (Rinvio dinamico)

Specificazione di tecnica legislativa Allegato A

(Elenco indicativo atti di assenso di cui all’art. 14 comma 1)

L’allegato riporta un elenco degli atti di assenso che possono essere necessari per ottenere l’autorizzazione unica. Da tale elenco si possono ricavare di conseguenza gli Enti che rilasciano tali atti e che quindi verranno coinvolti nel procedimento unificato e nelle conferenze di servizi.

Allegato B

(Impianti e infrastrutture energetiche: regimi autorizzativi e competenze)

L’allegato riporta per ogni impianto e infrastruttura energetica la tipologia, la soglia di potenza, le caratteristiche tecniche, il regime autorizzativo e il corrispondente Ente competente.

Si confida nel voto favorevole di codesto Consiglio regionale.

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INDICE TITOLO I

Norme in materia di energia Capo I

Disposizioni generali e attribuzione di competenze Art. 1 (Oggetto e finalità)

Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 3 (Funzioni della Provincia) Art. 4 (Funzioni del Comune)

Capo II

Programmazione energetica

Art. 5 (Piano energetico regionale, atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili e programmi regionali operativi)

Art. 6 (Documento energetico comunale)

Art. 7 (Programmazione energetica dei Distretti e dei Consorzi industriali) Art. 8 (Programmazione finanziaria regionale)

Art. 9 (Conferenza regionale per l’energia) Capo III

Accordi e intese con lo Stato Art. 10 (Accordi fra Stato e Regione)

Art. 11 (Intesa fra Stato e Regione)

Capo IV

Provvedimenti autorizzativi Art. 12 (Autorizzazioni)

Art. 13 (Contenuti dell’istanza) Art. 14 (Procedimento)

Art. 15 (Provvedimento di autorizzazione unica) Art. 16 (Interventi non soggetti ad autorizzazione) Art. 17 (Accordi tra Regione e proponente)

Art. 18 (Infrastrutture energetiche lineari)

Art. 19 (Ulteriori norme in materia di provvedimenti energetici)

Art. 20 (Rilascio delle concessioni di derivazione d’acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato)

Art. 21 (Provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia di energia)

Art. 22 (Decadenza, sospensione e revoca dell’autorizzazione)

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Art. 23 (Dismissione degli impianti e delle infrastrutture energetiche) Capo V

Disposizioni varie Art. 24 (Verifiche degli impianti termici degli edifici)

Art. 25 (Catasto informatico comunale degli impianti termici)

Art. 26 (Utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici) Art. 27 (Catasto informatico regionale degli elettrodotti)

Capo VI Sanzioni Art. 28 (Sanzioni amministrative)

Capo VII

Disposizioni transitorie e finanziarie Art. 29 (Disposizioni transitorie)

Art. 30 (Norme finanziarie)

TITOLO II

Norme in materia di distribuzione dei carburanti Capo I

Principi generali, funzioni amministrative e definizioni Art. 31 (Finalità)

Art. 32 (Funzioni della Regione) Art. 33 (Funzioni dei Comuni) Art. 34 (Definizioni)

Capo II

Impianti della rete stradale ordinaria e autostradale

Art. 35 (Autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale)

Art. 36 (Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione) Art. 37 (Modifiche degli impianti esistenti)

Art. 38 (Sospensione dell’esercizio dell’impianto)

Art. 39 (Prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali) Art. 40 (Disciplina urbanistica)

Art. 41 (Incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti) Art. 42 (Impianti incompatibili e inidonei)

Art. 43 (Programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti)

(22)

Art. 44 (Chiusura e rimozione dell’impianto)

Art. 45 (Provvedimento accertativo finale di collaudo e collaudo in materia di carburanti) Art. 46 (Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate)

Art. 47 (Orari)

Capo III Altri impianti Art. 48 (Impianti a uso privato)

Art. 49 (Impianti per natanti)

Art. 50 (Disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale) Capo IV

Sanzioni Art. 51 (Sanzioni)

TITOLO III

Abrogazioni e norme finali Capo I

Abrogazioni e norme finali e di rinvio Art. 52 (Abrogazioni)

Art. 53 (Norme finali) Art. 54 (Norma di rinvio) Art. 55 (Rinvio dinamico)

Allegato A (Elenco indicativo atti di assenso di cui all’art. 13 comma 1)

Allegato B (Impianti e infrastrutture energetiche: regimi autorizzativi e competenze)

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TITOLO I

Norme in materia di energia Capo I

Disposizioni generali e attribuzione di competenze Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente titolo la Regione in modo organico disciplina:

a) le funzioni e l’organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);

b) il riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia agli Enti locali;

c) la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.

2. La Regione, in armonia con gli indirizzi e con gli strumenti della pianificazione strategica regionale e della politica energetica comunitaria e nazionale, per garantire il diritto all’energia, l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, promuove azioni e iniziative volte a conseguire con equilibrio:

a) l’uso efficiente e razionale dell’energia, il suo risparmio, la riduzione degli sprechi energetici, la valorizzazione e l’incentivazione dell’uso delle fonti rinnovabili ai fini del miglioramento dell’ambiente, della riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, e dell’incremento dell’autonomia energetica regionale;

b) la garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento di energia per tutti gli utenti della regione anche con lo sviluppo e la razionalizzazione delle infrastrutture energetiche;

c) il contenimento e la riduzione dei costi dell’energia, anche con misure per favorire il suo acquisto organizzato, l’importazione dall’estero e l’aggregazione di società di servizi energetici;

d) l’incremento della qualità del sistema energetico regionale con lo sviluppo della ricerca, dell’innovazione tecnologica nel settore energetico e dell’uso di combustibili con ridotto impatto sull’ambiente;

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e) l’incremento della competitività del sistema energetico regionale, favorendo la liberalizzazione del mercato e lo sviluppo di dinamiche concorrenziali;

f) la diffusione della conoscenza dell’uso razionale dell’energia per il contenimento dei fabbisogni e dei costi relativi;

g) l’incremento della generazione diffusa di energia, con impianti di piccola taglia e microgenerazione, anche con l’utilizzo di fonti rinnovabili e sistemi di cogenerazione e trigenerazione di energia;

h) la conoscenza e la condivisione dei temi energetici di interesse collettivo attraverso la formazione, l’informazione e la diffusione delle informazioni;

i) la semplificazione, lo snellimento, il riordino e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di energia e delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

3. La Regione e le amministrazioni preposte agli adempimenti di cui alle presenti norme si dotano di una struttura amministrativa dedicata, con funzioni accentrate e specifiche competenze in materia di energia.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all’articolo 1, esercita tutte le funzioni amministrative non riservate a Province e Comuni, e in particolare:

a) emana gli atti normativi e di indirizzo, ed elabora gli strumenti della programmazione energetica regionale;

b) individua gli interventi che attuano le finalità di cui all’articolo 1, comma 2;

c) promuove misure e forme di incentivazione finanziaria per l’efficienza e il risparmio energetico, e per l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nelle attività agricole, industriali, terziarie, civili e dei trasporti;

d) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento e intesa con gli organi dello Stato e con le altre Regioni; rilascia gli atti di intesa di cui all’articolo 11 relativi agli impianti e infrastrutture energetiche di competenza statale;

e) provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 12 per gli impianti e le infrastrutture energetiche non riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 110/2002 e non riservate a Province e Comuni ai sensi degli articoli 3 e 4, anche nei casi in cui le opere interessino territori di più province ovvero abbiano carattere sovraregionale;

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f) formula gli indirizzi e coordina l’esercizio delle funzioni conferite alle Autonomie locali;

g) definisce le modalità per far confluire nel sistema informativo regionale le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;

h) definisce indirizzi e disposizioni per le verifiche degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;

i) promuove forme di incentivazione per favorire l’aggregazione, la gestione associata e la fusione tra operatori dei servizi di distribuzione del gas e dell’energia elettrica nel territorio regionale, per ottenere società di gestione risultanti che servano almeno centomila utenti finali;

j) favorisce e promuove la realizzazione di indagini conoscitive per determinare lo stato di consistenza, la stima del valore di mercato e la quota di proprietà pubblica delle reti di distribuzione del gas naturale presenti sul territorio, ai fini della determinazione dei canoni di utilizzo, di equo indennizzo e delle condizioni economiche dei contratti di servizio per l’affidamento, da parte dei Comuni e ai sensi delle vigenti norme, del servizio di distribuzione locale del gas sul territorio;

k) promuove iniziative e forme di incentivazione finanziaria finalizzate alla innovazione tecnologica anche nei settori delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della generazione diffusa di energia;

l) favorisce e promuove, per il miglioramento dello stato dell’ambiente, anche con l’utilizzo dei mezzi multimediali, la diffusione della conoscenza fra i cittadini in materia di fonti rinnovabili e di uso efficiente e razionale dell’energia per il contenimento dei consumi e dei costi relativi.

Art. 3

(Funzioni della Provincia)

1. La Provincia, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede:

a) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

192 e successive modifiche e integrazioni;

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b) alle autorizzazioni, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e), relative all’installazione, al potenziamento e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali anche in assetto cogenerativo, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici;

c) alle autorizzazioni, di cui all’articolo 12, comma 1 lettera a), relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 megawatt elettrici;

d) alle autorizzazioni, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), relative alla installazione, al potenziamento e all’esercizio di elettrodotti di carattere locale con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, esclusi gli elettrodotti di carattere sovraregionale di cui all’articolo 18;

e) alle autorizzazioni, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), all’installazione e all’esercizio di gasdotti di distribuzione che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, con esclusione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme.

Art. 4

(Funzioni del Comune)

1. Il Comune, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede, anche in forma associata con altri Comuni:

a) alla predisposizione, approvazione e attuazione del documento energetico comunale (DEC) di cui all’articolo 6, anche riferito a un ambito intercomunale, per favorire, promuovere e attuare su scala comunale il risparmio energetico, il controllo, l’uso razionale, la produzione e la generazione diffusa di energia con l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, in conformità e in attuazione della programmazione energetica regionale di cui all’articolo 5;

b) agli adempimenti connessi alla certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), alla legge regionale 23/2005 e successivi strumenti attuativi regionali;

c) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni;

(27)

d) alle autorizzazioni, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera f), per l’installazione e l’esercizio di impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti, compresi i relativi adempimenti in materia di gas da petrolio liquefatto (GPL) di cui al decreto legislativo 128/2006;

e) all’esercizio delle funzioni relative al ricevimento delle dichiarazioni e segnalazioni connesse alle procedure abilitative semplificate, nonché delle comunicazioni, relative agli impianti e alle infrastrutture energetiche di cui all’articolo 16;

f) all’attività di vigilanza e controllo relativa all’attuazione dei provvedimenti abilitativi di cui agli articoli 12 e seguenti e a quelli di propria competenza ai sensi della presente legge, alla segnalazione delle violazioni alle amministrazioni competenti e alla applicazione delle sanzioni amministrative comunali di cui all’articolo 28.

Capo II

Programmazione energetica

Art. 5

(Piano energetico regionale, atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili e programmi regionali operativi)

1. Il piano energetico regionale (PER) è lo strumento strategico di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il suo uso migliore e la capacità di assorbirla da parte del territorio e dell’ambiente, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo programmi di attuazione, azioni dirette, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali.

2. Il PER costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia, è coordinato con gli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale ed è aggiornato di norma ogni cinque anni.

3. Sono obiettivi del PER, nel rispetto dei principi di sostenibilità:

a) l’assicurazione della disponibilità, della qualità e della continuità dell’energia necessaria per tutti gli utenti del territorio regionale;

b) l’aumento dell’efficienza del sistema energetico regionale per favorire il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia;

(28)

c) la promozione, l’incentivazione e lo sviluppo della generazione distribuita di energia e della produzione energetica da fonti rinnovabili in armonia con le direttive comunitarie e nazionali in materia;

d) la riduzione dei costi dell’energia favorendo la concorrenza fra gli operatori, la diversificazione delle fonti energetiche, le infrastrutture di interconnessione transfrontaliere e l’organizzazione di gruppi d’acquisto di energia;

e) il miglioramento ambientale anche con la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;

f) l’ innovazione e la sperimentazione tecnologica e gestionale in tutti i settori energetici;

g) il raggiungimento di un risparmio energetico medio, rispetto ai consumi energetici regionali, almeno pari all’ 1 per cento annuo, in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i sevizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

4. Il PER, anche in riferimento ai fabbisogni e ai costi ambientali, contiene:

a) l’analisi del sistema energetico regionale complessivo con i dati e i bilanci energetici più recenti;

b) le indicazioni relative alle disponibilità energetiche potenziali del territorio e quelle derivanti dalle tendenze del sistema economico ed energetico regionale;

c) gli obiettivi strategici, i conseguenti obiettivi operativi e le relative azioni derivate da attuarsi attraverso programmi attuativi;

d) gli scenari energetici regionali prevedibili, nell’arco temporale assunto, delineati sia in assenza che in considerazione delle ipotesi di attuazione programmate;

e) l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del programma;

f) gli scenari di emissioni inquinanti e di anidride carbonica corrispondenti alle scelte e agli indirizzi del PER nel periodo considerato;

g) le norme di attuazione vincolanti eventualmente previste, nonché le eventuali indicazioni e gli indirizzi per i programmi, i documenti e le azioni energetiche degli enti locali;

(29)

h) gli eventuali criteri, indirizzi, limiti, divieti e condizioni di ammissibilità degli impianti energetici;

i) l’individuazione delle aree e dei siti non idonei alla installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri di cui ad Allegato 3 al DM 10 settembre 2010;

j) gli eventuali criteri, indirizzi e metodologie per l’individuazione della localizzazione di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio regionale;

k) l’eventuale indicazione di strumenti, criteri e modalità per la diffusione delle informazioni al pubblico in materia di impianti e infrastrutture energetiche anche ai fini della condivisione delle opzioni e del consenso sociale;

l) le eventuali indicazioni e disposizioni, per le strutture interne dell’Amministrazione regionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi energetici.

5. Il PER è predisposto a cura della struttura regionale competente in materia di energia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate dalla predisposizione di programmi e interventi settoriali finanziati con fondi comunitari, statali e regionali che riguardino anche la materia dell’ energia.

6. Il PER è adottato dalla Giunta regionale, è sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alle vigenti norme, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente per l’energia, è emanato con decreto presidenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

7. In attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall’articolo 2, comma 167, della legge 244/2007 e successive modifiche e integrazioni (burden sharing), nelle more dell’approvazione del PER con i contenuti di cui al comma 4, è predisposto con le modalità di cui al comma 5 un atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili (APR) congruente con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione.

8. L’APR assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti, definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal provvedimento ministeriale, può individuare le aree e i siti del territorio non idonei alla installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri di cui ad Allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 ed è approvato con le modalità di cui al comma 11, escluse le procedure relative alla VAS.

9. Nel caso in cui contenga l’individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8, l’APR è sottoposto alle procedure relative alla VAS.

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