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OGGETTO: Pratica num. 712/VV/2021. Quesito in ordine alla scadenza dell’incarico direttivo e allo svolgimento delle funzioni presidenziali dopo il termine di otto anni.

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OGGETTO: Pratica num. 712/VV/2021. Quesito in ordine alla scadenza dell’incarico direttivo e allo svolgimento delle funzioni presidenziali dopo il termine di otto anni.

(delibera 7 dicembre 2021) Il Consiglio

letta la nota di cui al prot. 599/21 datata 23 agosto 2021 OSSERVA

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di XXX ha rivolto al Consiglio un quesito “in merito alla scadenza dell’incarico direttivo e allo svolgimento delle funzioni presidenziali dopo il termine di otto anni.”

Nello specifico si chiede “se nell’eventualità (altamente probabile) in cui non intervenga la nomina e la presa di possesso del nuovo Presidente entro il 5/11 p.v., lo scrivente debba continuare a svolgere, dopo detto termine, le funzioni direttive fino all’avvicendamento – in regime di proroga – o se, invece, le medesime funzioni debbano essere necessariamente svolte dal magistrato vicario o da quello più anziano dell’ufficio.”

Al fine di poter compiutamente individuare gli esatti termini della questione, occorre chiarire quali siano le norme di riferimento e, richiamare i principi giuridici e le scelte ermeneutiche fatte proprie dal Consiglio superiore della magistratura in occasione di precedenti delibere1.

A tal proposito è bene ricordare che la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi costituisce disciplina particolare e specifica rispetto a quella generale prevista per la permanenza nell’incarico - né direttivo né semidirettivo - nello stesso ufficio prevista dall’art. 19 D.Lgs.

160/2006, distinguendosi in primo luogo per la diversità del periodo di permanenza possibile (pari a quattro anni, più ulteriori quattro anni a seguito di procedura di conferma); in secondo luogo, vi è un ulteriore effetto rilevante: la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi non determina un'incidenza su provvedimenti tabellari, ma di trasferimento ordinario operati dal Consiglio superiore della magistratura.

L’art. 45, al primo comma, D.Lgs. 160/2006, introduce e disciplina la temporaneità degli incarichi direttivi, disponendo che le relative funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, “per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione” dell’attività svolta da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Al secondo comma si statuisce che “alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.”

Al terzo comma si prevede che “all'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive.”

Il C.S.M., ha già esaminato in altra delibera2 le due distinte fattispecie disciplinate dal secondo e dal terzo comma della norma in esame, chiarendo che la regola prevista nel secondo comma dell’art. 45

1 Cfr. delibera del 15 ottobre 2008 e delibera del 22 dicembre 2009

2 Cfr. delibera di risposta a quesito relativo alla esclusione dalle funzioni di supplenza dei magistrati non confermati alla fine del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive e semidirettive del 22 dicembre 2009.

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attiene all’ipotesi in cui il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, alla scadenza del termine di otto anni, non abbia presentato domanda per il conferimento di altra funzione ovvero nel caso di reiezione della stessa. Diversamente, ai sensi del terzo comma dell’art. 45, ove il magistrato in scadenza abbia fatto domanda per il conferimento di altra funzione ed il Consiglio superiore della magistratura non si sia ancora pronunciato, questi continuerà ad esercitare le funzioni direttive, quale reggente, fino alla presa di possesso da parte del nuovo titolare.

La conservazione delle funzioni direttive, nel ruolo di reggente, è riconosciuta possibile solo ai sensi del terzo comma e, dunque, in favore di quei dirigenti che hanno presentato domanda per il conferimento di altra funzione e sono ancora in attesa della decisione del Consiglio superiore della magistratura.

Essa risulta, invece, esclusa per i magistrati che, alla scadenza del termine di legge, non hanno presentato domande per il conferimento di altre funzioni ovvero che le hanno già avute rigettate; la norma invero, presuppone che il dirigente abbia positivamente esercitato le funzioni direttive nell’ottennio ed abbia quindi superato la verifica quadriennale di idoneità alla prosecuzione dell’incarico.

Tanto premesso, il Consiglio

DELIBERA

di rispondere al quesito posto nei termini che seguono: il magistrato già confermato nelle funzioni direttive, ove alla scadenza del termine previsto dall’art.45 primo comma del D.lgvo n.160 5 aprile 2006 abbia fatto domanda per il conferimento di altra funzione ed il Consiglio superiore della magistratura non si sia ancora pronunciato, continuerà ad esercitare le funzioni direttive, quale reggente, fino alla presa di possesso da parte del nuovo titolare."

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