• Non ci sono risultati.

Comune di Cavallino. (Provincia di Lecce) ORDINANZA N. 8 DEL 23/02/2021 PROT.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Comune di Cavallino. (Provincia di Lecce) ORDINANZA N. 8 DEL 23/02/2021 PROT."

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Comune di Cavallino

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 8 DEL 23/02/2021 PROT.

OGGETTO: GESTIONE E CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA SCUOLE ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI.

IL SINDACO Premesso:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in Italia relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- che da ultimo con ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- che con decreti-legge 23 febbraio 2020 n. 6 e 25 marzo 2020 n.19 sono state stabilite misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati dal mese di febbraio 2020, con i quali, in attuazione dei richiamati decreti legge, sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicate sull’intero territorio nazionale, connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le Ordinanze adottate dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Puglia in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica;

(2)

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2020, n. 87, recante «Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 19»;

Vista la nuova ordinanza regionale n. 41 del 04/02/2021 con cui è stata confermata dall’8 al 20 febbraio la didattica a distanza per le scuole di infanzia, elementari e medie se espressamente richiesta dalle famiglie degli scolari;

Vista la ulteriore ordinanza regionale n. 56 del 20/02/2021 con cui è stata disposta la didattica digitale integrata al 100% per tutte le istituzioni scolastiche e i CPIA, sino al 5 marzo, riservando -sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica – l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

Viste e richiamate le precedenti, ultime ordinanze sindacali di analogo tenore della presente, con cui, prendendo atto delle comunicazioni di volta in volta pervenute da parte della Direzione Scolastica con riferimento a casi accertati di positività al Covid-19 di alunni frequentanti i diversi plessi dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci nonchè di genitori e/o corpo docente, si è opportunamente intervenuti disponendo la chiusura di uno o più edifici per le dovute attività di disinfezione e per periodi determinati; comunque nel rispetto del principio di massima precauzione (da ultimo con provvedimento n. 6/2021 che, salve ulteriori determinazioni, ha disposto la chiusura, fino alla data del 27 febbraio 2021, della scuola primaria di Via Don Minzoni);

Vista la nota acquisita agli atti dell’Ente in data 23 febbraio 2021 con num. 3440, con cui la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” ha comunicato un nuovo caso di positività al Covid-19 che ha riguardato n. 1 alunno frequentante la Scuola Secondaria di 1° grado e che l’ultimo giorno di frequenza del soggetto è risultato essere venerdì 19 febbraio 2021;

Vista altresì l’ulteriore nota, sempre di data odierna, di cui al protocollo comunale 3466/2021 con la quale la medesima Dirigente, nel richiamare complessivamente il numero di casi di positività al Covid – 19 intervenuti nel mese di febbraio presso l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” (e che ha visto coinvolti tra alunni, congiunti e docenti, ben dodici soggetti), ha evidenziato, nell’impossibilità di

(3)

escludere una circolazione del virus all’interno dell’intera comunità scolastica, un principio di massima precauzione; sollecitando per l’adozione di adempimenti e per l’attuazione di misure finalizzate al contenimento dell’emergenza;

Ritenuto che, fermo restando quanto già sostenuto in precedenti, analoghi provvedimenti riguardo l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere diffusivo dell'epidemia nonché la situazione eccezionale e straordinaria che continua a connotare l’emergenza sanitaria in corso anche a livello locale (ad oggi si contano, nel Comune di Cavallino, n. 57 cittadini residenti positivi al virus), occorra prendere atto che le descritte circostanze permangano ancora, tutte, attualmente; ed anzi, guardando alla comunicazione ultima della Dirigente Scolastica di cui appena sopra (prot. n. 3446 di data odierna), sia doveroso adottare ulteriori, massime misure cautelative in ambito scolastico per scongiurare il concreto rischio che il virus pandemico possa ulteriormente diffondersi nell’ambito dell’intera comunità scolastica locale;

Ritenuto provvedere in ordine a tutto quanto sopra;

Visto l’art. 50, comma 5, del Decreto legislativo n. 267/2000;

ORDINA

1. allo scopo di scongiurare ogni ipotesi di possibile, concreto rischio di contaminazione del virus pandemico Covid -19, ed in ragione di tutto quanto in premessa descritto, LA CHIUSURA di tutti gli edifici scolastici, di ogni ordine e grado, facenti parte dell’Istituto Comprensivo

“Leonardo da Vinci”, a far data dal 24/02/2021 sino a tutto il 06/03/2021; autorizzando l’accesso limitato ai predetti edifici scolastici, nel dovuto rispetto delle regole generali derivanti dalla normativa di settore attualmente in vigore, al solo personale scolastico dedicato allo svolgimento di funzioni indispensabili ed improcrastinabili proprie dell’ufficio di Presidenza e di Segreteria scolastica;

2. DI PROVVEDERE ad un costante monitoraggio della situazione dei contagi, sulla base di quanto recentemente comunicato dalla Dirigente scolastica competente, con la quale si intratterranno continuativi contatti utili, anche per il tramite dello scambio di informazioni in merito per come provenienti dalla ASL territorialmente competente;

3. DI RISERVARSI l’eventuale, repentina modifica del presente provvedimento anche in ragione delle notizie ed informazioni ottenute in base a quanto appena sopra ovvero pervenute con qualsivoglia altra modalità, anche provvedendo, se del caso e prima della scadenza del vigore della presente ordinanza, ad un ulteriore proroga del periodo di chiusura degli edifici scolastici così come già disposta al precedente punto 1);

4. DI PROVVEDERE, con specifico incarico all’ufficio comunale competente di cui il presente provvedimento già rappresenta opportuno atto di indirizzo, ad un’ulteriore, completa, puntuale ed accurata sanificazione degli ambienti scolastici tutti interessati dal presente provvedimento;

per il tramite di una ditta specializzata da incaricarsi specificamente allo svolgimento dei necessari servizi.

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della medesima, ricorso al TAR Puglia sez. di Lecce oppure, in via alternativa, ed entro 120 giorni (dalla pubblicazione) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

(4)

DISPONE

che la presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune secondo le vigenti normative, venga trasmessa in copia:

- Al Presidente della Regione Puglia: [email protected];

- Alla Prefettura di Lecce: [email protected];

- Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce: [email protected];

- Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Leonardo da Vinci: [email protected];

- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cavallino: [email protected];

- All’Ufficio di Polizia Locale e Ufficio Servizi Ambientali e Scolastici per gli adempimenti di competenza.

Lì 23/02/2021

IL SINDACO

Avv. Bruno CICCARESE GORGONI

(5)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg. n. 313

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 23/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 23/02/2021 Il Vicesegretario Generale

Dr. Roberto Carlino ______________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Roberto CARLINO ______________________

Riferimenti

Documenti correlati

- Sezionamento di impianto elettrico presente su un lato del muro divisorio, con taglio dell’attuale cavo elettrico, posa in opera di nuova tubazione per la protezione

L'esonero in trattazione, infine, ai sensi dell’articolo 1, commi 164 e 165, della legge di bilancio 2021, è concesso dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle

2. Egli ha il diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici del Comune e dalle aziende da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del

RILEVATO che le “Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali" stabiliscono in premessa

Mentre nella maggior parte dei Paesi sviluppati i tassi di mortalità continuano a diminuire, negli Stati Uniti questo av- viene solo per i bianchi di mezza età più istruiti

Ciclista. Ciclicsta sporcata di pomodoro ... Pom-mozz-funghi freschi ... Pom-mozz-funghi trifolati ... Pom-mozz-funghi porcini ... Pom-mozz-funghi freschi-salsiccia

1. si applicano le misure previste dall’art. sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 65 nonché le scuole dell’infanzia e primaria aventi sede nel

di trasmettere il presente atto al Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e