902
1-m-1927 -GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO
D'ITALIA' --N. 49I
BANDI DI CONCORSO Numero di
pubblicazione
468.Ministero
delle finanze: Nomina della Commissione esaminatricepel
conferimento delposto
di attuario presso la Direzione ge- nerale della Cassadepositi
eprestiti
. . . . .Pag.
93241inistero degli
affariesperi: C.oacorso
ad attop_osti
diconsigliere
diLegazione
. . . . . . . . .. . a . . . .Pag.
932IN FOGLIO DI
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
Direzionegenerale
della Cassadepositi
eprestiti
edegli
Istitutidi
previdenza:
Elenco dei titolirappresentanti
cartelle spe- ciali 3.75 per cento di credito comunale eprovinciale,
statisorteggiati
nell'estrazioneseguita
in Roma neigiorni
1, 2 e 3 febbraio1927,
e diquelli sorteggiati
nelleprecedenti
estra-zionie non ancora
presentati pel
rimborso.PRESIDENZA
DELCONSIGLIO
DEIMINISTRL
806
Esposizione nazionale d'arte,
inFirenze,
con decreto 10 fèbbraio 1927 (Anno V) di B. E. 11 Capo del Go- yerno, registratoalla Corte dei conti 11 23 febbraio 1927, registronu-
mero 3 Finanze, foglio n. 132, la Società di Belle Arti di Firenze à stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella
legge
11 aprile 1925, n. 473, la 80. Esposizione nazionale d'arte che avrà
luogo
a Firenze nella primavera del corrente anno.LEGGI E DECRETI
Numero di
pubblicazione
467.REGIO DECRETO20
gennaio 1927,
n.205.Istituzione di un separato uincio di conciliazione in Polveri-
licio,'
frazione del comune di Fontana Liri..VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA.
Vista la deliberazione &
Iuglio
1925 delCommissario
sot-‡oprefettizio
di FontanaLiri,
con laquale
si chiede la isti- tuzione di unseparato
ullicio diconciliazione
nella frazione« Polverificio » con
giurisdizione
sul territorio delimitato dal tio Petronio e dalla strada comunale ChiaieRomane;
Visto il
rapporto
5gennaio
1926 delprimo presidente
della Corte diappello
diNapoli,
ilquale,
suconforme
parere diquel procuratore generale,
propone laistituzione
di dettopflicio;
Visti
gli
articoli 1della legge
16giugno 1892,
n.261,
e 1del
relativoregolamento
26 dicembrestesso
anno, n.728;
Sulla
proposta
delNostro Guardasigilli, Ministro Segre- fario
di Stato per lagiustizia
egli
affari diculto;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
E' istituito in
Polverificio,
frazione del comune di Fon- tanaLiri,
unseparato
ufficio diconciliâsione
congiurisdi-
zione sul territorio
délimitato
dal RioPetronio
edallastrada pomunale
Chiaie Romane.Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di 'osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 20gennaio 1927
- Anno V-
VITTORIO
EMANUELE.Rocco.
[Visto, il
Guardasigillf
: Rocco.Registrato
alla Corte dei conti, addi 25 febbraio 1927 Anno V atti del Governo, registro 257, foglio 239. - FERRETTI.REGIO DECRETO 9
gennaio 1927,
n. 147.Approvazione
delregolamento speciale
perl'impiego
deigas
tossici.VITTORIO EMANUELE IIi
PER GRAZIA DI DIOE PER
VQLONTÂ
DELLA ZIONERE D'ITALIA
Veduti gli
articoli 57 e 225 del testo unico delleleggi
dipubblica
sicurezzaapprovato
con R. decreto 6 novembre1926,
n.,1848 iSentito il
Consiglio superiore
di sanitày
Sentito ilConsiglio
diStato;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta del' Capo
delGovernö, Primö
MinistroSe- gretario
di Stato eMinistro pèr Pinterno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
E'
approvato
l'annessoregolamento speciale
per lá disci-plina delPimpiego
dei gastossici,
che saràfirmato,
d'ordinéNostro,
dal Ministroproponente.
Ordiniamo che il
presente decreto, munito
delsigillo delTú fštato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 9gennaio 1927
- Kiinoy
VITTORIO
EMANUELE.
MUSSOÙINI.
Visto, il Guardasigillf: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addt 17 febbraio 1927 - Anno V Atti del Governo, registro 257, foglio 153. - FERREITI.
Itegolamento speciale
perla esecuzione dell'art. 57 del testounico delleleggi
dipubblica
sicurezzaapprovato
con ilItegio
de-creto 6 novembre
1926,
n.1848,
circal'impiego
deigas tossici.
TITOLO I DELLE AUTORIZZAZIONI.
OAro
I.Defmizioni;
Art. 1.
. -
Deßnizione-
di gastössico.
Agli
effetti delFart. 57 del testo unico delleleggi
dipub-
blica
sicurezza, approvato
con il R. decreto 6 novembre1926,
n.
1848,
è considerato « gas tossico » :a) qualsiasi'
sostanzatossica,
che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzatadeve
passare allo stato di gas odi.vapore,
eche
èadoperata
inragione
del suo po- tere tossico e perscopi
inerenti alpotere
tossico stesso;b) qualsiasi
sostanzatossica,
che si trova allo stato gas- seso oche per,essere utilizzata deve passare allo stato di gaso di vapore, la
quale,
pure essendoadoperata
perscopi
di-versida
quelli dipendenti
dalle sueproprietà tossiche,
è ri-conosciuta pericolosa
per lasicurezza
edincolumità pub-
blica.
1-m-1927 -- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA -- N. 49
ggg
Art. 2.
Elencõ
deigas
tossiciriconosciuti.
Itallegato prospetto
contiene Pelenco deigas tossici
di cuialParticolo precedente
chesonoriconosciutiufficialmente alPandata
invigore
delpresente regolamento.
I
gastossici
noncontemplati
nell'elenco di cuial
prece- dente comma non possono essereutilizzati,
ovvero essereimmessi, custoditi
econservati,
otrasportati, prima che,
sudomanda
delPinteressato
e sentita laCommissione tecnica permanente
dicui
all'art.24, sia
emanatoapposito
decretodel Ministero dell'interno
che liriconosca.
Wrt. 8.
Definiziõne delVimpieg
digaa tossico.
Per impiego
di gastossici,
ai finidel citato
art. 57del
te- sto unico delleleggi
dipubblica sicurezza,
si intendono così laloro utilizzazione
aqualsiasi scopo,
salve le eccezioni di cuial Titolo III,
cap.I,
come la loro custodia e conserva-zione
aqualsiasi
scopo m magazzim odepositi,
comunquecostituiti,
ed il lorotrasporto.
Art.
4.Propvidimenti delVantorita relativamente alVimpiego
di gas
tossici.
I
provvedimenti che Pantorità competente adotta,
a? ter-mini delPart.
57 del citato testo unicodelle leggi
dipub- blica sicurezza, relativamente alPimpiego
di gastossici,
sono :
a) l'autorizzazione ad utilizzare
i gastossici,
ovvero acustodirli
econservarli
inmagazzini
odepositi,
da conce-dersi ad enti
pubblici
e aprivati,
che ne esercitano l'indu-stria relativa,
inconformità degli
articoli 5 e10.;
b) la licenza
atrasportare
igas tossici,
inconformità
'de1PaTt. 23;
c) la abilitazione, all'impiego dei gas tossici,
dipersäne
che. alladipendenza degli
entipubblici
e deiprivati,
di cuialle
precedenti
Ietterea)
eb),
eseguonooperazioni relative
adetto
impiego,
inconformità delPart. 26;
d) la licenza, volta
pervolta,
adutilizzare
gaatoasici
inluogo abitato
enell'ambito
del demaniomarittimo
o inaperta
campagna, inconformità degli
articoli40,
41 e47;
el
ilriconoscimento
delle scuole pergli aspiranti
alcer-tificato di
idoneita, indicate
nell'art. ß7.Lo
Stato
non assumealcuna responsabilifà
peril
fatto dellaautorizzazione,
o dellaabilitazione,
o dellalicenza,
dicui
ai commia), b), c)
ed)
cheprecedono.
NelPallegato prospetto
sonoindicati
i gastossici
per il cuiimpiego
sononecessariePantorizzazione
ovvero lalicenza prescritte negli
articoli5,
10 e23;
e lequantità che
perognuno
di essi è consentito tenere in custodia e conservare inmagazzini
odepositi,
senzaautorizzazione,
otrasportare
senza
licenza.
CAro
II.DelPantoriørsøione
autilizzare gaa tössici.
'Art.
5.Slutorità
cherilascia Vaufõrisseziöne.
La facöltà
diconcedere Pantorizzazione
adesercitare Pin- dustria mlativa
allautilizzazione
di uno opiù gas tossici indicati nelPart. 1, è demandata
alMinistero delPinterno.
Art. 6.
Domanda di autorizzazione.
Per ottenere
Pantorizzatione di cui alParticolo preceden- te,
occorreindirizzare
domanda al MinisterodelPinterno.
La domanda
deve
esserepresentata
al Prefetto della Pro-vincia
nellacui circoscrizione
èil
Comune ovePindustria
del richiedente avrà sede.Essa, oltre
allegeneralità
ed aldomicilio
delrichiedente,
indica
:a)
il nomescientifico
equello commerciale, nonchè la
composizione e la formula chimica del gas e dei gae
(se
sitratta di
miscela
digas) che
ilrichiedente
sipropone
diutilizzare;
b)
lecaratteristiche salienti del
gas e l'uso alquale
sarà destinato.
La
domanda,
oltre che dai certificatipenale
e di condottaincensurata,
al nome delrichiedente
e di data nonanteriore
a due
mesi,
è corredata daiseguenti
documenti:1° Nota descrittiva
dettagliata
delprocedimento usato
oche il
richiedente
si propone di usare, sia per laproduzione del
gaso della misceladi
gas, sia per l'utilizzazionedi
que-sto;
delle modalità di esecuzione delle varieoperazioni
edellecauteleconneese con l'utilizzazione del gas
stesso; degli ap- parecchi
emezzi che intende diusare per laprotezione
indivi-duale delle
persone
allequali
è altidata la esecuzione delledette operazioni,
nonchè dei mezzi cheeventualmente
si pros ponedi,
usare per neutralizzare Fazione tossica del gas adosperato
e delle sostanzerivelatrici
diquesto.
Alla nota vensgono
uniti disegni
inscala
non inferiore ad undecimo,
fotoWgratie,
ecc.;2° Nel caso che
Pimpiego
debba farsi inimpianti ,fissi,
come
cabine
esimili,
notadescrittiva, corredata
dadisegni in
acalanoninferiore
aduncentesimo,
dei locali ad essides
stinati,
nonchè dellemodalità
di funzionamento e delle cauw teleche
intende usare;3° Schema di
regolamento
interno per la esecuzione del- leoperazioni
relativealPutilizzazione
delgas,
nonchèpianta organica
delpersonale
di servizio edichiarazione
chequesto
è
quello
debitamenteabilitato,
a norma delPart.26,
alPesecuszione delle
operazioni
relativealPimpiego
del gastossico;
4•
Dichiarazione
del o dei dottori inchimica
o inthis
mica efarmaciao inchimica
industriale ovvero del odei laua reati iningegneria chimica
che assumono ladirezione
tec-nica dei
servizi
relativi allacustodia, conservazione, mani- polazione, trasporto
eutílizzazione
del gas tossico.La
dichiarazione
ècontrofirmata per
accettazione dalri- chiedente;
5°
Qualora
per lenecessità relative alPutilizzazione del
gastossico,
dicui
èchiesta Pautorizzazione,
ilrichiedente
intenda tenere indeposito quelle
delle sostanze occorrenti per dettautilizzazione risultanti dalPallegato
I• di cui alsPart. 4,
oltre idocumenti più
sopraindicati
dovràpreseha
tare anche
quelli di cui
ainumeri 1,
3 e 4delPart. 11.
La domanda e i
documenti
sonosoggetti
alleleggi
sI
bello.
I documentidi
cui ai numeri 1 e 4 sonovidimati
dalPodeetà
edebitamente legalizzati.
Quando
trattasi dipiù
gas, tra lorodiversi
percomposi-
zione
o permodo di utilizzazione,
devono esserepresentate altrettante separate
domande. Idocumenti
diinteresse
co-mune
potranno, però,
essereprodotti
in un soloesemplare.
W Art.
7.
Invio della domanda
alMinisterö delfinterno.
' Parero delPrefetto
e delmedicq provinciales
La
domanda, documentata
a norma delprecedente ariis
colo,
èdal Prefetto trasmessai
con leproprig opserygziopi
904
1-m-1927 ----GAZZETTA UFFICIK
¿E DEL REGNO D'ITALIK--- N. 49I
e
parere, nonchè col parere tecnico del
medicoprovinciale,
al Ministero delPinterno.
Art. 8.
Decretõ Ministeriale
diautorizzazione
a utilizzaregas tossici.
Il
Ministerd de1Pinterno, sentita la Commissione tecnica permanente
dicui
alPart.24, provvede
sulla domanda condecreto da
notificarsi
al richiedente in viaamministrativa,
a mezzo del messo
comunale,
a cura delPodestà.
Il
decreto Ministeriale
diautorizzazione
autilizzare
igaa tossici' indica:
a)
la data delladomanda;
b)
ilcognome,
il nome, lapaternità
e ildomicilio
dellapersona autorizzata
e del o dei direttoritecnici;
c)
il nomescientifico
ecommerciale
e lacomposizione
ela formula
chimica del
gasodei
gas,se si tratta di miscela digas;
d) Pimpiego
alquale
il gasviene destinato;
e)
tutte le altreindicazioni
econdizioni ritenute oppor-
tune casoper
caso.Art. 9.
1storizzazione
perimpianti fissi.
Quando
la domanda di cui alPart. 6riguarda
opere perimpianti fissi
destinatialPimpiego
digaa toesici,
allo statodi
progetto,
ilMinistero
dell'internopuò
subordinare Pau-torizzazione
allesuccessive constatazioni
suilavori.
II decreto
deve,
in tal caso,stabilire
i termini entro iquali
debbanocompiersi
ilavori.
I termini stessipossono
essere
prorogati,
semprecon determinataprefissione
di tem-po, per casi
di forzamaggiore
o peraltre ragioni indipen-
denti dalla volontà
del concessionario.
Trascorsi
itermini, l'autorizzazione
è revocatanelle
for- mestabilite dalPart. 22.
CAro III.
. Della
autorizzazione
a custodire e conservare gas tossici inmagazzini
edepositi.
Art. 10.
Autorità
che concedonoPantörizzaziöne.
La facoltà di
concedere l'autorizzazione
acustodire
e con- servare, aqualsiasi
scopo, uno opiù
gas tossici inmagazzini
e
depositi
èdemandata:
a)
alPrefetto,
neicasi
eper
igaa tossici indicati
nella colonna 6de1Pallegato prospetto;
b)
alMinistero dell'interno,
nei casi e per i gas tossiciindicati
nella colonna 'ldell'allegato prospetto,
nonchè nelcaso in cui i
magazzini
odepositi
di uno stesso gastossico, appartenenti
allo stesso entepubblico
oprivato,
si trovanoin
provincie
diverse.Art. 11.
'Dõmanda
diautorizzazione
alPrefetto.
Nel
caso indicatoalla
letteraa)
dell'articoloprecedente
la
domanda
per ottenerel'autorizzazione
è indirizzata al Prefettodella Provincia
nellacui circoscrizione
si trovano imagazzini
odepositi.
Essa,
oltrealle generalità
eal domicilio
delrichiedente, indica:
a)
il nomescientifico
equello commerciale,
nonchè la;composizione
e la formulachimica
del gas odei gas,
sesi
tratta di miscela di gas;b)
lecaratteristiche salienti
del gas e Paso alquale pud
essere destinato.
La
domanda,
oltre chedai certificati penale
edi condotta incensurata,
al nome del richiedente e di data nonanteriorg
a due
mesi,
è corredata daiseguenti documenti:
1° Nota
descrittiva, accompagnata
dadisegni
inscala
non inferiore a
1/100,
dei locali destinati adeposito del
gas
tossico, della ubicazione
diquesti
e della loropotena lità;
2° Dichiarazione che il
richiedente
nonesercita magass
zini odepositi
del gas tossico stesso in altreprovincie;
3° Nota
descrittiva
delle cautele che ilrichiedente
siprés
pone di usare per la
conservazione,
lacvstodia,
lamanipoa
lazione e il
trasporto
del gastossico;
- 4° Schema di
regolamento
interno per la esecuzione dels leoperazioni
relative allaconservazione, custodia, manipoa lazione
etrasporto
del gastossico;
5• Indicazione del
personale
di servizio edichiarazione
che esso è
debitamente
abilitato a normade1Part.
'!6allai esecuzione
delleoperazioni relative allo impiego del
gas tousmco.
Il documento di cui al humero 1 è
vidimatõ dal Podesta'
e
debitamente legalizzato.
Quando
trattasi dipiil
gaa tra diloro diveral për compö•
sizione,
devono esserepresentate
altrettanteseparate
domanade. I documenti di interesse comune
potranno
essereprde
dotti in un unico
esemplare.
Art. 12.
Decreto
Prefettizio
di autorizzazioneacustodire
4boggervarg
gas tossici in
magazzini
ödepositi.
Il
Prefetto, sentito
il parerecollegiale
delmedicõ prövina ciale, delPingegnere
capo delGenio civile
edelPesperta id chimica,
membro delConsiglio provinciale
disanità,
prove vedesulla
domanda conproprio decreto,
danotificarsi
al ria chiedente in viaamministrativa
dalPodestà,
a mezzodel
messo
comunalle.
Il decreto Prefettizio di
autorizzazione
acustodire
e con-servare gas
tossici, indica:
a)
la data delladomanda;
b)
il cognome, nome,paternitA
edomiciliö Bella pershual autorizzata;
c)
il nomescientifico
ecommerciale
e lacomposizione
q la formula chimica del gas odei
gas, sesi
trattadi miscela;
4)
laubicazione
del o deimagazzini
odepositi;
e)
lequantità massime
di gas consentite perciascun
maisgazzino
odeposito;
f)
le condizioni allequali
èsubordinata; la
autorizzä-zione,
conspeciale riguardo
alle cautele chedevonö
esserd osservate.Del decreto
viene, dal Prefetto, data comunicaalõne al Ministero de1Pinterno
aifini delPart.
21.Art.
13.Domanda di autorizzazione al
Ministerö delPinfernö.
Nei casi indicati alla lettera
b) de1Part. 10, la deananda
per ottenere laautorizzazione
èindirizzata
alMinistero
del- l'interno ed èpresentata
al Prefetto dellaProvincia
nella cuicircoscrizione
è ildomicilio
delrichiedente.
Essa,
oltre allegeneralità
e aldomicilio
delrichiedente,
contiene,
per ciascunmagazzino
odeposito,
lestesse
indi-1-m-1927 --
GAZZETTA
IJFFICIA E DEL REGNO D'ITALIA -- N. 49905
I
.cazioni
ed è corredata dai medesimi certificati e documentiprescritti
nell'art. 11 per le domande diautorizzazione
chesono indirizzate al Prefetto ad eccezione di
quello
di cui aln. 2.
I
documenti
diinteresse
comunepotrannö
essereprodotti
in
un unicoesemplare.
La
domanda,
documentata a norma delpresente articolo,
% dal
Prefettotrasmessa,
con leproprie
osservazioni e pa-rere,
nonchè colparere tecnico
delmedico provinciale,
alafinintero delPinterno.
Art.
14.Decretö Ministeriale di
autorizzazione
a custódire e conservaregaa
tossiciin magazzini
odepositi.
11 Ministero delPinterno, sentita
laCommissione tecnica
þermanente,
di cui all'art.24, provvede
sulla domanda condecreto
danotificarsi
al richiedente in via amministrativadal Podestà,
a mezzo del messocomunole.
Il
decreto di autorizzazionecontiene
leindicazioni
dicui alle lettere a), b), c), d), e)
edf)
delPart. 12.Wrt.
15.Tinco¼ della autorizzazione
allapresenza di direttori tecnici.
E'
in fácoltà
delPrefetto,
erispettivamente
delMinistero de1Piaterno, quando
per laimportanza
delmagazzino
o de-posito
nesia riconosciuta
lanecessità
ni fini della sicurezza edincolumità pubblica,
diprescrivere
che la direzione tec-nica
deiservizi
inerenti alla custodia econservazione
etrasporto
del gastossico,
per ilquale
è fattadomanda
diautorizzazione, giusta
Part.10,
sia aflidata ad un dottore inchimica
o in chimica e farmacia o inchimica industriale
ovvero a un laureato in
ingegneria chimica.
In tal caso,
ilrichiedente deve presenture
alPrefetto,
erispettivamente
alMinistero, apposita dichiarazione
del di- rettoretecnico,
debitamentelegalizzata, controfirmata per accettazione.
Art.
16.¾agazzini
edepöaiti annessi
astabilimonti induett§ali.
Quando
si tratta dimagazzini
odepositi annesal
astaabi- Hmenti industriali
odofficine
per leesclusive necessità delle loro lavorazioni,
iprovvedimenti
dicui agli articoli
12 e 14vengono
adottatisentiti, rispettivamente, dal
Prefetto o dalMinistero delPinterno,
ilcompetente ispettorato de1Pindu-
stria
e lavoro ovvero ilMinistero delPeconomia nazionale.
CAPo
IV.
Dispösiziöni
cöneuni aicapi
II eIII.
Art.
17.Casi
in cui nonpuò
essere concessaVastörizzazione.
'I/autorizzazione
dicui agli articoli 8,
12e 14nonpuò
es-sere concessa, a coloro che
abbiano riportato
condanna per idelitti
controPordine pubblico,
lapubblica incolumità,
laproprietà;
ovveroper omicidio
o perlesione personale;
e acoloro che
non sono dicondotta incensurata.
Art. 18.
Taasa
diconcessiõne.
Il
rilascio
del decretodi autorizzazione
èvincolato
alpagamento della
tassadi concessione
dilire cinquecento,
seè fatto dal
Prefetto,
e di liremille,
seè fatto del MinisterodelPinterno,
salvo ildisposto
dell'art. 67.Art. 19.
Comunicaziöne
dei decreti alla GazzettaUfficiale
delRegnö.
Dal Ministero
delPinterno
è data comunicazioneintegrale
dei decreti di
autorizzazione,
di cuiagli artic~oli 8,
12e14,
nella
Gazzetta Ufficiale
delRegno.
L'annunzio è fatto a spese del titolare
delPautorizzazione.
Nel caso
previsto
alPart.15,
deve essere datoannunzio anche del
nome del direttoretecnico.
'Art. 20.
Cambiamento nella
persona del titolaredella autörizzaziön¢
e dei direttori
tecnici.
Ogni cambiamento
nella persona deltitolare
della autaarizzazione
o inquella
dei direttoritecnici
deve essere comaanicato
alMinistero delPinterno.
Il cambiamento nella persona del
titolare
della autorizza- zione sarà annunziato nellaGazzetta Ufficiale
delRegno nei
modi indicati nel
precedente
art. 19.Art. 21.
Registro
dei titolaridell'autorizzazione
edei direttoritecnici.
Presso
ilMinisterö
dell'interno è tenuto unregistro dei
titolari dellle
autorizzazioni
autilizzare,
ovvero acustodire
e conservare in
magazzini
odepositi,
gastossici, rilasciate
a'
sensi degli articoli 8,
12 e14,
nonchè deirispettivi diret-
tori
tecnici.
Art.
22.Revoca
esöspensione della autorizzaziöne.
Si
procede
alla revoca dellaautorizzazione:
a) quando sia
intervenuta condannapenale
per con- travvenzione alleprescrizioni prevedute
dalPart. 57 del testo unico delleleggi
dipubblica sicurezza, approvato
col R. de-creto 6
novembre 1926,
n.1848,
o, ingenerale, quando
la;condanna
penale disponga
lasospensione dalPesercizio della professione
;b) quando sia intervenuta
condannapenale per
uno dei casiindicati alPart. 17;
c) quando
la condotta del titolaredelPautorizzazione rl-
sulti nonpiù incensurata.
Allarevoca
provvede Pautorità
che harilasciato Peutorlz- zazione,
inseguito
asegnalazione
dellecancellerie giudi-
smne.
Si procede alla sospensione della autorizzazione:
a) per motivi
disicurezza pubblica;
b) quando sia
statoordinato
ilrinviö
agiudizië þec cöntravvenzione
alleprescrizioni
delpresente regolamento,
ovvero per i delitti
preveduti negli articoli
371 e 375 delCo-
dice penale;
c) ogni qual volta siano
state constatateirregolarità
ne1Puso
della autorizzazione,
oviolazione delle prescrizioni
contenute nella
autorizzazione
stessa o nelpresente regola-
mento.
Alla
sospensione provvede
ilPrefetto,
che nedà notisis
immediata
alMinistero delPinterno.
La
sospensione de1Pautorizzazione può
essererevocata quando sia
cessatala
causache
ebbe adeterminarla.
La revoca e la
sospensione
sononotificate
epubblicate
conle stesse
modalità
con lequali
son9Aotificati
epubblicati
i decreti
diautorizzazione.
906
1am-1927-GAZZETTE UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA- N. 49caro
V.
'Della licenza
per iltrasporto
digaa tossici.
Art. 23.
Per
trasportare
i gastossici, salve
le eccezioni indicatehelPallegato prospetto,
occorre la licenza delPautorità dipubblica picurezza del circondario, ovvero'il
permesso per una opiù
volte determinate.OAro VI.
DelŒ«
Con>missione
tecnicapermanente.
Art. 24.
Istitucione e
composiøióne.
E'
istituita
presso il MinisterodelPinterno
unaspeciale põmmissione tecnice permanente
per dare ilproprio
parere neicasi previsti
daquesto regolamento
eogni
volta che nesia
richiesta
dal Ministerodell'interno.
Ne
fannoparte
un funzionariodella direzione generale
della
pubblica sicurezza,
digrado
non inferiore al6°,
che lapresiede;
tre funzionaritecnici
della direzionegenerale
dellasanità
pubblica (uno medico,
unochimico
ed unofisico)
; uningegnere
del Geniocivile,
undelegato
delservizio
chimicomilitare
ed uno del Ministerodell'economia
nazionale.Art. 25.
Delle spese
per visite.Le
spese per le visite occorrentiper provvedere
sulle do-mande di cui
agli
articoli2, 6,
11 e 13 sono a carico deirichiedenti,
che versano indeposito preventivo alla
tesore-ria provinciale
la sommache
sarà toro indicatarispettiva-
mente dal Ministero
dell'interno
o dalPrefetto,
inrelazione
con le
disposizioni vigenti circa
leindennità
di missione.CAPo VII.
Patente di abilitazione alle
operazioni
relativeall'impiego
digaa
tosaici.Art. 26.
Patente di
abilitazione
- Modo diottenerla.
L'abilitazione afla
esecuzione
delleoperazioni
relativeal- Pimpiego
deigas tossici,
di cui all'art.4,
letterac),
deveconstare da
apposita patente
il cuirilascio viene
fatto in base apresentazione
dicertificato
diidoneità, conseguito
secondo le modalità indicate
negli
articoliseguenti.
Art. 27.
Certijicato d'idoneita.
Colorö
che
intendono ottenere 11 certificatod'idoneitä,
dicui alParticolo
precedente,
sottostannoad
esamefacendone domanda
al Prefettodella
Provincianella
cuicircoscrizione
è compreso ilComune
di residenza delrichiedente.
La do- manda è corredata daiseguenti
documenti:1° atto di
nascita,
dalquale
risulti che il richiedente hacompiuto gli
anni 21.Qualora
non abbiacompiuto
taleetà,
maabbiacompiuto gli
anni18,
occorre il consenso deigenitori
o di chi ne fa leveci;
2° eertificato di studi elementari inferiori
(alla
fine del la terzaclasse} corrispondente all'antico certificato
di compimento ¡
3° certificato
generale
delcasellario giudiziario
alnomedel richiedente di data non
anteriore
a duemesi,
e certifimcato,
della stessadata, comprovante
la buonacondotta
mosrale e
politica;
4°
certificato
di unmedico militare
o di unufficiale
sani- tariocomunale,
con firmalegalizzata
e di data non ante- riore ad un mese, dalquale
risulti che ilrichiedente:
non è affetto da
malattie
fisiche opsichiche
e nonpresenta deficienze organiche
diqualsiasi specie, che gli
im-pediscano
dieseguire
con sicurezza leoperazioni relative
al-Pimpiego
dei gastossici;
non
presenta segni
d'intossicazionealcoolica
o da so-stanze
stupefacenti;
ha
integri
il senso olfattorio e lapervietà nasale;
percepisce
la voce afona ad almeno ottometri di
di- stanza da ciascunorecchio;
possiede
il visuscomplessivamente
noninferiore
N14/10 (tavola
diSnellen), purchè
da un occhio non infe-riore
a5/10
;5°
fotografia
di datarecente,
firmata eapplicata ad
unlibretto
dipatente
inbianco.
Art. 28.
Esenzione
dallapresentazione
delcertißcato
diidoneità.
Coloro che alla
dipendenza
dipubbliche amministrazioni civilixo
militari hanno esercitato mansioniinerenti
all'im-piego
di ungastossico,
per la durata di un anno ininterrot-tamente,
possono ottenere entro dueanni,
contati apartire
dalla cessazione dell'esercizio delle inansioni
stesse,
la pa- tente diabilitazione,
di cui alPart.26,
in esenzione dallapresentazione
del certificato diidoneità,
facendone domanda al Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova lacompetente
sede di esame, a normadell'art. 31.La domanda è corredata dei documenti di cui ai numeri
1, 2, 3,
4 e 5 dello art.27,
nonchè da uncertificato, debita-
mente
legalizzato,
rilasciato dallapubblica
amministrazionealle
cuidipendenze ha
servito ilrichiedente,
edal quale
ri-sultino,
in modocircostanziato, le
mansionieñhttivamente
esercitate dalrichiedente,
la durata del servizioprestato
conle dette mansioni e le attitudini del
richiedente all'impiego
di gas tossici.
Il
Prefetto,
riscontrata laregolarità
delladomanda,
e ac-certato il concorso
delle condizioni
d'idoneitàfisica, psichica
e
morale,
èautorizzato
a rilasciare lapatente.
Art.
29.Casi di
indegnità.
Non possono ottenere il certificato d'idoneità:
1° Coloro che sono
sottoposti
all'ammonizione o alla vi-gilanza speciale
della autorità dipubblica sicurezza_;
2° Coloro che sono stati
condannati
perubbriachezza
oper le
contravvenzioni prevedute
nell'art. 483 delCodice
pe-nale;
3° Coloro che hanno
riportato condanna per
i delittipreveduti
nelCodice penale,
LibroSecondo,
ai Titoliprimo;
secondo;
terzo(Capo VII, Capo
VIII e,Capo IX, articolo 201); settimo; ottavo;
nono edecimo;
4° Odloro che sonostati assolti per
insuficienza
diprove
daimputazioni per
uno dei delitti indicati nelprecedente
numero
3°;
5° Coloro che si siano resi recidivi per
contravvenzioni agli
articoli 460 a469,
473 e 474 delCodice penale:
6° Coloro che non possono pro,vare la loro buona con- dotta.
1-m-2927 ---
GAZZETTA UFFICIA
DELREGNO D'ITALIE --X 49 907
Art. 30. Art.
34.
Ammissione
agli esami.
I Prefetti che hanno ricevuto le
gomande
di cui alPart.27, dopo
avernepreliminarmenie riscontrato
laregolarità
e ilconcorso dellè
condizioni
d'idoneithfísica, pochica
e moraleindicate
nello
stesso art.27,
nè curano la sollecitatrasmis-
sione alPrefetto
dell'aProvinbia IleÌlà
útiicircoscrizione
si trova la sede stabilita pergli esapii,
a mente del successivo art.31,
ed allquale
è demandata l'ammissione dei richiedentiagli esami.
Ari 3Ï.
ßedi di esami-
ßeesiõni
dieseñi.
Le
sessióni
di esami per ilconseguimento
del certificato dlidoneità sono textutepresso
le sedi che sarannoétabilite
con
decreto
del Ministro delPinterno.Esse sono
istituite
dai Prefettidelle Provincie
nella cuicircoscrizione
si trovano dettesedi, pTevia
aut rizzazione del Ministero dell'interno.Per ciascuna
sede, gli
esami sono tenuti in dueperiodi;
e
cioè,
nei mesi diaprile-maggio
e ottobre-novembre.Bucezionalmente
saràistituita,
per ciascunasede, previa
autorizzazione
del MinisterodelPinterno,
una terza sessione diesami, quando
vi sianoalmeno quindici
domande diaspi-
ranti.
Il Prefetto della Provincia
nella
cuicircoscrizione
si trovala sede
diesame,
riscontrata laregolarità
delle do-mande,
stabilisce ilgiorno
in cui avrannoprincipio gli esarni
eine dà notizia
agli
interessati a mezzodei?Podestà
dei co-muni nei
quati
essi hanno illoro domicilio.
Art. 32.
Commissione
esaminatrice.Per
ciascuna
sede diesami,
laCommissione esaminatrice degli aspiranti
alcertificato di idoneità, previsto
dalPar-ticolo 26,
ènominata
dal Preikttonella
cui circoscrizione si trova la sede ed ècomposta
daiseguenti
membri che risie- dono inquesta:
a)
il viceprefetto,
o unconsigliere
diPreikttura, che
lapresiede,
inrappresentanza
delPrefetto;
b)
11 medicoprovincialle;
c)
ilquestore
o il vicequestore;
d)
ilcapo
della sezione dichimica
del labörstorioprö- vinciale
o comunale divigilanza igienica;
e)
il comandante del corpomunicipale
deivigili
delfuoco.
Un
funzionario
delPufneiosanitario provincialle ha
le fun-zioni di
segretario.
Art. 33.
Beami.
I
programmi degli
esami sonostabiliti
condecreto del
Mi- nisterodelPinterno.
Gli esami constano di provepratiche
edi prove orali.
Il
candidato
dovràdimostrare
unasuinciente
conoseenzae
padronanza:
- delle modalità relative allamanipolazione
dei gas tossici per il cui
impiego chiede
lapatente
di abili-tazione;
- dellemodalità relative
alla utilizzazione dei gas tossicimedesimi; -delle
normeautelative necessarie,
conspeciale riguardo alPimpiego
di maschere e di altri mezziprotettivi.
Esso
dovrà
altresìdimostrare di
conoscere ilpresente
re-golamento.
Rilascio
delportificato
di i loneità e dellapatente di
abilitazione - Matricoladelle patenti.
Il Presidente della
commissione esaminstrice,
inseguito alPesito
favorevoledelPesame,
emette ilcertificato
di ido-neità,
e lo comunica al Prefetto nella cui circoscrizione si trova la sede di esame, ai fini del rilascio dellapatente
diabilitazione.
Presso
ogni Prefettura,
nellaóui
circoscrizione si trova la sede diesami,
è tenuta una niatricola delle persone da essaabilitatte ,alle operazioni
concernentiPimpiego dei
gas tos-8101.
Art. 35.
Revisione dellie patenti
diabilitazione.
Con
decreto
del MinisterodelPinterno
sonoordinate,
aperiodi
nt11maggiori
dicinque anni,
revisioniparziali
ogenerali
dellepatenti
di abilitazione perFimpiego
dei gastossici.
A tal
fine,
i titolaridelle patenti
di abilitazione hannoPobbligo
dinotificare
allaPrefettura,
cheha proceduto
allrilascio
dellapatente, ogni
cambiamento didomicHio.
* Coloro che sono
chiamati alla revisione
devonopresenta- re,
alla dettaPrefettura,
lapatente di abilitazione
unita-mente
ai documentiindicati
ai nn. 3 e 4delPart.
27 e didäta
nonanteriore
ádue
mesi.Il
Prefetto, quallora
dalPesame deidocumenti
edalle
in- formazioni assunte risultinole
condizionid'idoneità fisica, psichica
emorale indicate' negli
articosiprecedenti,
resti-tuisce la
patente
con un visto attestantePeseguita
revisione.In
ogni tempo,
così il MinisterodelPinterno,
come i Pre-fetti, possono
di uinciofare obbligo al titolare della patente df
Abilitazione disottoporsi
aspeciale reviéione
per accerttare
se essopossiede
tutti irequisiti prescritti.
Art. 36.
Revoca
psospensione
dellapatente
diabilitazione.
-Si
procede
alla revota dellapatente
diabilitazione:
1
Ogni qualvolta,
inseguito
a revisione ordinaria ostraordinaria, risultino minorate, neIla persona abilitata,
la idoneità fisica equella psichica
richieste per la esecuzionedelle operazioni relative allPimpiego di
gastoasici;
2°
Quando
la personamunita
dipatente
di abilitazionenon si
presenti
senzagiustificato motivo ailla visita
indivi-duale
o allarevisione collettiva
e continuinello impiegd
di gas
tossici;
3°
Quando
venga aaussistere
una dellecondizioni
pres vedute nelPart.29;
4°
Quando
la persona abilitata risulti dedita alla ubbria«chezza;
5°
Quando
sia intervenutacóndanila penale
per contrav- venzione alleprescrizioni
delPart. 57 del testo unico delleleggi
dipubblica sicurezza, épprovato
con il R. decreto 6 no-vembre
1926,
n.1848,
9aquelle
delpresente regolamento, ovvero,
ingenerale, quando
lacondanna penale disponga jaesospensione dalPesercizio
della.professione.
Alla
revoca dellapatente di abilitazione provvedono
iPrefetti
che ne·hanno fatto ilrilascio:
a) di_ ußlcio,
nei .casiindicati
-ai numeri1,
2 e4;
i
b).
insegûito
asegnalazione deHe cance11erie giudiziarie nei
casiindicati
ai nn. 3 e 5.Si procede
allasospensione
dellapatente
diabilitazione quando sia
statoordinato
il rinvio agiudizio della
personagbilitata, per
idelitti preveduti negli
articoli371,
e;175,
908 1-ar-1927
-GAZZETTE OFFICIK
DELBEGNO
D'ITALIA-N.
40n.
2,
delCodice penale
o percontravvenzione
a'sensi
delprecedente
n. 5.Il
Prefetto
che hadisposto
lasospensione
dellapatente
di
abilitazione
ne dà notizia al Prefetto che haproceduto
alrilascio
dellapatente
stessa.La
sospensione della patente può
essererevocata quandd
eia cessata la causa
che ebbe
adeterminaria.
Art.
37.
ßcuole
riconosciute.
Le scuole
pergli aspiranti
alcertificato d'idoneitä,
neces-sario
peril conseguimento della patente
diabilitazione
allaesecuzione delle operazioni inerenti alPimpiego
di gae tos-sici,
cheintendono
essemriconosciute umcialmente,
nefannodomanda
alMinistero deH'interno (Direzione Generale
dellaSanità Pubblica).
La domanda è
corredata dei seguenti documenti:
16
Regolamento
deMascuola.;
2°
Programma d'insegnamento;
3°
Nota descrittiva
deilocali adibiti
ad uso dellasanola, cörredata
daidisegni
inscala
di almeno1/100
;4•
Indicazione nominativa degli insegnanti;
5° Certificato da cui
riautti che
lascuola
si trova aatto11 patronato
di unEnteufficialmente riconosciuto.
Le scuole sono
riconosciute
con decreto del Ministero del-l'interno,
cheesercita
su diesse la suavigilanza,
anche ine-diante ispezioni periodiebe.
Art. 38.
Funzionamento delle scuole riconosointe - Esami.
L'ammissione degli allievi alla scuola
èsubordinata alla presentazione
daparte toro, alla Direzione
deldascuola, dei
documenti indicati, nelPart. 27.
In durata dei
corsinon saràinferiore
adue mesi. A1Pini- zio
diogni
corso laDirezione della scuola
ne dàcomunica-
zione al Prefetto dellaProvincia nella cui circoscrizione
è situata la sede di esame, di cuialPart. 31, trasmettendogli,
in
pari tempo,
con l'elenconominativo degli
allieviiscritti
al corso, i
rispettivi documenti
indicati nelpredetto
art. 27.Gli esami
degli
allievivengono sostenuti avanti
auna com-taissione nominata
dalPrefetto della Provincia
nella cuicir- coscrizione
si troval'anzidetta sede di esame,
edella quale
fanno
parte,
oltre ai membri di cuialle
letterea), b), c)
ede) de1Part. 32, alPuopo delegati dallo
stessoPrefetto,
ancheil
direttore della Scuola.
Lacommissione esaminatrice
èpresieduta
dalvice prefetto
odal consigliere
diprefettura, rappresentante
delPrefetto.
Il Presidente
della Commissione esaminatrice, in seguit4
alPesito
favorevole degli esami,
emette ilcertificato
d'ido- neitànecessario
per il rilasciodella patente
diabilitazione,
a termini
degli
articoli 26 e 34.'Art. 39.
Taasa di concessione - Indennità.
Il
rilascio della patente di abilitazione
èsoggettö alla
tassadi
concessione
di fireventi,
dacorrispondersi
mediantemarche.
'La
vidimazione
dellapatente stessa,
in sede direvisione,
èsoggetta
alla tassa diconcessione
dilire dieci,
dacorrispon-
dersi egualmente mediante marche.
Per le
indennità
dacorrisponderai
ai membridelle
Com-missioni esaminatrici
si osservanole
norme contenute nel-l'art. 63 del Regio decreto
8maggio 1924,
n. 843.TITOLO
II.I)ELL'I3tPIEGO DI GAS TOSSICI.
CAPO
I.Della
utilizzazione
di gastosaioi a)
inluogo abitato.
Art. 40.
Dömanda
della licefiza.
Ogni qualvolta
il titolaredell'autorizzazione
di cui alPar-ticolo
8intende utilizzare
inluogo abitato
ungae tossico,
nefa
domanda
alla autorità dipubblica
sicurezza delcircon-
dario:a)
almenoquarantotto
oreprima,
se lautilizzaziöne del
gaaviene
fattaai
fini dellaprofilassi
dellemalattie
infebtive delPuomo
odegli animali,
ovvero se ha per scopo ladi- struzione
di animali o diparassiti nocivi
aR'uomo oagli animali;
b)
almeno tregiorni prima,
inogni
altro caso.Alla
domanda vengonouniti:
1* una
dichiarazione
delrichiedente
dalla;quale risulti:
-cheessoassume
piena
ed interaogni responsabilità
in caaddi danni in confronto di
terzi,
comunquederivati
dallauti- lizzazione
del gastossico;
- e chegli
utenti del locali di cui al n. 1 delPart. 45 sono stati formalmentedifûdati,
asua cura e spese, ad osservare
le
normecautelative che loro
saranno
prescritte.
La
accettazione
delle norme cautelative deve essere daté periscritto
e deve essere trattenuta dalPautorità dipubblic
ca sicurezza;
2· una dichiarazione del
direttore
tecnicomensionatö alPart. 8, dalla quale,
oltre alle cautele che intendeattuare,
risulti che
:- in ciascuno dei locali per cui è
domandata
lálieeri-
za di
utilizzazione
del gastossico, questa può effettuarst
senza
danni
in confronto diterzi;
-
nei locali stessi,
come inquelli ad
essiadiacenti
esituati
in unraggio
di almeno metri venti contati apartire
dal
perimetro
deiprimi,
sono attuabili tutte le cautele oc-correnti ai fini della tutela
della pubblica incolumità,
inrapporto
così allaubicazione,
corne alla destinazione dei lo.cali medesimi;
- il
personale
addettoalPimpiego
del gas tossicö è sto toindividualmente
ocollettivamente assiekrato,
tantopel
casodi morte
che
per il casodi invaliditàtemporanea
oper- manente,
avvenute per infortunio sullavoro,
ed è munito diapparecchi
diriconosciuta efficacia
epronti per
Paso imme-diato, per
laprotezione
individuale contro Pazione tossical delgas,
nonchè dellacassetta
contenente il materialeper
Papprestamento
deisoccorsi
diurgenza, approvata
dal Mi-nistero dell'interno.
3° un «
foglio
delleoperazioni
» inbianco,
redatto inconformità delle
istruzioni che
sarannoimpartite
a normadelPart. 68.
b)
a bordo dinavi,
ovvero nelVambito deiporti
o del demanio
pubblico
marittimo.Art. 41.
Domanda della
licenza.
Ogni qualvolta
il titolare dell'autorizzazione di cui al- l'art. 8 intende utilizzare un gaatossico
nell'ambito deiporti
o nel
demanio pubblico marittimo,
ovvero a bordo dinavi,
ne fa