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Ex art. 39 e 35, ora art 122 Nuova Circolare

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Ex art. 39 e 35, ora art 122 Nuova Circolare

Oggetto: Pratica num. 23/FT/2014. Decreto n. 120 in data 5.11.2013, come modificato dal provvedimento n. 134 del 6.12.2013, del Presidente del Tribunale di …...

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 14 maggio 2014, ha adottato la seguente delibera:

- visto il decreto n. 120 in data 5.11.2013, come modificato dal provvedimento n. 134 del 6.12.2013, con il quale il Presidente del Tribunale di ... ha definito una procedura di concorso interno attivata al fine di dare copertura a cinque posti di giudice;

- lette le osservazioni presentate dai dottori ..., nonché le controdeduzioni svolte dal Presidente del Tribunale;

- considerato il parere reso dal Consiglio Giudiziario nelle sedute del 26.11, 17.12.2013 e del 25.3.2014;

OSSERVA 1. I decreti in esame

Con provvedimento n. 116 del 18.10.2013, il Presidente del Tribunale di ... ha inteso, da un lato, definire la procedura per la residuale assegnazione del posto presso la Sezione G.i.p./G.u.p., restato privo di aspiranti all’esito (decreto n. 108 del 27.9.2013) del concorso interno bandito il 18.7.2013 con decreto n. 96 e, d’altro canto, provvedere alla copertura di una ulteriore vacanza presso la medesima sezione e di altri tre posti di giudice presso le sezioni Seconda civile, Terza penale e Dodicesima penale.

Il concorso così attivato dal provvedimento anzidetto ha poi trovato definizione con il decreto n. 120 del 5.11.2013, il quale ha determinato l’assegnazione dei posti vacanti:

a) presso la Seconda sezione civile al dott. ...’;

b) presso la Terza sezione penale al dott. ...;

c) presso la Dodicesima sezione penale alla dott.ssa ...

La mancanza di aspiranti per i due posti in concorso presso la Sezione G.i.p./G.u.p. e la concomitante necessità di assegnare i dottori ...(di recente trasferito), ...ed Anna Guglielmina ...(già destinate alle soppresse sezioni distaccate di …… e ……), nonché la dott... (già in posizione di ultradecennalità presso la Dodicesima sezione penale e, quindi, provvisoriamente assegnata alla Terza sezione penale), hanno infine indotto il Presidente del Tribunale a destinare d’ufficio la dott.ssa …… alla Sezione G.i.p./G.u.p., la dott.ssa ….. alla Tredicesima sezione civile, la dott.ssa …… ed il dott. . ….. alla Dodicesima sezione penale.

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2. Osservazioni al provvedimento e controdeduzioni del Presidente del Tribunale In ordine al decreto n. 120 ha proposto osservazioni la dott.ssa..., lamentando di essere stata assegnata d’ufficio alla Sezione G.i.p./G.u.p. pur non avendo – al pari dei dottori ….., …. e

……. – il requisito previsto dall’art. 7-bis, comma 2-bis, dell’Ordinamento Giudiziario, a mente del quale non possono essere assegnati allo svolgimento di funzioni di G.i.p./G.u.p. i magistrati che non hanno esercitato funzioni di giudice del dibattimento o dell’udienza preliminare per almeno due anni; ha, quindi, dedotto la erronea applicazione del comma 2-quinques del medesimo articolo, che contempla la possibilità di derogare al divieto anzidetto “per imprescindibili esigenze di servizio”.

A sostegno di quanto dedotto, la dott.ssa ...ha, in particolare, rimarcato di avere “sempre solo svolto funzioni di giudice del riesame (non assimilabili, << pur se svolte in modo prevalente e continuativo, alle funzioni di giudice del dibattimento >>, (…)”, e di non avere “al pari dei restanti magistrati in mobilità necessaria (…), rimasti privi di destinazione, il requisito di cui all’art. 7 bis, comma 2 bis, Ord. Giud.”.

In ordine alla motivazione utilizzata dal Dirigente dell’Ufficio per giustificarne il tramutamento d’ufficio, la osservante ha rilevato l’assunta violazione della normativa vigente in materia di tramutamenti per ultradecennalità (par. 49 circ.), stante la mancata attivazione di un concorso interno canonico che – in caso di soccombenza a fronte della richiesta formulata – legittimi il tramutamento d’ufficio del magistrato ultradecennale nelle precedenti funzioni; e ciò in quanto il decreto n. 116 non potrebbe considerarsi alla stregua di un bando di concorso interno, trattandosi semplicemente “dell’ espletamento della II fase del concorso interno bandito con provv.

96/2013”.

I dottori ... e... hanno invece avanzato riserve in rapporto all’assegnazione d’ufficio dei due posti vacanti presso la Dodicesima sezione penale ai dottori ...e ……..

Le doglianze del primo risultano principalmente incentrate sull’omessa comparazione fra le attitudini degli aspiranti al (solo) posto messo a concorso dal decreto n. 116, in quanto “l’unica valutazione da cui muove il provvedimento de quo riguarda lo svolgimento di funzioni penali in contrapposizione allo svolgimento di funzioni civili, senza valutazione delle singole materie trattate”.

La mancanza di una effettiva comparazione fra candidati avrebbe così impedito l’emergere – in sede di assegnazione del posto presso la Dodicesima sezione del Riesame – della professionalità maturata dallo stesso nei nove anni di esercizio delle funzioni di G.i.p., atteso peraltro che “lo stesso Presidente del Tribunale, (…) in sede di trasferimento interno, (…) ha esplicitamente ritenuto che

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riesame e GIP appartengano a ambito di competenza avente peculiarità diverse rispetto al dibattimento”.

Il dott. …. ha, infine, evidenziato sia i caratteri di eccezionalità e residualità propri dell’istituto dell’assegnazione d’ufficio (e ritenuti elusi dalla procedura in parola), sia la erronea qualificazione di vacante attribuita al posto lasciato libero dalla dott.ssa ...(tramutata, come detto, dalla Dodicesima sezione penale alla Sezione G.i.p./G.u.p.) in luogo della corretta identificazione dello stesso quale posto di risulta.

Oltre ad avanzare riserve analoghe a quelle formulate del dott. ….. in ordine alla carenza di un’effettiva comparazione professionale tra gli aspiranti al posto in concorso presso la Dodicesima sezione, le osservazioni del dott. ….. si sono soffermate, per altri versi, a considerare come illegittima l’assegnazione d’ufficio dei dottori ...e ...alla predetta sezione, in quanto non conseguente all’esito della fase concorsuale da attivare – ai sensi del par. 40.3 circ. -

“immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l’esito del bando da cui sono stati originati”, bensì frutto di una mera ed immediata assegnazione di posti di risulta (vietata, come tale, dal citato par. 40.3).

Parimenti illegittima, peraltro, è apparsa al magistrato deducente l’ipotesi di fondare l’assegnazione del posto liberatosi a seguito del tramutamento della dott.ssa ...sul disposto del paragrafo 49.3 circ., “giacchè, in primo luogo, nessuno dei due colleghi [i dottori ...e . …., ndr]

è “ultradecennale” e, in secondo luogo, residuava un posto alla Sezione GIP GUP”.

Alle argomentazioni critiche svolte (e come sopra riassunte) dai dottori …., ….. e …….. ha replicato il Presidente del Tribunale, precisando:

a) quanto alla pretesa – comune ai dottori ….. e …… – di “una valutazione attitudinale di preminenza, tale da elidere la rilevanza del criterio preferenziale applicato da questa Presidenza a favore della dottoressa …….. (scelta per maggiore anzianità di servizio (…), non è individuabile alcun passo (…) che indichi che l’aver svolto funzioni di GIP o GUP costituisce titolo preferenziale per l’assegnazione alla sezione per il Riesame”, di presso aggiungendo che “Non è dato comprendere come l’esperienza ultradecennale della dott.ssa …….. quale giudice del dibattimento penale, delle “direttissime”, giudice del riesame nella sezione feriale degli anni 2003, 2004, 2006, 2008, possa essere ritenuta (…) meno significativa di quella dei reclamanti”, concludendo, pertanto, che “ricavare da tali vicende concorsuali, attraverso incongrui e parziali richiami, il principio che questa Presidenza si è in passato mossa accordando preminenza attitudinale ai giudici GIP-GUP per il posto alla sezione riesame è operazione la cui valutazione potrà ben essere espressa dal Consiglio Giudiziario”;

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b) quanto alle censure mosse dalla dott.ssa ……, che “L’art. 7 bis, comma 2 bis, Ord. Giud.

condiziona l’assegnazione del giudice alla sezione GIP-GUP allo svolgimento di una previa esperienza biennale penalistico-dibattimentale. Rispetto a tale categoria di soggetti legittimati, la delibera C.S.M. 3 aprile 2013 esclude la parificazione ad essi di coloro che hanno esercitato funzioni di giudice del riesame, non ritenendo sufficiente l’esperienza solo in ambito cautelare, pur protratta per un biennio. Principio derogabile, come detto, in caso di imprescindibili esigenze di servizio. Da ciò si ricava (…) che la dottoressa ...si trova nella situazione soggettiva rispetto alla quale può trovare operatività la deroga (…). Situazione non riscontrabile nei confronti dei giudici Boniolo, ... e De Giovanni, nessuno dei quali ha maturato un’esperienza penalistica (…). Ciò che ha precluso (…) l’assegnazione ad essi, proprio per la mancanza anche della sub- condizione che legittima la deroga: pregresso esercizio di funzioni penali ancorchè solo cautelari- riesame”.

3. Il parere del Consiglio Giudiziario

Il decreto n. 120 è stato oggetto – unitamente alle rappresentate considerazioni, sviluppate in via deduttiva e controdeduttiva – di un primo esame da parte del Consiglio Giudiziario di ...

nella seduta del 26.11.2013.

In tale circostanza, l’Organo di autogoverno locale, “rilevato che i posti pubblicati e messi a concorso non costituiscono posti di risulta liberatisi all’esito della precedente fase concorsuale”, ha evidenziato, in via preliminare, “che si tratta di concorso autonomo e non della seconda fase del precedente concorso definito con il decreto n. 108/2013 del Presidente del Tribunale di ...

Tenuto conto di questo rilievo preliminare, in conformità alle previsioni degli artt. 40.1, comma 1, e 40.3, comma 3, Circolare Tabelle,” ha invitato “il Presidente del Tribunale a precisare se vi è stata l’interlocuzione con i Presidenti di Sezione e a indicare la data da cui si è determinata la vacanza dei posti da coprire messi a concorso.”.

A fronte delle richieste così formulate, il Dirigente dell’Ufficio ha trasmesso al Consiglio Giudiziario la nota in data 6.12.2013 (per il cui esame si rinvia al successivo paragrafo, dedicato alla decisione consiliare),

Il Consiglio Giudiziario ha quindi formulato parere non favorevole nella seduta del 17.12.2013 (anch’esso analizzato nel paragrafo che segue).

In conseguenza del carattere unanimemente negativo di tale parere, il Presidente del Tribunale di ... ha trasmesso a questo Consiglio – in data 8.1.2014 - una ulteriore nota di replica, sostanzialmente incentrata sui temi già oggetto delle richieste avanzate dal Consiglio Giudiziario.

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Tale nota è stata inviata al Consiglio Giudiziario perché ne potesse tener conto, al fine di eventualmente integrare il parere già espresso.

Nella seduta del 25 marzo 2014 il Consiglio Giudiziario ha, all’unanimità, ribadito tutti i rilievi già articolati, svolgendo ulteriori considerazioni, di cui di dirà qui di seguito.

4. La decisione consiliare

Devono qui rappresentarsi, in primo luogo, le ragioni per le quali possa essere condivisa la censura formulata in via preliminare dal Consiglio Giudiziario, il quale correttamente ha affermato, tra l’altro, che <<la delibera CSM del 24.7.2013, con la quale è stato esaminato il precedente concorso “misto”, ha ritenuto incontestabile la scelta del Presidente in merito ai posti da mettere a concorso ed al contempo ha evidenziato che comunque la scelta era “stata preceduta dalle necessarie interlocuzioni con i presidenti di sezione”>>.

Nel parere formulato dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 20.3.2012 si dava atto che il Presidente del Tribunale aveva dichiarato “di aver interpellato i presidenti di sezione al momento dell’emanazione del bando di concorso originario, procedendo ad una sistematica e aggiornata delle valutazione delle priorità organizzative, così come emergenti dalle relazioni trasmesse dai presidenti di sezione sullo ‘stato’ della sezione presieduta. Tema dibattuto poi nel periodo immediatamente precedente il bando, nelle riunioni indette da questa Presidenza per i settori penali e civili e poi ulteriormente approfondite con l’interlocuzione con il Presidente della sezione GIP e con i Presidenti Coordinatori delle sezioni civili e penali, oltre che nei colloqui intercorsi con numerosi singoli Presidenti”.

Nello stesso parere si dava atto di un’opinione minoritaria che aveva rilevato come fosse

“mancata la preliminare, necessaria interlocuzione con i Presidenti di Sezione: l’interlocuzione, che il CSM ha introdotto come necessaria dalla nuova circolare sulla formazione tabelle 2012.2014 (cfr. par. 40.1 e par. 2 risposta a quesiti del CSM in data 8.2.2012), deve precedere ogni bando di concorso, compreso quello indetto per la copertura dei posti di risulta, (…)”.

Nelle precisazioni fornite a seguito dell’invito formulato dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 26.11.2013, il Presidente del Tribunale ha espressamente asserito, tra l’altro, che

“Riguardo all’esigenza di interlocuzione con i presidenti di sezione, questa Presidenza già prima della prima fase, con lettera 17 luglio 2013 richiedeva ai signori presidenti di sezione il loro parere in merito alle priorità da tenersi in conto per l’imminente fase concorsuale. A tale richiesta faceva seguito l’invio delle note di alcuni presidenti di sezione, senza – di contro – nessuna obiezione rispetto all’ipotesi concorsuale prospettata dalla Presidenza; comunque va rimarcata la presenza

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di continue e frequenti interlocuzioni orali intervenute con i presidenti di sezione e i presidenti Coordinatori di settore in merito alla situazione delle singole sezioni.

Emesso il decreto n. 108/2013 [in data 27 settembre 2013, ndr], questa Presidenza, prima di procedere alla seconda fase concorsuale, acquisiva e valutava note-relazione predisposte da tutti i presidenti sezione in merito allo stato e al funzionamento delle rispettive sezioni. Tali relazioni, estremamente ampie, erano richieste per avere un aggiornamento dello stato di ciascuna sezione (…). Questa Presidenza non ha ritenuto di rinnovare una ulteriore richiesta di nota scritta dedicata unicamente al concorso giacchè ciò avrebbe costituito un adempimento burocratico meramente ripetitivo, sia della interlocuzione avvenuta in occasione del primo bando (…) sia della più completa disamina contenuta nelle relazioni trasmesse da tutti i presidenti di sezione a fine settembre – primi giorni di ottobre (il secondo bando è del 18 ottobre 2013).(…)”.

E’ evidente che quanto rappresentato dal Presidente del Tribunale non soddisfi appieno la ratio di cui all’inciso del paragrafo 40.1 della circolare vigente in materia di organizzazione degli uffici giudicanti (1), non dovendo certamente considerarsi come “mero adempimento burocratico”

quello che viene definito “metodo partecipato” nel sistema tabellare. La preventiva consultazione dei Presidenti di Sezione è, infatti, prodromica agli interventi organizzativi in un ufficio giudiziario onde consentire scelte efficaci e rispondenti a una corretta gestione.

Appare così condivisibile l’assunto contenuto nel parere reso dal Consiglio Giudiziario in data 17 dicembre 2013, secondo cui “Il difetto della preliminare interlocuzione è idoneo a inficiare l’intera procedura concorsuale e induce il Consiglio a concludere per un parere contrario alla sua approvazione”.

In effetti, tale effetto inficiante la procedura concorsuale deve ritenersi desumibile da una lettura organica della normativa tabellare che, con riferimento ai provvedimenti organizzativi che devono essere adottati dai Dirigenti, prevede sistematicamente l’adozione del citato “metodo partecipato”.

Sotto tale profilo va condiviso quanto ulteriormente rilevato dal Consiglio Giudiziario di ... nella seduta del 25 marzo 2014: <<L’art. 39 della Circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici prevede, tra l’altro, che la mobilità interna deve essere coerente con i principi e gli obiettivi delineati dal Documento Organizzativo Generale e l’art. 35 della stessa Circolare stabilisce che il Presidente di Sezione collabora con il Presidente del Tribunale nell’attività di

(1) Per la parte di interesse, si riporta, di seguito il primo capoverso del paragrafo 40.1 della circolare citata.

“40. – Concorsi interni. Legittimazione

40.1 – Negli uffici giudiziari, sia per l’eventuale potenziamento di un settore rispetto agli altri, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all’altra, i dirigenti, sentiti i presidenti di sezione, debbono attenersi ai seguenti criteri: (…)”.

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direzione dell’Ufficio anche per il raggiungimento degli obiettivi del Documento Organizzativo Generale.

Alla stregua di tali disposizioni, pare doversi concludere che l’interlocuzione si inserisce nell’ambito del concetto di gestione partecipata dell’Ufficio, seppure da ultimo rimessa alla determinazioni del Dirigente e che in tale ottica non appare adeguato il coinvolgimento solo di alcuni Presidenti, in quanto specificatamente interessati per carenze di organico delle rispettive sezioni, né è possibile operare un discrimine, in considerazione della maggiore o minore complessità e consistenza dell’ufficio.

La necessità dell’interlocuzione per il caso di concorso “nuovo” è prevista dalla Circolare sulle tabelle e a questa disciplina ha inteso far riferimento il Consiglio Giudiziario, senza porsi in alcuna autonoma logica di distinguere il concorso per i posti di risulta da quello in effetti bandito dal Presidente e oggetto di esame, ponendo esclusivamente in evidenza che nel decreto del 18.10.2013, emesso all'esito del precedente bando (quello del luglio 2013), il Presidente aveva espressamente riservato la conclusiva fase concorsuale a successivo provvedimento e ricordando che nella stessa delibera del 24.7.2013 con la quale è stato esaminato il precedente concorso “misto” del Tribunale di ..., il CSM, nel ritenere incontestabile la scelta del Presidente in merito ai posti da mettere a concorso, aveva ritenuto di evidenziare che comunque essa era stata preceduta dalle necessarie interlocuzioni con i presidenti di sezione.

Il Consiglio ha chiarito nel parere reso nella seduta del 17.12.2013 le ragioni per le quali i giudici rimasti privi di assegnazione all’esito del precedente concorso non potevano partecipare a quello in esame e quelle considerazioni vanno ribadite in questa sede, evidenziando come tale valutazione non si ponga in contraddizione con il parere favorevole espresso in merito alla definizione del concorso n. 108/2013. Quest’ultimo, come detto, riservava a un ulteriore provvedimento la successiva fase concorsuale e dunque proprio il preannunciato espletamento di tale successiva fase rendeva incontestabile la mancata immediata assegnazione dei giudici per i quali il concorso aveva avuto esito negativo.

Alle considerazioni svolte in merito all’impossibilità di partecipare al nuovo bando per i giudici risultati privi di assegnazione consegue l’affermata illegittimità della loro destinazione a posti che non erano liberi allorché, all’esito del precedente concorso poi non seguito dalla fase conclusiva, essi avrebbero dovuto essere assegnati d’ufficio, sicché a riguardo non si riscontra la lamentata contraddizione rilevata dal Presidente a pagina 8 delle controdeduzioni.

Senza in alcun modo volersi sovrapporre alle valutazioni del Capo dell’Ufficio, il Consiglio ha esclusivamente posto in evidenza i posti alla XII penale sarebbero stati probabilmente messi a concorso tenuto conto di quanto rilevato nel provvedimento del Presidente circa la necessità di

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provvedere alla loro copertura e che dunque la loro assegnazione d’ufficio in difetto dei presupposti che la legittimavano non era priva di rilievo rispetto ad altri aspiranti.>>.

I vizi formali sopra rappresentati rendono superflua ogni altra considerazione in ordine alle censure formulate nel merito delle decisioni adottate dal Presidente del Tribunale con i provvedimenti in esame.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di non approvare il decreto n. 120 in data 5.11.2013, come modificato dal provvedimento n. 134 del 6.12.2013, del Presidente del Tribunale di ...

§ 39 e 35

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