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Il Regolamento eIDAS e le modifiche al CAD ed al PCT

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(1)

Il Regolamento eIDAS e le modifiche al CAD ed al PCT

Consiglio Superiore della Magistratura - Settima Commissione Commissione per l’organizzazione degli uffici giudiziari Roma, 29-30 Maggio 2017

(2)

L’eIDAS nelle fonti del diritto dell’informatica eIDAS

eIDAS

C.A.D. – dlt

82/2005 PCT (DL

193/2009) PCT (DL

179/2012)

dpcm 13/11/20

14

dpcm 22/02/20

13 dpcm

03/12/20

13 Provv.

DGSIA 16/4/2014

Dm 44/2011 Art. 71

CAD

(3)

Necessità di

adeguamento della normativa del CAD

Dlgs 179 del 26/8/2016

eIDAS

si inserisce in un apparato normativo

già maturo

(4)

In sintesi: novità più rilevanti apportate nel CAD dal dlt 179/2016

• Definizioni di cui all’art. 1 CAD (adeguate all’art. 3 eIDAS)

• Estensione dell’ambito di applicazione del CAD alle società a controllo pubblico

• Affermazione del principio di libertà digitale («chiunque» in luogo di «tutti i cittadini»)

• Norme sui pagamenti in favore della PA

• Obbligo per le PA di rendere disponibili i propri servizi per via telematica

• Connettività Wi-Fi presso gli uffici pubblici (settore scolastico, sanitario e turistico)

• Riformulazione degli artt. 2 e 22 CAD in tema di efficacia della firma elettronica e copie informatiche

• «Contrassegno» o «glifo» o «timbro digitale» a stampa

• Modalità di estrazione delle copie mediante processi

• Spostamento sistematico di alcune norme

• Norme di coordinamento con la normativa comunitaria (ad es. in materia di servizi fiduciari)

• Norme sul Servizio Pubblico di Identità Digitale

• Modifica dell’art. 71 dele CAD («… di concerto con il Ministro della Giustizia…»)

(5)

SPECIALITA’ DELLE NORME SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Art. 2 dlt 179/2016, comma 6:

«le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al

processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle

disposizioni in materia di processo telematico»

(6)
(7)

Patologie processuali che

risalgono alla violazione di

regole e specifiche

tecniche

Utilizzo di formati non

consentiti

Pdf

immagine in luogo di

quello testuale

Altri vizi nei depositi telematici

Il raggiungimento dello scopo

va valutato in relazione alla idoneità alla funzione di

«documentare»

e non solo a quella di

«rendere conoscibile»

l’atto

(8)

File e documento informatico

File:

contenitore di informazioni in formato digitale

Documento informatico:

«rappresentazio ne informatica

di atti, fatti o dati

giuridicamente rilevanti»

Capacità rappresentati

va

(9)

Documento informatico (C.A.D.):

«documento elettronico che contiene una rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»

Documento elettronico (eIDAS): «qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva».

Traduzione dall’inglese

«stored»…

(10)

dpcm

13/11/2014

regole tecniche sui

documenti

dpcm 3/12/2013 regole tecniche sulla conservazione

REGOLE COMUNI E COMPLEMENT

ARI

(11)

Il principio di “non discriminazione” dei documenti nell’eIDAS:

sarà anarchia digitale?

(12)

Art. 46 Reg. 910/14 (eIDAS)

« A un documento elettronico non sono negati gli effetti

giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti

giudiziali per il solo motivo

della sua forma elettronica»

(13)

Art. 25: «A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate»

ART. 35: «A un sigillo elettronico non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per i sigilli elettronici qualificati»

Art. 41: «Alla validazione temporanea (rectius: temporale) elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata»

Le altre declinazioni del principio di non discriminazione nell’eIDAS

(14)

Art. 46

« A un documento elettronico non sono negati gli effetti

giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti

giudiziali per il solo motivo

della sua forma elettronica»

(15)

Davvero gli effetti giuridici di qualsivoglia documento informatico si producono «a

prescindere» dalla qualità della forma elettronica, dalla qualità delle firme, sigilli e validazioni

temporali in tutti gli stati membri?

Art. 2, co.

3, eIDAS

(16)

Art. 2, co. 3, eIDAS

Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o unionale legato alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali relativi alla forma.

Prevalgono le norme CAD che prescrivono

requisiti di forma (es: firma digitale per gli

atti pubblici (art. 21, comma 2 ter), FD per

la forma scritta ex art. 1350 c.c. (art. 21,

comma 2 bis)…

(17)

RAPPORTO TRA LE REGOLE TECNICHE EX AT. 71 ED IL

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

Se il principio di non discriminazione

trovasse applicazione indiscriminata

sarebbe anarchia

tecnica totale!

(18)

Le R.T. devono infatti rispondere agli standard internazionali oltre che ai requisiti di accessibilità, ci si convincerà che al

rango normativo formalmente inferiore delle norme ivi previste fa da contraltare il fatto che, ipotizzando per assurdo

l’assenza di qualsivoglia regola tecnica che disciplini, ad esempio, i formati, ci si troverebbe di fronte a file informatici che, in quanto non riconducibili a uno specifico software per la

relativa “lettura”, non sarebbero interpretabili nel relativo contenuto, a detrimento della certezza della documentazione

dei rapporti giuridici.

Eppure essi conserverebbero quell’efficacia giuridica ed il valore probatorio che l’art. 46

eIDAS riserva loro !

(19)

Regole Tecniche ex art. 71 dm oppure dpcm fonte subordinata

La norma ordinaria o comunitaria prevale sempre?

Per rispondere, occorre riflettere sulla funzione e sulla natura di

tali norme regolamentari. Esse esistono come norme di

applicazione anche in ambito comunitario (decisioni di

esecuzione)

(20)

La norma primaria è in grado di operare nell’ordinamento giuridico a prescindere dalla norma tecnica di applicazione ? NO !

Occorre distinguere nell’ambito delle R.T

a) Regole tecniche in senso proprio (di natura tecnica informatica)

b) Regole tecniche spurie, suppletive di una carenza (non tecnico informatica) della norma primaria

Solo sulle seconde prevale la norma primaria. Senza le prime la norma primaria non potrebbe «funzionare».

L’art. 71 CAD come norma «in bianco»

(21)

L’art. 20, comma 2-bis, CAD

«L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità»

COSTITUISCE APPLICAZIONE ANTE LITTERAM DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.

Nel prudente apprezzamento delle prove ex art. 116 c.p.c. rientrano quindi anche le valutazioni circa caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità dei documenti informatici

(22)

Conseguenze dell’entrata in vigore dell’ eIDAS Conseguenze dell’entrata in vigore dell’ eIDAS

Necessità di rivedere tutte le regole tecniche (come disposto dall’art. 61 dlt 179/2016)

Conseguenza del principio di non discriminazione Conseguenza del principio di non discriminazione

Revisione delle regole e delle specifiche tecniche per il PCT

(23)

Art. 2 comma 6, ultima parte, C.A.D.: «Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico».

Art. 2, comma 1, CAD: «Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»

Art. 40 CAD: «Le pubbliche amministrazioni

formano gli originali dei propri documenti,

inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici

registri,con mezzi informatici secondo le

disposizioni di cui al presente codice e le regole

tecniche di cui all'articolo 71».

(24)

ART. 61, comma 1, dlt 179/2016:

«Con decreto del Ministro delegato per la

semplificazione e la pubblica amministrazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dall'articolo 71…Fino all'adozione del suddetto decreto ministeriale, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adeguare i

propri sistemi di gestione informatica dei

documenti, di cui all'articolo 17 del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 13

novembre 2014, e' sospeso…

(25)

Il CAD si applica a tutte le

amministrazioni di cui al dlt 165/2001

«Giustizia» rientra tra le

amministrazioni ex dlt 165/2001

Le norme del CAD si applicano al PCT

se compatibili e non derogate

Non esiste alcuna norma nel PCT che

deroghi all’art. 40 CAD

Non appena in vigore le nuove RT, scatterà l’obbligo di deposito telematico di tutti i provvedimenti

del Giudice

(26)

SERVIZI DI RECAPITO CERTIFICATO

(art. 3 n. 36 eIDAS)

«servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di

modifiche non autorizzate»

SERVIZI DI RECAPITO CERTIFICATO QUALIFICATO (art. 44 eIDAS)

a) È reso da un prestatore di servizi fiduciari qualificati

e garantisce con un elevato livello di sicurezza b) l’identificazione del mittente

c) l’identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati mentre d) l’invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una FEA o da un SEA

(27)

L’art. 1, comma 1-ter, CAD prevede che «ove la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato »

La posta elettronica certificata richiama uno standard n (RFC 2633) per il formato S/MIME che non risponde agli standard di sicurezza eiDAS e neanche a quelli della direttiva 1999/93 (SHA1 e non SHA-2 (SHA256)

La posta elettronica certificata non garantisce né l’identificazione del mittente (non è mai stata attuato quanto previsto dall’art. 65, lett. c) –bis «… posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare ..» (la c.d. «PEC-ID»)

Problemi di compatibilità tra gli istituti del PCT che

prevedono la PEC ed i servizi di recapito certificato

(28)

La P.E.C. come validazione temporale elettronica

L’art. 41, comma 4, lett. c) del dpcm 22.2.2013

(recante le regole tecniche in materia di generazione,

apposizione e verifica delle firme elettroniche

avanzate, qualificate e digitali), è considerata

validazione temporale opponibile ai terzi «il riferimento

temporale ottenuto attraverso l’utilizzo di posta

elettronica certificata ai sensi dell’art. 48 del Codice».

(29)

La collocazione tra i servizi di recapito certificato non

qualificato crea implicazioni sulla validità della p.e.c. come

validazione temporale?

Validazione temporale semplice

o qualificata?

(30)

Anche per la validazione temporale vige il principio di non discriminazione…

(art. 41)

«Alla validazione temporanea (rectius: temporale)

elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il

solo motivo della sua forma elettronica o perché non

soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica

qualificata»

(31)

… e vige anche il reciproco riconoscimento:

(art. 41, comma 3)

««una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale

elettronica qualificata in tutti gli Stati membri»»

(32)

Validazione temporale qualificata

(art. 42)

«Una validazione temporale elettronica qualificata soddisfa i requisiti seguenti:

a) collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere

ragionevolmente la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;

b)si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo collegata al tempo universale coordinato;

c) è apposta mediante una firma elettronica avanzata o sigillata con un sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari

qualificato o mediante un metodo equivalente »

(33)

Art. 9, comma 2, del dm 2.11.2005:

“Il riferimento temporale può essere generato con qualsiasi sistema che garantisca stabilmente uno scarto non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di Tempo Universale Coordinato (UTC), determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 11

agosto 1991, n. 273”

QUINDI

«..collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmente la possibilità di modifiche non

rilevabili dei dati»

(34)

La PEC ha i requisiti previsti dall’art. 36 eIDAS per i sigilli elettronici avanzati, dacché le firme apposte alle pec sono

sicuramente connesse unicamente al gestore firmatario (“creatore”), sono idonee ad identificare quest’ultimo, sono

create «mediante dati per la creazione di un sigillo

elettronico che il creatore del sigillo elettronico può, con un elevato livello di sicurezza, usare sotto il proprio controllo per creare sigilli elettronici» ed infine sono collegate ai dati cui si riferisce in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di detti dati (firma detached): sussistono

anche i requisiti di cui alle lettere a) e c).

(35)

Le firme elettroniche nell’eIDAS

(36)

DEFINIZIONE DI FIRMA NELL’EIDAS ART. 3 N. 10

«…dati in forma elettronica, acclusi

oppure connessi tramite associazione

logica ad altri dati elettronici e utilizzati

dal firmatario per firmare»

(37)

DEFINIZIONE DI FIRMA NEL CAD ART. 1 lett. q (soppressa dal dlt

179/16)

«…l’insieme dei dati in forma

elettronica allegati, oppure connessi

tramite associazione logica ad altri

dati elettronici, utilizzati come metodo

di identificazione informatica»

(38)

Nel CAD (ante dlt 179/16) la firma costituiva, per definizione, mezzo di

«identificazione»

L’eIDAS restituisce alla firma elettronica un

significato del tutto analogo a quello

della firma autografa («per firmare»)

(39)

Definizione di FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Art. 26 eIDAS

Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

a) è connessa unicamente al firmatario;

b) è idonea a identificare il firmatario;

c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il

proprio esclusivo controllo; e

d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

Riproduce essenzialmente il contenuto dell’abrogato art. 1 lett. q bis

del CAD

(40)

Definizione di FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

Art. 3 n. 12 eIDAS

«FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA», una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;

FEA + = ELETTRONI FIRMA C A

QUALIFICAT

A

(41)

Adeguamento norme del CAD Viene abrogata la lettera r del CAD recante la definizione di firma elettronica qualificata

(42)

Articolo 50 Abrogazione

La direttiva 1999/93/CEE è abrogata con

effetto dal 1

o

 luglio 2016

(43)

Verifica di una firma PAdES apposta il 21/1/2017 ma con

certificato rilasciato ai sensi della Direttiva 1999/93

(44)

Verifica di una firma PAdES apposta il 3/3/2017 ma con

certificato rilasciato ai sensi dell’eIDAS

(45)

NORMA TRANSITORIA EIDAS Art. 51 paragrafo 2

«I certificati qualificati rilasciati a persone fisiche a norma della direttiva 1999/93/CE sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del presente regolamento fino alla loro scadenza»

NORMA TRANSITORIA CAD ART. 62 comma 4 dlt 179/16

«I certificati qualificati

rilasciati prima dell’entrata

in vigore del presente

decreto a norma della

direttiva 1999/93/CE, sono

considerati certificati

qualificati di firma elettronica

a norma del regolamento

eIDAS e dell’articolo 28 del

decreto legislativo n. 82 del

2005, come modificato

dall’articolo 24 del presente

decreto, fino alla loro

scadenza»

(46)
(47)

ALTRE IMPORTANTI NOVITA’ NORMATIVE DA SEGNALARE

1) modifica del primo comma dell’art. 21: «Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della

forma scritta… »

2) eliminazione dell’inciso «che garantiscano l'identificabilità

dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento» nel

secondo comma dell’art. 21, così armonizzando il concetto di firma a quello introdotto dall’art. 3 Eidas («per firmare»);

3) ) spostamento, per ragioni sistematiche, della disposizione del

vecchio comma 3 dell’art. 21, relativo all’uso di certificati scaduti o revocati, nel corpo del nuovo art. 24;

4) la conferma, a chiosa del comma 2 dell’art. 21, del principio di

specialità della normativa sul processo telematico anche in tema di firme elettroniche («Restano ferme le disposizioni concernenti il

deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo

telematico»)

(48)

Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica,

Principio di non discriminazione

Qualunque documento, anche se «non scritto» in senso tradizionale (per es. mp3) firmato elettronicamente è «scritto»

Lo

«scritto non

scritto»

(49)
(50)

I SIGILLI ELETTRONICI ART. 3 N. 25 eIDAS

«dati in forma elettronica, acclusi oppure

connessi tramite associazione logica ad altri

dati in forma elettronica per garantire

l’origine e l’integrità di questi ultimi»

(51)

• Il sigillo elettronico NON garantisce l’identificazione del titolare

• Il sigillo elettronico garantisce l’ORIGINE e l’INTEGRITA’

• L’origine (il «creatore») può essere solo una persona giuridica

• AI fini dell’identificazione del soggetto

che appone il sigillo serve la firma del

relativo legale rappresentante

(52)

Le buste e le ricevute PEC sono apposti dai «gestori» che sono persone giuridiche

Ciò che chiamiamo «Firme» delle PEC

sono in realtà dei sigilli

(53)

CONDIZIONI D’USO

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Grazie per

l’attenzione

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