• Non ci sono risultati.

10 del 4 giugno 2012 dal Presidente del Tribunale di Alpha

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "10 del 4 giugno 2012 dal Presidente del Tribunale di Alpha"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

N. 33

Oggetto: Pratica num. 1561/FT/2012. Modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 10 del 4 giugno 2012 dal Presidente del Tribunale di Alpha.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 ottobre 2012, ha adottato la seguente delibera:

“Letta la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 10 del 4 giugno 2012 dal Presidente del Tribunale di Alpha

OSSERVA

In data 11 novembre 2012 maturerà il decennio di permanenza massima del dott. Primo nell’ufficio GIP/GUP del Tribunale di Alpha.

In data 16 aprile 2012 il posto del dott. Primo veniva messo a concorso interno e presentavano domanda cinque magistrati dell’ufficio.

Premettendo che, per esigenze di funzionalità dell’ufficio, occorreva evitare situazioni di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., derivanti dall’eventuale trasferimento del dott. Primo al dibattimento penale in sede centrale o distaccata, e che la scelta del vincitore doveva essere condotta sulla base del criterio delle attitudini, dando prevalenza a chi avesse una specifica esperienza almeno biennale nell’esercizio delle funzioni di GIP/GUP, il Presidente del Tribunale faceva prevalere la dott.ssa Seconda, che aveva svolto, oltre alle funzioni dibattimentali penali, anche quelle GIP/GUP nei periodi 4-4-2005/4-4-2007, nella sede di Gela, e 23-6-2008/17-10-2010 nel Tribunale di Beta.

Trasferiva contestualmente il dott. Primo dal settore penale (ufficio GIP/GUP) al settore civile (1°

Collegio), sul posto lasciato libero dalla dott.ssa Seconda, differendo l’efficacia di entrambi i trasferimenti al 12 novembre 2012.

Presentavano osservazioni i quattro magistrati pretermessi, lamentando la violazione della procedura di cui al par. 49 della circolare Tabelle e dei criteri di valutazione delle attitudini.

In particolare, il dott. Terzo sottolineava di aver esercitato presso il Tribunale di Gamma le funzioni GIP/GUP per quattro anni come assegnatario del relativo ruolo e, dunque, a tempo pieno e in via esclusiva, laddove la dott.ssa Seconda aveva esercitato le funzioni GIP/GUP per circa quattro anni e mezzo, ma solo come supplente.

Il dott. Primo contestava il presupposto del provvedimento, costituito dalla necessità di evitare situazioni di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., derivanti dall’eventuale suo trasferimento al dibattimento penale in sede centrale o distaccata, in quanto in passato alcun rilievo aveva avuto tale circostanza in situazioni assolutamente analoghe, come il trasferimento dei dottori Quarto, Quinto e Sesto dall’ufficio GIP/GUP al settore dibattimentale penale.

Il Consiglio Giudiziario di Delta, nella seduta del 5 luglio 2012, esprimeva all’unanimità parere contrario, ritenendo non rispettati i criteri di valutazione di cui al par. 41.2 della circolare e non sufficientemente motivata la scelta, in violazione del par. 41.5.

Il parere del Consiglio Giudiziario può essere condiviso.

Posto che nella specie, trattandosi di ufficio a pieno organico, la norma applicabile per la rimozione della situazione di ultradecennalità è quella del par. 49.5 della circolare, va osservato che il provvedimento appare prima facie viziato nelle premesse, in cui si legge che “va data prevalenza a chi abbia esercitato funzioni almeno biennali di GIP/GUP, senza che al riguardo debba, di necessità, valutarsi comparativamente la quantità e/o la qualità dello specifico lavoro svolto”.

Proprio nell’ipotesi di più aspiranti in possesso di esperienze come GIP/GUP, infatti, occorre necessariamente motivare la scelta all’esito della valutazione in concreto della pregressa attività svolta dal magistrato, della tipologia di affari trattati, delle esperienze comprovanti l’idoneità professionale, secondo i principi generali desumibili dal par. 41.1 lett. a) della circolare.

Del resto il Consiglio ha già affermato che il par. 41.2 (che disciplina la scelta del vincitore per i posti specialistici) costituisce una specificazione, giustificata dalla particolarità delle materie

(2)

indicate, del criterio delle attitudini, che vanno comunque desunte dagli indicatori fissati dal par.

41.1 lett. a) (delibera del 16 dicembre 2010 nella pratica n. 1708/FT/2010) e che il dirigente deve sempre dare puntuale, congrua e coerente motivazione delle scelte operate.

Nel caso di specie alcuna effettiva comparazione risulta essere stata compiuta in applicazione dei criteri di cui al par. 41.1 lett. a) tra gli aspiranti in possesso di pregresse esperienze GIP/GUP.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di non approvare la modifica delle tabelle di organizzazione effettuata con decreto n. 10 del 4 giugno 2012 dal Presidente del Tribunale di Alpha.”

Riferimenti

Documenti correlati

- rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con deliberazione del 21.1.2009, aveva individuato tra i posti da assegnare ai magistrati in tirocinio

26.3 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti prevede che “ai magistrati destinati alla autonoma sezione GIP/GUP non devono essere assegnate funzioni di

33.6 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2009/2011, secondo il quale “con riguardo alle funzioni presidenziali

In data 29 giugno 2010 il Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Beta esprimeva il seguente parere: “rilevato che non risultano essere stati messi

La dott.ssa Quinta è stata preferita in considerazione dell'ampia specializzazione maturata nel settore penale dibattimentale, analogamente del resto alle dott.sse

"Visto il decreto con cui in data 3 novembre 2011 il Presidente del Tribunale di Alpha, all'esito di interpello, assegnava: a domanda i dottori Prima, Seconda e Terzo alla

Nel caso in esame la dott.ssa Prima, giudice del dibattimento penale con un “ruolo” collegiale, non poteva, quindi, partecipare al concorso per ottenere un posto nella

Neppure possono essere accolte le osservazioni della dott.ssa Terza, che ha reclamato la prevalenza sulla dott.ssa Seconda (seppure più anziana di lei nel ruolo), per le