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2 in relazione all’ambito dell’attività svolta dall’Associazione

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Academic year: 2022

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Regolamento per l’iscrizione agli albi delle associazioni culturali Pagina 1 di 3

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE AGLI ALBI DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI

Articolo 1 Finalità

E’ istituito presso la Provincia di Carbonia Iglesias l’Albo delle associazioni operanti nel settore culturale.

Tale albo è istituito al fine di:

- valorizzare le libere forme associative costituite ai fini dell’interesse pubblico riconoscendole quali interlocutori nell’attività amministrativa dell’ente Provincia;

- organizzare e favorire la partecipazione dei cittadini all’amministrazione della cosa pubblica;

- valorizzare il ruolo delle forme associative già esistenti ed organizzate nel territorio dell’intera Provincia;

- conseguire una razionalizzazione delle risorse finanziarie della Provincia con una maggiore funzionalità nella economicità di gestione.

Articolo 2 Articolazione Dell’albo

L’Albo Provinciale si articola in 4 settori distinti per materia di rispettivo interesse:

1) Cultura 2) Musica 3) Teatro

4) Folklore e Tradizioni popolari

Articolo 3 Requisiti

L’ Iscrizione all’Albo è consentita a richiesta del Responsabile dell’Associazione in uno dei settori previsti dall’art. 2 in relazione all’ambito dell’attività svolta dall’Associazione.

Nel caso in cui l’Associazione svolge attività in più ambiti l’iscrizione è possibile sia nel settore in cui ricade l’attività principale sia negli altri settori.

Le condizioni indispensabili per l’iscrizione sono:

- che l’Associazione sia stata costituita con atto pubblico o scrittura privata debitamente registrata;

- che sia dotata di statuto che preveda espressamente che l’Associazione non abbia fini di lucro;

- che dallo Statuto si evinca che l’attività principale dell’Associazione è quella per la quale viene chiesta l’iscrizione all’Albo.

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Regolamento per l’iscrizione agli albi delle associazioni culturali Pagina 2 di 3

Articolo 4

Domanda e modalità per le iscrizioni

1) La domanda di iscrizione all’albo redatta in carta libera deve pervenire entro il 30 settembre dell’anno in corso e ha validità per l’anno successivo ai fini di cui all’art. 7.

2) Nella domanda devono essere indicati :

a) Cognome e nome del legale rappresentante;

b) Ragione sociale dell’Associazione;

c) Sede legale nel territorio provinciale;

d) Codice fiscale o partita I.V.A.;

e) Settore dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione;

f) Generalità complete dell’esecutivo;

g) La dichiarazione di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni del legale rappresentante;

3) Alla domanda deve essere allegato la copia autenticata dello Statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione.

Articolo 5 Esame delle domande

Il compito di vagliare le istanze e la regolarità della documentazione presentata dalle Associazioni richiedenti l’iscrizione all’Albo Provinciale è affidato al funzionario del suddetto Assessorato.

Dell’avvenuta iscrizione si darà contestualmente comunicazione all’assessore e alla competente commissione consiliare.

Articolo 6 Numero di iscrizione

Alle associazioni iscritte all’Albo sarà attribuito un numero di iscrizione che dovrà essere indicato in tutti gli atti di corrispondenza con la Provincia.

Articolo 7 Contributi

La concessione dei contributi, previsti dal Regolamento della Provincia, è subordinata alla iscrizione dell’Associazione all’Albo Provinciale.

Si fa eccezione per Associazioni con sede fuori dal Territorio Provinciale che dovessero organizzare eccezionalmente importanti iniziative Culturali di cui all’articolo 2 punto B del Regolamento Provinciale per la concessione dei contributi concertate con l’amministrazione della Provincia.

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Regolamento per l’iscrizione agli albi delle associazioni culturali Pagina 3 di 3

Norma Transitoria

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a far data dall’anno 2008 per l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2009.

Le disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, per l’anno 2008 sono prorogate al 31 ottobre 2008.

Le disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, per l’anno 2009 sono prorogate al 15 febbraio 2009.

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