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sabato 4 aprile 2020 A S S E M B L E A ordinaria degli installatori associati

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Academic year: 2022

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Anno 30 N. 9 Novembre 2019

*****************************************************************

pag 2 D.C. firma committente

Accatastamento C2 - C.T.

pag 3 Abilitazioni D.M. 37 pag 4 Due quesiti: cappa e multistrato

pag 5 Accesso C.T.

pag 7 Rendimento Generatori Calore pag 8 DM 8 novembre 2019 3 dicembre 2019 ore 19,00

Nuove opportunità associato ABI

*****************************************************

9 dicembre 2019 ore 14,00 ATENA Restaurant Brescia

Centrali Termiche e Sistemi Fumari

ççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççç

pag 13 Angolo elettrico pag 14 Elettrodubbio

Informativa ai sensi del GDPR 679/2016. Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio da Lei richiesto e nel rispetto delle idonee misure di sicurezza e della normativa vigente. In ogni momento, ai sensi del GDPR 679/2016 potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione nei confronti dell’ Associazione Bresciana Installatori, titolare del trattamento.

sabato 4 aprile 2020

A S S E M B L E A ordinaria degli installatori associati

Caro Associato

Quest’anno l’Assemblea riveste un carattere particolare e necessita maggiormente della tua partecipazione, perché si rinnoveranno le cariche sociali.

Il Consiglio uscente invita tutti a partecipare più direttamente alla Vita dell’Associazione che ha sempre necessità di persone ed idee nuove.

Sarebbe veramente cosa bella e gradita che alle riunioni del Consiglio, che si tengono genericamente l’ultimo giovedì del mese e che sono aperte a tutti previa conferma telefonica, veniste a condividere le nostre discussioni e così farvi un’idea del “piacere” di contribuire a dare vita alla nostra/tua Associazione.

Vi saranno inviati per le nuove elezioni moduli di candidatura come Consigliere, Sindaci e Probiviri che, chi è interessato, dovrà rinviare entro il 29 febbraio 2020 e contiamo/speriamo di ricevere molte risposte a conferma dell’attaccamento di tutti gli Associati alla vita di ABI.

L’Assemblea si terrà il 4 aprile 2020 presso Villa Baiana in via Baiana n. 15 di Monticelli Brusati.

Vi abbiamo voluto avvisare per tempo in modo che si possa programmare una “giornata associativa” senza problemi di altri impegni e ……..

ritrovarci tutti.

Altri avvisi vi verranno inviati all’approssimarsi dell’evento come pro memoria, certi che comunque avrete già confermato la vostra presenza.

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Dichiarazione Conformità – Firma committente

D. Ho in programma sul mio P.C. il modello di D.C. che mi avete indicato.

Contrariamente ai modelli in vendita, nella nostra versione è stato aggiunto

Il sottoscritto committente dei lavori cui si riferisce la presente dichiarazione di conformità dichiara di aver ricevuto le copie di sua competenza corredate di tutti gli allegati obbligatori in essa indicati in data ……… firma del committente

Dove è prescritta tale richiesta ?

R. Purtroppo dobbiamo riconoscere che la cosa non è prescritta da nessuna parte.

In tutte le versioni precedenti, come nell’ultimo modello Allegato al Decreto del 19 maggio 2010, questa clausola non è prevista.

La logica e la pratica però insegnano che, se come prescrive ad esempio il D.M. 37 all’art. 7, l’impresa deve consegnare una D.C. al committente completa di allegati, l’unica possibilità di dimostrare l’adempimento di questa prescrizione e l’eventuale riscontro nel futuro dell’esecuzione a norma dell’impianto, è avere la firma del committente sulla D.C. e su tutti gli allegati per ricevimento di copia conforme.

Accatastamento C2 e C.T.

D. Posso installare una caldaia o una stufa in un locale accatastato C2 ?

R. Per quanto concerne la responsabilità dell’installatore, se il locale ha tutti i requisiti per la posa a norma ed in sicurezza, non ci sono problemi e la classificazione del censimento catastale può non essere a sua conoscenza.

L’accatastamento consiste nel censimento di un immobile, necessario ai fini fiscali.

Con l’accatastamento, ciascun immobile ha una propria identificazione, con l’assegnazione di una specifica categoria.

Per la completezza dell’informazione, riportiamo le Categorie e Classi catastali

Gruppo A, comprende gli immobili ad uso abitativo e uso ufficio.

Gruppo B, racchiude gli alloggi collettivi

Gruppo C, appartengono gli edifici ad uso commerciale e vario

C/l – Negozi e botteghe

C/2 – Magazzini e locali di deposito

C/3 – Laboratori per arti e mestieri

C/4 – Fabbricati e locali per esercizi sportivi

C/5 – Stabilimenti balneari e di acque curative

C/6 – Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse

C/7 – Tettoie chiuse o aperte

(3)

Abilitazioni D.M. 37

D. Un nostro cliente chiede se possiamo realizzare una canna fumaria esterna per una caldaia a gas ma non so se la nostra abilitazione contempla anche l’evacuazione fumi di caldaie a gas.

La C.C.I.A.A. ci ha abilitato alla lettera C limitatamente a: installazione impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali.

R. La vostra abilitazione non consente l’esecuzione delle opere indicate.

E’ stato precisato che nell’esecuzione di impianti di riscaldamento alimentati con gas, è necessaria non solo l’abilitazione alla lettera C, ma anche alla lettera E.

Il D.M. 37:2008 infatti prevede nelle lettere di abilitazione Art. 1. Ambito di applicazione

comma 2

…….

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

viene ribadito il concetto all’articolo 2 Art. 2. Definizioni relative agli impianti comma 1

…………..

g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

Il Mi.S.E., sullo stesso quesito, ha espresso parere conforme.

Parere del 21-11-2014 installazione di caldaia a gas

Il Mi.S.E. ha rappresentato relativamente all’installazione delle caldaie a gas, e più in generale, di impianti relativi a generatori di calore e scaldaacqua “alimentati esclusivamente a gas” (compresa la realizzazione delle tubazioni e dei collegamenti all’uopo conseguenti e necessari) che gli stessi debbano essere considerati rientranti nella lettera “e” dell’art. 1, comma 2 del D.M. 37/2008 (“impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione ventilazione ed aerazione dei locali”).

La DGR n. 3965:2015 all’art. 11 Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico prescrive:

comma 11

Il Terzo responsabile deve essere un’impresa iscritta alla Camera di Commercio o all’albo degli Artigiani, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche alla lettera e) dell’art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.

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Due quesiti : cappa e multistrato

D. Volevo chiedere due informazioni.

- vi è una normativa che obblighi noi installatori a prevedere le cappe della cucine del diametro d.

125 mm ?

- in merito alla rete del gas in un condominio dobbiamo portare del gas all'attico e il progettista ci chiede se la linea del gas possiamo realizzarla in multistrato all'interno del suo tubo corrugato giallo e vogliono posizionarlo sotto il cappotto perimetrale, prevedendo una griglia di aerazione sia alla base sia in cima all'edificio. E' possibile realizzare un intervento cosi ?

R.

1. La UNI 7129-2:2015 la prescrive e quindi è cosa obbligatoria art. 4.3.1

Il locale di installazione di un apparecchio di cottura deve essere sempre aerabile e dotato di sistemi di esalazione; ……

Art. 4.3.1.1

L’esalazione dei vapori di cottura può essere ottenuta mediante uno o più dei sistemi sotto indicati:

a) cappa a tiraggio naturale collegata mediante un canale di esalazione ad un camino o cappa collettiva di esalazione o direttamente all’esterno;

b) cappa aspirante elettrica ……..

c) elettroventilatore ……

d) aerazione di tipo diretto ………..

Pertanto, portando una utenza gas in un locale in previsione dell’installazione di un piano di cottura, bisogna provvedere ad una delle soluzioni elencate (non è specificato nessun diametro particolare), o quanto meno, nella Dichiarazione di Conformità, si dovrà evidenziare che non si è provveduta al sistema di esalazione che dovrà essere scelto ed attuato all’atto della installazione del piano cottura e riportato nella D.C. di chi effettuerà questa successiva installazione.

2. Il multistrato metallo-plastico è previsto e senz’altro utilizzabile, vedi UNI 7129-1:2015 art.

4.3.1

Non è consentita invece l’installazione sotto il cappotto delle pareti perimetrali, anche se aerata.

La UNI 7129-1:2015 prescrive

4.5.2.2.2 Nel caso di tubazioni multistrato metallo-plastiche, è consentita la posa delle tubazioni del gas in canaletta sulla parete perimetrale esterna dell’edificio, purché siano sempre adeguatamente protette lungo tutto il loro percorso esterno dall’azione dei raggi UV (per esempio canaletta chiusa oppure canaletta grigliata più guaina, fig. 3b e 3c) e da danneggiamenti meccanici (con particolare attenzione alle zone soggette a transito o manovra di mezzi), ove è necessario.

La canaletta deve essere realizzata con materiali resistenti agli agenti atmosferici. La superfice di chiusura, anche se grigliata, deve essere del tipo rimovibile per permettere, all’occorrenza, ispezioni e manutenzione.

1 Canaletta 1 Canaletta grigliata 2 Coperchio chiuso 2 Tubo e raccordi 3 Raccordi

4 Tubo

5 Griglia aerazione

Muratura

Vano canaletta

Cappotto isolante

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Accesso C.T. e III Responsabile

D. Siamo il Terzo Responsabile di un impianto in cui altre persone hanno libero accesso alla Centrale Termica, e in alcuni casi mettono mano o modificano impianti ed apparecchiature contenute.

Vorremmo apporre un cartello in cui si fa divieto di ingresso: va bene? avete un esempio? posso rimarcarlo meglio nel contratto?

R. Quanto espone e propone è insufficiente ed errato.

Esplicitamente non è scritto da nessuna parte che la C.T. deve essere chiusa da una porta con una serratura o lucchetto e che la chiave deve essere posseduta solamente dal proprietario dell’impianto e dall’eventuale terzo responsabile.

Il D.M.I 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. nell’allegato 1 – sezione 3 prescrive solamente

3.3.5.1 PORTE

Le porte dei locali e dei disimpegni devono:

• essere apribili verso l'esterno, di altezza minima 2 m e larghezza minima 0,6 m.

Per impianti con portata termica complessiva inferiore a 116 kW il senso di apertura delle porte non è vincolato.

• possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 60 o EI 30, per impianti di portata termica rispettivamente superiore o non a 116 kW. Alle porte di accesso diretto da spazio scoperto, strada scoperta (pubblica o privata) o da intercapedine antincendio non è richiesto tale requisito, purché siano in materiale di classe 0 di reazione al fuoco o di classe A1 di reazione al fuoco europea..

La legge però stabilisce personali responsabilità, civili e penali, ai vari personaggi che operano sugli impianti, difficilmente individuabili se l’accesso alla Centrale Termica fosse libero.

Come sotto riportato (art. 6, punto 1, comma II) il legislatore si premura inoltre di precisare che, per più impianti autonomi, è possibile avere la figura del 3° responsabile, solo se il locale dove gli apparecchi sono installati è esclusivamente dedicato e vi è delegato un unico terzo responsabile, precisazioni e cauzioni inutili se la C.T. fosse accessibile a tutti.

All’art. 7 si fa obbligo del collocamento fuori dalla C.T. di una tabella con riportato alla lettera b) le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto termico informazioni necessarie per evenienze in un locale non accessibile.

D.P.R. 16 aprile 2013 , n. 74 .

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

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(6)

Art. 7

Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l’amministratore espongono una tabella contenente:

a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto;

b) le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto termico;

c) il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera a) .

Le stesse disposizioni di legge vengono riprese esattamente uguali anche nelle varie D.G.R.

DELIBERAZIONE N° X / 3965 del 31/07/201

4 Definizioni

ttt. “Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”: impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

11 Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico

1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell’impianto, così come definito all’art. 4 comma 1 lettera fff), che può delegarle ad un terzo.

La delega al Terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo responsabile.

………

4. Il Responsabile oppure, ove delegato, il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di efficienza energetica.

L’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo individua anche come destinatario delle sanzioni amministrative e come il soggetto tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle autorità competenti, deve essere redatto in forma scritta.

Il Terzo responsabile assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione dell’impianto termico; grava invece sull’operatore che esegue le specifiche operazioni sull’impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla non corretta esecuzione delle stesse.

Alla luce di quanto esposto e che potrà mostrare al suo committente, dovrà pretendere che il locale C.T. sia chiuso con chiavi in possesso solo dei due interessati, committente e 3° responsabile, e che qualsiasi intervento necessario le sia preventivamente comunicato.

Per quanto riguarda il cartello, la legge già obbliga l’esposizione di un cartello all’esterno della C.T.

con le caratteristiche riportate nell’art. 7 del D.P.R. 74 del 16 aprile 2013

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Rendimento Generatori di Calore

D. Devo sostituire un generatore di calore.

Cosa devo accertarmi all’acquisto e cosa Devo verificare dopo l’installazione ? R. La domanda è stata posta in maniera esatta.

Come previsto dalla Deliberazione della Regione Lombardia 3965 del 31 luglio 2015 all’art.9 Requisiti degli impianti termici, comma 2

……. omissis

In ogni caso i generatori di calore devono avere un rendimento termico utile nominale maggiore o uguale al limite di 90 + 2logPn in corrispondenza di un carico pari al 100 % della potenza termica utile nominale …..

In parole povere, quando si acquista un generatore di calore per nuovi impianti termici, ristrutturati, o sostituzione generatore, la resa minima che deve essere garantita dal costruttore ed apparire nella targhetta deve essere uguale o superiore a quanto previsto in tabella a seconda della potenzialità.

Come previsto dalla Deliberazione della Regione Lombardia 3965 del 31 luglio 2015 all’art.14 Controllo, manutenzione e verifica degli impianti termici al comma 13 il limite ammissibile per generatori ad acqua calda espresso in percentuale è quello indicato in tabella a seconda della data di installazione.

da 4 a 4,9 83,20 a 83,39 85,20 a 85,39 85,20 a 85,39 88,40 a 88,54 91,60 a 91,69 90,20 a 90,39

da 5 a 19,9 83,40 a 84,60 85,40 a 86,60 85,40 a 86,60 88,55 a 89,45 91,70 a 92,30 90,40 a 91,60

da 20 a 34,9 84,60 a 85,09 86,60 a 87,09 86,60 a 87,09 89,45 a 90,05 92,30 a 92,54 91,60 a 92,09

da 35 a 49,9 85,09 a 85,40 87,09 a 87,40 87,09 a 87,40 89,81 a 90,05 92,54 a 92,70 92,09 a 92,40

da 50 a 115,9 85,40 a 86,12 87,40 a 88,12 87,40 a 88,12 90,05 a 90,60 92,70 a 93,06 92,40 a 93,12

da 116 a 200 86,13 a 86,60 88,13 a 88,60 88,13 a 88,60 90,60 a 90,95 93.06 a 93,30 93,13 a 95,60

In conclusione, installando un generatore di calore in nuovi impianti termici, ristrutturati o per sostituzione, l’installatore nella sua analisi di combustione deve verificare un rendimento minimo superiore a quanto previsto nella seconda tabella, a seconda della potenzialità, tenendo presente di aumentare di 2 punti la lettura, come nella D.G.R. al comma 13 è specificato.

Lo stesso vale per le manutenzioni considerando i rendimenti previsti alla data di installazione del generatore.

Dalla stessa DGR, stesso articolo e stesso comma, riportiamo i rendimenti minimi per i generatori di aria calda

Generatori ad aria calda

Prima del 29 ottobre 1993

Dopo del 29 ottobre 1993 Potenzialità

termica kW ή = 77+2 log Pn ή = 80+2 log Pn da 5 a 19,9 da 78,40 a 79,60 da 78,40 a 79,60 da 20 a 34,9 da 79,60 a 80,09 da 79,60 a 80,09 da 35 a 49,9 da 80,09 a 80,40 da 80,09 a 80,40 da 50 a 115,9 da 80,40 a 81,13 da 80,40 a 81,13 da 116 a 200 da 81,13 a 81,60 da 81,13 a 81,60

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DM 8/11/2019

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 8 novembre 2019

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

Sulla G.U. n. 273 del 21 novembre 2019 è stato pubblicato il DM 8/11/2019 che abroga il D.M. del 12 aprile 1996.

Per le nuove disposizioni rimandiamo alla lettura del testo integrale del Decreto che può essere scaricato gratuitamente dai soci dal sito www.abiweb.it e di cui riportiamo uno stralcio.

Di nostro interesse è quanto all’art. 5 comma 1 si prescrive: Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni.

Pertanto tutti gli impianti superiori ai 35 kW (impianti per la produzione di calore civili extradomestici: climatizzazione di edifici e ambienti - produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore -cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani - lavaggio biancheria e sterilizzazione - cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari) dovranno avere una certificazione dei VV.F o dovranno adeguarsi.

Il Decreto entra in vigore il 21 dicembre 2019.

I terzi responsabili sono consigliati di verificare la loro documentazione onde non incorrere in spiacevoli situazioni.

Art. 1 Campo di applicazione commi omissis ……….

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.

Per gli impianti esistenti si applicano le specifiche disposizioni indicate nell’art. 5 e nell’allegato 1 di cui all’art. 3.

articoli omissis ……….

Art. 5. Disposizioni per gli impianti esistenti

1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni.

2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.

3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

4. Successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l’adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Per le attività soggette alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati i relativi procedimenti.

Art. 6. Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto previsto nell’art. 5, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più applicabili le precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero dell’interno.

2. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(9)

ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI

Via Paolo Cuzzetti n° 15 - 25136 Brescia - Tel. 030-2001836 Fax 030-2092793 www.abiweb.it - e-mail: info@abiweb.it - C.F.80046810174 - P.I. 03571250178

Martedì, 3 Dicembre 2019

(dalle ore 19.00 alle ore 20.00)

Nuove opportunità associato ABI

Portale Pronto ABI e assicurazione impianti

L’incontro, GRATUITO, è aperto a tutti con precedenza soci ABI / EVO / RNIE , si terrà presso:

ABI - Via Paolo Cuzzetti, 15 - Brescia (BS)

Per ragioni organizzative è indispensabile inviare l’adesione entro Lunedì, 2 Dicembre 2019 tramite : E-mail: info@abiweb.it oppure su https://corsi.rnie.it

MODULO DI ADESIONE:

Ditta ………...…………..……....………...…… P.I. ……...………...……..……

Via ……….……...…… Cap ……….………. Comune ………...………

Telefono ………….………....…...…… E-mail: …...………...………...………

Partecipanti:

Sig……...……….………...…... Sig………...………...…....

SI AUTORIZZA, ai sensi del GDPR 679/2016 il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali dell’ Ente.

Data... Firma ………

C

ore 19.00 Registrazione partecipanti e Inizio Lavori Relatori: Caliandro Gianfranco – Di Luca Andrea

 Idraulici ed elettricisti certificati ABI.

 Internet: strumento INDISPENSABILE per aumentare visibilità propria azienda.

 Sito INTERNET dedicato - APP scaricabile da qualsiasi portale.

 Ricerca installatore per zona geografica – Profili personalizzati.

Polizza assicurativa sugli impianti installati.

Ore 20.00 Chiusura lavori.

Pagina 9 di 16 ABI Notizie 9-2019

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Riconoscimento n.2 CFP Riconoscimento 4 CFP PATROCINIO Corso riconosciuto Ordine dei periti industriali Registro nazionale e periti industriali laureati italiano professionale

della provincia di Brescia

ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI

Via Paolo Cuzzetti n° 15 - 25136 Brescia - Tel. 030-2001836 Fax 030-2092793 www.abiweb.it - e-mail: info@abiweb.it - C.F.80046810174 - P.I. 03571250178

in collaborazione con

C

Organizza INCONTRO tecnico

Lunedì, 9 Dicembre 2019 ore 14.00

presso

“ Sala Meeting ATENA RESTAURANT“

- Via Codignole, 52 Brescia

Ore 14.00-14.30: Registrazione partecipanti Inizio lavori ore 14.30

Geom. Giuseppe Patarnello

(Funzionario Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia) Dott. Ing. Giovanni Fontana

(Italtherm)

Sig.re Paolo Marcati

(Amministratore Unico AN CAMINI) Avv. Edoardo Riccio

(Centro studi nazionale ANACI)

Domande e confronto diretto con i partecipanti.

Fine lavori ore 18.30

Apericena area Atena Garden

Partecipazione GRATUITA (posti limitati)

(indispensabile inviare adesione tramite MODULO DI ISCRIZIONE allegato)

Pagina 11 di 16 ABI Notizie 9-2019

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ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI

Via Paolo Cuzzetti n° 15 - 25136 Brescia - Tel. 030-2001836 Fax 030-2092793 www.abiweb.it - e-mail: info@abiweb.it - C.F.80046810174 - P.I. 03571250178

Modulo iscrizione

Per ragioni organizzative è indispensabile inviare l’adesione entro Giovedì, 5 Dicembre 2019 in quanto i posti sono limitati

tramite E-mail: info@abiweb.it

- Ditta:………...…………..……....…...………..………

Sig. ……...……….………... Sig. .………...….………

- Professionista:

Sig. ……...……….………...

Ordine / Collegio Professionale: .………...

Provincia:……….

N° di iscrizione: ………

- Codice Fiscale:

………...…………..……....………...

- Indirizzo:

Via…...…… Cap ……….………. Comune ………...……….

Telefono.………....…...…… E-mail: ……...………....

SI AUTORIZZA, ai sensi del GDPR 679/2016 il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali dell’Ente.

Data...…… Firma ……….

Lunedì, 9 Dicembre 2019 - ore 14.00

presso “Sala Meeting ATENA RESTAURANT” - Via Codignole, 52 Brescia

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ANGOLO ELETTRICO

Quando le norme si fanno troppo spigolose…

FV? Tocca FER

Con i nuovi obiettivi di incremento della potenza fotovoltaico installata per il 2030, il decreto FER ha rimesso in campo incentivi per l’installazione, fra le varie voci, di impianti di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

Di seguito si riportano le principali novità.

Innanzitutto l’incentivo esclude i piccoli impianti (salve le detrazioni fiscali previste) : si può accedere all’incentivo se l’impianto è superiore a 20 kW, valore ottenuto dalla somma delle potenze nominali di tutti moduli fotovoltaici.

L’incentivo dura 20 anni dall’entrata in esercizio commerciale dell’impianto.

L’incentivo non è applicabile a:

- Impianti esistenti, anche se rifatti con nuovi componenti

- Potenziamento di impianti esistenti - Installati a terra su aree agricole - Generalmente impianti per cui il GSE

svolge attività di supporto - Sistemi di accumulo

- Impianti realizzati per obbligo di legge Per ottenere l’incentivo:

- I lavori devono iniziare dopo l’inserimento in posizione utile in graduatoria

Cioè? Come si stabilisce la graduatoria?

Si parte dalla tariffa al MWh (i valori saranno ridotti del 5% dal 01/01/2021):

Il produttore indica la tariffa offerta, ovvero con la percentuale di ribasso che è disposto ad accettare (il massimo ribasso ammesso è del 30%). Su questo parametro si stabilisce la graduatoria (in caso di parità vengono considerati altri fattori).

Altri fattori che causano un’ulteriore riduzione del contributo sono:

- contributo in conto capitale (riduzione fino al 26%)

- trasferimento dell’impianto a terzi (riduzione del 50% della tariffa offerta) - messa in esercizio in ritardo (riduzione del 0.5% al mese con un massimo di 6 messi ammissibili)

- riammissione dell’impianto all’incentivo dopo decadenza: 5% di riduzione

Fattori che aumentano l’incentivo:

- Installazione su copertura con rimozione di eternit o amianto: 12

€/MWh (P < 1MW)

- Incentivo autoconsumo > 40% annuo:

10 €/MWh (P < 100 kW)

E’ da ricordare che il bando potrebbe essere chiuso anticipatamente al raggiungimenti degli incentivi erogabili.

a cura dello Studio Tecnico Dott. Filippini Per. Ind. Alessandro

filippini.progetti@gmail.com Tel. 3286657839

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ELETTRODUBBIO

a cura di Angelo Baggini Università degli Studi di Bergamo Dipartimento Ingegneria Industriale Elettro 08/2019, ed. Tecniche Nuove

VALUTAZIONE RISCHI

D. Per fare la valutazione del rischio relativo al fulmine, che abilitazione bisogna avere ?

R. Inizio con la risposta diretta: in questo momento per fare la valutazione del rischio relativo al fulmine non è necessario avere alcuna abilitazione particolare. Però, visto che ho l’opportunità, aggiungo che questo non esclude, anzi dovrebbe rafforzare, il concetto che per fare una valutazione bisogna saperla fare (come del resto qualsiasi cosa).

Il riferimento normativo per la valutazione del rischio dovuto a fulmini a terra in una struttura o in un servizio è costituito dalla parte 2 della Norma CEI EN 62305.

Lo scopo di questa parte della Norma IEC 62305 è di fornire la procedura convenzionale per la determinazione di detto rischio. Una volta che sia stato stabilito un limite superiore per il rischio tollerabile, questa procedura permette la scelta di appropriate misure di protezione da adottare per ridurre il rischio al limite tollerabile o a valori inferiori.

La disponibilità di un metodo convenzionale di valutazione e anche di software che ne permettano l’applicazione rapidamente non significa che l’operazione non debba essere condotta con attenzione e con le idee chiare.

TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO

D. Mi sono permesso di realizzare uno schema di principio funzionale per poter meglio spiegare e dare modo di comprendere i dettagli del mio quesito. Lo schema qui presente rappresenta lo status attuale e l’ipotesi da realizzare. La posizione dicotomica con il professionista contattato è

quella che in virtù dei carichi (elettrodomestici) a valle del trasformatore di isolamento – in particolare i piezometrici – (caldaia e gas cucina) il professionista sostiene di mantenere collegata la presa a terra (pozzetto - picchetti) dell’intera abitazione.

Personalmente, pur capendo il problema di un riferimento flottante per i piezoelettrici (del quale non ho soluzione al momento), avrei voluto che si realizzasse la soluzione indicata nel grafico alla voce “Ipotesi da realizzare”. Ovvero, mantenere a equipotenziale tutti i carichi a valle del trasformatore, continuando a tenere collegate le carcasse degli elettrodomestici al cavo tigrato (giallo/verde), ovviamente senza collegare al pozzetto di terra e separare quindi la terra del circuito primario del trasformatore, dall’intera abitazione. Sulla targhetta del trasformatore è

indicato che è un trasformatore schermato e null’altro.

Il quesito quindi è: terra sì o terra no? A monte del trasformatore, come già citato, c’è l’intenzione di installare degli scaricatori di sovratensione e di mantenere anche il differenziale con riarmo automatico. Inoltre, per limitare la tensione e corrente di spunto quindi prevenire distacchi dal contatore Enel elettronico, si pensava di installare un semplice contrappeso resistivo - non disegnato nello schema - che intervenisse sul primario del trasformatore e che dopo qualche secondo, attraverso un relè di potenza, bypassasse la resistenza che di fatto funge da limitatore di corrente al ritorno del 230 V. Tutto questo, nel caso in cui dovesse mancare l’alimentazione, cosa che nostra zona capita di frequente !

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R. Torno volentieri su questo argomento, che era già stato oggetto di un quesito all’interno della rubrica pubblicata sul fascicolo di settembre, poiché mi sembra particolarmente interessante.

La soluzione che prospetta il lettore, perlomeno dal punto di vista della sicurezza elettrica per la protezione contro i contatti indiretti, mi sembra realizzabile purché il sistema a valle del trasformatore abbia tutte le caratteristiche richieste dalla Norma CEI 64-8 per la protezione per separazione elettrica, ovvero sinteticamente:

1. la sorgente di alimentazione deve essere almeno un trasformatore con isolamento semplice;

2. l’estensione del circuito deve soddisfare la condizione UL ≤ 100.000 Vm, dove L è

l’estensione del circuito in metri e U è la tensione nominale del sistema elettrico in volt;

3. il neutro non deve essere collegato a terra;

4. tutte le masse devono essere collegate a un collettore equipotenziale a sua volta isolato dall’impianto di terra di protezione.

Detto ciò, va precisato però che, affinché il trasformatore di isolamento possa provvedere al meglio alla protezione contro le sovratensioni transitorie, sarebbe preferibile collegare a terra il neutro e le masse del circuito a valle e quindi adottare un metodo per la protezione contro i contatti indiretti diverso.

MICRO – INTERRUZIONI

D. Di recente ho svolto una perizia tecnica nell’ambito di una valutazione di guasti alle macchine utensili di una officina meccanica.

I guasti derivano da micro-interruzione nella rete elettrica che, durante l’azionamento degli utensili mediante controllo numerico di alta precisione, creano spesso dei danni all’elettronica di gestione (stiamo parlando di danni per decine di migliaia di euro solo negli ultimi cinque anni).

Per risolvere la questione, vista la grande quantità di macchine a controllo numerico presenti in sito, si optava per un gruppo di continuità avente la potenza erogabile pari alla massima prelevata dalla rete, aumentata del 10%.

Esempio: fornitura trifase con neutro da 100 kW, prelievo di 85/90 kW => UPS da 100 kW- 110/120 kVA.

I vari costruttori interpellati però, e giustamente, mi hanno fatto notare che occorre conoscere l’energia c.d. (di ritorno) ovvero l’energia che gli azionamenti sviluppano nella fase di frenatura delle macchine che, evidentemente, deve essere dissipata in qualche modo, pena il rischio di provocare dei guasti ai gruppi di continuità.

Ho chiesto al titolare dell’azienda se sia a conoscenza di qualche dato in merito alle sue macchine ma non ho avuto risposta (il che non mi ha certo sorpreso).

Quindi, per poter dimensionare correttamente il tutto, come misuriamo questa energia?

E come la trattiamo, relativamente all’installazione degli UPS?

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R. Problema interessante che richiede di essere affrontato con particolare attenzione per non rischiare di finire dalla classica padella nella brace.

Iniziamo con “la fisica” del contesto:

• le macchine utensili hanno delle masse rotanti in gioco collegate agli azionamenti elettrici;

• durante la frenata la macchina elettrica dell’azionamento non può che comportarsi da generatore reimmettendo in rete l’energia cinetica immagazzinata nella massa rotante;

• questa energia raggiunge le batterie dell’UPS e tende a caricarle facendo aumentare la tensione del bus CC che può raggiungere facilmente (dal momento che le batterie erano probabilmente già cariche) valori tali da portare all’intervento della protezione di massima tensione del bus CC.

Insomma, tutto arriva dalla conversione (con le dovute efficienze) dell’energia cinetica immagazzinata nelle masse in rotazione.

Se una macchina frena e un’altra sta funzionando, il bilancio potrebbe essere ancora negativo e quindi non invertire il flusso dell’energia, ma ovviamente si possono presentare delle occasioni in cui l’energia prodotta dalla frenatura non viene assorbita completamente dalle altre macchine e carichi in funzione.

La via più immediata per conoscere l’entità di tale fenomeno sembra essere quella di organizzare una campagna di misure registrando e analizzando potenza, corrente e tensione per un certo periodo (che deve essere sufficientemente significativo per rappresentare le lavorazioni più onerose).

In mancanza dell’UPS, la citata energia infatti torna in rete e quindi ci dovremmo trovare di fronte, a tratti, a delle inversioni del flusso della potenza.

Si tratta della potenza cercata.

Preciso che gli strumenti da usare, per la campagna di misura, devono avere una frequenza di campionamento e di registrazione adeguata alla velocità di variazione dei fenomeni in gioco e, di solito, questo non avviene con gli strumenti da quadro.

Molto probabilmente occorre prevedere l’utilizzo di un analizzatore portatile sufficientemente prestazionale.

Alternativamente, ma il primo metodo mi sembra assai preferibile, si potrebbe anche operare sulla base di considerazioni teoriche.

Per semplicità ragioniamo su una singola macchina per poi applicare coefficienti di contemporaneità e utilizzazione.

Si tratta di computare, sulla base della documentazione tecnica, per ciascuna macchina la massa del massimo pezzo che può essere lavorato assieme alla massa del rotore del motore e delle altre parti della macchina stessa poste in rotazione.

Trascurando a favore di sicurezza il rendimento di conversione si stima l’energia di ritorno in rete e, noto il tempo di frenata, la potenza corrispondente.

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