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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

T RIBUNALE DI S CIACCA

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Antonio Tricoli Presidente

dr. Valentina Stabile Giudice dr. Valentina Del Rio Giudice

dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa iscritta al n. 539 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell’anno 2020 vertente

TRA

LUZZARDI NINFA, nata a Caltabellotta (AG), in data 02/01/1961, elettivamente domiciliata in Sciacca, Via A. Segni, n.23 D presso lo studio dell’Avv. Parinisi Vincenzo, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte ricorrente – CONTRO

LUZZARDI GIUSEPPINA nata a Sciacca in data 27/09/1950 in pro- prio e nella qualità di amministratrice di sostegno di LUZZARDI DOME- NICA, nata a Caltabellotta in data 25/02/1956, elettivamente domiciliata in, Lucca Sicula, Via Vittorio Emanuele N.106 presso lo studio dell’Avv.

Danna Pasquale che la rappresenta e difende unitamente all’avv. CA- STELLANO VINCENZO per mandato in atti;

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R.G. n. 539/2020

– parte resistente – E

ROTOLO GIUSEPPINA, residente in Burgio (AG), C.le Napoli n. 3;

ROTOLO ANTONINO, residente in Caltabellotta (AG), via Monte Cas- sino, n. 3;

INCALCATERRA FRANCESCA residente in Villafranca Sicula (AG), via Turco, n. 9;

INCALCATERRA CARMELA, residente in Munchen (Germania), Neunkirchener Str., 12;

INCALCATERRA BIAGINA, residente in Grobenzell (Germania), Kir- chenstrasse, 9;

TRAMUTA JESSICA residente in Ribera (AG);

TRAMUTA VITO GIANLUCA, residente in Villafranca Sicula (AG), via Turco, n. 9;

TRAPANI VALENTINA ROSA, residente in Munchen (Germania), Neunkirchener Str., 12;

TOSCHI ALESSIA FRANCESCA, residente in Grobenzell (Germania), Kirchenstrasse, 9.

–resistenti contumaci – ECON L’INTERVENTO

del Pubblico Ministero

– interveniente necessario – Oggetto: Interdizione

Conclusioni delle parti: All’udienza del 10/03/2021 le parti conclude- vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.

RG n. 539/2020

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MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso per interdizione del 25-06-2020, Luzzardi Ninfa, sorella di Luzzardi Domenica ha chiesto al Tribunale la pronuncia dell’interdizione di Luzzardi Domenica, con tutte le conseguenze di legge, dichiarando di essere disponibile sin da subito ad assumere l’ufficio di tutore dell’interdicenda.

A sostegno della propria domanda la Luzzardi ha rappresentato al Tri- bunale:

che la sorella Domenica risulta versare sin dalla nascita in condizioni di abituale infermità mentale tali da renderla assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, oltre che di compiere i normali atti quoti- diani della vita;

che la suddetta Luzzardi Domenica, cointestataria di beni immobili, non è in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali, tanto da es- sere stata dichiarata invalida al 100% e totalmente incapace di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita;

che la stessa è già stata sottoposta ad amministrazione di sostegno, con decreto del Giudice Tutelare del 27-04-2012;

che le predetta forma di tutela non risulta idonea a proteggere i biso- gni e le aspirazioni dell’interdicenda, totalmente incapace di esprimere la propria volontà a causa della condizione di abituale ed irreversibile infer- mità totale di mente che la affligge.

Con memoria del 14-09-2020 si è costituita in giudizio Luzzardi Giu- seppina in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno di Luz- zardi Domenica, eccependo la infondatezza della domanda svolta dalla ri-

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corrente della quale ha chiesto pertanto il rigetto.

Sentite le parti nel corso della prima udienza di comparizione il Giudi- ce istruttore ha invitato la ricorrente a documentare le regioni economi- che che giustificassero l’aggravamento dell’amministrazione di sostegno già in essere.

Alla successiva udienza del 10.03.2021, la ricorrente ha omesso il de- posito della documentazione relativa alle condizioni patrimoniali dell’interdicenda, dichiarando di aderire alle domande della resistente, e chiedendo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Tanto premesso, deve rilevarsi che sebbene nel corso del giudizio è ve- nuta meno la materia del contendere, non essendovi più interesse ad una pronuncia sul merito della domanda, questo Collegio è chiamato a prov- vedere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Ne deriva la necessità di verificare la fondatezza delle domande e delle eccezioni delle parti.

A tal proposito, è opportuno premettere che il procedimento di interdi- zione, pur presentando numerose peculiarità, essendo caratterizzato dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natu- ra e non disponibilità degli interessi coinvolti, dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, che esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo, dagli ampi poteri inquisitori del giudice, dalla particolare pubblicità della sentenza e dalla sua revocabilità, si configura pur sempre come un procedimento conten- zioso speciale, il che comporta l'applicazione ad esso di tutte le regole del

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In particolare, essendo anche in questo caso il regolamento delle spe- se conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, la condanna al pagamento delle spese di lite legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi. (cfr Cass. civ. Sez. I, 09/11/2005, n. 21718)

Ciò posto, venendo all’esame del merito deve rammentarsi che, come è noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19.3.2004, con il dichia- rato scopo di «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana» (art. 1 L. 6/2004), non solo ha intro- dotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell’amministrazione di so- stegno, ma ha anche significativamente rimodulato i presupposti per far luogo all’interdizione e all’inabilitazione degli infermi di mente.

Si è così attuata la modifica dei tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione, in una ottica meno custodialistica e maggiormente orientata al rispetto della dignità umana ed alla cura complessiva della persona e della sua personalità, e non già del solo suo patrimonio.

Sotto quest’ultimo profilo, mentre secondo la previgente formulazione dell’art. 414 cod. civ. all’abituale infermità mentale comportante l’incapacità di provvedere ai propri interessi conseguiva automaticamente ed ineluttabilmente l’interdizione, a seguito della riformulazione del pre- detto art. 414 cod. civ. operata dall’art. 4 L. n. 6 del 2004, in presenza

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degli stessi presupposti l’interdizione va dichiarata solo quando «ciò è ne- cessario per assicurare» all’infermo «adeguata protezione».

La funzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno e le in- novazioni apportate dalla L. n. 6 del 2004, agli istituti codicistici in mate- ria di incapacità personale, pone al centro dell'attenzione non più la sola cura del patrimonio, ma piuttosto la persona e le sue esigenze, appre- stando uno strumento di estrema semplicità procedurale ed elasticità di contenuti, modellato secondo la necessità e le circostanze, e tale da non incidere radicalmente e permanentemente sulla capacità di agire del be- neficiario.

L’incapacità di provvedere ai propri interessi ovvero, più in generale, di espletare le funzioni della vita quotidiana, non è più di per sé sufficiente per giustificare un intervento integralmente limitativo della capacità di agire.

Nel nuovo sistema, l’orizzonte valutativo da tenere presente si allarga rispetto a tale limitata prospettiva per inquadrare l’effettivo bisogno di protezione del soggetto interessato, la cui natura ed entità finiscono con l’assumere rilievo decisivo ai fini della valutazione che il giudice deve ope- rare nella scelta e nella graduazione (si consideri il totale mutamento di prospettiva sotteso alle previsioni di cui all’art. 405, comma 5, nn. 3) e 4), e 409 cod. civ., ma si consideri anche il nuovo art. 427, comma 1, cod.

civ.) dello strumento protettivo da adottare a tutela dell’incapace.

Ed è ovvio, innanzi tutto, che tale valutazione dovrà essere condotta al- la luce del principio generale che deve ispirare gli interventi in materia stabilito dal richiamato art. 1 della L. n. 6 del 2004, ossia quello della

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Tale criterio, secondo l’ormai consolidato orientamento della Cassazio- ne, «rappresenta la "stella polare" destinata ad orientare l'interprete nella esegesi della nuova disciplina, anche con riguardo ai rapporti tra la figura dell'amministrazione di sostegno e le altre forme di protezione degli incapa- ci, e, in particolare, a guidare il Giudice nella impegnativa attività cui la normativa di cui si tratta, come sarà di seguito precisato, lo chiama» (Cass.

civile, sez. I, 12 giugno 2006 , n. 13584).

D’altro canto già la Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, tra l'altro, degli artt. 404 e 405 c.c., numeri 3 e 4, e art. 409 c.c., nel testo introdotto dalla L. n. 6 del 2004, sollevata proprio sotto il profilo della mancata indicazione di chiari criteri selettivi per la distinzione dell'amministrazione di sostegno dalla interdi- zione e dalla inabilitazione, aveva sottolineato che la nuova disciplina af- fida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura pos- sibile, e di ricorrere alla interdizione solo se non ravvisi interventi di so- stegno idonei ad assicurare tale protezione (Corte Cost. n. 440 del 2005).

La Corte di Cassazione, nella pronuncia del giugno 2006, ha inoltre chiarito che occorre tendere alla “massima salvaguardia possibile dell'au- todeterminazione del soggetto in difficoltà, attraverso il superamento con- cettuale del momento autoritativo, consistente nel divieto, tradizionalmente imposto a suo carico, del compimento di una serie, più o meno ampia di at- tività, in correlazione al grado di incapacità, a favore di una effettiva prote- zione della sua persona, che si svolge prestando la massima attenzione al-

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la sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzio- nale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo”.

In tale ottica, il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra l'amministrazione di sostegno e la interdizio- ne, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole non potrebbe essere individuato con riguardo ad un elemento meramente “quantitativo”, e, cioè, tenendo conto del quantum della incapacità dalla quale il soggetto da proteggere è affetto, come sarebbe confermato anche dalla formulazio- ne dell'art. 404 c.c., introdotto dalla L. n. 6 del 2004, che indica come be- neficarlo dell'amministrazione di sostegno chi si trovi nella impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere ai propri interessi, così la- sciando intendere che essa possa essere anche totale e permanente.

Il discrimen consisterebbe piuttosto nella idoneità dell'uno o dell'altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato.

In quest’ottica, l’interdizione si presenta come extrema ratio cui ricorre- re solo quando i meno limitativi strumenti dell’amministrazione di soste- gno e dell’inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell’infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri interessi.

Quindi, i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela ora previsti dall’ordinamento, non potranno prefigurarsi in astratto e con nettezza, poiché l’individuazione della tecnica giuridica adeguata alla protezione del soggetto impossibilitato alla cura personale dei propri interessi andrà compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e pa-

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trimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, il criterio quantitativo non sembra, di per sè solo, offrire un utile strumento di di- stinzione tra i presupposti per l'amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione.

A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art.

414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abitua- le infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri inte- ressi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno (Cass. civile, sez. I, 12 giugno 2006 , n. 13584).

Poste tali premesse, può passarsi all’esame nel merito del caso concre- to all’esame del Collegio.

Nel caso di specie, non sono emerse risultanze istruttorie idonee a giu- stificare l’ulteriore aggravamento delle misure adottate a tutela degli inte- ressi di Luzzardi Domenica, non avendo la parte ricorrente nulla dedotto in ordine alle ulteriori sopravvenute esigenze di tutela degli interessi della sorella tali da giustificare l’adozione della più restrittiva misura dell’interdizione in luogo di quella, già disposta, dell’amministrazione di sostegno.

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Alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda di interdizione avrebbe dovuto essere rigettata con conseguente condanna della parte ri- corrente alla refusione delle spese di lite sostenute da Luzzardi Giuseppi- na in proprio e nella qualità di amministratrice di sostegno di Luzzardi Domenica.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi- tuite ed il Pubblico Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa definitivamente pronunciando

dichiara cessata la materia del contendere

condanna Luzzardi Ninfa alla refusione delle spese di lite sostenute da Luzzardi Giuseppina che si liquidano in complessivi € 1.500,00 per com- pensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e c.p.a come pe legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data 07/01/2022.

Il Presidente Il Giudice Estensore Antonio Tricoli

Valentina Stabile

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ.

mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

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