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Regime transitorio dell’istituto della ultradecennalità a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina ordinamentale.

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Regime transitorio dell’istituto della ultradecennalità a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina ordinamentale.

(Risposta al quesito del 10 giugno 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 giugno 2009, ha adottato la seguente delibera:

"- visto il quesito posto con nota in data 1 luglio 2008 del Presidente della Sezione feriale della Corte d'appello di … avente ad oggetto: "Dott.ssa …, giudice del Tribunale di …. Richiesta proroga decennalità (art. 3 Regolamento CSM 13.3.2008)",

Osserva

Il quesito avanzato dalla dott.ssa …, in servizio presso il Tribunale di …, pone il problema della portata del regime transitorio dell'istituto della ultradecennalità a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina ordinamentale.

Invero sotto la vigenza della Circolare sulle tabelle 2006/2008 la dott.ssa … veniva invitata ai sensi a del par. 46.4 ad esprimere, entro il termine di un anno, la preferenza per la nuova assegnazione.

Successivamente e comunque in periodo antecedente al trasferimento ad altro settore dell'ufficio è entrata in vigore la nuova normativa.

In tale contesto il magistrato ha posto in termini dubitativi se fosse effettivamente decorso il termine di dieci anni nella medesima funzione atteso che, per tre anni, aveva svolto funzioni pretorili, ed ha rilevato, altresì, la sussistenza della possibilità di una proroga nelle medesime funzioni.

In primo luogo è da evidenziare che il regime transitorio è espressamente disciplinato dalla nuova normativa di attuazione dell'istituto, così come codificato in sede di normazione secondaria, segnatamente il comma 2 dell'art. 5 Regolamento delle ultradecennalità, deliberato dal Consiglio il 13 marzo 2008, testualmente recita: “2. Ai magistrati che svolgono funzioni giudicanti che hanno già maturato una permanenza ultradecennale nella medesima posizione tabellare in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento e a coloro che la maturano entro il 31 dicembre 2008 si applica la disciplina di cui al paragrafo 46, punti 3, 4 e 5, della Circolare sulle tabelle 2006-2007, ma i termini annuali ivi previsti sono ridotti a sei mesi”.

Risulta pertanto evidente che al magistrato, che abbia ricevuto la comunicazione di esprimere preferenza in ragione del decorso del termine decennale, deve applicarsi la pregressa normativa con un accorciamento dei termini procedurali da un anno a sei mesi.

In sostanza il periodo di un anno entro il quale il magistrato poteva indicare preferenza di cui tener conto nei concorsi banditi dal dirigente (il cui decorso, senza che si fosse perfezionato il tramutamento all'esito delle procedure concorsuali, consentiva il trasferimento d'ufficio), in base al regime transitorio si è ridotto a sei mesi.

Quanto alla circostanza che il periodo di dieci anni non sarebbe trascorso in virtù delle pregresse funzioni pretorili esercitate sino alla unificazione degli uffici, ragione per cui tali anni non avrebbero dovuto essere computati, è da rilevare come al par. 46.1 della Circolare in vigore al momento del computo (Circolare sulle formazione tabelle 2006/2008) si fa espressamente riferimento alla circostanza che nel computo dei dieci anni debba tenersi conto anche dei periodi di esercizio delle funzioni nelle preture precedentemente alla unificazione, se svolte nel medesimo settore.

E' da rilevare, infine, che in ordine alla possibilità di concedere una proroga nell'esercizio delle funzioni, una volta decorso il termine decennale, l'art. 19, co. 1, ultima parte, D.lgs. 160/2006 dispone testualmente:“… il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni”.

L'art. 3 del Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio deliberato dal Consiglio il 13 marzo 2008 dispone testualmente:“La proroga di cui all'art. 19 del D. Lvo n.

160 del 2006 è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta adeguatamente

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motivata e documentata del dirigente dell'Ufficio, da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine massimo di permanenza. L'eventuale provvedimento di proroga interviene entro il termine di scadenza, sentito se del caso il Consiglio giudiziario”.

In altri termini è necessario che l'istanza di proroga, che non determina alcun arresto nel procedimento di tramutamento, indichi specificamente i procedimenti (udienze preliminari o dibattimenti già aperti) per i quali la stessa è richiesta. La proroga avrà pertanto durata fino alla definizione degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a due anni.

Tanto premesso

delibera

di rispondere che nel caso di situazione di ultradecennalità maturata precedentemente all'entrata in vigore del D.lgs. 160/2006 si applica la disciplina transitoria prevista dall'art. 5 comma 2 Regolamento delle ultradecennalità approvato dal Consiglio il 13 marzo 2008.".

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