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S.I.Ve.M.P Cassazione Penale sentenza n. 18252 1 Cassazione Penale, Sezione. II, Sent. n. 18252 del 11/05/2007 omissis

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S.I.Ve.M.P Cassazione Penale sentenza n. 18252

1 Cassazione Penale, Sezione. II, Sent. n. 18252 del 11/05/2007

omissis

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21 marzo 2006, il Tribunale di Gela dichiarava X.X. colpevole del delitto di truffa in danno della AUSL di X (distretto di X) e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di quattro mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa; lo assolveva dal delitto di falso (art. 483 c.p., art. 61 c.p., n. 2) di cui al capo A perchè il fatto non sussiste, in quanto mancavano gli elementi per ritenere che il soggetto che aveva ricevuto l'attestazione relativa alle dichiarazioni di reddito non veritiere fosse pubblico ufficiale.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore Generale della Repubblica che ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 483 e 357 c.p., al rilievo che la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta anche al titolare del laboratorio convenzionato con il S.S.N. perchè concorre a formare la volontà della P.A. in materia sanitaria nonchè a determinare il diritto alle prestazioni erogate, esercitando poteri certificativi ed autoritativi in sostituzione della stessa P.A.

Motivi della decisione Il ricorso è fondato.

Ed invero va confermato il principio secondo il quale il responsabile di casa di cura convenzionata è pubblico ufficiale perchè concorre a formare la volontà della pubblica amministrazione in materia di assistenza sanitaria, esercitando in sua vece poteri autoritativi e certificativi sulla base dei quali sorge in favore del titolare della convenzione il diritto al pagamento delle prestazioni documentate (cass. Sez. 5^, 9.3-5.4.2005 n. 12827).

In sentenza deve in conseguenza essere annullata, con rinvio al Tribunale di Gela per nuovo giudizio, che si adegui al principio di diritto enunciato.

P.Q.M.

Annullata l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Gela per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2007.

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