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CONTRATTO PRELIMINARE DI COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFI- CIE E SERVITU

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Academic year: 2022

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CONTRATTO PRELIMINARE DI COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFI- CIE E SERVITU’

In data 21 aprile 2021 In Palermo

tra i sottoscritti, da una parte:

- LA VECCHIA DIEGO, nato a Palermo il 6 novembre 1967 e residente in Palermo alla via Gioacchino Di Marzo n. 3, C.F.: LVC DGI 67S06 G273A, (di seguito per brevità denominata anche “Parte Promittente Concedente”)

e

- HF SOLAR 1 s.r.l., con sede legale in Palermo (PA), viale Francesco Scaduto 2/D, capitale sociale 10.000,00, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna 06842720820, R.E.A. n.

PA – 419887, in persona dell’amministratore e legale rappresentante Costantino A- gostino, nato ad Atene il 10 agosto 1978, domiciliato per la carica presso la sede del- la suddetta società ed autorizzato al presente in forza di Statuto, (di seguito per brevi- tà denominata anche “La società”), nonché congiuntamente le “Parti” e ciascuna di- sgiuntamente la “Parte”.

Premesso che

a) La Società ha interesse ad acquisire nel territorio del Comune di Naro (AG) la di- sponibilità di aree ove istallare tecnologia solare fotovoltaica e le relative infrastrut- ture per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare e delle relative opere accessorie e di collegamento (l’“Impianto”);

b) A tal fine La Società ha ritenuto idoneo allo scopo il terreno proprietà esclusiva di Parte Promittente Concedente sito nel territorio del Comune di Naro (AG), distinto in Catasto Terreni del citato Comune al foglio 162 particelle 124 e 55 di maggiore e-

Registrato a Palermo il 23/04/2021 al n. 13171 e

trascritto ad Agrigento il 23/04/2021 ai nn.

6720/5866 6721/5867

MASCARI GIOVANNI 2021.07.28 17:00:54

CN=MASCARI GIOVANNI C=IT

2.5.4.4=MASCARI 2.5.4.42=GIOVANNI RSA/2048 bits

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stensione complessiva pari a Ha 3,2650 (il "Terreno"); Il tutto confinante con pro- prietà aliena da tre lati e precisamente:

1)- appezzamento di terreno sito nel Comune di Naro (AG), contrada Tenutella, este-

so catastalmente ha 1 are 88 e centiare 75.

Risultante al Catasto Terreni del Comune di Naro al foglio 162, particella 124, AA seminativo di terza, ha 1.84.01, R.D. Euro 52,27, R.A. Euro 19,01; AB pascolo di terza, are 04.74, R.D. Euro 0,49, R.A. Euro 0,12;

2)- appezzamento di terreno sito nel Comune di Naro (AG), contrada Tenutella, este-

so catastalmente ha 1 are 37 e centiare 75.

Risultante al Catasto Terreni del Comune di Naro al foglio 162, particella 55, semi- nativo di quarta, ha 1.37.75, R.D. Euro 28,46, R.A. Euro 5,69;

Parte promittente concedente dichiara che il terreno oggetto del presente atto ha la destinazione urbanistica che risulta dal relativo documento rilasciato dal Comune di Naro in data 6 agosto 2020, prot. n. 102/2020, che certificato conforme dal No- taio Stefano Marsala di Piana degli Albanesi in data 21 aprile 2021 rep. n.

,all’originale allegato all’atto suo rogito del 18 gennaio 2021, rep. n. 5022, si allega alla presente sotto lettera “A”. Parte promittente Concedente dichiara, altresì, che dalla data del rilascio del detto documento ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti.

c) La società dopo l’ottenimento del preventivo di connessione alla rete di E- NEL/TERNA, necessario per la definizione della potenza in immissione ammessa alla rete e della posizione del punto di connessione, ha comunicato formalmente alla Parte Promittente Concedente l’esatta dimensione e posizione della porzione di Ter- reno necessaria alla realizzazione dell’Impianto e concordato con essa i confini geo- metrici della stessa al fine di non ostacolare o limitare l’accesso e l’utilizzo della re-

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stante parte di Terreno di proprietà della Parte Promittente Concedente che verrà svincolata e ritornerà quindi nella sua piena disponibilità.

d) La società, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte delle autori- tà competenti, intende installare sul Terreno un impianto solare fotovoltaico con ogni relativa installazione accessoria. L’ottenimento delle suddette autorizzazioni rappre- senta condizione sospensiva del presente contratto. Il contratto pertanto potrà iniziare a produrre i propri effetti solo a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni alla co- struzione dell’impianto.

e) Parte Promittente Concedente dichiara di aver ricevuto dalla Società cessionaria tutte le necessarie informazioni circa la realizzazione e le modalità di funzionamento dell’Impianto e delle Opere Accessorie di cui sopra;

f) In ragione di quanto sopra ed in considerazione degli investimenti che verranno effettuati, la società è interessata ad acquisire la disponibilità del Terreno e parte promittente cedente è interessata a cedere tutti i diritti tutti all'uopo occorrenti - e per- tanto (i) la costituzione in favore della Società del diritto di superficie sul terreno in- teressato dall’impianto (ii) la possibilità di realizzare ed utilizzare per l’intera durata del contratto e comunque secondo le pattuizioni in esso contenute le opere di viabili- tà (strade di accesso e collegamento al Terreno, strade destinate al trasporto della componentistica d’impianto ed alle relative aree di manovra) tramite la costituzione di specifiche servitù di passaggio elettrica di cavidotto/elettrodotto, di accesso e di passaggio e di ogni altro diritto reale sopra specificato, onere, o disagio che dovesse rendersi necessario ai fini della realizzazione, funzionamento e manutenzione dell’Impianto e delle opere ad esso accessorie;

g) Parte Promittente Concedente dichiara e garantisce sin d’ora e per tutta la durata del presente contratto: (a) di essere proprietaria esclusiva del Terreno, (b) di poterne

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disporre liberamente, (c) che il Terreno è (i) libero da pesi, vincoli, oneri, servitù pas- sive, ipoteche, privilegi e/o gravami di ogni genere, (ii) non è oggetto di alcun proce- dimento di natura civile o amministrativa né di alcun provvedimento giudiziale, ese- cutivo o conservativo che abbia l’effetto di pregiudicare in tutto o in parte la piena ed esclusiva proprietà o il pacifico godimento del Terreno e non vi sono circostanze che possano limitare o pregiudicare la costruzione, la messa in funzione e/o la gestione e manutenzione dell’Impianto (iii) non è oggetto di contratti di comodato, affitto o mezzadria né è stato concesso a terzi alcun diritto reale sullo stesso, (iv) è libero da costruzioni, immobili, manufatti, alberi e piantagioni che possano ostacolare la co- struzione e/o l’ottimale funzionamento dell’Impianto e (v) le attività nello stesso svolte sono state sempre realizzate in conformità alle disposizioni di legge e regola- mentari, sia nazionali che comunitarie, in particolare con riferimento alle normative ambientali e paesaggistiche;

- stante lo scioglimento parziale dell’atto di donazione del 21 ottobre 2017, rogito Notar Pietro Costamante di Palermo, rep. n. 23053, registrato il 16 novembre 2017 al n. 13950 e trascritto ad Agrigento il 16 novembre 2017 ai nn. 17562/14722, avvenuto in data 18 gennaio 2021, ai rogiti del Notaio Stefano Marsala, rep. n. 5022, annotato a margine della suddetta trascrizione il 10 febbraio 2021 ai nn. 2265/104, La Vecchia Diego dichiara di essere proprietario:

- dell’immobile indicato al superiore numero 1) in forza dell’atto di compravendita del 2 agosto 2000, rogito Notar Maria Concetta Tredici, allora di Naro, rep. n. 6410, trascritto ad Agrigento il 13 agosto 2000 ai nn. 13951/12048 da potere di Collana Grazia, nata a Campobello di Licata l’8 dicembre 1945 e Augello Giuseppe, nato a Gela il 24 gennaio 1967. Ai suddetti Collana Grazia e Augello Giuseppe il suddetto immobile era pervenuto in forza della successione rispettivamente al coniuge e padre

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Augello Vincenzo, nato a Canicattì il 16 aprile 1938 e deceduto a Gela il 6 gennaio 1995 (Dich. di Succ. del 15 giugno 1995, n. 576 e vol. 158);

- dell’immobile indicato al superiore n. 2) in forza dell’atto di compravendita del 19 aprile 2000, rogito Notar Maria Concetta Tredici, allora di Naro, rep. n. 6157, tra- scritto ad Agrigento il 27 aprile 2000 ai nn. 6828/5891 da potere di Augello Angelo, nato a Canicattì il 18 febbraio 1935.

Al suddetto Augello Angelo il suddetto immobile era pervenuto in forza dell’atto di divisione del 14 luglio 1973, rogito Notar Giovanni Iudice di Canicattì, registrato al n. 2177 e trascritto ad Agrigento il 18 luglio 1973 ai nn. 12440/11076.

h) ai fini di cui sopra le Parti hanno manifestato la propria disponibilità a perfeziona- re dapprima il presente contratto preliminare (il “Contratto Preliminare”) e, successi- vamente, il contratto definitivo (il “Contratto Definitivo”) nel quale verranno riporta- te per intero tutte le clausole e le condizioni richiamate di seguito nel presente Con- tratto Preliminare.

i) Parte Promittente Concedente assicura sin da ora la massima collaborazione con la Società al fine di ottenere tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per realizzare l’Impianto di produzione;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2. Oggetto del Contratto

2.1 La Vecchia Diego si impegna a costituire in favore di HF SOLAR 1 s.r.l. che, come sopra rappresentata e fatto salvo il successivo articolo 9, s’impegna ad accetta- re per sé e/o per la persona giuridica che si riserva di nominare al momento dell’intestazione definitiva con l’atto notarile, solo successivamente all’ottenimento

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delle autorizzazioni necessarie alla costruzione dell’impianto:

a) il diritto di superficie ai sensi dell’art. 953 c.c., così come il diritto di installare e mantenere sul Terreno, per l’intera durata del contratto definitivo, ogni costruzione utile o necessaria per la realizzazione, mantenimento ed esercizio dell’Impianto di produzione energetica da fonte solare e comunque per un periodo non inferiore ad anni trenta (30), con possibilità di rinnovo automatico per ulteriori anni dieci (10) sul terreno in Naro, al Catasto Terreni di Naro come sopra meglio riportato, al foglio 162 particelle 124 e 55, secondo l'elaborato grafico che si allega sub lettera "B", b) un diritto di servitù elettrica di cavidotto interrato, di accesso e di passaggio, anche con mezzi meccanici, rispettivamente a favore ed a carico delle particelle 124 e 55 del predetto foglio 162, il cui tracciato, larghezza media e lunghezza media, nonché la striscia di terreno asserviti saranno meglio individuati alla stipula del Contratto Definitivo (di seguito complessivamente anche le “Servitù”), nonché ogni altro onere disagio, o servitù che potrà rivelarsi utile per la costruzione dell’impianto di produ- zione.

c) a costituire in favore Enel Distribuzione S.p.A., o di altro ente da nominare, sulle particelle sopra citate del Foglio 162 per la costruzione della sottostazione/cabina e- lettrica e del elettrodotto/cavidotto i diritti di servitù di cavidotto ed elettrodotto e servitù di cabina elettrica e sottostazione in modalità perpetua ed inamovibile, su una porzione di terreno che verrà all’uopo individuata al momento dell’emissione da par- te di Enel della soluzione tecnica di connessione nella quale viene esplicitato il trac- ciato elettrico.

2.2 In particolare le Parti precisano e convengono che la concessione del diritto di superficie si concreterà nel potere di effettuare sul Terreno concesso in superficie, ogni forma di costruzione consistente a titolo esemplificativo in manufatti, torri, in-

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seguitori, cabine di trasformazione, inverter, elettrodotti per l'allacciamento alla rete pubblica di distribuzione elettrica e quant'altro necessario alla Società per la costru- zione, realizzazione e gestione dell’impianto.

2.3 Il Promittente Concedente, inoltre, si obbliga sin d’ora a rinunciare a qualsiasi diritto di ipoteca legale cui avesse eventualmente diritto sui diritti di superficie e ser- vitù concessi con il presente atto o con il contratto definitivo.

Il diritto di superficie e le Servitù avranno la durata massima stabilita nell’art. 3 del presente contratto preliminare.

2.4 Resta inteso tra le Parti che le porzioni di terreno indicate in questa fase sono fat- te a titolo indicativo sulla base di un progetto preliminare e che, all’esito del progetto esecutivo e in ogni caso prima della stipula del Contratto Definitivo, la Società co- municherà al Proprietario le eventuali variazioni al posizionamento dell’Impianto, delle opere accessorie e delle servitù la cui variazione si è resa necessaria in relazione alle esigenze tecniche e autorizzative dell’Impianto stesso.

Articolo 3. Durata del Contratto

3.1 Il diritto di superficie e le Servitù avranno la durata di 30 (trenta) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto Definitivo, fanno eccezione le servitù in fa- vore di Enel o del gestore della rete elettrica che saranno costituite in modalità perpe- tua ed inamovibile.

3.2 Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori anni 10 (dieci) alle medesime condizioni, fatto salvo il diritto di recesso anticipato di cui al seguente art.

4.3.

3.3 La Società avrà il diritto di recintare le suddette aree con i mezzi da lei ritenuti più idonei nonché di dotare la recinzione di sistemi anti intrusione ed a tal fine è e- spressamente autorizzata da Parte Promittente Concedente.

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3.4 Parte Promittente Concedente si obbliga a dare l’autorizzazione a frazionare le particelle interessate dall’installazione dell’impianto e degli accessori, a spese e cura della la Società ed a tal uopo si obbliga a conferire specifica procura speciale al fra- zionamento a tecnici di fiducia della Società.

Articolo 4. Prezzo

4.1 Il prezzo per la vendita del diritto di superficie e delle servitù sul Terreno, meglio descritte agli artt. 2 e 3 del presente contratto, è stato determinato dalle Parti

nell’importo di annui ad ettaro al netto di

imposte di registro e ipocatastali, oltre IVA se dovuta; Il prezzo verrà corrisposto tramite n° 30 rate annuali ciascuna del medesimo importo pari ad

, oltre le relative imposte di legge. Le Parti concor- dano e stabiliscono che il prezzo all’ettaro per anno suddetto e la conseguente rata annuale di prezzo sono da considerarsi immodificabili ed invariabili.

4.2 Le prime due rate di prezzo, pari ad

saranno pagate dalla Società alla Parte Promittente Concedente il giorno di

stipula del rogito definitivo, ciascuna delle successive 28 rate sarà corrisposta il me- desimo giorno di ciascuno dei ventotto anni successivi (esempio: se la stipula del Rogito avverrà in data 15 luglio 2019, in tale data verrà pagata la prima rata, mentre il 15 luglio di ciascun dei 28 anni successivi verranno corrisposte, anno per anno, ciascuna delle 28 rate). La trentesima annualità sarà scomputata dalle due rate antici- pate alla firma del rogito. A partire dal secondo anno il relativo corrispettivo sarà an- nualmente adeguato in misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati verificatosi nell’anno precedente.

4.3 Alla scadenza del trentesimo anno il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori anni 10 (dieci) alle medesime condizioni, salvo il diritto della Società di

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recedere anticipatamente comunicando la propria intenzione almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto.

4.4 Parte Promittente Concedente autorizza la Società a richiedere al competente Conservatore dei RR.II. con l’esonero di ogni sua responsabilità, l’annotazione dell’indicazione specifica sulle aree di esercizio del diritto di superficie e delle Servi- tù, senza la necessità di acquisire il previo consenso di Parte Promittente Concedente, ovvero senza la necessità del suo intervento ai fini della suddetta annotazione.

4.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo pattuito ai sensi del pre- sente articolo deve intendersi l’equo compenso spettante a Parte Promittente Conce- dente con riferimento alle finalità sopra descritte e che nessun altro compenso od in- dennizzo non espressamente previsto dal Contratto potrà essere dalla stessa preteso a qualsiasi titolo o ragione.

Articolo 5. Contratto Definitivo

5.1 La stipula dell'atto definitivo è altresì condizionata sosospensivamente ai seguenti eventi:

- che saranno state ottenute tutte le necessarie autorizzazioni per la realizzazione e messa in esercizio dell’Impianto di produzione;

- che l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto sia inoppugnabile considerando- si tale decorsi 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione su Gazzetta Ufficiale ovvero sul sito della Regione emittente l’autorizzazione.

- che saranno stati stipulati tutti gli accordi necessari con gli Enti pubblici (territoriali e non) interessati in ragione della particolare natura dell’opera che si intende realiz- zare;

- la valutazione positiva, laddove sopravvengano rilevanti modifiche del settore di mercato dipendenti da nuove fonti di energia ovvero vi siano richieste non ordinarie

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degli enti preposti alle autorizzazioni, in termini di economicità sostenibile ovvero tecnicamente sostenibile per la realizzazione dell'impianto.

5.2 Il verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo è essenziale per la Società per poter procedere alla stipula del Contratto Definitivo. Qualora il detto presupposto non si verifichi, il presente Accordo si intenderà privato dei suoi effetti. Le Parti si obbligano in tal caso a sottoscrivere apposito atto in forma autentica da cui consti che la condizione sospensiva è mancata, al fine di procedere alla definizione dei loro rap- porti contrattuali.

5.3. Ciascuna delle condizioni sospensive inserite nel presente contratto sono da in- tendersi poste nel solo interesse di parte Società cessionaria la quale può rinunziarvi.

5.4 Il Contratto Definitivo verrà stipulato avanti Notaio di fiducia della Società e tutti gli oneri conseguenti a tale adempimento, alla registrazione dell’atto e alla sua tra- scrizione saranno a carico della Società.

5.5 Il rogito dovrà contenere, mutatis mutandis, tutte le previsioni, le clausole e le pattuizioni del presente Contratto.

5.6 Parte Promittente Concedente si obbliga, altresì, a conferire alla stipula del con- tratto definitivo apposita procura speciale volta a frazionare le particelle interessate dall’installazione della cabina Enel e dalle relative opere infrastrutturali, cavidotti, accessori, etc., ed a sottoscrivere con ogni potere di legge l’atto di costituzione di servitù di cavidotto elettrodotto e cabina elettrica, anche in forma perpetua ed inamo- vibile, in favore di Enel, o di altro Ente a ciò preposto da nominare all’atto del con- tratto definitivo, delle particelle individuate nel preventivo di connessione alla rete elettrica.

5.7 Il diritto di superficie e le servitù sui Terreni verranno costituite in favore della Società a decorrere dalla stipula del rogito definitivo. Tutti i diritti, i frutti, gli oneri,

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le spese e le imposte inerenti i Terreni a decorrere dalla data di esecuzione saranno a completo favore e carico della Società. I Terreni saranno consegnati, liberi da perso- ne e cose contestualmente alla stipula del rogito da stipularsi entro il 21 ottobre 2022.

5.8 La società dovrà comunicare interdicendo di non poter procedere alla stipula del definitivo per mancato verificarsi dei presupposti autorizzativi necessari alla costru- zione e cessa in esercizio dell'impianto entro diciotto mesi dalla stipula del presente preliminare.

In alternativa alla stipula del Contratto Definitivo entro la data del 21 ottobre 2022, ove la Società dovesse avere necessità di ulteriore tempo, è concesso alla Società la facoltà di prorogare l'efficacia del presente accordo per ulteriori 18 (diciotto) mesi e quindi fino alla data del 21 aprile 2024. La volontà di avvalersi della anzidetta proro- ga dovrà essere comunicata alla Parte Promittente Concedente almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del diciottesimo mese. La validità della facoltà di proro- ga è subordinata al pagamento in favore della Parte Promittente Concedente dell'im-

porto di a titolo di ulteriore caparra

confirmatoria. A tal riguardo, le Parti precisano che il pagamento della somma di cui sopra per la proroga dovrà essere eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazio- ne di voler fruire della proroga stessa.

Le parti convengono che qualora gli eventi dedotti in condizione non si verificassero per cause non imputabili a Parte Promittente Concedente, quest’ultima potrà trattene- re definitivamente gli importi percepiti a titolo di caparra.

Articolo 6

6.1 In deroga all’art. 953 c.c le Parti convengono che all'atto della cessazione del Contratto Definitivo tutte le costruzioni ed i manufatti afferenti all’Impianto riman- gano di proprietà della Società con esclusione comunque di qualsiasi indennità a fa-

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vore di Parte Promittente Concedente. Nessun manufatto potrà essere lasciato all’interno del terreno dopo la cessazione del contratto e a tale fine la società si ob- bliga a rimuovere oltre agli impianti di superficie, anche pozzetti e parti metalliche di qualsiasi tipo fatta eccezione per i soli tubi e corrugati interrati a profondità superiore a metri due che dovranno in ogni caso essere svuotati dalle condutture elettriche. I- noltre, non potrà essere rimosso quanto diverrà di proprietà di Enel / Terna in quanto concesso in servitù perpetua ed inamovibile ad Enel Distribuzione o ai suoi aventi causa che resterà a disposizione della stessa.

Sarà in ogni caso preciso impegno della Società, a propria cura e spese, il ripristino dello stato dei luoghi: sgomberare il Terreno e rimuovere tutti gli impianti, attrezza- ture e macchinari presenti sul medesimo nonché ricoprire le strutture interrate o non rimovibili con terreno. A garanzia della dismissione dell’impianto, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa di settore, la Società si obbliga a stipulare apposita fideiussione nei confronti dell’Assessorato Regionale all’Energia; di tale polizza fi- deiussoria verrà fornita copia alla parte promittente concedente.

6.2 In deroga all’art.936 c.c. il proprietario rinuncia espressamente all’accessione, si obbliga sin da ora a consentire alla Società e/o ai soggetti dalla stessa delegati, il compimento di ogni attività che risulti necessaria o anche soltanto opportuna per lo svolgimento delle operazioni di ripristino del terreno, ivi compresi l’accesso, il pas- saggio e la permanenza di uomini e mezzi sul terreno, anche successivamente alla scadenza del Contratto Definitivo.

6.3 La Società garantisce il mantenimento delle attuali condizioni della strada di ac- cesso al terreno, in caso di eventuali danni causati dall’installazione dell’impianto.

6.4 La Parte Promittente Concedente si obbliga altresì a far accedere ai terreni il per- sonale della società anche con mezzi d’opera per eseguire misurazioni, rilievi o altri

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atti propedeutici alla realizzazione del progetto e dell’impianto, le Parti determine- ranno eventuali indennità che dovranno essere corrisposte alla Parte Promittente Concedente qualora per garantire tale accesso sia necessario rimuovere alberi o altri ingombri. Sarà, in ogni caso cura della Società arrecare il minor disturbo possibile nel caso fossero necessari accessi preliminari.

6.5 La Parte Promittente Concedente, inoltre, concede sin d’ora l’autorizzazione, nel caso di inizio del cantiere, a tagliare, ove necessario a giudizio della Società, le pian- te che siano di impedimento alla costruzione dell’elettrodotto e delle relative opere e di eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera e la manutenzione del ca- vidotto e dell’elettrodotto.

6.6 Le Parti si danno espressamente atto che i corrispettivi complessivi devono in- tendersi indicativi sebbene determinabili e che le porzioni di Terreno sopra indicate potranno subire modifiche in ragione del progetto definitivo e/o delle autorizzazioni amministrative - in aumento o in diminuzione rispetto a quelle individuate nel pre- sente Accordo. In tal caso, l’eventuale maggiore o minore corrispettivo sarà calcolato in proporzione all’aumento o alla diminuzione dell’effettiva porzione di terreno uti- lizzata dalla Società. Il Contratto Definitivo dovrà contenere l’esatta indicazione ed estensione dell’area così come eventualmente modificata.

Articolo 7.

Parte Promittente Concedente si impegna a far data dalla stipula del Contratto Defini- tivo a:

- immettere La Società nel possesso del Terreno interessato alla realizzazione dell’Impianto e delle Opere Accessorie;

- consentire alla Società, ovvero a soggetti da essa indicati, in qualsiasi momento e con il personale ed i mezzi a tal fine necessari, il libero accesso al Terreno per

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l’esecuzione dei lavori di realizzazione, gestione e manutenzione da compiersi sull’Impianto, Opere Accessorie o comunque strumentali alle finalità di cui in pre- messa;

- astenersi da qualsiasi attività sul Terreno che possa risultare di intralcio alla esecu- zione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, al funzionamento ed alla manutenzione dell’Impianto e delle Opere Accessorie, nonché ad astenersi dal porre in essere qualsivoglia atto che possa risultare pregiudizievole per l’Impianto, il cavi- dotto e per la strada ovvero ne ostacoli la normale utilizzazione, ovvero ancora ne diminuisca, renda maggiormente difficile o impedisca l’esercizio di alcuno dei diritti previsti dal Contratto a favore della Società.

La Parte Promittente Concedente dichiara, fin d’ora, di non avere alcuna doglianza, pretesa, eccezione ad alcun titolo connessa alla realizzazione, al funzionamento ed alla manutenzione dell’Impianto ed alle opere funzionali e accessorie in considera- zione del fatto che le servitù ed il diritto di superficie vengono concessi alla Società a seguito di una libera negoziazione e dietro il pagamento di corrispettivi ritenuti con- grui dal Promittente Concedente.

Articolo 8.

Parte Promittente Concedente assicura sin d’ora la massima collaborazione alla So- cietà al fine di ottenere tutti i permessi e/o autorizzazioni necessarie a realizzare l’Impianto; in particolare, Parte Promittente Concedente si obbliga a sottoscrivere ed inoltrare ogni istanza e richiesta predisposta dalla Società, diretta alla Pubblica Am- ministrazione per l’ottenimento di qualsivoglia provvedimento amministrativo utile e necessario alla realizzazione dell’Impianto, fermo restando che le relative spese re- steranno ad esclusivo carico della Società.

Articolo 9 - Recesso e inadempimento

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9.1 Le Parti espressamente convengono che è facoltà della Società recedere in qua- lunque momento dal presente Accordo mediante comunicazione scritta senza oneri e responsabilità fermo restando che gli impianti già pagati non potranno essere ripetuti 9.2 In caso si verifichino eventi imputabili e/o riconducibili al comportamento doloso o colposo del Promittente Concedente, che limitino parzialmente o impediscano alla Società la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, la Società avrà la facoltà di recedere immediatamente dallo stesso, fatto salvo il suo diritto a richiedere il risarcimento del danno subito.

Articolo 10. Cessione del Contratto

La Società avrà la facoltà di cedere il Contratto a terzi, rimanendo valide ed efficaci tutte le pattuizioni convenute nel presente atto; la semplice comunicazione equivale a notifica.

In tal caso l’assenso alla cessione del Contratto s’intende sin d’ora prestato.

Inoltre le Parti s’impegnano a fare in modo che i diritti e le obbligazioni nascenti dal presente atto siano trasmissibili ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, ogni eccezione rimossa ad opera dell’altra parte.

Articolo 11. Modifiche

11.1 Il presente Contratto disciplina interamente l’accordo intervenuto tra le Parti in relazione alla costituzione del diritto di superficie e delle servitù sui Terreni e ogni precedente impegno e contratto inerente i Terreni, deve considerarsi sin d’ora risolto e sostituito dal presente Contratto.

11.2 Ogni modifica e/o integrazione del presente Contratto o di singole clausole di esso, nonché ogni rinunzia a qualsiasi diritto ovvero alla contestazione di violazioni o inadempimenti ai sensi del presente Contratto sarà valida ed efficace solo se effettua- ta per iscritto.

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11.3 Resta, inoltre, espressamente inteso che qualora talune disposizioni contenute nel presente Contratto non fossero riportate, in tutto o in parte, nel rogito definitivo, le stesse continueranno a rimanere in vigore tra le Parti e a regolare il trasferimento dei Terreni nel testo integrale qui previsto, senza che il rogito esplichi effetti novativi dei termini qui espressamente convenuti tra le Parti.

11.4 La Parte Promittente Concedente si impegna fin da ora a valutare, discutere, in buona fede e con disponibilità, qualsiasi ragionevole richiesta di modifica di qualsiasi pattuizione di cui al presente Contratto qualora richiesto dalla Società.

Articolo 12. Miscellanea

12.1 Qualsiasi patto in deroga alle disposizioni che precedono, di qualsiasi natura es- so sia, sarà valido solo se redatto in forma scritta e successivo alla data di sottoscri- zione del presente contratto preliminare.

12.2 La circostanza che una delle Parti non faccia in qualsiasi momento valere i dirit- ti riconosciutile da una o più clausole del Contratto non potrà essere intesa come ri- nuncia a tali diritti né impedirà alla stessa di pretenderne successivamente la puntuale e rigorosa osservanza.

12.3 Qualora una delle clausole del presente accordo dovesse essere dichiarata nulla od inefficace dalla competente autorità giurisdizionale, lo stesso continuerà ad avere piena efficacia per la parte non inficiata da detta clausola.

12.4 Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo lettera rac- comandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo PEC, con conferma di ricevimen- to, ai seguenti numeri ed indirizzi:

- diego. lavecchia@pec.studio.lavecchia.it, parte promittente concedente;

- hfsolar@pec.it, per la società promissoria cessionaria.

12.5 Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati dell’altra Parte nel rispetto del D.Lgs.

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196/2003 e successive modifiche. Le Parti si impegnano altresì a mantenere e far in modo che i propri funzionari, amministratori, dipendenti e consulenti mantengano il più stretto riserbo circa il presente accordo, rimanendo comunque inteso che nessuna di esse sarà ritenuta responsabile della violazione del presente obbligo nel caso in cui il suo mancato rispetto sia dovuto ad un obbligo di legge o risulti necessario per l’esecuzione del presente contratto preliminare. Parte Promittente Concedente rico- nosce inoltre ed accetta che la Società possa esibire copia del Contratto ed ogni do- cumento ad esso relativo a qualunque potenziale finanziatore o potenziale sublocata- rio o cessionario.

Articolo 13

13. 1 Le Parti si danno reciprocamente atto che nessun intermediario e/o mediatore ha partecipato alle negoziazioni o ha, in qualunque modo, determinato la conclusione del presente Contratto, per conto di qualsiasi Parte del medesimo e, pertanto, non so- no dovute commissioni e/o spese di mediazione da alcuna delle Parti.

13.2 Le Parti riconoscono e convengono che il presente Contratto è stato redatto con- giuntamente e negoziato e discusso tra di loro.

Articolo 14. Informativa sulla Privacy ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (“Decreto”) 14.1 Ai sensi dell’art. 14 ciascuna Parte si informa reciprocamente che i dati forniti verranno trattati solamente per finalità fiscali, amministrative e civilistiche sia su supporti cartacei che informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza, riser- vatezza e liceità previste dalla disciplina in materia.

14.2 La Parte Promittente Concedente autorizza la Società al trattamento di tutti i dati personali nel rispetto del Decreto, nonché a comunicare i dati medesimi anche a terzi in relazione agli adempimenti connessi al presente contratto.

14.3 La Parte Promittente Concedente potrà rivolgersi al titolare ed al responsabile

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del trattamento dei dati per far valere i suoi diritti così come previsto dall’art. 7 del Decreto.

Articolo 15. Controversie – Foro competente

15.1 Qualsiasi controversia tra le Parti derivante dal presente contratto preliminare sarà di competenza esclusiva del Foro di parte promittente concedente ove non previ- sto diversamente da legge.

15.2 L’eventuale rifiuto, non giustificato da oggettivo impedimento, da parte della Parte Promittente Concedente di recarsi dal Notaio per la definizione dell’atto pub- blico faculterà la Società ad azioni giudiziarie di tipo cautelare.

Articolo 16 Previsioni in materia di conformità

16.1 Il Proprietario garantisce e conferma alla Società che, per quanto a sua cono- scenza, la sua proprietà non è stata acquisita, neanche nei passaggi di titolarità prece- denti, attraverso i proventi di reati finanziari, intendendosi per reati finanziari qualsi- asi tipo di condotta illecita relativa a denaro o a servizi o mercati finanziari che com- porti:

a) frode o disonestà;

b) gestione dei proventi di reato;

c) cattiva condotta o abuso d'informazioni relative a un mercato finanziario;

d) finanziamento di attività di terrorismo.

16.2 Il Proprietario riconosce che la Società ha l'obbligo di rispettare le leggi in mate- ria di corruzione nei confronti delle proprie controparti in relazione alla propria atti- vità.

16.3 Il Proprietario dovrà osservare e rispettare qualsiasi legge o regolamento appli- cabile secondo la normativa italiana vigente in materia di lotta alla corruzione e al riciclaggio.

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16.4 Ciascuna Parte non offrirà, consegnerà o accetterà da qualsiasi soggetto (sia es- so un pubblico ufficiale o meno), denaro o utilità, direttamente o indirettamente, in relazione al presente contratto o al progetto, al fine di:

(a) indurre un soggetto a svolgere impropriamente una funzione o un'attività o pre- miare un soggetto per tale prestazione;

(b) influenzare un pubblico ufficiale al fine di ottenere un vantaggio improprio.

Articolo 17 Conflitto d’interessi Il Proprietario deve comunicare:

a) qualsiasi conflitto d'interesse reale o apparente tra interessi personali, professiona- li, sociali, finanziari o politici o attività che sono incoerenti o interferiscono in qual- siasi modo con gli interessi della Società o di una società del gruppo della Società, compreso l'utilizzo delle informazioni e delle risorse della Società o delle società del gruppo della Società per guadagni impropri;

b) qualsiasi rapporto tra il Proprietario e un Pubblico Ufficiale che possa influenzare o essere percepito come tale da influenzare il progetto o l'attività della Società (o di una società del gruppo della Società).

Le Parti dichiarano che ciascuna clausola del presente Contratto è stata discussa e formata dalle medesime. Per quanto occorrer possa, vengono, comunque, specifica- tamente approvate, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., i seguenti articoli: 2 (Oggetto del Contratto); 3 (Durata); 4 (Prezzo); 5 (Contratto definitivo); 7 (patti ulte- riori); 9 (Recesso ed Inadempimento); 10 (cessione del contratto); 11 (modifiche); 12 (Miscellanea); 15 (Foro competente).

Firmato: Diego La Vecchia, Agostino Costantino.

REPERTORIO N. 5267 RACCOLTA N.4070

AUTENTICA DI FIRMA - REPUBBLICA ITALIANA

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L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno, del mese di aprile in Palermo alla via Principe di Belmonte n. 93

Io sottoscritto Stefano Marsala, Notaio iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese, con sede in Piana degli Albanesi, certifico ve- re ed autentiche le superiori firme apposte in calce alla scrittura ed a margine dei fo- gli intermedi ed allegati alle ore sedici e minuti zero in mia presenza, previa mia let- tura, da

- LA VECCHIA DIEGO, nato a Palermo il 6 novembre 1967 e residente in Palermo alla via Gioacchino Di Marzo n. 3, C.F.: LVC DGI 67S06 G273A

e

- Costantino Agostino, nato ad Atene (Grecia) il 10 agosto 1978, nella qualità di amministratore e legale rappresentante della società HF SOLAR 1 s.r.l., con sede le- gale in Palermo (PA), viale Francesco Scaduto 2/D, capitale sociale 10.000,00, inte- ramente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna 06842720820, R.E.A. n. PA – 419887, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società ed autorizzato al presente in forza di Statuto.

Della identità personale, qualifica e poteri di firma e di rappresentanza dei suddetti io Notaio sono certo.

Firmato: Stefano Marsala - Notaio.

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Copia digitale conforme all'originale cartaceo con gli annessi allegati.

Palermo, 27 aprile 2021

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