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COMUNE DI TORRICE PROVINCIA DI FROSINONE

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COMUNE DI TORRICE

PROVINCIA DI FROSINONE

ORIGINALE

Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale

N° 8 DEL 20/11/2020

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMTA' DEBITI FUORI BILANCIO, EX ART. 194, COMMA 1. LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.: Tecno Informatica srl in liquidazione / Comune di Torrice sentenza Tribunale di Frosinone n. 320/2020 R.G.n.

3984/2016

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di novembre alle ore 13.50 e in prosieguo, in Torrice e nella Residenza Municipale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO Dott.ssa Anna Mancini

(giusto decreto prefettizio di nomina prot. 31290 del 24.07.2020)

Assistito con le funzioni di Segretario, ai sensi dell’art. 97 c. 4° del T.U. n. 267/2000, dal Segretario Generale dott. Ettore Salvati.

Visto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole i Responsabili del Servizio.

con i poteri del Consiglio Comunale VISTO il D.lgs. 18-8-2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

(2)

PREMESSO CHE:

- la Tecno Informatica srl in liquidazione, in persona del liquidatore Dott. Rocco Grillea, con sede in Anagni, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Grillea, con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva al Tribunale di Frosinone di ingiungere al Comune di Torrice di pagare in suo favore la somma di € 32.290,00, oltre competenze, nonché interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, per le fatture nn. 29/F e 44/F del 2014, N.1/F del 2015;

- il Giudice Unico del Tribunale di Frosinone emetteva decreto ingiuntivo n. 1006/2016 - R.G.N.

2111/2016del 29.09.2016 che veniva notificato il 10.10.2016;

- il Comune di Torrice, in persona del Sindaco p.t., Dott.ssa Alessia Savo, rappresentato e difeso dall’avv. Graziano Savo, proponeva opposizione contro la Tecno Informatica in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo n. 1006/2016 – R.G.N. 2111/2016;

- in data 01.06.2020 veniva acquisita al Protocollo generale dell’Ente al n. 2988 la sentenza n.

320/2020 pubb. il 29.04.2020, rep. 286/2020, del Tribunale Civile di Frosinone, notificata mediante posta elettronica certificata, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3984 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2016, trattenuta in decisione all’udienza dell’8.10.2019, vertente tra il Comune di Torrice e la Tecno Informatica s.r.l. in liquidazione;

- il Tribunale, definitivamente pronunciando, provvedeva:

- ad accogliere parzialmente l’opposizione e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo n.

1006/2016 del 29.09.2016;

- a condannare il Comune di Torrice al pagamento in favore della Tecno Informatica s.r.l. in liquidazione della somma di € 18.870,00 oltre interessi nella misura e con la decorrenza prevista dal D.Lgs. 231/2002;

- a compensare per 1/3 le spese di lite tra le parti e condannare il Comune di Torrice a rifondere alla Tecno Informatica s.r.l. in liquidazione la restante quota che ha liquidato:

a) per procedimento monitorio - in € 190,66 a titolo di esborsi;

- in € 870,00 a titolo di compensi;

- oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e CPA ed IVA come per legge b) per giudizio di opposizione

– in € 4.836,00 a titolo di compensi

- oltre rimborso spese forfettarie nella del 15% e CPA ed IVA come per legge.

RILEVATO CHE l’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

CONSIDERATO CHE:

- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n.

11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art.194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell’Ente;

- i principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione

(3)

modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l’ammissibilità dell’impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall’art. 194 citato per l’adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

- la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che “… con riferimento ai debiti nascenti da sentenza di condanna – “… il riconoscimento non potrebbe mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva …” e, anche “..qualora il Consiglio dovesse negare il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l’esperimento dell’azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell’Ente” (Corte dei Conti Sicilia – sez. di controllo – parere del 25/10/2006);

VISTO:

- che l’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l’altro che l’organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art.

194;

- che l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione siciliana n. 177 del 13 maggio 2015 nella parte in cui prevede che “ …. la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali; in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 comma 2 del TUOEL, ferma restando la possibilità di disporre a livello regolamentare che si possa provvedere in ogni fase dell'esercizio, secondo il dettato del comma 1 dell'art. 194 del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. In questa ottica, ipotizzare che si possa provvedere proprio durante la "vacanza" del bilancio, costituirebbe un’inammissibile aporia logica.

Il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell'esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all'adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor più, di quelli di carattere eccezionale come i debiti fuori bilancio; a fortiori, non è ammissibile che si possano prendere in considerazione spese di ammontare superiore ai dodicesimi a disposizione, calcolati sullo stanziamento dell'ultimo bilancio approvato”;

DATO ATTO, pertanto, che l'attivazione della procedura di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è atto necessariamente propedeutico al pagamento degli importi sopra dettagliati in quanto la Corte dei Conti nel parere sopra citato precisa che “ il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare risulta dunque necessario anche nell’ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno rilevanza finanziaria maturato all’esterno di esso.

Anche in questi casi, infatti, l'avvio del procedimento di spesa ex art. 183 e ss. del Tue1 postula

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comunque, già sul plano logico, una positiva valutazione dell'organo consiliare sulla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, sulle cause ed eventuali responsabilità connesse, nonché sulle misure correttive tese ad evitare il reiterarsi delle anomalie oggetto di soccombenza giudiziale.

Le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del consiglio comunale non sono infatti circoscritte alle scelte di natura discrezionale, ma si estendono anche ad attività e procedimenti di spesa di natura vincolante ed obbligatoria, atti che, come noto, transitano necessariamente anche essi attraverso l'atto programmatorio generale e di natura autorizzatoria, che è appunto il bilancio di previsione.

Rispetto a tale complesso di autorizzazioni di spesa, l'attività gestionale, affidata dalla legge ai dirigenti, rappresenta espressione di un momento necessariamente successivo e, quindi, inevitabilmente consequenziale rispetto alla decisione dell'organo cui è intestata la responsabilità politica dell'azione amministrativa.

La fase gestionale, di natura prevalentemente esecutiva, non potrebbe dunque validamente allocarsi in un segmento temporale anteriore rispetto all'attività decisionale del Consiglio, senza che ne risulti sovvertita la fondamentale distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale”;

DATO ATTO che la vigente normativa prescrive l’obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo la previsione dell’art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell’art. 93 del T.U.E.L. e secondo la previsione dell’art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002 n. 289, confermata dall’art. 1, comma 50 della Legge 266/96 “i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art.

1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

VISTA la circolare del 28.02.1998 e la conseguente nota interpretativa del 02.08.2007 diramate dalla Procura generale della Corte dei Conti, le quali, unitamente alla norma appena richiamata demandano al vertice gestionale degli Enti l’obbligo di presentare tale denuncia e di indicare tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni;

VISTA la nota prot. 3548/2020 del Responsabile del servizio avente ad oggetto: “comunicazione sentenza n. 320/2020 del 29.04.2020”;

DATO ATTO che l’Amministrazione nei termini di legge non ha ritenuto di costituirsi e proporre appello alla citata sentenza e che la stessa è divenuta esecutiva;

VISTA la nota prot. 4802/2020 dello studio legale Grillea, con la quale l’avvocato di parte opposta Antonio Grillea trasmette i conteggi effettuati sulla scorta delle somme liquidate nella sentenza n.

320/2020, per un importo sommato in € 36.193,92 oltre iva sulle fatture, spese di registrazione e successive eventuali;

DATO ATTO che a seguito di intercorsi colloqui con il suddetto Avvocato Antonio Grillea si sono susseguite le seguenti missive:

- nota mail prot. 5103/2020 dell’avv. Antonio Grillea;

- nota pec prot. 5171/2020 del Commissario Prefettizio;

- nota mail prot. 5199/2020 dell’avv. Antonio Grillea;

- nota pec prot. 5306/2020 del Commissario Prefettizio;

- nota pec prot. 5341/2020 dell’avv. Antonio Grillea;

DATO ATTO che le parti al fine di procedere alla definizione della corresponsione dell’insoluto a favore della controparte Tecno Informatica hanno determinato la somma dovuta in € 34.369,34, così specificata:

o € 18.870,00 sorte capitale;

o € 3.816,84 interessi di mora sulla fattura 44/2014;

o € 4.470,35 interessi di mora sulla fattura 1/2015;

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o € 8.516,40 spese di lite;

o € 287,00 spese registrazione sentenza n. 320/2020;

o € 408,75 spese registrazione decreto ingiuntivo;

Tot. € 36.369,34

- € 2.000,00 a titolo di rinuncia da parte della Tecno Informatica srl e pagamento in un’unica soluzione entro il 30.11.2020.

Tot. € 34.369,34

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione contabile di questo Ente prot. 6015 del 20.11.2020;

PRESO ATTO del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio I

PRESO ATTO del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio III;

D E L I B E R A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e confermate;

2. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di € 34.369,34 da corrispondere alla Tecno Informatica srl in Liquidazione in persona del liquidatore Dott. Rocco Grillea;

3. di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente imputando l’importo di € 34.369,34 al: - cap. 101810021 “Fondo soccombenze legali” per € 17.000,00;

- cap. 101803021 “Spese legali” per € 17.369,34;

del bilancio comunale regolarmente approvato;

3. di demandare al Responsabile del Servizio III la predisposizione del provvedimento di impegno, liquidazione e pagamento del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento, entro il 30.11.2020;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

Di riconoscere alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA MANCINI ANNA DOTT. SALVATI ETTORE

Firmato da:

ETTORE SALVATI

Valido da: 01-10-2019 01:00:00 a: 01-10-2022 00:59:59

Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT Riferimento temporale 'SigningTime': 20-11-2020 14:10:46 Approvo il documento

Firmato da:

ANNA MANCINI

Valido da: 17-08-2020 01:00:00 a: 18-08-2023 00:59:59

Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT Riferimento temporale 'SigningTime': 20-11-2020 14:15:18 Approvo il documento

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Torrice – Sez. Albo Pretorio Online https://www.comune.torrice.fr.it/per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Luisella Scaccia DOTT. SALVATI ETTORE

Il Responsabile del SERVIZIO III\\Contenzioso

Il 17/11/2020, 18/11/2020

Per quanto concerne la regolarità Tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE, FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT.SSA Scaccia Luisella

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO

Il 18/11/2020

Per quanto concerne la regolarità Contabile attestante copertura finanziaria ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT.SSA SCACCIA LUISELLA

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COMUNE DI TORRICE

PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA

Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale

N° 8 DEL 20/11/2020

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMTA' DEBITI FUORI BILANCIO, EX ART. 194, COMMA 1. LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.: Tecno Informatica srl in

liquidazione / Comune di Torrice sentenza Tribunale di Frosinone n. 320/2020 R.G.n.

3984/2016

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di novembre alle ore 13.50 e in prosieguo, in Torrice e nella Residenza Municipale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO Dott.ssa Anna Mancini

(giusto decreto prefettizio di nomina prot. 31290 del 24.07.2020)

Assistito con le funzioni di Segretario, ai sensi dell’art. 97 c. 4° del T.U. n. 267/2000, dal Segretario Generale dott. Ettore Salvati.

Visto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole i Responsabili del Servizio.

con i poteri del Consiglio Comunale VISTO il D.lgs. 18-8-2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

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PREMESSO CHE:

- la Tecno Informatica srl in liquidazione, in persona del liquidatore Dott. Rocco Grillea, con sede in Anagni, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Grillea, con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva al Tribunale di Frosinone di ingiungere al Comune di Torrice di pagare in suo favore la somma di € 32.290,00, oltre competenze, nonché interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, per le fatture nn. 29/F e 44/F del 2014, N.1/F del 2015;

- il Giudice Unico del Tribunale di Frosinone emetteva decreto ingiuntivo n. 1006/2016 - R.G.N.

2111/2016del 29.09.2016 che veniva notificato il 10.10.2016;

- il Comune di Torrice, in persona del Sindaco p.t., Dott.ssa Alessia Savo, rappresentato e difeso dall’avv. Graziano Savo, proponeva opposizione contro la Tecno Informatica in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo n. 1006/2016 – R.G.N. 2111/2016;

- in data 01.06.2020 veniva acquisita al Protocollo generale dell’Ente al n. 2988 la sentenza n.

320/2020 pubb. il 29.04.2020, rep. 286/2020, del Tribunale Civile di Frosinone, notificata mediante posta elettronica certificata, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3984 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2016, trattenuta in decisione all’udienza dell’8.10.2019, vertente tra il Comune di Torrice e la Tecno Informatica s.r.l. in liquidazione;

- il Tribunale, definitivamente pronunciando, provvedeva:

- ad accogliere parzialmente l’opposizione e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo n.

1006/2016 del 29.09.2016;

- a condannare il Comune di Torrice al pagamento in favore della Tecno Informatica s.r.l. in liquidazione della somma di € 18.870,00 oltre interessi nella misura e con la decorrenza prevista dal D.Lgs. 231/2002;

- a compensare per 1/3 le spese di lite tra le parti e condannare il Comune di Torrice a rifondere alla Tecno Informatica s.r.l. in liquidazione la restante quota che ha liquidato:

a) per procedimento monitorio - in € 190,66 a titolo di esborsi;

- in € 870,00 a titolo di compensi;

- oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e CPA ed IVA come per legge b) per giudizio di opposizione

– in € 4.836,00 a titolo di compensi

- oltre rimborso spese forfettarie nella del 15% e CPA ed IVA come per legge.

RILEVATO CHE l’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

CONSIDERATO CHE:

- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n.

11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall’art.194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell’Ente;

- i principi generali dell’ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione

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modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l’ammissibilità dell’impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell’interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall’art. 194 citato per l’adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

- la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che “… con riferimento ai debiti nascenti da sentenza di condanna – “… il riconoscimento non potrebbe mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva …” e, anche “..qualora il Consiglio dovesse negare il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l’esperimento dell’azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell’Ente” (Corte dei Conti Sicilia – sez. di controllo – parere del 25/10/2006);

VISTO:

- che l’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l’altro che l’organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art.

194;

- che l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione siciliana n. 177 del 13 maggio 2015 nella parte in cui prevede che “ …. la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali; in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 comma 2 del TUOEL, ferma restando la possibilità di disporre a livello regolamentare che si possa provvedere in ogni fase dell'esercizio, secondo il dettato del comma 1 dell'art. 194 del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. In questa ottica, ipotizzare che si possa provvedere proprio durante la "vacanza" del bilancio, costituirebbe un’inammissibile aporia logica.

Il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell'esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all'adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor più, di quelli di carattere eccezionale come i debiti fuori bilancio; a fortiori, non è ammissibile che si possano prendere in considerazione spese di ammontare superiore ai dodicesimi a disposizione, calcolati sullo stanziamento dell'ultimo bilancio approvato”;

DATO ATTO, pertanto, che l'attivazione della procedura di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è atto necessariamente propedeutico al pagamento degli importi sopra dettagliati in quanto la Corte dei Conti nel parere sopra citato precisa che “ il preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare risulta dunque necessario anche nell’ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno rilevanza finanziaria maturato all’esterno di esso.

Anche in questi casi, infatti, l'avvio del procedimento di spesa ex art. 183 e ss. del Tue1 postula

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comunque, già sul plano logico, una positiva valutazione dell'organo consiliare sulla sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, sulle cause ed eventuali responsabilità connesse, nonché sulle misure correttive tese ad evitare il reiterarsi delle anomalie oggetto di soccombenza giudiziale.

Le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del consiglio comunale non sono infatti circoscritte alle scelte di natura discrezionale, ma si estendono anche ad attività e procedimenti di spesa di natura vincolante ed obbligatoria, atti che, come noto, transitano necessariamente anche essi attraverso l'atto programmatorio generale e di natura autorizzatoria, che è appunto il bilancio di previsione.

Rispetto a tale complesso di autorizzazioni di spesa, l'attività gestionale, affidata dalla legge ai dirigenti, rappresenta espressione di un momento necessariamente successivo e, quindi, inevitabilmente consequenziale rispetto alla decisione dell'organo cui è intestata la responsabilità politica dell'azione amministrativa.

La fase gestionale, di natura prevalentemente esecutiva, non potrebbe dunque validamente allocarsi in un segmento temporale anteriore rispetto all'attività decisionale del Consiglio, senza che ne risulti sovvertita la fondamentale distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale”;

DATO ATTO che la vigente normativa prescrive l’obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo la previsione dell’art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell’art. 93 del T.U.E.L. e secondo la previsione dell’art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002 n. 289, confermata dall’art. 1, comma 50 della Legge 266/96 “i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art.

1, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

VISTA la circolare del 28.02.1998 e la conseguente nota interpretativa del 02.08.2007 diramate dalla Procura generale della Corte dei Conti, le quali, unitamente alla norma appena richiamata demandano al vertice gestionale degli Enti l’obbligo di presentare tale denuncia e di indicare tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni;

VISTA la nota prot. 3548/2020 del Responsabile del servizio avente ad oggetto: “comunicazione sentenza n. 320/2020 del 29.04.2020”;

DATO ATTO che l’Amministrazione nei termini di legge non ha ritenuto di costituirsi e proporre appello alla citata sentenza e che la stessa è divenuta esecutiva;

VISTA la nota prot. 4802/2020 dello studio legale Grillea, con la quale l’avvocato di parte opposta Antonio Grillea trasmette i conteggi effettuati sulla scorta delle somme liquidate nella sentenza n.

320/2020, per un importo sommato in € 36.193,92 oltre iva sulle fatture, spese di registrazione e successive eventuali;

DATO ATTO che a seguito di intercorsi colloqui con il suddetto Avvocato Antonio Grillea si sono susseguite le seguenti missive:

- nota mail prot. 5103/2020 dell’avv. Antonio Grillea;

- nota pec prot. 5171/2020 del Commissario Prefettizio;

- nota mail prot. 5199/2020 dell’avv. Antonio Grillea;

- nota pec prot. 5306/2020 del Commissario Prefettizio;

- nota pec prot. 5341/2020 dell’avv. Antonio Grillea;

DATO ATTO che le parti al fine di procedere alla definizione della corresponsione dell’insoluto a favore della controparte Tecno Informatica hanno determinato la somma dovuta in € 34.369,34, così specificata:

o € 18.870,00 sorte capitale;

o € 3.816,84 interessi di mora sulla fattura 44/2014;

o € 4.470,35 interessi di mora sulla fattura 1/2015;

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o € 8.516,40 spese di lite;

o € 287,00 spese registrazione sentenza n. 320/2020;

o € 408,75 spese registrazione decreto ingiuntivo;

Tot. € 36.369,34

- € 2.000,00 a titolo di rinuncia da parte della Tecno Informatica srl e pagamento in un’unica soluzione entro il 30.11.2020.

Tot. € 34.369,34

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione contabile di questo Ente prot. 6015 del 20.11.2020;

PRESO ATTO del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio I

PRESO ATTO del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio III;

D E L I B E R A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e confermate;

2. di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di € 34.369,34 da corrispondere alla Tecno Informatica srl in Liquidazione in persona del liquidatore Dott. Rocco Grillea;

3. di finanziare il debito fuori bilancio di cui al punto precedente imputando l’importo di € 34.369,34 al: - cap. 101810021 “Fondo soccombenze legali” per € 17.000,00;

- cap. 101803021 “Spese legali” per € 17.369,34;

del bilancio comunale regolarmente approvato;

3. di demandare al Responsabile del Servizio III la predisposizione del provvedimento di impegno, liquidazione e pagamento del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento, entro il 30.11.2020;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

Di riconoscere alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE

Fto DOTT.SSA MANCINI ANNA Fto DOTT. SALVATI ETTORE

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Torrice – Sez. Albo Pretorio Online https://www.comune.torrice.fr.it/per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto Dott.ssa Luisella Scaccia Fto DOTT. SALVATI ETTORE

Il Responsabile del SERVIZIO III\\Contenzioso

Il 17/11/2020, 18/11/2020

Per quanto concerne la regolarità Tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE, FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT.SSA Scaccia Luisella

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO

Il 18/11/2020

Per quanto concerne la regolarità Contabile attestante copertura finanziaria ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT.SSA SCACCIA LUISELLA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l’amministrazione e

sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale DOTT.SALVATI ETTORE e dal Presidente

DOTT.SSA MANCINI ANNA ai sensi degli artt.20 e 22 del D.Lgs 82/2005.

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