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111/2011, e dei programmi di gestione penali, per l’anno 2021

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Academic year: 2022

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OGGETTO: Pratica num. 342/VV/2011 - Indicazioni procedurali per la compilazione dei programmi di gestione civili ex art. 37 Decreto – Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011, e dei programmi di gestione penali, per l’anno 2021.

(delibera 2 dicembre 2020) Il Consiglio,

- letto l’art. 37 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, a mente del quale “I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti”;

- letta la delibera del 7 dicembre 2016, avente ad oggetto la “Nuova circolare in materia di programmi di gestione dei procedimenti civili prevista dall’art. 37 D.L. 98/2011” (Circolare n. P - n. 22890 del 9 dicembre 2016);

- vista la delibera del 16 ottobre 2019 in cui il Consiglio - dopo aver dato atto della volontà di promuovere l’utilizzo dei piani di gestione anche nel settore penale (già previsti facoltativamente nella circolare relativa ai piani di gestione dei procedimenti civili del 2 maggio 2012 ed adottati, in concreto, da numerosi uffici) “anche al fine del raggiungimento delle finalità ultime dello strumento, che sono quelle di una migliore gestione della filiera del processo penale” - ha stabilito di “procedere in misura graduale”, prevedendo che la redazione del piano di gestione per il settore penale sarebbe divenuta “obbligatoria per i piani di gestione inerenti all’anno 2021”;

- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”) ed in particolare l’art. 1, che, modificando l’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

- considerato che tutta la normativa legata all’emergenza sanitaria 1 tende alla semplificazione delle attività amministrative e che, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 ha stabilito che nelle Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4”, ovvero di massima gravità, e con un livello di rischio “alto” ai sensi del documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19” condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza”;

- ritenuto che l’emergenza sanitaria in atto, così come reiteratamente segnalato dai dirigenti, sta determinando significative difficoltà organizzative negli uffici giudiziari, anche in ragione della

1 Tra cui, da ultimo, il D.M. 19 ottobre 2020 relativo a “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”; il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 in tema di “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 in materia di “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”.

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circostanza che non tutte le attività, anche amministrative, si possono svolgere proficuamente ed in tempi brevi da remoto;

- considerato che, per quanto in questa sede rileva, la situazione contingente, nonostante gli sforzi profusi, renderà, inevitabilmente, più complessi e meno celeri gli adempimenti indispensabili al fine della redazione dei programmi di gestione;

- rilevato tuttavia che, allo stato della legislazione vigente, vi è l’obbligo per i dirigenti di predisporre un programma per la gestione dei procedimenti civili entro il 31 gennaio 2021, termine che, peraltro, coinciderà proprio con il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19, prorogato al 31 gennaio 2021 dall’art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, che ha modificato l’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- ritenuta quindi la necessità, salvo ogni ulteriore opportuno e tempestivo provvedimento laddove, nelle more, intervengano modifiche normative, di adottare in sede di normazione secondaria misure volte a semplificare l’attività degli uffici giudiziari nell’attuale contingenza emergenziale, ferme restando la necessaria osservanza dei termini di legge e, per altro verso, l’opportunità, tanto per il settore civile tanto per il settore penale, di continuare un’attività di acquisizione di dati che, rappresentando la concreta situazione degli uffici, sono funzionali alla migliore organizzazione dell’ufficio, anche nella presente contingenza emergenziale;

- ritenuto, pertanto, quanto ai programmi di gestione relativi al settore civile, che:

1) ferma la necessità di rispettare il termine normativamente previsto del 31 gennaio 2021, appare più funzionale, in un’ottica di semplificazione dell’attività degli uffici, che i dirigenti assolvano l’obbligo ex art. 37 Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 attraverso la redazione di una sintetica relazione illustrativa e programmatica, che solo successivamente sarà integrata e perfezionata tramite la compilazione del format reso disponibile su CSMAPP; detta relazione avrà il fine di rappresentare la programmazione dell’ufficio con riferimento alla riduzione dell’arretrato patologico, agli obiettivi di rendimento, al carico esigibile ed ai criteri di priorità in forma descrittiva, anche attraverso il ricorso a congrui range, suscettibili di margini di approssimazione e salva ogni opportuna precisazione o correzione nella successiva relazione di accompagnamento al format (anche tenuto conto della costante evoluzione dell’emergenza sanitaria e, con essa, del susseguirsi di interventi normativi suscettibili di produrre conseguenze, anche significative, sugli obiettivi di rendimento precedentemente individuati);

2) in particolare, la relazione dovrà indicare, in forma assolutamente sintetica e descrittiva:

- gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell’anno in corso (cd. obiettivo di smaltimento) partendo dai dati al 30 giugno 2020 e facendo una programmazione di quanto si intende definire sino al 31.12.2021;

- gli obiettivi di rendimento dell’ufficio;

- i carichi esigibili di lavoro dei magistrati, riferiti all’anno 2021 ed individuati anche in via di prima approssimazione, salva successiva specificazione nel format;

- l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa (eventualmente con rinvio alla programmazione dell’anno precedente), dandosi, altresì, atto dell’avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l’anno precedente, ovvero delle ragioni che hanno determinato l’eventuale mancato raggiungimento;

3) quanto al format che ordinariamente viene redatto entro il medesimo termine del 31 gennaio, le richiamate difficoltà organizzative consigliano di differirne i tempi di compilazione e, in considerazione dell’opportunità di fare coincidere tale scadenza con quella prevista per il deposito

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delle tabelle per gli uffici giudicanti 2020-2022 2, di fissare come termine per la redazione il 31 marzo 2021, dovendosi evidenziare che la compilazione del format risulta comunque necessaria in considerazione dell’esigenza di raccogliere, anche per il periodo di riferimento, i dati che

“fotografano” la concreta situazione ed il carico di lavoro dei singoli uffici giudicanti, non solo a fini conoscitivi ed in funzione di una migliore organizzazione dell’ufficio anche nella presente contingenza emergenziale, ma anche per orientare in modo consapevole le future scelte consiliari ove tali dati assumano rilievo;

- ritenuto inoltre, quanto ai programmi di gestione relativi al settore penale, che le medesime considerazioni innanzi svolte inducono, da un lato, a differirne l’obbligatorietà, sicché la redazione del piano di gestione per il settore penale diverrà obbligatoria per l’anno 2022, e, dall’altro, a raccomandare agli uffici che intendono redigere il piano di gestione per l’anno 2021 il ricorso alla metodologia descritta con la presente delibera e con le direttive generali fornite dalla circolare del 16 ottobre del 2019 (“Nuova circolare in materia di programmi di gestione dei procedimenti penali ex art. 37 del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, per l’anno 2021”), nonché il rispetto delle scansioni temporali indicate per il settore civile limitatamente alla sola compilazione del format e della relativa relazione di accompagnamento (non trovando applicazione nel settore penale l’obbligo di fonte primaria di cui all’art. 37 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98);

- rilevato, sotto altro profilo, che nell’attività di esame dei programmi di gestione è emersa la necessità di specificare alcune linee guida per la compilazione dei piani di gestione nell’ambito delle direttive generali fornite, per il settore civile, dalla circolare 7 dicembre 2016 e, per il settore penale, dalla circolare 16 ottobre 2019 e di introdurre le conseguenti modifiche ai format approvati per l’anno 2020, al fine sia di semplificare lo strumento organizzativo in questione sia di rendere la modulistica ancora più ispirata dall’attenzione al dato qualitativo (posto che l’obiettivo del rendimento non può mai essere disgiunto dalla necessità di assicurare un servizio giustizia qualitativamente adeguato e di evitare “derive produttivistiche”) 3;

- rilevato in particolare, quanto alle novità dei format per l’anno 2021 nel settore civile, che:

- il format (introdotto nel 2015 ed inizialmente articolato in cinque sezioni, divenute sette in occasione del programma di gestione per il 2018) è stato reimpostato su cinque sezioni e significativamente semplificato, tenuto conto sia delle esigenze rappresentate dagli uffici, da ultimo in occasione dell’incontro con i dirigenti svoltosi nel novembre 2019, che dell’implementazione della capacità di estrazione ed analisi dei dati dei flussi da parte dell’Ufficio Statistico del Consiglio, che potrà in futuro avvalersi anche del datawarehouse del Consiglio, che consentirà, allorché sarà avviato, di scorporare l’attività dei giudici onorari dalla produttività complessiva dell’ufficio e di fornire i dati di dettaglio dei provvedimenti definitori di merito adottati diversi dalla

2 Occorre peraltro specificare che il programma di gestione andrà sviluppato sulla base del nuovo progetto tabellare, anche se non ancora approvato, costituendo un’articolazione del DOG (art. 8, comma1 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022, approvata dal Consiglio con delibera del 23 luglio 2020).

Appare peraltro utile sottolineare che il DOG prevede una programmazione triennale anche per il settore penale e che la redazione del piano di gestione può essere dunque un momento di utile verifica periodica degli obiettivi prefissati.

3 Le innovazioni alla modulistica sono state individuate tramite il supporto della STO e dell’Ufficio Statistico, anche in attuazione di quanto stabilito con delibera del 19 dicembre 2019 (“Resoconto dell’attività della Settima Commissione in materia di programmi di gestione ex art. 37 co. 1 D.L. n. 98/2011 convertito con l. n. 111/2011, ed indicazioni operative”).

Con riguardo alla maggiore fruibilità dei dati statistici si segnala in particolare che, con il supporto del gruppo di lavoro

“catalogo materie” (costituito con delibera 24 settembre 2018) sono state approntate per il settore civile le modifiche necessarie ad adattare al meglio il catalogo materie alle competenze tabellari effettive delle sezioni in cui si articola l’ufficio, eliminando codici oggetto desueti ed inserendone di nuovi, anche al fine di agevolare gli uffici nella necessaria conciliazione dei dati estratti dal DWH ministeriale con le articolazioni del lavoro proprie dei singoli uffici.

Sempre nel settore civile, stante l’importanza della corretta implementazione dei registri informatici, è stata, altresì, avviata la distribuzione di modelli base di provvedimenti giurisdizionali, predisposti dal gruppo di lavoro CSM CNF DGSIA, nel contesto di un progetto che mira ad ottenere una maggiore sinergia tra gli operatori del processo al fine di garantire il corretto inserimento dei dati, quale presupposto necessario alla successiva gestione ed analisi.

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sentenza, ma ugualmente impegnativi per il magistrato (tra cui, ad esempio, le ordinanze Legge 28 giugno 2012, n. 92, le ordinanze ex art. 702 bis c.p.c. e così via);

- deve essere allo stato confermata, con riferimento al carico esigibile pro-capite, la distinzione tra “sentenze” e “altrimenti definiti” in attesa di poter disporre sul piano statistico, attraverso il datawarehouse del Consiglio, di maggiori dati di dettaglio sull’attività definitoria che facilitino la verifica della corretta indicazione e della congruità del carico esigibile; in ogni caso, va rimarcata l’importanza e la priorità del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dell’arretrato indipendentemente dalla modalità di definizione adottata, essendo evidente che nell’ambito del programma di gestione (funzionale agli obiettivi della ragionevole durata del processo, della deflazione del contenzioso e dell’abbattimento dell’arretrato) rilevano anche le modalità di definizione del processo diverse dalla sentenza, come previste dal legislatore, nella consapevolezza che, soprattutto in alcuni settori (quali immigrazione, imprese, fallimenti ed esecuzioni), il lavoro giudiziario spesso non ha come esito finale la redazione di una sentenza, ma è parimenti significativo in termini di impegno richiesto; il dirigente dell’ufficio potrà, quindi, se riterrà e se in possesso dei necessari dati, dettagliare nel documento di accompagnamento al format, sia in fase di programmazione sia a consuntivo, la tipologia di provvedimenti definitori adottati, valorizzandoli adeguatamente anche in ragione dell’equiparazione normativa alle sentenze di alcune tipologie di provvedimenti di diversi dalle stesse;

- sono state maggiormente dettagliate tanto le domande sugli obiettivi di qualità che l’ufficio si è posto, quanto quelle funzionali al necessario monitoraggio delle scelte di programmazione attuate dall’ufficio, con possibilità di integrazione delle risposte fornite nel “Documento di accompagnamento - Template” al format;

- al fine di valorizzare anche nel format un aspetto che viene frequentemente in rilievo nelle relazioni di accompagnamento (in quanto evidentemente destinato ad incidere sulla possibilità di conseguire gli obiettivi programmati) viene richiesto di indicare eventuali scoperture di organico che abbiano condizionato il raggiungimento dell’obiettivo programmato;

- rilevato che anche il format per l’anno 2021 nel settore penale presenta significative novità, atteso che:

- in fase di prima applicazione è emersa la necessità di adattare tale strumento alle peculiarità del settore penale e di tenere conto di estendere l’analisi a settori (quali il GIP/GUP) la cui attività ha un evidente impatto sulle scelte organizzative dell’intero ufficio;

- è in particolare emersa la necessità di valutare adeguatamente il fatto che, nel settore penale, il dato emergenziale e di urgenza non investe soltanto il c.d. arretrato patologico (inteso come procedimenti di più risalente iscrizione), ma anche la necessità di trattare prioritariamente i processi con detenuti o attinenti alle materie più sensibili, come indicate anche dagli interventi del legislatore;

- la rilevazione statistica richiesta non più è quindi esclusivamente ancorata all’acquisizione dei dati delle pendenze ultrabiennali e ultratriennali, ma alla valutazione congiunta di parametri che misurano la durata del procedimento in relazione alla sua complessità (desunta, allo stato, dal numero di imputati dovendosi tenere conto dei dati disponibili e/o agevolmente ricavabili e ferma restando l’opportunità, quando si potrà disporre sul piano statistico del datawarehouse del Consiglio, di procedere ad ulteriori e più approfondite rilevazioni, basate, ad esempio, anche sulla tipologia dei reati);

- la rilevazione è stata altresì estesa agli uffici GIP/GUP con un primo tentativo di rilevazione dei tempi di gestione delle misure cautelari e di durata media dell’udienza preliminare senza considerare i riti alternativi, dovendosi, anche in questo caso e per le medesime ragioni sopra esposte, procedere in modo graduale e progressivo sulla base dei dati via via disponibili e/o agevolmente ricavabili;

- è stata particolarmente approfondita la valorizzazione dei criteri di priorità, con particolare riguardo alla tipologia dei criteri previsti (ulteriori rispetto a quelli legali), alla loro determinazione anche in considerazione dell’incidenza di specifici fenomeni criminali sul territorio di riferimento,

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alla eventuale trasposizione dei criteri individuati nell’applicativo GIADA ed alla previsione, anche a seguito di eventuali interlocuzioni con l’ufficio di Procura, di criteri di priorità ovvero di postergazione per i procedimenti a rischio prescrizione;

- ritenuta, inoltre, la necessità di fornire, in relazione ai programmi di gestione per l’anno 2021 le seguenti indicazioni:

- per il settore civile, anche quest’anno il format sarà compilabile tramite la maschera web disponibile su CSMAPP; al fine di consentire, entro il 31 gennaio 2021, il deposito tramite CSMAPP della sola relazione sintetica illustrativa, la maschera web sarà disponibile a partire dall’11 gennaio 2021. La relazione sintetica illustrativa sarà caricata come allegato, lasciando la pratica in stato “bozza” 4; l’invio completo della pratica al Consiglio Giudiziario, contenente il format e la relativa relazione di accompagnamento andrà, poi, effettuato entro il termine del 31 marzo 2021;

- per il settore penale, in fase di prima sperimentazione, il format 5 non potrà essere compilato direttamente su CSMAPP, ma dovrà essere riempito accedendo, a partire dal 31 gennaio 2021, alla pagina http://statweb.cosmag.it/ e utilizzando le credenziali in uso da parte dell’ufficio per Valeri@; al termine della compilazione l’ufficio potrà generare un file pdf che dovrà essere allegato - entro il 31 marzo 2021 - in CSMAPP insieme al format del programma di gestione civile nella pagina “Allega ulteriori documenti”; inoltre, l’ufficio dovrà integrare le tabelle dei dati inviate dall’Ufficio Statistico del CSM con le pendenze al 30 giugno ed al 31 dicembre, allegando anche tale file, in formato xls, in CSMAPP insieme al format del programma di gestione civile nella medesima pagina;

- anche quest’anno l’obiettivo di smaltimento dovrà essere programmato, sia per il settore civile sia per il settore penale, su 18 mesi: l’ufficio dovrà quindi indicare i procedimenti che intende eliminare dal 30 giugno (data di riferimento su cui si basa la tabella dei dati statistici fornita agli uffici) al 31 dicembre dell’anno successivo; ciò al fine di facilitare l’ufficio nell’indicazione dello smaltimento (partendo quindi dai dati ufficiali disponibili) e rendere più chiaro e verificabile l’obiettivo;

- nella determinazione degli obiettivi fissati nei programmi di gestione civili e penali, così come nella successiva valutazione da parte del Consiglio, non potrà non tenersi conto delle peculiarità della contingenza in essere e delle difficoltà di una programmazione a fronte di una situazione in divenire che influisce in modo variabile e mutevole sugli uffici, quanto ad organizzazione e disponibilità di risorse 6;

4 Sul sito CSMAPP secondo le seguenti modalità di attivazione:

Pratica → Gestione → Attività Nuova → Inserimento Pratica di tipo Articolo 37 (solo la prima volta)

Pratica → Ricerche → Ricerca Pratica→ Ricerca Pratica di tipo Articolo 37 → Modifica

Organizzazione degli uffici → Ricerche → Articolo 37.

5 Format già allegato, per finalità di conoscenza e studio, alla presente delibera.

6 In proposito occorre già dare atto che, in relazione ai programmi di gestione per l’anno 2020:

- con delibera dell’11 marzo 2020 il Consiglio, su proposta della Settima commissione, ha disposto, nell’ambito delle

“Ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito del D.L. n. 11 8.3.2020”, la sospensione dei termini relativi ai programmi di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011 per l’anno 2020, stabilendo che gli stessi sarebbero stati valutati avuto riguardo alle condizioni esistenti al momento della relativa predisposizione, salvi i correttivi legati alla fase di emergenza, da valutarsi “in sede centrale in secondo momento”;

- nella successiva delibera del 26 marzo 2020 il Consiglio ha deliberato di sospendere l’attuazione dei programmi di gestione ex art. 37 della legge n. 111 del 2011, sia per il settore civile che per il settore penale, anche tenuto conto che gli obiettivi ivi indicati avrebbero dovuto essere modificati avuto riguardo al periodo di sospensione ed ai differimenti imposti dall’emergenza sanitaria;

- con delibera del 21 ottobre 2020 – “ritenuto, alla luce della situazione complessiva, che sarebbe poco proficuo procedere, da un lato, all’esame dei programmi di gestione di cui, con delibera del 26 marzo 2020, è stata sospesa l’attuazione e, dall’altro lato, ad un’analisi specifica degli obiettivi eventualmente rimodulati dai dirigenti, in considerazione delle eccezionali condizioni che gli uffici sono stati chiamati ad affrontare” – il Consiglio ha effettuato una generale presa d’atto di tutti i programmi di gestione presentati dagli uffici per l’anno 2020, in relazione sia al settore civile che penale.

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- il Consiglio, in fase di valutazione dei singoli programmi, provvederà alla verifica degli obiettivi raggiunti, utilizzando i dati delle pendenze per anno di iscrizione al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre dell’anno successivo;

- secondo quanto previsto dalla circolare del 7 dicembre 2016 e dalla circolare del 16 ottobre 2019, deve essere garantita la procedura partecipata e conseguentemente la circolarità delle informazioni nell’ambito dell’intero ufficio; le relazioni dei Presidenti di sezione dovranno essere diffuse a tutti i magistrati dell’ufficio al fine di garantire la possibilità di presentare eventuali osservazioni (in ordine al cui accoglimento o rigetto dovrà essere fornita una motivazione, ancorché sintetica ma esaustiva); naturalmente la partecipazione dei magistrati potrà essere realizzata anche attraverso le modalità “da remoto” imposte dalla contingente emergenza sanitaria;

- la verifica delle presenze dei magistrati nelle unità organizzative avverrà, sia per il settore civile che per il settore penale, tramite un apposito applicativo predisposto dalla Struttura Informatica del Consiglio (disponibile all’indirizzo http://fteweb.cosmag.it a cui ogni ufficio potrà accedere utilizzando le credenziali Valeri@ ) ed all’esito delle verifiche l’ufficio potrà visionare e stampare direttamente dall’applicativo il “Full Time Equivalent” per settore (civile, lavoro, penale), unità organizzativa ed eventualmente macromateria anche al fine di verificarne l’esattezza prima dell’invio definitivo al Consiglio; il riferimento temporale dei dati statistici che verranno forniti dal Consiglio e dagli statistici distrettuali per la predisposizione dei programmi di gestione 2021 sarà il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 7; l’ufficio dovrà verificare i dati ed integrarli con i dati dei magistrati applicati da altri uffici, verificando anche la corretta indicazione della presenza effettiva dei magistrati applicati ad altri uffici;

- per il settore civile l’associazione fra le sezioni SICID/SIECIC e le sezioni tabellari sarà effettuata sulla base delle informazioni presenti su CSMAPP sui progetti tabellari in corrispondenza del dettaglio delle unità organizzative e di quanto già segnalato dagli uffici per la predisposizione dei programmi di gestione nello scorso anno; in caso di carenza di informazioni in uffici con più sezioni tabellari civili, si dovrà contattare l’Ufficio Statistico del CSM ai fini del completamento dei dati, in assenza dei quali i flussi statistici saranno forniti senza il dettaglio sezionale;

- l’Ufficio Statistico del CSM e la Direzione Generale di Statistica, per il tramite del proprio personale statistico nei distretti, metteranno quindi a disposizione una serie di report contenenti i dati statistici (forniti in formati lavorabile), integrati con i dati sulle presenze dei magistrati per sezione tabellare (estratti dall’Ufficio Statistico del CSM e verificati e integrati dagli uffici) ai fini del calcolo della produttività media;

- per i dati per i quali non vi è – allo stato – la possibilità di un’estrazione a livello centrale, rimane ferma la possibilità di una rilevazione a livello locale;

- ritenuto altresì di indicare, sia per il settore civile sia per il settore penale, la seguente tempistica per la messa a disposizione agli uffici dei dati utili alla redazione dei format relativi ai programmi di gestione per l’anno 2021:

1) entro il 4 dicembre 2020 l’Ufficio Statistico del CSM predispone e, tramite la struttura informatica, mette a disposizione degli uffici i dati delle presenze dei magistrati che dovranno essere verificati e validati dagli uffici;

2) man mano che gli uffici giudiziari faranno pervenire la validazione delle presenze, l’Ufficio Statistico del CSM, in collaborazione con gli statistici distrettuali della DGSTAT, metterà a disposizione degli uffici stessi i report contenenti i dati necessari; in ogni caso, la validazione delle presenze da parte degli uffici giudiziari dovrà intervenire entro il termine del 31 gennaio 2021

7 Inoltre, poiché non è ancora possibile utilizzare il datawarehouse del Consiglio, anche per il 2021 si utilizzeranno le funzionalità proprie del datawarehouse della Giustizia civile (messo a disposizione dei funzionari statistici del CSM da parte del Ministero della giustizia) per estrarre i dati dei Tribunali e delle Corti di Appello relativi ad affari civili contenziosi, camerali ed in materia di lavoro/previdenza, fallimenti, esecuzioni mobiliari e immobiliari.

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(onde consentire le successive attività necessarie alla compilazione del format); in esito alla trasmissione dei dati elaborati dai funzionari DGSTAT, gli uffici giudiziari potranno iniziare l’attività finalizzata alla redazione del format.

3) fermo che entro il 31 gennaio 2021 gli uffici giudiziari dovranno depositare, per il solo settore civile, una sintetica relazione ai sensi dell’art. 37 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 (relazione che potrà prescindere dalla validazione dei dati delle presenze di cui ai punti 1 e 2 che precedono), il format con la relativa relazione di accompagnamento dovranno essere compilati entro il 31 marzo 2021;

- ritenuto che, per quanto riguarda i Tribunali per i Minorenni, i modelli per l’art. 37 - previsti, anche per quest’anno, per il solo settore civile - saranno prodotti, come di consueto, dall’Ufficio Statistico del CSM, tramite le proprie elaborazioni che attingono direttamente alla banca dati del Ministero della Giustizia, DGSTAT nella medesima tempistica sopra riportata;

- ritenuto, infine, che le indicazioni procedurali ed i termini stabiliti nella presente delibera si applicano, in quanto compatibili, anche alla Corte Suprema di Cassazione per la quale, data la peculiarità della funzione di legittimità, non è stato predisposto un format apposito, sicché il relativo programma potrà essere redatto, come di consueto, in forma libera;

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di invitare i dirigenti degli uffici interessati a depositare entro il 31 gennaio 2021, mediante inserimento tramite CSMAPP, una sintetica relazione illustrativa integrante, per il settore civile, il programma per la gestione dei procedimenti civili ex art. 37 D.L. 98/2011 nelle modalità sopra descritte;

- di differire al 31 marzo 2021 il deposito dei format correlati ai programmi di gestione per i procedimenti civili, in base alle previsioni della circolare del 7 dicembre 2016, come integrate dalle disposizioni della presente delibera, format che, allegati alla presente delibera, ne costituiscono parte integrante e saranno pubblicati con le relative istruzioni sui siti CSMAPP e COSMAG;

- di differire l’obbligatorietà della redazione dei piani di gestione per il settore penale all’anno 2022;

- di differire al 31 marzo 2021 il termine per il deposito dei format correlati ai programmi per la gestione dei procedimenti penali, precisandosi che gli uffici che intendano procedere alla redazione del programma di gestione anche dei procedimenti penali dovranno seguire le previsioni della circolare del 16 ottobre 2019 come integrate dalla presente delibera, compilando e depositando i format che, allegati alla presente delibera, ne costituiscono parte integrante e saranno pubblicati sui siti CSMAPP e Cosmag (format compilabili online attraverso la pagina http://statweb.cosmag.it/,il cui formato pdf e le tabelle in formato xls con i dati statistici integrati con le pendenze per anno di iscrizione dovranno essere allegati alla pratica del programma di gestione civile in CSMAPP);

- di fissare, con riferimento ai format da compilarsi entro il 31 marzo 2021, i termini secondo la seguente scansione temporale:

 il termine previsto per il deposito delle relazioni dei presidenti di sezione è fissato al 20 febbraio 2021;

 il termine per il deposito del programma di gestione presso la segreteria da parte del Dirigente è fissato al 13 marzo 2021;

 il termine fissato per il deposito delle osservazioni dei magistrati e per le segnalazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è fissato al 24 marzo 2021;

- di fornire, tramite il proprio Ufficio statistico, un servizio di assistenza agli uffici giudiziari nella lettura ed utilizzazione dei dati statistici, mediante l’acquisizione delle richieste inviate per posta elettronica all’indirizzo [email protected];

- di invitare i dirigenti degli Uffici Giudiziari in indirizzo ad assicurare collaborazione ai funzionari statistici per i chiarimenti eventualmente necessari;

- di affidare ai Consigli Giudiziari e alle singole Commissioni Flussi, tramite la compilazione dell’apposito format (che sarà messo a disposizione sul sito CSMAPP per il civile e su http://statweb.cosmag.it/ per il penale), la prima verifica di congruità del piano di gestione (anche

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rispetto agli obiettivi del DOG. Il format che costituisce il parere del Consiglio Giudiziario dovrà essere compilato, per quest’anno, entro 60 giorni dall’invio da parte dell’Ufficio Giudiziario; entro lo stesso termine dovrà pervenire il parere (in forma libera) del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione;

- di comunicare la presente delibera al Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica affinché, nell’ambito delle proprie competenze e in virtù di quanto previsto nell’attività di collaborazione con il Consiglio, possa impartire le necessarie istruzioni ai funzionari statistici sui territori”.

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