Via Torre Verde, 23 – 38122 Trento – Tel. 0461 987139 – fax 0461 981978 – 238886 [email protected] – [email protected] – www.comunitrentini.it P.IVA e C.F. 01533550222 – iscritta al Registro delle Imprese 143476
Trento, 19 maggio 2016 MR/lb
CIRCOLARE
Ai Sindaci dei Comuni trentini Ai Presidenti di Comunità
Ai Responsabili dei Servizi Finanziari - LL. SS. -
OGGETTO: armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli EE.LL (D.lgs 118/2011 e ss.mm. ed i.): riaccertamento straordinario dei residui – ERRATA CORRIGE
Con la presente si invia la circolare di cui all’oggetto, che sostituisce la precedente, inviata con nota prot. n. 2734 di data 28.04.2016, la quale recava al penultimo capoverso l’errore evidenziato nel documento allegato.
A disposizione per ulteriori chiarimenti si ritenessero necessari, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Direttore Generale
dott. Alessandro Ceschi Il Presidente
dott. Paride Gianmoena
CCT_CAL|REG_CCT|19/05/2016|0003433|P
pag. 2 | 6
Trento, 19 maggio 2016 MR/lb
CIRCOLARE
Come noto, il primo esercizio di applicazione del D.lgs. 118/2011 comporta la necessità di procedere al riaccertamento straordinario dei residui, al fine di adeguare al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015.
Come specificato dall’art. 3 comma 7 del D.lgs 118/2011 e dal punto 9.3 del principio applicato della contabilità finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato con delibera di Giunta comunale, contestualmente (immediatamente dopo) all’approvazione del rendiconto consuntivo 2015. Pertanto, nella stessa giornata, entro il termine di approvazione del rendiconto, fissato dal Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2016 al 30.06.2016, sono approvati:
- l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 risultanti dal rendiconto 2015, approvato dal Consiglio comunale. Il prospetto di rendiconto e il calcolo dei residui al 31.12.2015 sono redatti e determinati nel rispetto dell’ordinamento contabile vigente nel 2015 (riaccertamento ordinario riferito all’approvazione del rendiconto consuntivo 2015);
- l’importo dei residui attivi e passivi al 01.01.2016 risultanti dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui. Il riaccertamento straordinario dei residui è un atto di Giunta, in quanto si tratta di un’attività gestionale meramente ricognitiva di adeguamento dei residui esistenti al 31.12.2015 al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, necessita del parere dell’organo di revisione economico – finanziario ed è tempestivamente trasmesso al Consiglio.
La procedura di riaccertamento straordinario dei residui si articola nelle seguenti attività:
1. analisi dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 e adeguamento al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata;
2. determinazione del Fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2016;
3. determinazione del risultato di amministrazione al 1°gennaio 2016 e individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato rideterminato;
4. variazione del bilancio di previsione;
5. ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese reimputate.
1. Analisi dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 e adeguamento al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata
La prima fase del riaccertamento straordinario dei residui consiste nell’analisi dei residui attivi e passivi, che possono subire tre diversi trattamenti:
1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni assunti ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L vigente nel 2015. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione dall’ente, da entrate libere o da avanzo di amministrazione);
pag. 3 | 6
2) re-imputazione: eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2015, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati dal principio applicato della contabilità finanziaria;
3) conservazione: i residui che al 31 dicembre 2015 hanno un’obbligazione giuridicamente perfezionata e sono esigibili secondo i criteri individuati dal principio applicato della contabilità finanziaria vengono mantenuti a residuo.
Al termine dell’operazione di riaccertamento non possono essere conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili. È opportuno analizzare ciascun residuo come sopra specificato, mentre si provvede al tradizionale riaccertamento ordinario dei residui, necessario per la predisposizione del rendiconto 2015.
Si precisa, inoltre, che non sono oggetto di riaccertamento, i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.
(con esclusione delle spese del trattamento accessorio e premiante per il personale che devono essere pagate in competenza 2016 e che quindi sono oggetto di riaccertamento, come previsto dal punto 5.2 del principio della competenza finanziaria potenziata 4/2). Per tale motivo è opportuno, al fine di una miglior gestione del flusso di pagamenti, fissare un termine temporale al pagamento e alla riscossione in c/residui, possibilmente di poco antecedente la data di approvazione della delibera di riaccertamento straordinario, per evitare di movimentare e quindi modificare gli importi del prospetto oggetto di parere del revisore e di successiva deliberazione.
A tal fine si propone un possibile percorso, partendo dalle scadenze stabilite dalla normativa:
- entro fine maggio la Giunta approva lo schema di rendiconto consuntivo 2015 (verificare le tempistiche previste dal regolamento di contabilità);
- entro e non oltre il 30 giugno il Consiglio approva il rendiconto consuntivo 2015;
- contestualmente all’approvazione del rendiconto 2015 la Giunta approva il riaccertamento straordinario dei residui, previo parere dei revisori. Il termine entro cui i revisori devono esprimere questo parere potrebbe essere connesso al termine stabilito nel regolamento di contabilità per le variazioni di bilancio;
- sulla base di questo termine, che ipotizziamo sia di 7 giorni, si calcola il termine entro il quale dovrebbe essere inviata la proposta di riaccertamento straordinario per il parere dell’organo di revisione;
- si stabilisce di pagare e incassare a residui fino a 8/9 giorni precedenti l’approvazione del riaccertamento straordinario da parte della Giunta e di procedere al pagamento e alla riscossione dei residui re-imputati sulla competenza 2016, dopo l’approvazione del riaccertamento straordinario dei residui.
Si consiglia di condividere il percorso di rendiconto/riaccertamento con l’organo di revisione, senza attendere la formalizzazione dei documenti. È opportuno, in ogni caso anticipare il percorso di riaccertamento sopradescritto, per non arrivare al termine ultimo senza aver compiuto gli adempimenti necessari.
Inoltre, per quanto riguarda il trattamento degli “impegni impropri”, qualora, dopo il 1°
gennaio 2016 e prima del riaccertamento straordinario dei residui si sia perfezionata l’obbligazione giuridica (o uno delle condizioni previste dal punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria), si è espressa la Corte dei Conti della Regione Sicilia con Deliberazione n.
317/2015/QMIG e la sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione
pag. 4 | 6
3/SEZAUT/2016/QMIG.
2. Determinazione del Fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata
La seconda fase consiste nella determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1°
gennaio 2016 da iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2016 del bilancio di previsione 2016-2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi eliminati e re-imputati ed i residui attivi eliminati e re-imputati, se positiva. Se l’importo dei residui attivi re-imputati risulta superiore a quello dei residui passivi re-imputati non si dà luogo al FPV in entrata. Ottenere un valore negativo vorrebbe dire che sono stati cancellati più accertamenti che impegni e di conseguenza, in passato, la gestione è stata caratterizzata da un anticipo di risorse rispetto agli impieghi, spendendo risorse non ancora esigibili. Sulla base delle scadenze di impegni e accertamenti da reimputare si calcola il FPV ed è possibile compilare il prospetto di cui all’allegato 5/1 del D.lgs 118/2011 da allegare alla delibera di Giunta.
3. Determinazione del risultato di amministrazione al 1°gennaio 2016 e individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato rideterminato
In considerazione dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data, si determina un valore differente del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016: esso sarà aumentato per il valore corrispondente ai residui passivi cancellati definitivamente, e sarà diminuito per il valore dei residui attivi cancellati definitivamente (punto 1.1). Residui attivi e passivi reimputati andranno invece ad alimentare il Fondo pluriennale vincolato (punto 1.2). Una volta rideterminato, dovranno essere individuate le quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 nel rispetto dei nuovi principi, con particolare riferimento:
a. ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell’articolo 15, comma 5, del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell’ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell’investimento che aveva determinato l’impegno tecnico;
b. all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall’esempio n. 5 del principio della contabilità finanziaria 4/2 (tale accantonamento potrebbe portare l’ente in disavanzo).
Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione da recuperare negli esercizi futuri.
Al tal fine si predispone il prospetto di cui all’allegato 5/2 del D.lgs 118/2011, allegato alla delibera della Giunta, riguardante la rideterminazione del risultato di amministrazione.
4. Variazione del bilancio di previsione 2016-2018
Si procede in seguito alla variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016- 2018 autorizzatorio secondo i vecchi schemi (e si prende atto delle variazioni anche sul bilancio pluriennale di competenza e annuale di cassa a fini conoscitivi) al fine di consentire, secondo quanto previsto dal punto 9.3 del principio della competenza finanziaria potenziata 4/2:
a. l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2016;
pag. 5 | 6
b. l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2016 e in entrata e spesa degli esercizi successivi;
c. l’eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;
d. l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi. Il pareggio del bilancio è garantito dall’iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata, nel caso in cui la reimputazione delle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate;
e. l’applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell’eventuale risultato di amministrazione negativo;
In relazione alla distribuzione temporale dei residui attivi e passivi re-imputati e alla conseguente variazione di bilancio si potranno verificare le seguenti situazioni:
- i residui passivi reimputati all’esercizio 2016 sono di importo pari alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, pertanto la situazione non presenta criticità (esempio 1 dell’allegato 1 alla presente circolare);
- i residui attivi reimputati all’esercizio 2016 sono di importo superiore alla differenza tra il fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e i residui passivi reimputati al medesimo esercizio: tale differenza è vincolata alla copertura dell’eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato in entrata e dei residui attivi (esempio 2 dell’allegato 1 alla presente circolare).
Nel caso in cui l’eccedenza dei residui attivi reimputata non fosse necessaria alla copertura dei residui passivi re-imputati negli esercizi successivi può essere destinata al finanziamento di nuove spese (esempio 3 dell’allegato 1 alla presente circolare). A tal fine, la variazione di bilancio diretta ad individuare la destinazione di tali risorse, è approvata dal Consiglio;
- i residui passivi reimputati all’esercizio 2016 sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, pertanto si forma un disavanzo tecnico (esempio 4 dell’allegato 1 alla presente circolare). Il disavanzo tecnico può:
1) essere finanziato con risorse dell’esercizio. (in questo caso la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura è di competenza del Consiglio;
2) consentire l’approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al principio contabile generale del pareggio, come previsto dall’articolo 3, comma 13 del D.lgs 118/2011, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.
Le variazioni di bilancio a seguito delle operazioni di riaccertamento sono di competenza della Giunta e verranno adottate nella medesima delibera. Il riaccertamento straordinario è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili, delle quali si terrà conto in sede di approvazione del bilancio previsionale 2016 – 2018.
5. Ri-accertamento e re-impegno dei residui reimputati
Infine, si dovranno ri-accertare le entrate e le spese re-imputate, cui corrispondevano obbligazioni giuridicamente perfezionate ma non esigibili al 31.12.2015 effettuando nuove registrazioni contabili secondo esigibilità.
pag. 6 | 6
Ulteriori considerazioni sul riaccertamento straordinario
La cancellazione definitiva di residui attivi, che può comportare la generazione di un disavanzo, indica che nel passato sono state iscritte entrate non sorrette da alcuna giustificazione nemmeno nel rispetto della precedente normativa. Per quanto riguarda i residui passivi, invece, la normativa regionale in vigore nel 2015 consentiva la registrazione di “impegni tecnici”, che, in base ai nuovi principi contabili dovranno essere cancellati. Come precisato nei corsi di formazione tenuti dal Consorzio dei comuni, nel caso in cui si riscontrassero in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi senza alcun presupposto per essere mantenuti nel rispetto della normativa in vigore nel 2015, è corretto provvedere alla loro eliminazione in sede di rendiconto consuntivo 2015. Qualora l’operazione determini la generazione di un disavanzo, è opportuno valutare il rinvio dell’eliminazione del residuo attivo nell’ambito del riaccertamento straordinario dei residui, considerata l’opportunità di poter recuperare tale maggior disavanzo secondo le disposizioni definite da Decreto MEF del 2 aprile 2015 (possibilità di dilazionare il recupero in un arco temporale di 30 anni).
Si ricorda che, con una variazione di bilancio successiva al riaccertamento straordinario dei residui, dovranno essere aggiornati gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità di competenza del triennio 2016-2018, sulla base delle nuove risultanze.
Inoltre, a seguito delle operazioni di riaccertamento si dovranno verificare gli effetti che le reimputazioni dei residui attivi e passivi avranno sugli equilibri di bilancio: la disciplina attualmente in vigore (L.P 21/2015 che recepisce la L. 208/2015) prevede un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali, non calcolando per gli anni 2017 e 2018 il Fondo pluirennale vincolato sia in entrata che in uscita. Per rispettare tali equilibri, in attesa della preannunciata modifica della L.
243/2012 concernente gli equilibri di bilancio, per le opere finanziate da FPV in entrata negli anni 2017 e 2018 si dovrà prevedere la non esigibilità della spesa e quindi lo stanziamento del relativo FPV.
Si segnala, infine che l’art. 3 comma 8 del D.lgs 118/2011 prevede che l’operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo: in caso di mancata deliberazione contestualmente all’approvazione del rendiconto, entro il 30.06.2016, agli enti si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell’articolo 141 del D.lgs.
267/2000, ossia attraverso la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell’art. 83 del DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
Ulteriori indicazioni di carattere più operativo, riguardanti le imputazioni dei residui attivi e passivi, in particolare relative ai contributi della PAT, sono descritti nell’allegato 2 alla presente circolare, unitamente ad esempi di riaccertamento straordinario dei residui e di programmazione delle spese in c/capitale nel bilancio previsionale 2016-2018. Inoltre, a breve, nell’area riservata all’armonizzazione contabile, verrà pubblicato un fac-simile di delibera di riaccertamento straordinario dei residui.
Il Responsabile dell’Area consulenza dott. Marco Riccadonna