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INFORMATIVA N. 42 Prot. 6274 DATA 02.12.2013

OGGETTO: Acconto IVA per l’anno 2013

Il giorno 27 dicembre 2013 scade il termine per il versamento dell'acconto IVA per l'anno 2013.

Quale normativa di riferimento si richiamano, in particolare, la Legge 29.12.1990 n. 405 e la CM 03.12.1991 n. 52 che analizza anche i casi particolari e quelli di esonero.

La Risoluzione 23.12.2004 n. 157/E ha inoltre precisato che dalla base di calcolo per il metodo storico vanno esclusi gli interessi trimestrali.

Le fasi operative per eseguire il calcolo dell’acconto verranno commentate con prossima circolare del Servizio Contabilità.

Sono obbligati al versamento dell’acconto IVA i contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni IVA periodiche e a versare la relativa imposta, salvo i casi di esonero sotto evidenziati.

Sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA 2013:

„ con riferimento alle date di inizio/fine attività nel corso dell’anno 2013:

9 i contribuenti trimestrali che hanno cessato l’attività entro il 30.09.2013 9 i contribuenti mensili che hanno cessato l’attività entro il 30.11.2013 9 i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2013.

„ con riferimento all’adozione di particolari regimi IVA:

9 gli esercenti attività di intrattenimento soggette all’ISI (art. 74, comma 6 DPR 633/72)

9 i contribuenti minori dell’attività spettacolistica (v.a. non superiore a € 25.822,84) e quelli che effettuano spettacoli viaggianti (art. 74 quater DPR 633/72)

9 i contribuenti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della L.

388/2000 (regimi annuali)

9 i contribuenti che dal 2013 hanno cessato di operare nel regime delle nuove iniziative produttive (Risoluzione 23.12.2004 n. 157/E)

9 i contribuenti che hanno adottato il regime dei “nuovi” minimi (art. 27, co.1 e 2 DL n. 98/2011) 9 soggetti che sono usciti dal regime degli ex minimi (art. 27, co.3 DL n. 98/2011) con

decorrenza 2013

9 i contribuenti produttori agricoli esonerati

9 i contribuenti che hanno applicato il regime forfetario ex Legge n. 398/91.

La determinazione dell’importo dell’acconto IVA da versare dipende dal metodo scelto fra i tre previsti e sotto elencati con riferimento al rispettivo codice meccanografico:

codice metodo importo dell'acconto

1 storico 88% del debito IVA dell'ultimo periodo IVA 2012

2 previsionale 88% del debito IVA previsto per l'ultimo periodo IVA 2013 0 contabile 100% del debito IVA calcolato al 20.12.2013



L'importo dell'acconto da versare va espresso in centesimi di euro.

Soggetti interessati ed esonerati

Calcolo dell’acconto

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L’acconto non è dovuto:

9 quando il saldo del periodo di riferimento 2013 (metodo storico) risulta a credito 9 quando il saldo dell’ultima liquidazione 2013 (metodo previsionale) è previsto a credito 9 quando la liquidazione IVA al 20.12.2013 (metodo contabile) risulta a credito

9 in ogni caso se l’ammontare dell’acconto da versare risulta inferiore a € 103,29.

L’elaborazione dell’acconto genera automaticamente i tributi a debito:

6013 per l'acconto mensile (regime IVA 2013 = M) 6035 per l'acconto quattrimestrale (regime IVA 2013 = Q) 6035 per l'acconto trimestrale (regime IVA 2013 = T)

e li inserisce nell'archivio della procedura VU, per il versamento con F24, quando l’importo dell'acconto dovuto risulta pari o superiore a € 103,29.

Il software Contabilità gestisce l'acconto IVA applicando:

• automaticamente il metodo storico, come illustrato nel successivo punto A

CONFERIMENTO E DONAZIONE DAZIENDA, SUCCESSIONE EREDITARIA, SCIOGLIMENTO SOCIETÀ DI PERSONE CON PROSEGUIMENTO DELLATTIVITÀ IN DITTA INDIVIDUALE

Come specificato nelle istruzioni del Mod. IVA 2013 relativo al 2012, nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d’azienda in società, donazione d’azienda, successione ereditaria, scioglimento società di persone con proseguimento dell’attività sotto forma di ditta individuale, ecc.) si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione.

Tenendo presente tale principio si ritiene che il soggetto che “nasce” dalle predette operazioni straordinarie (società conferitaria, erede/i che continuano l’attività del de cuius, donatario dell’azienda, socio di società di persone sciolta per il venir meno della pluralità dei soci che prosegue l’attività in forma individuale, ecc.) debba versare l’acconto IVA 2013 sulla base della situazione esistente nel 2012 in capo al soggetto “dante causa” (con la possibilità comunque di utilizzare uno dei metodi, alternativi a quello storico, successivamente esaminati).

La funzione presente nel software Contabilità che effettua il calcolo dell’acconto IVA con metodo

“storico”, provvede, per i soggetti che hanno subito nel corso dell’anno 2013 un’operazione straordinaria (presenza in anagrafica ditta del soggetto “Avente causa” della cartella ), la creazione della Liquidazione dell’acconto recuperando i dati della base di calcolo dal soggetto “Dante causa”.

Per il soggetto “Dante causa” la funzione di calcolo non produce alcun acconto.

In alternativa è possibile applicare, anche per singole ditte,

• il metodo previsionale operando secondo le indicazioni del successivo punto B, oppure,

• il metodo contabile operando secondo le indicazioni del successivo punto C.

Si evidenzia in proposito che, in taluni casi, la carenza normativa ci ha costretti ad adottare metodologie non supportate da precise disposizioni ministeriali, in particolare con riferimento alle attività separate che applicano regimi IVA diversi (M/Q/T). Per il contribuente che gestisce 2 o più attività con contabilità separata per obbligo (con diversa periodicità di liquidazione) si ritiene che l’acconto vada commisurato all’importo dovuto in sede di:

9 liquidazione di dicembre 2012 per l’attività mensile;

9 dichiarazione IVA relativa al 2012 (mod. IVA 2013) per l’attività trimestrale.

e si esclude pertanto la possibilità di effettuare compensazioni tra gli elementi che costituiscono le basi facenti capo a regimi IVA diversi.

Versamento dell’acconto

ASPETTI OPERATIVI

(3)

In presenza invece di contabilità separata ex art. 36, DPR n. 633/72 per opzione, le liquidazioni periodiche IVA sono cumulative per tutte le attività, con riferimento ad un unico volume d’affari e, di conseguenza, su un’unica base.

Si sottolinea, comunque, che il software Contabilità permette anche di operare direttamente a video e pertanto di attuare scelte proprie, soprattutto nei casi particolari più avanti segnalati.

La sequenza di seguito elencata definisce le fasi operative ed il metodo di calcolo per determinare il valore dell’acconto ed il contestuale aggiornamento degli archivi:

A.1 – Calcolo dell'acconto (multiditta)

Attivando la funzione (pulsante cartella ) si ottiene:

• la lista delle ditte elaborate con eventuali segnalazioni

• la liquidazione dell'acconto denominata “mese 21 M/Q/T”.

Il calcolo dell'acconto (metodo storico) può essere eseguito più volte; ogni nuova elaborazione sostituisce i dati prodotti da quella precedente, ad esclusione delle ditte per le quali la liquidazione mese 21 è stata resa “non modificabile”.

A.2 - Ditte elaborate

Il calcolo dell'acconto produce la lista delle ditte elaborate con segnalazione se lo , in archivio Anagrafica ditta 2012, risulta essere oppure :

9 per le ditte annullate il calcolo non viene eseguito

9 per le ditte chiuse il calcolo dell'acconto viene eseguito normalmente.

A.3.a - Liquidazione automatica dell'acconto con il metodo storico

La base di calcolo viene definita in automatico ed in modo implicito con la funzione

(pulsante cartella ), se si desidera ottenere un calcolo multiditta, oppure con il pulsante in Liquidazione mese 21 (acconto).

In relazione al tipo di archivio da dove recuperare i valori (Liquidazioni oppure Annuale IVA), le basi di acconto si riferiscono al regime IVA 2012 delle singole ditte e considerano tutti i periodi potenzialmente utilizzabili per il calcolo dell'acconto 2013.

A - metodo 1 - STORICO



È onere dell’Ufficio verificare ed eventualmente eliminare la liquidazione dell’acconto per i soggetti non tenuti al versamento, ad esempio, per cessazione attività nei termini previsti.

Si dovrà inoltre provvedere all’elaborazione dell’acconto per i nuovi clienti 2012, ditte ignorate dal software per assenza dei dati di liquidazione IVA 2011.

(4)

PROSPETTO DELLE BASI DI ACCONTO “GENERATE”

saldi 2012 sigla saldo importi considerati

ottobre 10Mensile saldo a debito maggiore di € 25,82 + il valore esposto novembre 11Mensile saldo a debito maggiore di € 25,82 + il valore esposto acconto

21Mensile

21Quattrimestrale 21Trimestrale

importo del versamento effettuato

dicembre 12Mensile

12Quattrimestrale

saldo a debito maggiore di € 25,82 + il valore esposto o saldo a credito

annuale 13Trimestrale

saldo a debito maggiore di € 10,00 + il valore esposto o saldo a credito

(solo se nel 2012 almeno un regime era trimestrale)



Gli importi dei saldi a debito si intendono al netto dei crediti d'imposta usati in liquidazione e con esclusione degli interessi dovuti dalle ditte trimestrali. L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 23.12.2004 n. 157, precisa che la base di acconto, dei contribuenti trimestrali che applicano il metodo storico, va assunta al netto della maggiorazione a titolo di interessi.

Particolarità

Il Provvedimento 25.10.2007 in attuazione delle misure che contrastano le frodi IVA, ha introdotto, a decorrere dal 03 dicembre 2007, una particolare modalità di versamento dell’IVA posta a carico degli operatori commerciali del settore auto, in relazione alle vendite di autoveicoli nuovi ed usati oggetto di acquisti intracomunitari di cui all’art. 38 del DL 30 agosto 1993 n. 331.

La produzione della base di calcolo considera (come da tabella sopra esposta) anche l’ammontare di “IVA a debito auto UE” (generata dalla Voce IVA V40) che in liquidazione viene esposta nella

videata campo .

Per ulteriori chiarimenti sull’argomento consultare l’Informativa AC n. 02 del 12/01/2009.

In sede di calcolo acconto, le basi vengono utilizzate con riferimento al regime IVA 2013, trascurando eventuali dati relativi all’anno precedente che non servono per il calcolo.

PROSPETTO DELLE BASI DI ACCONTO “USATE”

Regime IVA 2013 / 2012

liquidazione periodica 2012 per base

importi 2012 che costituiscono le basi effettive di calcolo dell'acconto 2013

M

ex M 21M 12M acconto + dicembre

ex Q 21Q 12Q 1/3 dell'acc. + 1/3 del quarto trimestre ex T 21T 13T 1/3 dell'acconto + 1/3 dell'annuale T

ex T 21T 13T acconto + annuale

ex M 10M 11M 21M 12M ottobre + novembre + acconto + dicembre ex Q 21Q 12Q acconto + quarto trimestre

Q

ex Q 21Q 12Q acconto + quarto trimestre

ex M 10M 11M 21M 12M ottobre + novembre + acconto + dicembre

ex T 21T 13T acconto + annuale



9 l'ammontare dell'acconto è pari all'88% della base usata

9 il versamento è dovuto se l’importo dell’acconto risulta non inferiore a € 103,29.

Si evidenzia che nessun movimento contabile viene considerato però vengono utilizzati automaticamente eventuali crediti d'imposta disponibili, già contabilizzati con specifica Voce IVA V33 e quindi presente in Situazione Voci IVA.

(5)

La liquidazione mese 21 (acconto) viene prodotta quando il calcolo dell'acconto lordo (88% della base usata) evidenzia un qualsiasi importo a debito.

Il campo Versamento della liquidazione mese 21 viene aggiornato quando l'acconto, al netto dei crediti d'imposta disponibili, risulta pari o superiore a € 103,29. Viene quindi aggiornato automaticamente l'archivio tributi del software VU (versamenti unificati) per la produzione del Mod. F24.

A.3.b - Liquidazione manuale dell'acconto con il metodo storico

Nel caso in cui non fossero presenti gli archivi di liquidazione per l’anno 2012 (ad esempio per i clienti nuovi) è possibile creare, operando direttamente a video, la liquidazione dell'acconto con il metodo storico. A tal fine, nella cartella della Liquidazione mese 21, selezionare il

campo e, nella sezione , (storico).

Per ottenere il valore dell’acconto inserire nel campo il valore della base, precedentemente calcolato seguendo le regole commentate al punto A.3.a; la conferma di tale importo produce il calcolo automatico dell’acconto da versare.

A.4 - Particolarità delle ditte con regimi IVA misti

Nel caso di attività separate con regimi IVA diversi (MT, TQ, MQ, ecc.) vengono utilizzate le basi corrispondenti al medesimo regime IVA (T per T, M per M, Q per Q), indipendentemente dal loro abbinamento al codice attribuito all'attività separata.

Esempio 1:

ditta con attività separate e

regime IVA misto invariato anni 2012 e 2013

Anno 2012 Anno 2013

attività regime attività regime 0

1

M T

0 1

M T Esempio 2:

ditta con attività separate e

regime IVA misto diverso anni 2012 e 2013

Anno 2012 Anno 2013

attività regime attività regime 0

1

M T

0 1

T M

Il calcolo dell'acconto risulta uguale in entrambi i casi: per l'attività Trimestrale 2013 viene utilizzata la base Trimestrale 2012; per l’attività Mensile 2013 viene utilizzata la base Mensile 2012, indipendentemente dal codice attività ad esse abbinato. Nell'esempio 2 si presuppone che, rispetto al 2012, nell'anagrafica 2013 le attività 0 e 1 siano state scambiate di posizione.



Qualora, invece, si fosse in presenza del singolare caso di cambiamento di regime di entrambe le attività (una da M a T; l'altra da T a M), è necessario effettuare il calcolo dell'acconto manualmente con riferimento ai seguenti dati:

Regime 2013 dati 2012 per base Trimestrale

Mensile

10M + 11M + 21M + 12M 1/3 di 13T + 1/3 di 21T

I campi della liquidazione mese 21Mensile 21Trimestrale dovranno essere compilati direttamente a video.

(6)

Il metodo previsionale si applica, in alternativa a quello storico, con riferimento ai dati IVA dell'anno in corso anziché a quelli dell'anno precedente.

B.1 - BASE ACCONTO

L'adozione del metodo previsionale richiede la determinazione della base di acconto presunta e cioè l'importo del versamento che si prevede effettuare relativamente alla liquidazione:

9 del mese di dicembre 2013 per il regime M (mensile) 9 del quarto trimestre 2013 per il regime Q (quattrimestrale) 9 della dichiarazione annuale 2013 per il regime T (trimestrale).

B.2 - LIQUIDAZIONE ACCONTO

Accedere alla Liquidazione mese 21 cartella selezionare e (previsionale) e confermare. Indicare l'importo della Base acconto, come sopra specificato.

L'acconto viene calcolato automaticamente in misura pari all'88% della Base indicata.

Il campo Versamento della liquidazione mese 21 viene aggiornato quando l'acconto, al netto dei crediti d'imposta, risulta pari o superiore a € 103,29. Viene quindi aggiornato anche l'archivio tributi del software VU (versamenti unificati) per la produzione del Mod. F24.



Nel caso di attività separate con regimi IVA misti M/Q/T si richiama il punto A.4.

Il metodo contabile fa riferimento ai dati IVA effettivi del periodo in corso. Vengono infatti considerate le operazioni effettuate fino al 20.12.2013 e quindi prima della scadenza dell'acconto.

C.1 - BASE ACCONTO

La base di calcolo dell'acconto con il metodo contabile deriva dalle operazioni del periodo:

• 01.12.2013 - 20.12.2013 per il regime M (mensile)

• 01.10.2013 - 20.12.2013 per il regime Q (quattrimestrale)

• 01.10.2013 - 20.12.2013 per il regime T (trimestrale).

L’adeguamento agli studi di settore / parametri per il 2012 non influenza il calcolo dell’acconto IVA 2013 (l’adeguamento è stato infatti effettuato “fuori dichiarazione”).

C.2 - LIQUIDAZIONE ACCONTO

Dopo aver registrato le operazioni IVA del mese/trimestre fino alla data del 20.12.2013, accedere all’archivio di Liquidazione mese 21 (acconto) - cartella .

Nella sezione , il pulsante imposta in automatico il (contabile) e produce il calcolo di liquidazione fino alla data del 20 dicembre.

Se si desidera, successivamente, ottenere il calcolo con il metodo storico, selezionare il pulsante

; in automatico viene impostato il (storico) e prodotto il calcolo dell’acconto su base storica (vedi paragrafo A).

B - metodo 2 - PREVISIONALE

C - metodo 0 - CONTABILE

(7)



Particolarità

Devono essere considerate tutte le operazioni effettuate nel periodo interessato dal calcolo dell’acconto, anche se non ancora fatturate (fatture differite) o non ancora registrate, non essendo scaduti i rispettivi termini (art. 6 Legge 405/1990). In questo caso intervenire direttamente a video modificando i dati calcolati per ottenere un nuovo valore di acconto IVA.



Particolarità relativa agli Autotrasportatori

Gli autotrasportatori, così come previsto dall’art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, possono registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione. In sede di calcolo dell’acconto utilizzando il terzo metodo (contabile) è necessario considerare, per la determinazione dell’IVA a debito, sia le fatture emesse nel terzo trimestre 2013 ed annotate nel periodo 1.10 – 20.12, che quelle emesse in tale periodo e che verranno registrate entro il primo trimestre 2014.

Per questa particolare tipologia di soggetti i valori, prodotti dal calcolo “Contabile” previsto dal software, dovranno essere modificati, operando direttamente a video, in considerazione delle eventuali fatture emesse, datate 2013 e che verranno registrate nel 2014.

Per tali soggetti è consigliato applicare il metodo previsionale, in quanto è possibile determinare con certezza l'IVA dovuta per il quarto trimestre 2013, così come “suggerito” anche nella CM 20.12.95, n. 328/E.

L’acconto da versare è pari al 100% del debito netto non inferiore a € 103,29, al netto dei crediti d'imposta eventualmente disponibili.

Il campo Versamento della liquidazione mese 21 viene aggiornato quando l'acconto, al netto dei crediti d'imposta, risulta pari o superiore a € 103,29. Viene quindi aggiornato automaticamente anche l'archivio tributi del software VU (versamenti unificati) per la produzione del Mod. F24.

Ancorché sia stato soppresso l’obbligo dell’annotazione delle liquidazioni periodiche sui Registri IVA, è possibile ottenere la stampa della Liquidazione per l’acconto attivando il campo

nelle , funzione presente nel menu della ; in tale stampa viene esposto in testata il metodo adottato per il calcolo.

La medesima stampa si ottiene in sede di stampa Registri IVA fiscali.

La stampa delle annotazioni di liquidazione può essere utile in sede di eventuale verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

La liquidazione dell'acconto mese 21 anno 2013 e, in particolare, l'importo del relativo versamento deve essere presente negli archivi contabili prima di eseguire il calcolo di liquidazione dei periodi IVA:

• dicembre 2013 per i contribuenti mensili (M)

• quarto trimestre 2013 per i contribuenti quattrimestrali (Q)

• dichiarazione annuale 2013 (13.esima) per i contribuenti trimestrali (T), affinché dette elaborazioni possano

9 conteggiare a credito l’acconto versato e

9 generare il seguente movimento automatico IVA relativo alla liquidazione dell’acconto:

Operazione Aliq Tit Importo I.V.A. Dare Avere v. IVA Funz Acconto IVA (movimento automatico) importo 055.200 210.080 X07

„

E – NOTE FINALI

D – ANNOTAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO

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