• Non ci sono risultati.

D ' ITALIA BRUMIGIORNi. Ministerodelle corporazioni.ufficio della proprietà intellettuale:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "D ' ITALIA BRUMIGIORNi. Ministerodelle corporazioni.ufficio della proprietà intellettuale:"

Copied!
24
0
0

Testo completo

(1)

Conto

corrente con

la posta Anno 790

-

Numero 199

GAZZETTA UFFICIAIX

PARTE PRIMA DEL REGNO D

'

I TA LIA BRUMIGIORNi

ROMA

-

Giovedi, 1° settembre 1938

-

ANNO XVI

blENO IFESTl¥l.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO Di CRAZIA E CIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCl- TELEFON1: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDI2;IONI DI ABRONANIIONTO

Iri Roma, sia presan l'Arntnitilstrazione che a Anno Sem. Trim.

ilorui ilo e<l iri ti:tto il llegrio (Parte I e II) L. 108 63 45

\lledera Presi tiehTnione post:tie) . . . . . 240 140 100 in Itania. sia presso I Aniniinistritzione che a

Lot io ed ist tutto il Regno (solo Parte I) i 72 45 GlßO AWe ro ¿Poesi siell Unione postale) . .

. . . 160 100 TO

Abbonamentospeciale al soli fasricoli contenenti i numeri dei titoli obbli- gazionttri sorteggiati per il rimborso, alintle L. 45 - listero L. 100.

Gli abbonati lianno diritto tinelle ai supplenienti ordinari. I supple•

menti straortlinari sono fliori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntáta della c Garretta Ufttciale> (Par.

te i e 11 complessivämente) à tissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 al.

l'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le

norme

riportate nella testata della parte seconda

La aGazzetta USiciale» e tutte le altre pubblicazioni uŒciali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XK

Settembre,

nel palazzo del Ministero delle Finanze : Corso Umberto, 234

(angolo

Via Marco Minghetti,

23-24);

in

Milano,

Galleria Vittorio

Emanuele,

3: in Napoli, Via Chiaia, 5; in

Firenze,

Via degli

Speziali, 1;

e presso le Librerie depositarie di Romae di tutti i

Capiluoghi

delle provinciedel Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Umeiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E

DECRETI

LEGGE 10

giugno

1938

XVI,

n. 1303.

Itevoca del divieto concernente

l'inquadramento

sindacale

per

gli

enti

pubblici,

comunque

denominati, operanti

nel campo della

produzione

e

svolgenti

un'attività esclusivamente o preva·

lentemente

economica•

« . . . . « = a a a a

Pag.

3690

IlEGIO

DECRETO-LEGGE

15

luglio 1938-XVI,

n. 1304.

Approvazione degli

Accordi di carattere economico

stipulati

in

Berlino,

fra l'Italia c!a

Germania,

il 28

maggio

1938.

Pag.

3690

IlEGlO

DECRETO-LEGGE

16

luglio 1938-XVI,

n.

1305.

Estensione

agli insegnanti

delle scuole

specialisti

dell'Arma aeronantica del benelici di carattere

temporaneo previsti

nel

It.

decreto=legge

8

luglio 1937-XV,

n. 1313 . , , , ,

Pag.

3697

IIEGIO DECRETO

16

giugno 1938-XVI,

n. 1306.

Approvazione

del uuovo statuto della Cassa di soccorso per il

personale

della ferrovia

Torino=Pianezza=Druento

e

Venaria,

con sede in Torino . . . . . . . , , , , , ,

Pag.

mo7

DECRETO

DEL

CAPO DEL GOVERNO 13

agosto 1938-IVI,

n. 1307.

Disciplina

della

compravendita

dei marmi

apuani. Pag.

3698

i B

ItEGIO DECRETO

7

agosto 1938-XVI.

Dimissioni del

sig.

Mario Scaramussa dalla carica di

agente

di cambio presso la Borsa di Torino « « « a .

Pag.

3698

llEGIO DECRETO 12

maggio

1938-XVI.

Sostituzione

di un

componente

il

Consiglio superiore

di sa-

nità ... «...

Pag.3098

DISPOSIZIONI E

COMUNICATI

Ministero

delle

corporazioni

.Ufficio della

proprietà intellettuale:

Elenco n. 7

degli

attestati di

privativa

per modelli e

disegni

di fabbrica

pubblicati

per

gli

effetti

dell'art.

2 della

legge

30

agosto 1868,

n. 4578 . . . . . . . . . . .

Pag.

3699

Direzione generale

della Cassa

depositi

e

prestiti

e

degli Istituti

di

previdenza:

30' Estrazione

delle cartelle 3,75 °/o

ordinarie

di Credito

comunale

e

provinciale

. . . , , , ,

Pag.

3705

Ministero

delle finanze:

Rettifiche d'intestazione

, ,

Pag.

3706

CONCORS

I

Ministero delle finanze -

Direzione generale

della Cassa

depositi

e

prestiti

e

degli

Istituti di

previdenza:

Concorso

pel

confe-

rimento di

n. 188

assegni

vitalizi sulla

Cassa

sovvenzioni per

gli impiegati

civili dello Stato non

aventi diritto

a

pensione

e per le

loro famiglie

. . . . . . . , , . .

Pag.

3708

Alinistero dell'educazione nazionale: Concorso a 40 borse di per- fezionamento

negli

studi di tecnica amministrativa delle aziende

industriali

presso Università o Istituti

superiori

del

Regno...«,,...Pag.3708 Regia prefettura

di Mantova: Varianti alla

graduatoria

del con- corso a

posti

di levatrice condotta . . . . . . .

Pag.

3709

Regia prefettura

di Verona: Graduatoria

generale

del concorso

a

posti

di medico condotto . . . . . . . . .

Pag.

3709

Regia prefettura

di 31sssa e Carrara: Varianti

alla graduatoria

del concorso a

posti

di ostetrica condotta. . . .

Pag.

3710

Regia prefettura

di Messina: Graduatoria

generale

del concorso a

posti

di ostetrica condotta. . . . . . . . .

Pag.

3710

Regia prefettura

di

Bergamo: Graduatoria generale del

concorso

al

posto

di direttore del

reparto

chimico presso il Laboratorio

provinciale

di

igiene

e

profilassi

di

Bergamo

. , ,

Pag.

3711

Regia prefettura

di Pavia: Graduatoria

generale

del concorso a

quattro posti

di veterinario condotto . . . . .

Pag.

3711

Regia prefettura

di

Bologna:

Graduatoria

generale

del concorst a

posti

di medico condotto . . . .

Pag.

3711

e.

(2)

3690 1-1x-no

<xvn GAzzETTA ovFirvALE ovn nyavo verra, 1, y 399

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16

giugno 1938-XYI,

n. 1303.

Revoca del divieta concernente

l'inquadramento

sindacale per

gli

enti

pubblici,

comunque denominati,

operanti

nel campo della

produzione

e

svolgenti

un'attività esclusivamente o preva=

lentemente economica.

VITTORIO E3f ANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VULONTÀ DELLA NAZIONS IlE D'1TALIA

I3fPERATOllE D ETIOPIX

Il Gran

Consiglio

del Fascismo La espresso il suo

parere;

11 Senato e la Camera dei

deputati

lianno

approvato;

Noi abbiamo

sanzionato e

promulgliianio quanto segue:

Art. 1.

Il divieto di far

parte

di associazioni

sindacali,

sancito

dall'art. 3 del li. decreto 1°

luglio 1920,

n.

1100,

è revocato

gier

quanto

concerne

gli

enti

pubblici,

comunque

denominati,

i

quali operino

nel campo della

produzione

e

svolgano

un'at-

tività economica in

regime

di concorrenza.

Con

Regi

decreti da emanarsi su

proposta

del 31inistro per le

corporazioni,

di concerto col 3Iinistro per le finanze e con

gli

altri Alinistri

interessati,

sentiti il

Comitato corporativo

centrale ed il

Consiglio

dei

31inistri, può

essere revocato il divieto di far

parte

di associazioni

sindaeali,

sancito dal- Fart. 3 del II. decreto 1°

luglio 1926,

n.

1130,

per

gli

altri

enti

pubblici,

comunque

denominati, purchè operanti

nel

campo della

produzione

e

svolgenti

un'attività

esclusiva-

niente o

prevalentemente

economica.

Art. 2.

Con

separato prossedimento

saranno emanate le norme

per la

stipulazione dei

contratti collettivi di lavoro e per la risoluzione delle controversie relative al

rapporto d'impiego

dei

dipendenti dagli

enti indicati nell'art. 1.

Fino a

quando

non saranno emanate le norme

predette, toutinueranno

ad osservarsi le

disposizioni

ora

vigenti.

'Art.

3.

Ogni regolamentazione

dei

rapporti

di lavoro concernenti

gli

enti

pubblici,

nei

riguardi

dei

quali

viene soppresso il divieto di far

parte

di associazioni

sindaeali,

ò

sottoposta

al

preventivo

nulla osta del 31inistero che esercita sull'eute la

vigilanza

e la

tutela,

nonellò del 31inistero delle finanze.

Detti Ministeri hanno facolta di chiedere che siano appor- tate le modilicazioni ritenute necessario.

Ordiniamo che la

presente,

munita del

sigillo

dello

Stato,

ela inserta nella raccolta ufliciale delle

leggi

e dei decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti di

osservarla

e di farla osservare come

legge

dello Stato.

Data a San

Rossore,

addì 10

giugno

1908 - Anno XVI

VITTORIO

E31ANCELE

MUSSOLINI - LANTINI - DI REVEL

- ROSSONI - SOL31I 31sto, il Guardeigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15

luglio 1938-XVI,

n. 1304.

Approvazione degli

Accordi di carattere economico

stipulati

in

Berlino,

fra l'Italia e la

Germania,

il 28

maggio

1938.

VITTORIO E3IANCELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER TOLONTÀ DELLA NAZIONID IiE D'ITALIA

I3lPEllATOItE D'ETIOPIA

Visti

gli

articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del

Regno;

Visto l'art.

3,

n.

2, della legge

31

gennaio 1926,

n.

100;

Ritenuta la necessità

urgente

ed assoluta di dare

esecuzio-

ne

agli

Accordi di carattere economico

stipulati

in

Berlino,

fra l'Italia e Ja

Germania,

il 28

maggio 1938;

Udito il

Consiglio

dei

31inistri;

Sulla

proposta

del Nostro 31:nistro

Segretario

di Stato

per

gli

affari

esteri,

di enneerto con i 31inistri

Segretari

di

Stato per l'Africa

Italiana, per

le finanze e per

gli scamb1

e le

valute;

Abbiamo decretatoe decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera

esecuzione

è data ni

segnenti Accordi

sfi-

pulati

in

Berlino,

fra

l'Italia

e la

Gerniania,

il 28 mag-

gio

1938:

a)

Accordo per il

regolamento degli interscambi

tra i Possedimenti e le Colonie italiane e la

Germania;

b)

Accordo relativo al

regime doganale

nel traffico delle merci tra l'Italia da una

parte,

la

Germania

ed il Land Au- stria

dall'altra;

c)

Accordo per il

regolamento

dei

pagamenti

fra l'Italia ed il Land Austria derivanti da

trausazioni concluse

sino al 31

maggio

1938 ;

d)

Accordo fra l'Italia e la Germania per

regolare

i pa-

gamenti dipendenti

da affari

assicurativi.

Art. 2.

Il

presente

decreto che sarà

presentato

al Parlamento Na- zionale per la sua conversione in

legge,

La etietto nei modi e nei terrnini

previsti dagli

Accordi anzidetti.

Il 31inistro

proponente

è autorizzato alla

presentazione

del

relativo

disegno

di

legge

di conversione.

3rdiniamo elle il

presente decreto,

munito del

sigillo dello Rtato,

sia inserto nella raccolta uniciale delle

leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia,

mandando a

chiunque spetti

di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San

Rossore,

addì 15

luglio

1938 - Anno XVI

TITTORIO

E3lANEELE

31ESSOLlNI - CONO- DI ËEVEL -e

G UARNEl:I Visto, il Guardasigillt: SOLMI.

Itegistrato alla Corte dei conti, addl 25 ogosto 1938-Anno XVI Alli del Goccino, registro 400, foglio 115. - MANc1NI.

Accordo per il

regolamento degli

interscambi tra i Possedimenti e le Colonie italiane e la Germania.

Il Governo italianoe

quello germanico,

nell'intento di svi-

luppare gli

scambi fra i duc

Paesi,

hanno convenuto

quanto segue:

Art.

1.

Il Governo

germanico

rilascern

ogni

anno, per

l'importa-

zione in

Germania

di merci det Possedimenti e

Colonie

ita-

liane, certificati

di divise sino

all'ammontare

di

3.270.000

(3)

1-11-1938

O'VI) - GAZZETTA OFFTCIALE DEL REGN D'ITALTA - N. 199

3691

marchi del

Reich,

che saranno

ripartiti

per i

singoli Possedi- pienti

e Colouie italiane come segue:

Africa Orientale Italiano. . . . 2.700.000 marchi del Ileich

Libia . . . . . . . . 850.000 a a a

Isolo dell'Egeo . . . , , . 150.000 m a a

Entro

i limiti

dell'ammontare complessivo

fissato per

PAfrica

Orientale Italiana le

importazioni

in

Germania

re-

stano così limitate per le merci

seguenti:

Caffo

. . . . . . . . 200.000 marchi del Ileich Banane e loro sottoprodotti , . . 1.000.000 > a a

Pelli . . . . . . . . 800.000 m a a

Entro

i limiti

dell'ammontare complessivo fissato

per le Isole

delPEgeo, le importazioni

in Gerniania restano così

de-

terminate:

Albicocclie e noccíoli d'albicocche . . . . Rm. 36.500

Pesclio . . . . . . . . . . . » 6.000

l\Iandorle . . . . . . . . . . . » 3.000

Uva rosaclii e sultanina . , , , , . . » 9-L500

Fichi naturali . . . . . . . . . » 4.000

Pasta d'albicacclie e albicorche in 6alamoia , , _a 6.000 Art. 2.

Il Coverno italiano

amniettern, ogni

anno,

l'importazione

delle merci tedeselle nei Possedimenti e Colonie italiane sino

all'ammontare

di 24.5'25.000 lire

(ventiquattro

milioni cin-

quecentoventicinqueluila)

che saranno

ripartite

tra i

singoli Possedimenti

e Colonie conie segue:

Africa Orientale Italiana . ,

. , , , 18.025.000 di lire

Lillia. . . . . . . . . . a 5.000.000 a a

Isole

dell'Egeo

. . . . 1.500.000 > 's

Entro i limiti

dell'ammontare complessivo

fissato per

PAfrica Orientale

Italiana, l'iniportazione

sarà

limitata,

per i

seguenti gruppi

di

merei, agli

ammoutari sotto indicati:

Macchino e materiali per costruzioni 6tradali e

niezzi meccanici di trasporto . . . . 6.000.000 di lire Macelline e Inatoriali per le industrie estrattive 8.000.000 a .a Macchine e ulateriali ine:allici diversi . . 1.500.000 a a

Art. 3.

Il Governo italiano

rilascerò, ogni

anno, ulteriori licenze per

l'importazione

di nierei tedesche nei Possedimenti e Co- lonie italiane sino all'ammontare di 15.000.000 di lire.

Gli ullici

competenti

italiano e

germanico

si metteranno d'accordo per

quali

merci e per

quali

Possedimenti e

Colonie tali

ulteriori

licenze d'importazione

saranno rilasciate.

Tali uflici concorderanno

inoltre

se tali ulteriori

importa-

zioni debbano venir

pagate

mediante

acquisto

da

parte

della Germania di merci dei Possedimenti e Colonie italiane - e

quindi

attraverso il conto

speciale previsto

all'art. 2 dell'Ac-

cordo in data 10 dicembre 103G sull'estensione ai

Possedimen-

tie Colonie italiane dell'Accordo per il

regolamento

dei paga-

menti tra l'Italia e la

Germania (Accordo

di

compensazione)

del 20 settembre 10°¾ --; oppure

mediante

versamento al con- to

generale

in lire della Deutsche

Verrschnungskasse

presso

l'Istituto nazionale per i cambi con

Pestero.

Art. 4.

Circa ulteriori eventuali forniture di merci

tedesche

ai Pos- sedimenti e Colonie italiane

devono

essere

presi accordi

tra

i

due

Governi caso per caso.

Art.

5.

I

contingenti previsti negli articoli

1 e 2 sono

ripartiti

per

metà per

ogni

semestre di ciascun anno.

Per le banane e relativi

sottoprodotti

la

ripartizione

del

contingente

annuale sarà

fatta

per mese,

d'accordo

fra i due

Governi.

I

contingenti previsti

nel

presente Accordo potranno

es- sere riveduti in

ogni tempo, d'accordo

tra i

Comitati

gover-

nativi previsti

nell'art. 6

dell'Accordo

per il

regolamento degliinterscambi

tra

PItalia

e la

Germania de116 aprile1035.

Art.

G.

L'accordo

per il

regolamento degli interseambi

tra i Pos-

sedimenti

e le Colonie

italiane

e la Germania del 10 dierm-

bre

1936 e lo scambio di note ad esso relativo

del

18 dicem- bre 1937 cessanodi aver

yigore.

Art.

7.

Il

presente

Accordo entra in

vigore

il 1°

luglio

10'19 e reda

in

vigore

a

tempo

indeterminato. Può essere

denunciato

mino al 1° ottobre di

ogni

anno per la line dell'anno.

Se

le

premesse sulle

quali

si basa il

presente

Accordo do.

vessero modificarsi

notevolmente,

ognuna delle Parti l'on- traenti

potrà richiedere

Pinizio di trattative allo scopo di

addivenire

ad un nuovo

regolamento

tra i

Comitati

gover- nativi

previsti

nell'art. 7 dell'Accordo per il

regolamento degli

interscambi tra l'Italia e Ìa Gerniaula del 16

aprile

1935. Se tali trattative non condurranno ad una intesa entro

un enese dalla data della loro

rieltiesta,

il

presente

Accordo

può

venir

denunciato

entro il

printo

di

ogui

mese per la line del mese.

Fatto

a

Berlino,

in

duplice eseroplare,

in

lingua

italiana

e

tedesca,

il 28

maggio

1938.

B. ATTouco JoAcn111 voN

RinneNTuoP.

A. GuNNixI CLODIUS

Tisto,

d'ordine di Sua 3laesta il De d

Italia, Imperatore d'Etiopio:

Il

1/inistro

per

gli a;Jari

cakri:

Cuxo

Accordo relativo al

regime doganale

nel traflico delle merci tra l'Italia da una

parte,

la tiermania ed il Land Austria dala l'altra.

Il Governo

italiano

ed il Goceruc

gerinanico

hanno concor-

dato

quanto

segue:

Arf. T.

'A decorrere dal 1°

IngHo

1938

ogni

trattamento

ançanale preferenziale

ancora necordato dal'Italia a favore dele iner-

ci di

origine

e

provenienza dalPAustria

cessa di aver

vigore.

Art.

2.

Fino al momento in cui non verrà a cadere la frontiera,

doganale

tra Per Stato

Confederato

Austria ed il resto del Iteich

geimanico

saranno

mantenuti

in

vigore

i dazi conven-

zionati

negli allegati

A eB al Trattato di coinmercio e na-

vigazione

tral'Italia e

PAustria

del US

aprile

1923. Dal

gior-

no della

soppressione

della frontiera

doganale,

le tarlïe A

- eB

allegate

al Trattato di

commercio

e

navigazione

tra

FItalia e la Germania del 31

ottobre 1925,

con le

agginnie

risultanti

dagli allegati a), b), c)

al presente

Accordo,

var-

ranno anche per il Land Austria.

'Art.

3.

Il

presente

Accordo sarà ratificato e le ratifiche savamio

scambiate

a Roma il

più presto possibile.

Esso entrerà in

vigore

al decimo

giorno dopo

lo seambio delle ratifiche. I due Governi lo

applicheranno tuttavia

in via

provvisoria

a

partire

da

oggi.

Fatto

a

Berlino,

in

doppio esemplare,

in

lingua

italiana

e

tedesca,

il SS

maggio 1938.

B. ATTouco

'JoAcmst

vox

RInacNTuoP,

A.

GuNNINI C.tRL

CI.ODIUS

¶sto, d'ordine

di Sua 3Iaestà il Re

d'Italia, Imperatore d°Etiopia:

D 3[inistro per Q?i agari çattri:

Ca.No

(4)

ALLECATO

A.

Dari

all'importazione

in

Germania.

N.

della

<1

MERC

I

RM.D

r

Q.le

germanwa

ex

317

Abiti,

oggetti

di

ornamento

ed

altri

oggetti

cuelti

di

tessuto

di

filo

o

feltro,

non

specialmente

nominati,

di

se:a: -

fatti

di

pizzi

o

ric

imi

in

tutto

o

in

parte

di

seta:

abiti

(ivi

inclusi

i

mantelli)

per

donne

e

ragazze

.

5.000

-

fatti

di

tessuti

non

spessi,

in

tutto

o

in

parte

di

seta: abiti

(ivi

inclusi

i

mantelli)

per

donne

e

ragazze:

fatti

in

tutto

o

in

parte

di

rayon

non

commisto

con

seta

naturale

, . . . . . . .

4.000

altri

. . . . . a .

a .

4·200

-

fatti

di

altri

tessuti

di

filo

in

tutta seta:

articoli

di

maglia

o

di

tessuto

graticolato:

abiti

(ivi

compresi

i

mantelli)

per

donne,

fatti

con

stoffe

e

maglie

tagliate

e

cueite,

tutti

di

rayon,

anche

con

guarnizioni

. . . . . .

1.350

altri

(eccettuati

quelli

fatti

a

maglia

e

graticolati):

cravatte

di

tessuti:

in

tutto

rayon

. . . . . . . .

2.300

abiti

(ivi

inclusi

i

mantelli)

per

donne

e

ragazze:

In

tutto

rayon

, , , , , , , , .

3.000 3.500

oggggggggge

-

fatti

con

altri

tessuti

in

parte

di

seta:

tessuti

a

maglia

e

tessuti

graticolati-

abiti

(ivi

inc1nel

i

mantelli) per

do11na,

confe21onati

con

stoffe

a

maglia tagliate

a

cucite,

in

parte

tii

ravon,

Ilon

commWti

con

seta

naturale,

an-

che con

guarnizioni

, , . . , , .

I'000

N.

della taritti

31

ERC

1

domanale

R31.

Per

O.le

DerJnfinica

altri

(esclusi

c

uelli

a

maglia

e

graticolati):

cravatta

di

tessuti

,

abiti

(ivi

inclusi

i

mantelli)

per

donne

e

ragazze:

iL

parte

di

rayon

non

comniisto

con seta

natu-

rale

,...

altri

4

. . , , , , .

ex

518

Abiti

(ivi

inclusi

i

mantelli)

di

tessuti

di

lana

o

altre

flbre

animali,

anche

commiete

con

fibre

tessili

vege-

tali

o

flocce

:

per

uomini

e

ragazzi

. . . . , , , .

per

donne

e

ragazze,

ad

eccezione

degli abiti

di

tulle.

ex

360

Articoli

di

red

-

di

ogni

spocle:

di

un

¿

metto

dell'imballaggio

immediato

per

pezzo

di

2

Kg.

e

più

, . . ,

di

un

pes

,

retto

dell'imballaggio

rumediato, per

pez

20,

di

1

Kg.

o

di

peso

inferiore

4 2

Kg.

. . .

di

un

peso, netto

rie

irabalaggio

"nmediato, per

pez-

20,

inferiore

a 1

Kg.

Nota.

Con

Artienli

OL

poDP

vengono

considerate

solo

le

nierei

seg .ti:

borse

per

docunienti,

portafogli, car-

Telle

per

llLri,

portamonete

e

portaangni,

Larsette,

va-

Ugelte,

cartelle

da

scuola,

hu6te

per

carte

da

visita,

porta6igari

e

portasigarette,

valigi'e

a

Ifiano

da

viaggio

ed

altri

bauli

da

viaggio,

necessaires

da

cueire

e

da

1.800

L c

2.000 2.300 "¡OO 800 150 200

(5)

A11EC4TO

B.

N.

della tarida

Dazio

Dari

all'importazione

in

Iîalla,

doganale

MERC

1

Ore

per Q.h

Italiana

tutiPa

11azio

doganale

MERC

I

I.ire

per

Q.le

ex

36‡

Rubinetti,

Valvole,

Euracinesche

e

loro

pa:ti

di

r

me

e

.

Sue

leghe:

ex 08

a)

2

Crauti,

corspresi

enelli

di

barbabletole, provenienti dai

di.stretti

di

Wdling,

St.

Pülten,

Tulln,

Efterding

e

Graz,

con

certilleati

delle

Corporazioni

agricole-fore-

stali delle

provincie rispett.ive

, , , , . .

11

-

ex

218

a)

Loden

tirolesi (tessuti

di

lana

non

stampati,

fortemente

follati,

di

colore

grigio,

bruno

o

misto)

pesanti

per

metro

quadrato

a

2-

1

°ñ di

150

L.

o a

300 gr.

, , . . , , .

733

-

3.

più

di

300

fino

a

500 gr.

, , , . . . .

660

-

4.

più

di

FO gr.

, , , , , , , , ,

585

-

ex

220

Coperte

ordinarie,

per

letti

e

per

cavalli,

di

pelo,

anche

miste

con

lana

in

misura

inferiore

a

25

per

cento,

non

stampate

orlate,

pesanti

850

gr.

o

più per

metro

.

quadrato

. . . . . . . .

367

-

ex

'116

Dulloni

di

ferro

o

di

acciaio,

con

o

senza dado,

e

dadi

per

bulloni:

a)

facinati

o

F*ampati

a

caldo, anche

parzialnTente

la-

Vorati,

aventi

in

sezione

un

diametro:

1.

di

25

mm.

o

più

. . . . . .

64,

20

2.

di

13

Inm.

o

più,

ma

meno

di 25

mm.

, , ,

79,

go

x

$10

Pernetti

e

ribadini,

di

ferro

o

di

acciaio:

6)

non

nominati,

della

grotsez2a:

1.

di

25

mm.

o

più

. , , , , , , .

64,

20

2.

di 13

mm.

O

più,

ma

meno

di

25

mm.

, , .

79,60

3.

di

5

mm.

o

più,

ma

meno

di 13

mm.

. . .

105

-

4.

inferiore

a

5

mm.

. . . . . , , ,

143

-

ex

320

Viti

di

ferro

o

di

accialo,

della

grossezza:'

a)

di8mm.opiù,.,,,,,,,,

95,40

ex

223

ilobili

di

ferr<

o

di

acciaio:

b)

non

nominati:

1.

nichelati

o

commisti

con

altri

metalli

, . ,

192,50

ex

376

ex

391

c

ex

131

a)

altri,

del

peso

per

pezzo:

3.

di

1

Kg.

o

più,

ma

meno

di 10

Kg.

. . . .

4.

di

500 gr.

o

più,

ma

meno

di

1

K

.

. . . .

5.

di

100 gr.

o

più,

ma

meno

di

500 gr.

. . . .

S.

meno

di

100 gr.

. . . . . . -

·

Nichelio

e

sue

leghe:

in

ver¿he,

in

fogli,

in

lamiere,

in

fili

e

in

tubi

. .

Cucchiai

e

forchette,

di

un sol

pezzo:

di

altri

metalli

comuni:

1.

n-n

rinr

fi

argentati:

•---

non

finiti

, , . . . . . . .

-

altri

, , , , . .

2.

dorati

o

argentati

. . . .

Ad

394.

In

deroga

alle

disposizioni

dolla Noto.

31

muneri

88A

b)

e

887,

nella

classilicazione

dei

enechiai

e

delle

forehette

argentate

con

processo

elettrolitico,

non

si

tien

conto

dello

strato

d'argento

che

superi

in

quaL

che

punto

i

30

micromillimetri.

Pompe

mosse

meccanicamente

o

a

mano:

alternative:

1.di

ghisa,

di

ferro

o

di

acciaio,

del

peso:

ee)

di

più

di 10

fino

a

25

Kg.

. . . . .

ff)1no

a

10Kg.,

. . . . . . . .

2.

altre,

del

peso

f

ee)

di

più

di 10

fino

a

25

Kg.

. . . . -

ff)nno

-10Kg.,

. . . . . . . .

produtti

di 10

ine

e

stie

L

Jhr secondo

la

(6)

N.

deus

N.

della

tarilta

MERO

I

Dazio

tariffa

MERG

I

Dazio

doganale

Lire

per

Q.10

doganale

Lire

per

Q.1e

italians itauana

c)

non

nominater

1,

<mssa,

di

ferro

o

di

acciaio,

del

peeg.:

a

di

più

di 10

0.11

. . a . .

« . .

82,

60

ee)

fino

a

25

Kg.

, , , , , , , .

180

-

ex

107

Incudini

e

morse,

di

ghisa,

di

ferro

o

di

acciaio,

anche

greggie, pesanti

per

pezzo:.

b)

più

di

15,

fino

a

50

Kg.

. a

« e a . . .

117

-

ex

170

Utensili

e

strumenti, per

arti

e

mestieri

e

per

l'agricol-

tura,

non

nominati

e

loro

parti

(esclusi

quelli

di

le-

gno)

:

6)

er

2)

traftle,

pesanti

per

pezzo

più

di

3,

f3no

a

10

KG- Iô5

-

567

c)

l\Iaterialo

refrattario

di

magnesite

in

mattoni comuni

·

esente

I

aa)

ex

607

Segatura

di

legno

a a e

« s a a e -

ese:ite

ex

023

IJtensili

e

lavori

non

nominati,

di

legno:

ex

a)

greggi: tacchi,

casse

per

birra, anche

con

3isto

di

ferro

e

altri

accessori

di

ferro,

forme

da

scarpe

a e .

27,

30

-X

½

pullti,

dipinti

e

verniciati:

tacchi

pcr

calzature,

seniplicemente coperti

di

cel-

Juloide

, , . e . . . . . . .

4.

9

)

Nota

al n.

629 a):

I

costi

da

viagglo,

i

costi

per

la

biancheria

e

6imili

entrano

is

questa

soltovoco

anche

ac

sono

muniti

di

liste

di

legno

o

di

6ccrature.

678

l\1agnesia calcinata

o

caustica:

a)

1.mpura:1

1.

per uso

metallurgico,

di

colore grigio, bruno

e

contenente

non

meno

di

3

g

di

ossido

ferrico

-

osente

ex

823

Valigie,

bauli,

cappelliere

e

cassette

da

yiuggio,

di

pelle

e

di

cuoio senza

n

cessaire

, a a . . . .

550

-

-

cartoni

caolo

. . . ,

,

-altri...as.

2.

tinti

in

pasta,

non

lucidati

. . , ,

b)

fini:

1.

bianchi

o

tinti

in

pasta:

aa)

non

patinati

. . , , . . . .

al

SIS Ad

848.

Sono

considerati come

cartoni

ordinari

i

car-

toni

in

massa

o

formati

di

strati

riuniti

mediante

pres-

sione, senza

colla.

Qualunque

altro

cartone

formato

di

strati

incollati

gli

uni

sugli altri,

o

ricoperto

di

carta,

à

classificato

fra

i

cartoni

fini.

11

cartone

ordinario

di

pese

inferiore

a

300 gr.

per

metro

quadrato,

che

presenta

i

caratteri

della carta

da

involti,

segue

11

regime

della carta

da

involti.

I

car-

toni

rifilati

agli orli,

di

forma

rettangolare,

seguono

il

trattamento

del

n.

848.

ex

SSI

Vasellame

e

posaterie:

cz

in

lavori

di

metallo comune placcati

con

processo

elet-

trolitico

nei

quali

lo

spessore

dello

strato

d'argento

è

di

più

di

30,

fino

a

50

micromillimetri

. . .

ex

SS7

Lavori

di

nietallo

comune placcati

con

processo

elettro-

Jitico

nei

quali

lo

spo are

dello

strato

d'argento

è

di

più

di

30,

lino

a

50

niieromillimetri

.

, , .

ex

001

Ombrelli:

ex

6)

non

nominati,

ricoperti

li

twuto

misto

con

seta:

cia- scuno..«..«a«.«w.

023

Lievitt

e n . . m a s e m a s

.

33,

03

A

52 27,

L

33,03 40 73, 73,10 SO,70

848

Cartoni:1

a)

ordinárbl

1.

tinti non

11

lucidati:1

Riferimenti

Documenti correlati

I dispositivi di azzeramento degli strumenti devono essere muniti di un indicatore di zero distinto dall'indicatore di totalizzazione generale o di un dispositivo di controllo a

Saper inventare e produrre messaggi visivi con l’ uso di varie tecniche pittoriche ( il mosaico, il collage, le tempere, i pastelli ecc..).. Produrre

Sardegna Ricerche, nell’ottica di diffondere l’utilizzo di questi strumenti presso le imprese della Regione, considerandoli un’importante leva per dare

Nel pomeriggio, i partecipanti che ne faranno richiesta, avranno la possibilità di avere. un colloquio individuale con

In particolare, il cosiddetto capitale intellettuale, ossia il capitale di conoscenza di un’azienda – che comprende le attività riguardanti i dipendenti e la loro esperienza

Il seminario intende fornire una serie di nozioni, strumenti e tecniche per migliorare la scelta delle fonti e l'efficacia delle ricerche di informazioni in ambito biotecnologico

L’incontro è organizzato dallo Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche in collaborazione con lo IED e si arricchirà della testimonianza di Stefano Carta

ISRP - Posizione recto, in basso, ai due lati della scala metrica ISRA - Autore Conti Vincenzo. ISRI - Trascrizione Scala di piedi 12 di Bologna ISR