Conto
corrente conla posta Anno 790
-Numero 199
GAZZETTA UFFICIAIX
PARTE PRIMA DEL REGNO D
'I TA LIA BRUMIGIORNi
ROMA
-Giovedi, 1° settembre 1938
-ANNO XVI
blENO IFESTl¥l.DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO Di CRAZIA E CIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LECCl- TELEFON1: 50-107 - 50-033 - 53-914
CONDI2;IONI DI ABRONANIIONTO
Iri Roma, sia presan l'Arntnitilstrazione che a Anno Sem. Trim.
ilorui ilo e<l iri ti:tto il llegrio (Parte I e II) L. 108 63 45
\lledera Presi tiehTnione post:tie) . . . . . 240 140 100 in Itania. sia presso I Aniniinistritzione che a
Lot io ed ist tutto il Regno (solo Parte I) i 72 45 GlßO AWe ro ¿Poesi siell Unione postale) . .
. . . 160 100 TO
Abbonamentospeciale al soli fasricoli contenenti i numeri dei titoli obbli- gazionttri sorteggiati per il rimborso, alintle L. 45 - listero L. 100.
Gli abbonati lianno diritto tinelle ai supplenienti ordinari. I supple•
menti straortlinari sono fliori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntáta della c Garretta Ufttciale> (Par.
te i e 11 complessivämente) à tissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 al.
l'estero.
Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le
normeriportate nella testata della parte seconda
La aGazzetta USiciale» e tutte le altre pubblicazioni uŒciali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XK
Settembre,
nel palazzo del Ministero delle Finanze : Corso Umberto, 234(angolo
Via Marco Minghetti,23-24);
inMilano,
Galleria VittorioEmanuele,
3: in Napoli, Via Chiaia, 5; inFirenze,
Via degliSpeziali, 1;
e presso le Librerie depositarie di Romae di tutti iCapiluoghi
delle provinciedel Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Umeiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.
SOMMARIO
LEGGI E
DECRETI
LEGGE 10giugno
1938XVI,
n. 1303.Itevoca del divieto concernente
l'inquadramento
sindacaleper
gli
entipubblici,
comunquedenominati, operanti
nel campo dellaproduzione
esvolgenti
un'attività esclusivamente o preva·lentemente
economica•
« . . . . « = a a a a •Pag.
3690IlEGIO
DECRETO-LEGGE
15luglio 1938-XVI,
n. 1304.Approvazione degli
Accordi di carattere economicostipulati
in
Berlino,
fra l'Italia c!aGermania,
il 28maggio
1938.Pag.
3690IlEGlO
DECRETO-LEGGE
16luglio 1938-XVI,
n.1305.
Estensione
agli insegnanti
delle scuolespecialisti
dell'Arma aeronantica del benelici di caratteretemporaneo previsti
nelIt.
decreto=legge
8luglio 1937-XV,
n. 1313 . , , , ,Pag.
3697IIEGIO DECRETO
16giugno 1938-XVI,
n. 1306.Approvazione
del uuovo statuto della Cassa di soccorso per ilpersonale
della ferroviaTorino=Pianezza=Druento
eVenaria,
con sede in Torino . . . . . . . , , , , , ,
Pag.
mo7DECRETO
DEL
CAPO DEL GOVERNO 13agosto 1938-IVI,
n. 1307.
Disciplina
dellacompravendita
dei marmiapuani. Pag.
3698i B
ItEGIO DECRETO
7agosto 1938-XVI.
Dimissioni del
sig.
Mario Scaramussa dalla carica diagente
di cambio presso la Borsa di Torino • « • « « a .
Pag.
3698llEGIO DECRETO 12
maggio
1938-XVI.Sostituzione
di uncomponente
ilConsiglio superiore
di sa-nità ... «...
Pag.3098
DISPOSIZIONI E
COMUNICATI
Ministero
dellecorporazioni
.Ufficio dellaproprietà intellettuale:
Elenco n. 7
degli
attestati diprivativa
per modelli edisegni
di fabbrica
pubblicati
pergli
effettidell'art.
2 dellalegge
30
agosto 1868,
n. 4578 . . . . . . . . . . .Pag.
3699Direzione generale
della Cassadepositi
eprestiti
edegli Istituti
di
previdenza:
30' Estrazionedelle cartelle 3,75 °/o
ordinariedi Credito
comunale
eprovinciale
. . . , , , ,Pag.
3705Ministero
delle finanze:Rettifiche d'intestazione
, ,Pag.
3706CONCORS
IMinistero delle finanze -
Direzione generale
della Cassadepositi
e
prestiti
edegli
Istituti diprevidenza:
Concorsopel
confe-rimento di
n. 188assegni
vitalizi sullaCassa
sovvenzioni pergli impiegati
civili dello Stato nonaventi diritto
apensione
e per le
loro famiglie
. . . . . . . , , . .Pag.
3708Alinistero dell'educazione nazionale: Concorso a 40 borse di per- fezionamento
negli
studi di tecnica amministrativa delle aziendeindustriali
presso Università o Istitutisuperiori
delRegno...«,,...Pag.3708 Regia prefettura
di Mantova: Varianti allagraduatoria
del con- corso aposti
di levatrice condotta . . . . . . .Pag.
3709Regia prefettura
di Verona: Graduatoriagenerale
del concorsoa
posti
di medico condotto . . . . . . . . .Pag.
3709Regia prefettura
di 31sssa e Carrara: Variantialla graduatoria
del concorso a
posti
di ostetrica condotta. . . .Pag.
3710Regia prefettura
di Messina: Graduatoriagenerale
del concorso aposti
di ostetrica condotta. . . . . . . . .Pag.
3710Regia prefettura
diBergamo: Graduatoria generale del
concorsoal
posto
di direttore delreparto
chimico presso il Laboratorioprovinciale
diigiene
eprofilassi
diBergamo
. , ,Pag.
3711Regia prefettura
di Pavia: Graduatoriagenerale
del concorso aquattro posti
di veterinario condotto . . . . .Pag.
3711Regia prefettura
diBologna:
Graduatoriagenerale
del concorst aposti
di medico condotto . . . .Pag.
3711e.
3690 1-1x-no
<xvn GAzzETTA ovFirvALE ovn nyavo verra, 1, y 399LEGGI E DECRETI
LEGGE 16
giugno 1938-XYI,
n. 1303.Revoca del divieta concernente
l'inquadramento
sindacale pergli
entipubblici,
comunque denominati,operanti
nel campo dellaproduzione
esvolgenti
un'attività esclusivamente o preva=lentemente economica.
VITTORIO E3f ANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VULONTÀ DELLA NAZIONS IlE D'1TALIA
I3fPERATOllE D ETIOPIX
Il Gran
Consiglio
del Fascismo La espresso il suoparere;
11 Senato e la Camera dei
deputati
liannoapprovato;
Noi abbiamo
sanzionato epromulgliianio quanto segue:
Art. 1.
Il divieto di far
parte
di associazionisindacali,
sancitodall'art. 3 del li. decreto 1°
luglio 1920,
n.1100,
è revocatogier
quanto
concernegli
entipubblici,
comunquedenominati,
iquali operino
nel campo dellaproduzione
esvolgano
un'at-tività economica in
regime
di concorrenza.Con
Regi
decreti da emanarsi suproposta
del 31inistro per lecorporazioni,
di concerto col 3Iinistro per le finanze e congli
altri Alinistriinteressati,
sentiti ilComitato corporativo
centrale ed il
Consiglio
dei31inistri, può
essere revocato il divieto di farparte
di associazionisindaeali,
sancito dal- Fart. 3 del II. decreto 1°luglio 1926,
n.1130,
pergli
altrienti
pubblici,
comunquedenominati, purchè operanti
nelcampo della
produzione
esvolgenti
un'attivitàesclusiva-
niente oprevalentemente
economica.Art. 2.
Con
separato prossedimento
saranno emanate le normeper la
stipulazione dei
contratti collettivi di lavoro e per la risoluzione delle controversie relative alrapporto d'impiego
dei
dipendenti dagli
enti indicati nell'art. 1.Fino a
quando
non saranno emanate le normepredette, toutinueranno
ad osservarsi ledisposizioni
oravigenti.
'Art.
3.Ogni regolamentazione
deirapporti
di lavoro concernentigli
entipubblici,
neiriguardi
deiquali
viene soppresso il divieto di farparte
di associazionisindaeali,
òsottoposta
alpreventivo
nulla osta del 31inistero che esercita sull'eute lavigilanza
e latutela,
nonellò del 31inistero delle finanze.Detti Ministeri hanno facolta di chiedere che siano appor- tate le modilicazioni ritenute necessario.
Ordiniamo che la
presente,
munita delsigillo
delloStato,
ela inserta nella raccolta ufliciale delle
leggi
e dei decreti delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti di
osservarlae di farla osservare come
legge
dello Stato.Data a San
Rossore,
addì 10giugno
1908 - Anno XVIVITTORIO
E31ANCELE
MUSSOLINI - LANTINI - DI REVEL
- ROSSONI - SOL31I 31sto, il Guardeigilli: SOLMI.
REGIO DECRETO-LEGGE 15
luglio 1938-XVI,
n. 1304.Approvazione degli
Accordi di carattere economicostipulati
in
Berlino,
fra l'Italia e laGermania,
il 28maggio
1938.VITTORIO E3IANCELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER TOLONTÀ DELLA NAZIONID IiE D'ITALIA
I3lPEllATOItE D'ETIOPIA
Visti
gli
articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale delRegno;
Visto l'art.
3,
n.2, della legge
31gennaio 1926,
n.100;
Ritenuta la necessità
urgente
ed assoluta di dareesecuzio-
ne
agli
Accordi di carattere economicostipulati
inBerlino,
fra l'Italia e Ja
Germania,
il 28maggio 1938;
Udito il
Consiglio
dei31inistri;
Sulla
proposta
del Nostro 31:nistroSegretario
di Statoper
gli
affariesteri,
di enneerto con i 31inistriSegretari
diStato per l'Africa
Italiana, per
le finanze e pergli scamb1
e le
valute;
Abbiamo decretatoe decretiamo:
Art. 1.
Piena ed intera
esecuzione
è data nisegnenti Accordi
sfi-pulati
inBerlino,
fral'Italia
e laGerniania,
il 28 mag-gio
1938:a)
Accordo per ilregolamento degli interscambi
tra i Possedimenti e le Colonie italiane e laGermania;
b)
Accordo relativo alregime doganale
nel traffico delle merci tra l'Italia da unaparte,
laGermania
ed il Land Au- striadall'altra;
c)
Accordo per ilregolamento
deipagamenti
fra l'Italia ed il Land Austria derivanti datrausazioni concluse
sino al 31maggio
1938 ;d)
Accordo fra l'Italia e la Germania perregolare
i pa-gamenti dipendenti
da affariassicurativi.
Art. 2.
Il
presente
decreto che saràpresentato
al Parlamento Na- zionale per la sua conversione inlegge,
La etietto nei modi e nei terrniniprevisti dagli
Accordi anzidetti.Il 31inistro
proponente
è autorizzato allapresentazione
delrelativo
disegno
dilegge
di conversione.3rdiniamo elle il
presente decreto,
munito delsigillo dello Rtato,
sia inserto nella raccolta uniciale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a San
Rossore,
addì 15luglio
1938 - Anno XVITITTORIO
E3lANEELE31ESSOLlNI - CONO- DI ËEVEL -e
G UARNEl:I Visto, il Guardasigillt: SOLMI.
Itegistrato alla Corte dei conti, addl 25 ogosto 1938-Anno XVI Alli del Goccino, registro 400, foglio 115. - MANc1NI.
Accordo per il
regolamento degli
interscambi tra i Possedimenti e le Colonie italiane e la Germania.Il Governo italianoe
quello germanico,
nell'intento di svi-luppare gli
scambi fra i ducPaesi,
hanno convenutoquanto segue:
Art.
1.
Il Governo
germanico
rilascernogni
anno, perl'importa-
zione in
Germania
di merci det Possedimenti eColonie
ita-liane, certificati
di divise sinoall'ammontare
di3.270.000
1-11-1938
O'VI) - GAZZETTA OFFTCIALE DEL REGN D'ITALTA - N. 1993691
marchi del
Reich,
che sarannoripartiti
per isingoli Possedi- pienti
e Colouie italiane come segue:Africa Orientale Italiano. . . . 2.700.000 marchi del Ileich
Libia . . . . . . . . 850.000 a a a
Isolo dell'Egeo . . . , , . 150.000 m a a
Entro
i limitidell'ammontare complessivo
fissato perPAfrica
Orientale Italiana leimportazioni
inGermania
re-stano così limitate per le merci
seguenti:
Caffo
. . . . . . . . 200.000 marchi del Ileich Banane e loro sottoprodotti , . . 1.000.000 > a a
Pelli . . . . . . . . 800.000 m a a
Entro
i limitidell'ammontare complessivo fissato
per le IsoledelPEgeo, le importazioni
in Gerniania restano cosìde-
terminate:Albicocclie e noccíoli d'albicocche . . . . Rm. 36.500
Pesclio . . . . . . . . . . . » 6.000
l\Iandorle . . . . . . . . . . . » 3.000
Uva rosaclii e sultanina . , , , , . . » 9-L500
Fichi naturali . . . . . . . . . » 4.000
Pasta d'albicacclie e albicorche in 6alamoia , , _a 6.000 Art. 2.
Il Coverno italiano
amniettern, ogni
anno,l'importazione
delle merci tedeselle nei Possedimenti e Colonie italiane sino
all'ammontare
di 24.5'25.000 lire(ventiquattro
milioni cin-quecentoventicinqueluila)
che sarannoripartite
tra isingoli Possedimenti
e Colonie conie segue:Africa Orientale Italiana . ,
. , , , 18.025.000 di lire
Lillia. . . . . . . . . . a 5.000.000 a a
Isole
dell'Egeo
. . . . 1.500.000 > 'sEntro i limiti
dell'ammontare complessivo
fissato perPAfrica Orientale
Italiana, l'iniportazione
saràlimitata,
per iseguenti gruppi
dimerei, agli
ammoutari sotto indicati:Macchino e materiali per costruzioni 6tradali e
niezzi meccanici di trasporto . . . . 6.000.000 di lire Macelline e Inatoriali per le industrie estrattive 8.000.000 a .a Macchine e ulateriali ine:allici diversi . . 1.500.000 a a
Art. 3.
Il Governo italiano
rilascerò, ogni
anno, ulteriori licenze perl'importazione
di nierei tedesche nei Possedimenti e Co- lonie italiane sino all'ammontare di 15.000.000 di lire.Gli ullici
competenti
italiano egermanico
si metteranno d'accordo perquali
merci e perquali
Possedimenti eColonie tali
ulteriorilicenze d'importazione
saranno rilasciate.Tali uflici concorderanno
inoltre
se tali ulterioriimporta-
zioni debbano venir
pagate
medianteacquisto
daparte
della Germania di merci dei Possedimenti e Colonie italiane - equindi
attraverso il contospeciale previsto
all'art. 2 dell'Ac-cordo in data 10 dicembre 103G sull'estensione ai
Possedimen-
tie Colonie italiane dell'Accordo per ilregolamento
dei paga-menti tra l'Italia e la
Germania (Accordo
dicompensazione)
del 20 settembre 10°¾ --; oppure
mediante
versamento al con- togenerale
in lire della DeutscheVerrschnungskasse
pressol'Istituto nazionale per i cambi con
Pestero.
Art. 4.
Circa ulteriori eventuali forniture di merci
tedesche
ai Pos- sedimenti e Colonie italianedevono
esserepresi accordi
trai
due
Governi caso per caso.Art.
5.I
contingenti previsti negli articoli
1 e 2 sonoripartiti
permetà per
ogni
semestre di ciascun anno.Per le banane e relativi
sottoprodotti
laripartizione
delcontingente
annuale saràfatta
per mese,d'accordo
fra i dueGoverni.
I
contingenti previsti
nelpresente Accordo potranno
es- sere riveduti inogni tempo, d'accordo
tra iComitati
gover-nativi previsti
nell'art. 6dell'Accordo
per ilregolamento degliinterscambi
traPItalia
e laGermania de116 aprile1035.
Art.
G.L'accordo
per ilregolamento degli interseambi
tra i Pos-sedimenti
e le Colonieitaliane
e la Germania del 10 dierm-bre
1936 e lo scambio di note ad esso relativodel
18 dicem- bre 1937 cessanodi averyigore.
Art.
7.Il
presente
Accordo entra invigore
il 1°luglio
10'19 e redain
vigore
atempo
indeterminato. Può esseredenunciato
mino al 1° ottobre diogni
anno per la line dell'anno.Se
le
premesse sullequali
si basa ilpresente
Accordo do.vessero modificarsi
notevolmente,
ognuna delle Parti l'on- traentipotrà richiedere
Pinizio di trattative allo scopo diaddivenire
ad un nuovoregolamento
tra iComitati
gover- nativiprevisti
nell'art. 7 dell'Accordo per ilregolamento degli
interscambi tra l'Italia e Ìa Gerniaula del 16aprile
1935. Se tali trattative non condurranno ad una intesa entro
un enese dalla data della loro
rieltiesta,
ilpresente
Accordopuò
venirdenunciato
entro ilprinto
diogui
mese per la line del mese.Fatto
aBerlino,
induplice eseroplare,
inlingua
italianae
tedesca,
il 28maggio
1938.B. ATTouco JoAcn111 voN
RinneNTuoP.
A. GuNNixI CLODIUS
Tisto,
d'ordine di Sua 3laesta il De dItalia, Imperatore d'Etiopio:
Il
1/inistro
pergli a;Jari
cakri:Cuxo
Accordo relativo al
regime doganale
nel traflico delle merci tra l'Italia da unaparte,
la tiermania ed il Land Austria dala l'altra.Il Governo
italiano
ed il Gocerucgerinanico
hanno concor-dato
quanto
segue:Arf. T.
'A decorrere dal 1°
IngHo
1938ogni
trattamentoançanale preferenziale
ancora necordato dal'Italia a favore dele iner-ci di
origine
eprovenienza dalPAustria
cessa di avervigore.
Art.
2.Fino al momento in cui non verrà a cadere la frontiera,
doganale
tra Per StatoConfederato
Austria ed il resto del Iteichgeimanico
sarannomantenuti
invigore
i dazi conven-zionati
negli allegati
A eB al Trattato di coinmercio e na-vigazione
tral'Italia ePAustria
del USaprile
1923. Dalgior-
no della
soppressione
della frontieradoganale,
le tarlïe A- eB
allegate
al Trattato dicommercio
enavigazione
traFItalia e la Germania del 31
ottobre 1925,
con leagginnie
risultanti
dagli allegati a), b), c)
al presenteAccordo,
var-ranno anche per il Land Austria.
'Art.
3.Il
presente
Accordo sarà ratificato e le ratifiche savamioscambiate
a Roma ilpiù presto possibile.
Esso entrerà invigore
al decimogiorno dopo
lo seambio delle ratifiche. I due Governi loapplicheranno tuttavia
in viaprovvisoria
apartire
daoggi.
Fatto
aBerlino,
indoppio esemplare,
inlingua
italianae
tedesca,
il SSmaggio 1938.
B. ATTouco
'JoAcmst
voxRInacNTuoP,
A.
GuNNINI C.tRLCI.ODIUS
¶sto, d'ordine
di Sua 3Iaestà il Red'Italia, Imperatore d°Etiopia:
D 3[inistro per Q?i agari çattri:
Ca.No
ALLECATO
A.
Dari
all'importazione
in
Germania.
N.
della
<1
MERC
I
RM.D
r
Q.le
germanwa
ex
317
Abiti,
oggetti
di
ornamento
ed
altri
oggetti
cuelti
di
tessuto
di
filo
o
feltro,
non
specialmente
nominati,
di
se:a: -
fatti
di
pizzi
o
ric
imi
in
tutto
o
in
parte
di
seta:
abiti
(ivi
inclusi
i
mantelli)
per
donne
e
ragazze
.
5.000
-
fatti
di
tessuti
non
spessi,
in
tutto
o
in
parte
di
seta: abiti
(ivi
inclusi
i
mantelli)
per
donne
e
ragazze:
fatti
in
tutto
o
in
parte
di
rayon
non
commisto
con
seta
naturale
, . . . . . . .
4.000
altri
. . . . . a .
•
• a .
4·200
-
fatti
di
altri
tessuti
di
filo
in
tutta seta:
articoli
di
maglia
o
di
tessuto
graticolato:
abiti
(ivi
compresi
i
mantelli)
per
donne,
fatti
con
stoffe
e
maglie
tagliate
e
cueite,
tutti
di
rayon,
anche
con
guarnizioni
. . . . . .
1.350
altri
(eccettuati
quelli
fatti
a
maglia
e
graticolati):
cravatte
di
tessuti:
in
tutto
rayon
. . . . . . . .
2.300
abiti
(ivi
inclusi
i
mantelli)
per
donne
e
ragazze:
In
tutto
rayon
, , , , , , , , .
3.000 3.500
oggggggggge
-
fatti
con
altri
tessuti
in
parte
di
seta:
tessuti
a
maglia
e
tessuti
graticolati-
abiti
(ivi
inc1nel
i
mantelli) per
do11na,
confe21onati
con
stoffe
a
maglia tagliate
a
cucite,
in
parte
tii
ravon,
Ilon
commWti
con
seta
naturale,
an-
che con
guarnizioni
, , . . , , .
I'000
N.
della taritti
31
ERC
1
domanale
R31.
Per
O.le
DerJnfinica
altri
(esclusi
c
uelli
a
maglia
e
graticolati):
cravatta
di
tessuti
,
abiti
(ivi
inclusi
i
mantelli)
per
donne
e
ragazze:
iL
parte
di
rayon
non
comniisto
con seta
natu-
rale
,...
altri
4
. . , , , , .
ex
518
Abiti
(ivi
inclusi
i
mantelli)
di
tessuti
di
lana
o
altre
flbre
animali,
anche
commiete
con
fibre
tessili
vege-
tali
o
flocce
:per
uomini
e
ragazzi
. . . . , , , .
per
donne
e
ragazze,
ad
eccezione
degli abiti
di
tulle.
ex
360
Articoli
di
red
-
di
ogni
spocle:
di
un
¿
metto
dell'imballaggio
immediato
per
pezzo
di
2
Kg.
e
più
, . . ,
di
un
pes
,
retto
dell'imballaggio
rumediato, per
pez
20,
di
1
Kg.
o
di
peso
inferiore
4 2
Kg.
. . .
di
un
peso, netto
rie
irabalaggio
"nmediato, per
pez-
20,
inferiore
a 1
Kg.
Nota.
Con
Artienli
OL
poDP
vengono
considerate
solo
le
nierei
seg .ti:
borse
per
docunienti,
portafogli, car-
Telle
per
llLri,
portamonete
eportaangni,
Larsette,
va-
Ugelte,
cartelle
da
scuola,
hu6te
per
carte
da
visita,
porta6igari
eportasigarette,
valigi'e
a
Ifiano
da
viaggio
ed
altri
bauli
da
viaggio,
necessaires
da
cueire
e
da
1.800
L c
2.000 2.300 "¡OO 800 150 200
A11EC4TO
B.
N.
della tarida
Dazio
Dari
all'importazione
inIîalla,
doganale
MERC
1
Ore
per Q.h
Italiana
tutiPa
11azio
doganale
MERC
II.ire
per
Q.le
ex
36‡
Rubinetti,
Valvole,
Euracinesche
eloro
pa:ti
di
r
me
e
.
Sue
leghe:
ex 08
a)2
Crauti,
corspresi
enelli
di
barbabletole, provenienti dai
di.stretti
di
Wdling,
St.
Pülten,
Tulln,
Efterding
e
Graz,
con
certilleati
delle
Corporazioni
agricole-fore-
stali delle
provincie rispett.ive
, , , , . .
11
-
ex
218
a)
Loden
tirolesi (tessuti
di
lana
non
stampati,
fortemente
follati,
di
colore
grigio,
bruno
o
misto)
pesanti
per
metro
quadrato
a2-
1
°ñ di
150
L.
o a
300 gr.
, , . . , , .
733
-
3.
più
di
300
fino
a
500 gr.
, , , . . . .
660
-
4.
più
di
FO gr.
, , , , , , , , ,
585
-
ex
220
Coperte
ordinarie,
per
letti
e
per
cavalli,
di
pelo,
anche
miste
con
lana
in
misura
inferiore
a25
per
cento,
non
stampate
nè
orlate,
pesanti
850
gr.
o
più per
metro
.
quadrato
. . . . . . . .
367
-
ex
'116
Dulloni
di
ferro
o
di
acciaio,
con
o
senza dado,
e
dadi
per
bulloni:
a)
facinati
o
F*ampati
a
caldo, anche
parzialnTente
la-
Vorati,
aventi
in
sezione
un
diametro:
1.
di
25mm.
o
più
. . . . . .
•
•
64,
20
2.
di
13Inm.
o
più,
ma
meno
di 25
mm.
, , ,
79,
go
x
$10
Pernetti
e
ribadini,
di
ferro
o
di
acciaio:
6)
non
nominati,
della
grotsez2a:
1.
di
25mm.
o
più
. , , , , , , .
64,
20
2.
di 13
mm.
O
più,
ma
meno
di
25mm.
, , .
79,60
3.
di
5
mm.
o
più,
ma
meno
di 13
mm.
. . .
105
-
4.
inferiore
a5
mm.
. . . . . , , ,
143
-
ex
320
Viti
di
ferro
o
di
accialo,
della
grossezza:'
a)
di8mm.opiù,.,,,,,,,,
95,40
ex
223
ilobili
di
ferr<
o
di
acciaio:
b)
non
nominati:
1.
nichelati
o
commisti
con
altri
metalli
, . ,
192,50
ex
376
ex
391
c
ex
131
a)
altri,
del
peso
per
pezzo:
3.
di
1
Kg.
o
più,
ma
meno
di 10
Kg.
. . . .
4.
di
500 gr.
o
più,
ma
meno
di
1
K
.
. . . .
5.
di
100 gr.
o
più,
ma
meno
di
500 gr.
. . . .
S.
meno
di
100 gr.
. . . . . . -
·
Nichelio
e
sue
leghe:
in
ver¿he,
in
fogli,
in
lamiere,
in
fili
e
in
tubi
. .
Cucchiai
e
forchette,
di
un sol
pezzo:
di
altri
metalli
comuni:
1.
n-n
rinr
fi
nè
argentati:
•---
non
finiti
, , . . . . . . .
-
altri
, , , , . .
2.
dorati
o
argentati
. . . .
Ad
394.
In
deroga
alle
disposizioni
dolla Noto.
31
muneri
88A
b)
e
887,
nella
classilicazione
dei
enechiai
e
delle
forehette
argentate
con
processo
elettrolitico,
non
si
tien
conto
dello
strato
d'argento
che
superi
in
quaL
che
punto
i
30
micromillimetri.
Pompe
mosse
meccanicamente
oa
mano:
alternative:
1.dighisa,
di
ferro
o
di
acciaio,
del
peso:
ee)
di
più
di 10
fino
a
25
Kg.
. . . . .
ff)1no
a
10Kg.,
. . . . . . . .
2.
altre,
del
peso
f
ee)
di
più
di 10
fino
a
25
Kg.
. . . . -
ff)nno
-10Kg.,
. . . . . . . .
produtti
di 10
ine
e
stie
L
Jhr secondo
la
N.
deus
N.
della
tarilta
MERO
IDazio
tariffa
MERG
IDazio
doganale
Lire
per
Q.10
doganale
Lire
per
Q.1e
italians itauana
c)
non
nominater
1,
<mssa,
di
ferro
o
di
acciaio,
del
peeg.:
a
di
più
di 10
0.11
. . a . .
« . .
82,
60
ee)
fino
a
25
Kg.
, , , , , , , .
180
-
ex
107
Incudini
e
morse,
di
ghisa,
di
ferro
o
di
acciaio,
anche
greggie, pesanti
per
pezzo:.
b)
più
di
15,
fino
a
50
Kg.
. a
« e a . . .
117
-
ex
170
Utensili
e
strumenti, per
arti
e
mestieri
e
per
l'agricol-
tura,
non
nominati
e
loro
parti
(esclusi
quelli
di
le-
gno)
:
6)
er
2)
traftle,
pesanti
per
pezzo
più
di
3,
f3no
a
10
KG- Iô5
-
567
c)
l\Iaterialo
refrattario
di
magnesite
in
mattoni comuni
·
esente
I
aa)
ex
607
Segatura
di
legno
a a e
« s a a e -
ese:ite
ex
023
IJtensili
e
lavori
non
nominati,
di
legno:
ex
a)
greggi: tacchi,
casse
per
birra, anche
con
3isto
di
ferro
e
altri
accessori
di
ferro,
forme
da
scarpe
a e .
27,
30
-X
½
pullti,
dipinti
e
verniciati:
tacchi
pcr
calzature,
seniplicemente coperti
di
cel-
Juloide
, , . e . . . . . . .
4.
9
)
Nota
al n.
629 a):
I
costi
da
viagglo,
i
costi
per
la
biancheria
e
6imili
entrano
is
questa
soltovoco
anche
ac
sono
muniti
di
liste
di
legno
o
di
6ccrature.
678
l\1agnesia calcinata
o
caustica:
a)
1.mpura:1
1.per uso
metallurgico,
di
colore grigio, bruno
e
contenente
non
meno
di
3
g
di
ossido
ferrico
-
osente
ex
823
Valigie,
bauli,
cappelliere
ecassette
da
yiuggio,
di
pelle
e
di
cuoio senza
n
cessaire
, a a . . . .
550
-
-
cartoni
caolo
. . . ,
,
-altri...as.
2.
tinti
in
pasta,
non
lucidati
. . , ,
b)
fini:
1.bianchi
o
tinti
in
pasta:
aa)
non
patinati
. . , , . . . .
al
SIS Ad
848.
Sono
considerati come
cartoni
ordinari
i
car-
toni
in
massa
o
formati
di
strati
riuniti
mediante
pres-
sione, senza
colla.
Qualunque
altro
cartone
formato
di
strati
incollati
gli
uni
sugli altri,
o
ricoperto
di
carta,
à
classificato
fra
i
cartoni
fini.
11
cartone
ordinario
di
pese
inferiore
a
300 gr.
per
metro
quadrato,
che
presenta
i
caratteri
della carta
da
involti,
segue
11
regime
della carta
da
involti.
I
car-
toni
rifilati
agli orli,
di
forma
rettangolare,
seguono
il
trattamento
del
n.
848.
ex
SSI
Vasellame
eposaterie:
cz
in
lavori
di
metallo comune placcati
con
processo
elet-
trolitico
nei
quali
lo
spessore
dello
strato
d'argento
è
di
più
di
30,
fino
a
50
micromillimetri
. . .
ex
SS7
Lavori
di
nietallo
comune placcati
con
processo
elettro-
Jitico
nei
quali
lo
spo are
dello
strato
d'argento
è
di
più
di
30,
lino
a
50
niieromillimetri
., , .
ex
001
Ombrelli:
ex
6)
non
nominati,
ricoperti
li
twuto
misto
con
seta:
cia- scuno..«..«a«.«w.
023
Lievitt
e n . . m a s e m a s
.
33,
03
A
52 27,
L
33,03 40 73, 73,10 SO,70
848
Cartoni:1
a)
ordinárbl
1.tinti non
11