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(1)

Regione Umbria

~,~,o

Consiglio Regionale

ATTO N. 1281 1815

AW Consiliari

IX LEGISLATURA

Relazione della 11ICommissione consiliare permanente

SANITA' E SERVIZI SOCIALI

Re/atore Consigliere Massimo Buconi

Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1del Regolamento interno

SUL

DISEGNO DI LEGGE

"Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione n. 840 del 22/07/2013), concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (norme sul sistema formativo regionale) e 23

marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)".

Approvato dalla 111 Commissione consiliare permanente il 27 agosto 2013 Trasmesso alla"'Presidenza del Consiglio regionale il 4 settembre 2013

(2)

Dlvl)IJ ..

01[1[10 Regione Umbria . DlJnJ

OUI] Consiglio Regionale

Ol"I"I:J .

COMUNICAZIONE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE

PERMANENTE

Si comunica che là 1/1 Commissione consiliare permanente nella seduta del 27 agosto 2013 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto n. 1281.

Ha deciso altresì di esprimere, a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sul testo che si propone; di nominare quale relatore al Consiglio il Presidente Massimo Buconi e di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno medesimo.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori' della prosSima' seduta consiliare, ai sensi dell'art. 47 comma 1 del Regolamento interno.

Atti Consiliari IX LEGISLATURA

(3)

0101010

0111110Regione Umbria

0101010

0111110Consiglio Regionale

DflìflìfO

Atti Consiliar;

IX LEGISLATURA

(Schema di delibera proposto dalla 111Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTA la legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69;

VISTA la legge regionale 23 marzo 1995, n. 12;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 840 del 22 luglio 2013, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 30 luglio 2013 e trasmesso, in pari data, per competenza in sede redigente alla 111 Commissione consiliare permanente e al Comitato per la legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento interno (ATTO N.

1281 );

ATTESO che il disegno di legge

è

rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTI gli articoli 30 e 39, comma 7 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udita la relazione della 111 Commissione consiliare permanente illustrata ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno dal relatore Consigliere Massimo Buconi (ATTO N. 1281/ BIS);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

a.)

con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sulf'intera legge, che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari

e ...

voti di astensione,

(4)

0101010

0111110Regione Umbria

DIOIOIO

0111110Consiglio Regionale

DIDIDIO

espressi nei modi di legge dai ...

Consiglieri presenti

e

votanti

DELIBERA

Atti Consiliari

IX LEGISLATURA

idem

"Art. 13

(Esperienze di formazione in contesto lavorativo - Tirocini)

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali)", composta di n. 2 articoli nel testo che segue:

I

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA

I

TESTO APPR-OVATODALLA 111

L-- __..

_~:EGIONALE ._ ..

1..._

~O~~I~~~~~~~~~~ILlARE

. M1 M.1 'I

(Sostituzione dell'aft.:.13 della

t.+.-

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge.

69/1981) regionale 21 ottobre 1981, n. 69) .

1---''--o---I----~ u_~_.o_u_o0. __ 0.0

1. L'articolo 13 della legge regionale 21 "1.

ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Esperienze di formazione in contesto lavorativo - Tirocini)

11. La Regione promuove tirocini rivolti a' 1.

coloro che hanno assolto l'obbligo di

i

istruzione ai sensi della normativa .vigente. Per tirocinio si intende qualsiasi

Iesperienza di formazione, anche diversamente denominata, svolta

i

nell'ambito di un contesto lavorativo 'I

.presso soggetti pubblici oprivati che non

I

si configura come rapporto di lavoro.

k..---

2. I tirocini si distinguono in: 2.

a) curriculari: esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione

oformazione;

b) extracurriculari: esperienze di

idem

idem

(5)

D O

Regione Umbria 0111110Consiglio Regionale D,n,n,o

Atti Consiliari

IX LEGISLATURA

formazione in situazione di lavoroI

finalizzate all'orientamento delle scelte

i

occupazionali.

I

3. La Giunta regionale, al fine di 3. La Giunta regionale, al fine di1 migliorare la qualità dei tirocini e migliorare la qualità dei tirocini e

I

contrastare l'uso distorto degli stessi, con contrastare l'uso distorto degli stessi,' proprio atto dofinfsco i criteri e le definisce con proprio atto, nel rispetto' modalità per l'attuazione dei tirocini! delle Linee guida in materia di tirocini '.

extracurriculari, stabilendo in particolare: Iadottate ai sensi dell'articolo 1"

i

comma 34 della legge 28 giugno 2012,!

n. 92 (Disposizioni in materia di

I

riforma del mercato del lavoro in unaI prospettiva di crescita), I criteri e le modalità per l'attuazione dei tirocini extracurriculari, stabilendo in particolare: j

a)

a) la durata dei tirocini anche in relazione alle specificità del tirocinante;

b) le modalità di attestazione dell'attività svolta

e

delle competenze acquisite;

c) i requisiti che i soggetti pubblici e

privati, promotori

e

attuatori dei tirocini, devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di qualità; Id) d) un sistema di monitoraggio

e

valutazione dei tirocini per favorire la costruzione di percorsi efficaci di .

politiche attive del lavoro.

L

._-- -- --- ---

4. La Giunta regionale, con proprio atto, 4.

individua, altresi, i soggetti pubblici e privati promotori

e

attuatori dei tirocini, in possesso dei requisiti di cui alla lettera c). ".

Art. 2

I

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo

I 4 della legge regionale 23 marzo 1995,

I

i

n.12)

1. Alla lettera a) del comma 2 de~lartic~I~F1-.-' --.-.--- __u. ----_o- --

4 della legge regionale 23 marzo 1995, n.' 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali), la

L

locuzione: "ad euro 12.100,00 e non

Isupenore adeuro 50.000,00" è ~.c:>stltUltCl .. . .__ . Art. 2

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 4 della I.r. 12/1095)

b) c)

idem idem

idem

idem

idem

idem

(6)

0101010

0111110Regione Umbria

0101010

0111110Consiglio Regionale

D'D'D'O

dalla seguente: "ad euro 16.001,00 e non superiore ad euro 66.666,67".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2.

4 della I.r. 12/1995, la locuzione: "tra euro 50.001,00 ad euro 130.000,00" è sostituita dalla seguente: "tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della 3.

I.r. 12/1995 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. I soggetti che, alla data del 31 marzo 2013, hanno presentato domanda per le agevolazioni di cui al presente articolo

e

che, entro il 31 dicembre 2013, risultano beneficiari di un'anticipazione superiore ad euro 50.000,00 possono,

i

mediante presentazione di apposita!

istanza, optare alternativamente per una

I

delle modalità di cui al comma 2.

2 ter. La Giunta regionale, con proprio I atto, stabilisce le modalità

e

i termini per la presentazione delle istanze di cui al comma 2 bis.".

idem

idem

Atti Consiliari

IX LEGISLATURA

i ,

!i

i -- .

I I

i

I

I

(7)

0101010

0111~10

Regione Umbria

0101010

0111110 Consiglio Regionale D,n,n,o

b) con distinta votazione che ha registrato n.

... voti favorevoli, n voti contrari e n voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Atti Consiliari

IX LEGISLATURA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della

Regione Umbria.

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