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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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ORDINANZA

sul ricorso 7099-2019 proposto da:

PEZZULO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GINO SPAGNUOLO VIGORITA;

- ricorrente - contro

2021 2085

FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato FRANCESCO SANTONI;

- con troricorrente - Civile Ord. Sez. L Num. 33391 Anno 2021

Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 11/11/2021

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avverso la sentenza n. 7281/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/01/2019 R.G.N. 3483/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA.

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Rilevato che

1. la Corte di appello di Napoli, pronunziando sul ricorso in riassunzione proposto ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. da Nicola Pezzulo, ha dichiarato estinto il giudizio;

2. la statuizione di estinzione è stata fondata sul rilievo che il Pezzulo, pur avendo ricevuto in data 14 febbraio 2018 rituale comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 11 dicembre 2018, solo in data 6 dicembre (con richiesta all'ufficiale giudiziario effettuata il giorno prima), aveva proceduto alla notifica del ricorso alla Fondazione Teatro San Carlo che non si era costituita; secondo il giudice del rinvio, in assenza di elementi che consentivano di ricondurre a circostanze non imputabili la tardiva attivazione del procedimento notificatorio, il principio di ragionevole durata del processo precludeva la possibilità di rinnovo della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; il ritardo ingiustificato nel procedere alla notificazione del ricorso in riassunzione era, infatti assimilabile ad una situazione di sostanziale inesistenza della notifica per la quale la giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. Sez.

Un. n. 20604 del 2008 aveva escluso la applicabilità dell'art. 291 cod.

proc. civ. ;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Nicola Pezzulo sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 435, comma 3, cod. proc. civ., dell'art. 421, comma 1, cod. proc. civ. e dell'art. 291, comma 1, cod. proc civ., censurando la sentenza

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impugnata per avere escluso, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la possibilità di sanatoria della notificazione effettuata in violazione del termine a comparire; assume che a tal fine non aveva alcun rilievo la verifica della imputabilità o meno al notificante del ritardo nella attivazione del procedimento notificato rio;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 291, comma 1, cod. proc. civ. e dell'art. 157, comma 3, cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere, in contrasto con la previsione dell'art. 291 cod. proc. civ., ritenuto necessaria al fine della concessione di termine per il rinnovo della notifica la assenza di imputabilità del ritardo al ricorrente e per avere ricondotto ad un'ipotesi di «sostanziale inesistenza» la notifica effettuata in violazione del termine a comparire; la Corte distrettuale aveva inoltre errato nel ritenere applicabile la previsione dell'art. 157 cod. proc. civ. in tema di rilevabilità e sanatoria della nullità;

3. con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 435, comma 3, cod. proc. civ. in combinazione con l'art. 164, comma 2, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato l'estinzione del giudizio in presenza di notifica, seppure tardiva, del ricorso in riassunzione;

sostiene che alla fattispecie, in alternativa all'art. 291, comma 1, cod.

proc. civ., doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 164, comma 2, cod. proc. civ., in tema di rinnovo d'ufficio della citazione nulla per assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge;

4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 2, Cost., dell'art. 24 commi 1 e 2

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Cost. in combinato disposto agli artt. 291, comma 1, 421, comma 1, 164, comma 2, 162, comma, 1 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere dilatato la portata del principio di ragionevole durata del processo con sacrificio di principi quanto meno di pari valore costituzionale quale quello di cui all'art. 24 Cost. che sancisce il diritto alla difesa di ogni cittadino e il diritto all'accesso alla tutela giurisdizionale e quello del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. ed all'art. 6 C.E.D.U., che non si esaurisce nella ragionevole durata del processo ma garantisce il diritto di ciascuno oltre che all'accesso alla tutela giurisdizionale ad una decisione nel merito imponendo all'interprete scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità;

5. con il quinto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 435, comma 3, 164, commi 2 e 3, dell'art.

291, comma 1, in combinazione con gli artt. 421, 159, 162, comma 1, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere considerato l'autonomia che nel rito del lavoro ha la edítío actionís rispetto alla vocatío in ius per cui non era conseguenziale a tale autonomia ritenere la prima travolta, per un vizio peraltro sanabile, attinente alla seconda;

6. i motivi, che si esaminano congiuntamente per la reciproca connessione, sono fondati;

6.1. premesso che l'art. 394 cod. proc. civ. stabilisce che in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al quale la Corte ha rinviato la causa per cui nello specifico trovano applicazione le norme del codice di rito che regolano il processo del lavoro in sede di appello di cui agli artt. 433 e sgg. cod. proc. civ. ( Cass. n. 8650 del 1991), ritiene la Corte di confermare, in assenza di ragioni che ne rendano opportuna la rimeditazione, il consolidato

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orientamento del giudice di legittimità secondo il quale, in relazione al rito del lavoro di appello, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, cod. proc.

civ., deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest'ultima, sanabile "ex tunc" per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ. (v. tra le altre, Cass.

n. 28470 del 2018, n. 22166 del 2018, n. 9735 del 2018 n. 9404 del 2018, n. 5880 del 2017, n. 27395 del 2016, n. 20335 del 2016, n.

19818 del 2013);

6.2. tale soluzione è stata ritenuta coerente sia con il contesto processuale delle norme di riferimento sia con il principio del giusto processo che non esaurisce la propria portata nella sola esigenza della «ragionevole durata», viceversa esclusivamente valorizzata dalla sentenza impugnata;

6.3. sotto il primo profilo è stato considerato che nel rito del lavoro il giudizio di appello è caratterizzato dalla netta distinzione tra la edictio actionis e la vocatio in ius; la prima si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ. , con il deposito dell'atto di appello presso la cancelleria del giudice ad quem nei termini di legge, con la conseguenza che il tempestivo deposito dell'atto di appello impedisce ogni decadenza dall'impugnazione; la vocatio in ius concerne il momento distinto e successivo relativo alla instaurazione del contraddittorio; in relazione a tale ultima fase la giurisprudenza di legittimità ha distinto tra inesistenza (materiale o giuridica) della notificazione e nullità della stessa ascrivendo al primo ambito oltre che la ipotesi della mancanza materiale dell'atto di notifica quella nella quale l'atto, benché materialmente esistente, presenti dei vizi

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tali che lo rendano già in astratto del tutto inidoneo alla scopo, come ad esempio quando la notifica è eseguita in luogo e presso persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt'altro soggetto, assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare (Cass. n. 8608 del 2006, n. 3001 del 2002) si dà impedire ogni possibilità di sanatoria; nelle altre ipotesi, in cui si verifica violazione delle formalità o delle disposizioni di legge si è in presenza, al contrario, di nullità sanabili o attraverso la costituzione del convenuto o mediante il rinnovo della notifica (v. giurisprudenza cit.

sub § 6.1.);

6.4. in particolare è stato osservato che tra inesistenza della notificazione degli atti introduttivi ed altri vizi minori della vocatio in ius (nullità della notifica; mancato rispetto dei termini a comparire) intercorre una differenza qualitativa data dal fatto che il difetto processuale è meno grave (nullità della notifica, ove posta a raffronto con l'inesistenza) o addirittura non coinvolge proprio in sé l'instaurazione del contraddittorio (notificazione senza rispetto dei termini a comparire), ma solo i tempi utili all'esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 9408/2018 cit., in motivazione); tanto esclude la possibilità di assimilare, come invece fa la Corte distrettuale, la notificazione effettuata in violazione dei termini a comparire alla

«sostanziale inesistenza>> dell'atto e, sotto altro profilo, giustifica il differenziato trattamento riservato all'una e all'altra ipotesi dal codice di rito in tema di possibilità di sanatoria; la violazione del termine a comparire, a differenza della notificazione inesistente, è quindi sanabile o mediante costituzione del convenuto o mediante ordine di rinnovo ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; in quest'ultimo caso non è necessario, come invece opina il giudice del rinvio che il ritardo dipenda da fattori non imputabili al notificante, in quanto tale

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condizione non è richiesta dall'art. 291 cod. proc. civ.; la verifica della imputabilità o meno in relazione al mancato compimento di un atto, ai sensi del codice di rito - art. 153 cod. proc. civ. - è, infatti, destinata ad assumere rilievo solo in presenza di decadenza determinata dalla inosservanza di un termine perentorio, decadenza nello specifico esclusa in radice dalle richiamate norme processuali;

6.5. la soluzione qui condivisa non si pone in contrasto con superiori principi costituzionali e sovranazionali; a riguardo occorre rimarcare che lo stesso art. 6 C.E.D.0 fa riferimento alla ragionevole durata, ma anche al diritto all'esame della propria causa, oltre che all'equità complessiva del processo, essendosi in tale prospettiva affermato che "il principio del giusto processo (....) non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso", dovendosi "evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, diritto ad un giudizio" (così Cass. Sez. Un. n. 5700 del 2014);

6.6. in particolare, nel rito del lavoro, in ragione del rilievo costituzionale degli interessi coinvolti, l'esigenza di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. ed il rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 C.E.D.U., impongono di attribuire una maggiore rilevanza allo scopo del processo - costituito dalla tendenziale finalizzazione ad una decisione di merito - e di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o che, comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo, tale da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo (Cass. n. 18410 del 2013);

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6.7. l'equilibrio del sistema è quindi insito nello stesso art. 111 della Costituzione, il quale rimette sia la ragionevole durata, sia più in generale il giusto processo, alla disciplina che di tali principi, in concreto, è attuata dalla legge;

6.8. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per il riesame della fattispecie alla luce dei principi richiamati;

6.9. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità:

Roma, 10 giugno 2021

Il Presidente Dott. Guido Raimondi

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