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Comune di ANTIGNANO. Oggetto: accantonamento diritti di rogito al vice segretario comunale anno 2019 (II semestre).

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(1)

Regione Piemonte Provincia di Asti Comune di ANTIGNANO

Determinazione n. 319 del 24.12.2019

Oggetto: accantonamento diritti di rogito al vice segretario comunale – anno 2019 (II semestre).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista e qui integralmente richiamata la propria precedente determinazione n. 171 in data 18/07/2019 ad oggetto: liquidazione

diritti di rogito al vice segretario comunale – anni 2018/2019 (I semestre);

Visti:

l’art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita “A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio”.

• gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

• l’art. 23, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (L.F. 2001) che per gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai componenti dell’organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;

• lo Statuto Comunale;

• il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n.17 del 28/04/2015 e successive modifiche e integrazioni;

• il decreto sindacale di nomina del Responsabile del servizio finanziario;

• la deliberazione di C.C. n. 36 del 27/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, con valore autorizzatorio;

Premesso che:

• l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n.

312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

(2)

• il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

• la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

• la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché ne al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

• a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 1O, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'artico/o 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.

734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento".

Rilevato che la possibilità di ricevere i diritti di rogito da parte dei Vice Segretari che sostituisco i segretari di fascia A e B nei comuni privi di dirigenti è stata anche’ essa oggetto di valutazione e, nel merito, ne è stata espressamente affermata la spettanza dalla stessa magistratura contabile (veda Corte Conti Marche n. 90/2016 per cui i Vice Segretari, titolari di P.O., hanno diritto di ricevere i diritti di rogito anche nei Comuni in cui essi sostituiscono i segretari inquadrati in fascia A e B considerato che la disciplina ei compensi di rogito ai Vice Segretar è disciplina da una norma contrattuale non abrogata, neppure implicitamente, dalla novella contenuta nel D.L. 90/2014, tant’è che i diritti di rogito del Vice Segretario si fondo sull’art 11 CCNL 2006 e, poiché l’art 10 del D.L. 90/2014 è intervenuto solo sui diritti di rogito spettanti si Segretari comunali, ne consegue che gli stessi diritti, nei confronti dio soggetti diversi, quali sono appunto i Vice Segretari, continuano ad essere dovuti;

Preso atto in particolare della deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti con la quale è stato ribaltato il proprio precedente principio di diritto, alla luce della varie sentenze dei Tribunali del lavoro, sancendo il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;

(3)

Ritenuto, per quanto precede, poter accantonare (dato l’esiguo importo) liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Antignano nel secondo semestre dell’anno 2019, per contratti rogati dal Vice Segretario Comunale dott.sa Michela Bianco – già Responsabile del Servizio Amministrativo, nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento del Segretario Comunale, precisandosi che detti diritti risultano introitati “al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti, specificando con la dicitura che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli Enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi” (così, sul punto, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Camera di Consiglio del 19/12/2018);

Visto l’art. 10 comma 2-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, che dispone:

«2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”

Verificato il rispetto di quanto sopra;

Visto il dettaglio dei contratti rogati dal Vice Segretario Comunale come da prospetto che segue:

repertorio descrizione importo diritto

700/2019 concessione cimiteriale perosino paola 69,78 701/2019 concessione cimiteriale fassio carlo 46,38

convenzione di tesoreria 103,86

totale 220,02

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

(4)

2) di procedere all’accantonamento (dato l’esiguo importo), al lordo di tutti gli oneri accessori IRAP inclusa, corrispondenti ai diritti di rogito del II semestre dell’anno 2019, per l’importo di complessivi € 220,02 nel modo di seguito indicato:

repertorio descrizione importo diritto

700/2019 concessione cimiteriale perosino paola 69,78 701/2019 concessione cimiteriale fassio carlo 46,38

convenzione di tesoreria 103,86

totale 220,02

3) di dare atto che gli stessi verranno liquidati contestualmente ad eventuali diritti spettanti per l’anno 2020;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n.

267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

5) di dare altresì atto che, a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, mediante pubblicazione delle informazioni individuate quali obblighi di trasparenza del medesimo decreto legislativo nella sezione “Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home-page del sito dell’Ente con apposito link;

7) di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali;

8) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali previsti dalla legge.

Il Segretario comunale Dr. Vincenzo CARAFA

f.to in originale

(5)

In relazione al regolamento comunale sui controlli, visto l’art 3, si esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Si accerta la compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 c. 1 e 2 del D.L. 78/2009.

Si attesta la copertura finanziaria delle spese sopra specificate a carico della missione 1 titolo 1 programma 2 macroaggregato 104 ex art. 151 D.Lgs. 267/2000 bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021 così come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 in data 27 dicembre 2018.

Il responsabile del servizio finanziario.

Dott.ssa Michela Bianco f.to in originale

CERTIF ICATO DI P UBBL ICA ZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 24/12/2019

ed è contestualmente pubblicata nella sezione Trasparenza per ottemperare agli adempimenti previsti dall’art. 18 della Legge 134/2012

Antignano, lì 24/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

f.to in originale

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