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COMUNE DI RACCONIGI PROVINCIA DI CUNEO

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(1)

COMUNE DI RACCONIGI

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

det./SINDACO n. 36 / 22/12/2016

OGGETTO :

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI RESPONSABILI.

(2)

I L S I N D A C O

Considerato che:

la figura del Responsabile della corruzione (RPC) è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 che ha modificato ed integrato il d. lgs n.33/2013;

la nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ovvero prevedendo altresì la possibilità di mantenere le due figure distinte all’interno dell’ente.

Vista la determinazione Sindacale n. 31 del 31.07.2017 con cui si è provveduto all’individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione nella persona dei dirigenti dell’UMD 2

(CROCIANI dr. Paolo) ed UMD 3 (SANDRONE dr. Gianpaolo) in alternanza annuale (31 dicembre di ogni esercizio);

Dato atto altresì che con determinazione del Sindaco n. 27 dell’11.07.2013, in ottemperanza all’art.

43 d.lgs. 33/2013, è già stato nominato Responsabile della trasparenza del Comune di Racconigi, nella figura del Segretario Generale;

Richiamati:

a) la legge 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” come da ultime modifiche approvate con il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 (c.d. “Freedom of Information Act”);

b) l’art. 1, comma 7, della sopra richiamata legge 190/2012 - come modificato dal d.lgs. 97/2016 - che recita:

(3)

“7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche

organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei

confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità' nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”;

c) la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) avente ad oggetto “Determinazione di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”

(trattasi del primo PNA predisposto ed approvato dall’Anac ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24.06.2014 n. 90 che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni le quali

dovranno tenerne conto nei Piani triennali di prevenzione della corruzione, in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017/2019);

Riscontrato che, in ambito alla citata deliberazione n. 831-2016, al punto 5.2. “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” l’Anac ha chiarito che:

1) le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 interessano in modo significativo la figura del RPC e la nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, riconoscendo ad esso poteri idonei allo svolgimento dell’incarico con autonomia e effettività;

(4)

2) d’ora in avanti pertanto il responsabile deve essere identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nuovo acronimo:

RPCT);

3) il RPCT deve avere adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento

dell’amministrazione, deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa, non deve essere in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto di norma tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva;

4) occorre valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti disciplinari; a parere dell’Anac tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7 dell’art. 1 della legge 190/2012 (in base al quale il responsabile

“indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione e di trasparenza”);

5) il PRCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che sono stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o

provvedimenti disciplinari, ed ha rammentato inoltre che, ai sensi dell’art 6 comma 5 del decreto ministeriale 25 settembre 2015 di “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, in una logica di continuità esistente fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, il soggetto da designarsi quale “gestore” delle operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 3.8.2016, di procedere a formalizzare, con apposito atto, l'integrazione dei compiti in materia di Trasparenza all'attuale Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero, anche alla luce di talune argomentazioni all’interno delle Linee guida, continuare a tenere separati i ruoli che in ogni caso dovranno necessariamente raccordarsi nell’ambito della predisposizione dei documenti di competenza;

Richiamato il d.lgs. n. 33/2013 ed in particolare l'art. 43 che prevede che il responsabile della trasparenza: “...svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando

(5)

la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”, oltre a provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Accertato che:

- il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo politico;

- con la deliberazione n. 15/2013, la CIVIT ha individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione;

Vista la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28.10.2015, con la quale l’Autorità ha deciso di fornire indicazioni circa l’aggiornamento dei Piani muovendo, da una parte, dalle risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della corruzione (PTPC) esaminati e, dall’altra, dall’opportunità di dare risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore;

Premesso che le indicazioni contenute nella determinazione di cui sopra sono state elaborate in una logica di continuità rispetto a quanto previsto nel PNA, e si configurano in termini di aggiornamento dello stesso, infatti l’obiettivo che si propongono è quello di offrire un supporto operativo che consenta alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico;

Considerato che i fattori di successo per migliorare le strategie di prevenzione della corruzione, evitando che queste si trasformino in un mero adempimento, sembrano essere la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del PNA, a seconda delle diverse tipologie e dimensioni delle amministrazioni, nonché l’investimento nella formazione e l’accompagnamento delle amministrazioni e degli enti nella predisposizione del PTPC;

(6)

Alla luce delle difficoltà organizzative delle amministrazioni cui si applica la nuova politica anticorruzione, dovute in gran parte a scarsità di risorse finanziarie, che hanno impoverito anche la capacità di organizzare le funzioni tecniche e conoscitive necessarie per svolgere adeguatamente il compito che la legge ha previsto;

Richiamato quanto previsto al paragrafo 4.2 "Centralità del RPC ", della determinazione n.12/2015, ove alla lett. d) "Supporto conoscitivo e operativo al RPC" si legge che:

“....L’interlocuzione con gli uffici e la disponibilità di elementi conoscitivi idonei non sono condizioni sufficienti per garantire una migliore qualità dei PTPC. Occorre che il RPC sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Ferma restando l’autonomia organizzativa di ogni amministrazione o ente, la struttura a supporto del RPC potrebbe non essere esclusivamente dedicata a tale scopo ma, in una logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell’amministrazione (si pensi, ad esempio, all’OIV, ai controlli interni, alle strutture che curano la predisposizione del piano della performance). La condizione necessaria, però, è che tale struttura sia posta effettivamente al servizio dell’operato del RPC. In tale direzione nel PTPC è opportuno precisare le indicazioni organizzative, ivi compresa la regolazione dei rapporti tra RPC e ufficio di supporto”;

Considerata, inoltre, la molteplicità e complessità degli adempimenti necessari sia per la piena attuazione, sia per il progressivo adeguamento ed aggiornamento del PTPC, alla luce della quale occorre pertanto presidiare le varie criticità che potranno presentarsi, attraverso un rapporto collaborativo con le aree dell’Ente;

In considerazione, inoltre, delle gravose attività inerenti la nuova definizione del PTPC dell’Ente (mappatura e graduazione del rischio dei processi/procedimenti, valutazione/graduazione del rischio), si è richiesta, come del resto avvenuto anche per gli anni passati, la piena collaborazione dell’Area Servizi Generali, per le sole attività relative alla mappatura dei processi/procedimenti dell’Ente, alla graduazione del rischio e alla definizione dell’art.5 del PTPC 2017-2019; a tal fine il Segretario Generale, coadiuvato dai dirigenti dell’UMD 2 ed UMD 3, ha ritenuto necessario

individuare le professionalità interne all'Ente che provvederanno alle attività di cui sopra nell’ambito della stesura del PTPC;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

(7)

Visto lo Statuto della Città di Racconigi ed il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell’Ente;

Dato atto che il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie degli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs.33/2013;

Visti:

il d.lgs. n.33/2013 così come novellato dal d.lgs. n.97/2016;

il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 3.8.2016;

l’articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;

l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.

che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;

l’articolo 97, comma 4 lettera d) del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco

D E T E R M I N A

1. di revocare, per le ragioni di cui in premessa, che si intendono tutte richiamate, le determinazioni Sindacali n. 31/31.07.2013 e n. 27 dell’11.07.2013;

2. di individuare dalla data odierna e sino al 31.12.2017, il dirigente dell’UMD 2, attualmente il Dottor CROCIANI Paolo, quale “responsabile della prevenzione della corruzione” (RPC)

(8)

ed il Segretario Generale Dottor TOCCI Giuseppe Francesco “responsabile della trasparenza” (RT) per l’esercizio delle funzioni e dei compiti elencati in narrativa;

3. di dare atto che la presente individuazione e nomina ha decorrenza dal 1 gennaio 2017;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti nominati di cui sopra.

5. di pubblicare in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e accessibilità (D.Lgs.

33/2013 e s.m.i.) il presente decreto sul sito istituzionale del Comune nella sezione

“Amministrazione trasparente”;

6. di trasmettere il presente atto di nomina all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 831/2016;

7. di dare atto che il presente decreto è notificato agli interessati, firmato per accettazione e pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e trasmesso, per opportuna conoscenza, ai Dirigenti dell’Ente.

IL SINDACO (BRUNETTI Gianpiero)

(9)

VISTO

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 4, del

Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario F.to Sandrone dott. Gianpaolo

VISTO

di conformità Amministrativa

Il Segretario Comunale F.to Tocci dott. Giuseppe Francesco

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo

lì, ___________________ Il Segretario Comunale

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata integralmente/per estratto all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, dal 11/01/2017 al 25/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Tocci dott. Giuseppe Francesco

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