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Articolo 1 - Indizione assemblee elettorali

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Academic year: 2022

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Regolamento sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini Regionali, Provinciali ed Interprovinciali della Professione di Ostetrica e della Federazione Nazionale

La Federazione Nazionale della Professione di Ostetrica,

• vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute” ed in particolate l’art. 4 recante “Riordino della disciplina degli Ordini delle Professioni Sanitarie”;

visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante

“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”, come modificato dalla predetta legge n. 3 del 2018 che ha, tra l’altro, demandato ad un decreto del Ministro della Salute la definizione delle procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie;

• visto il decreto ministeriale del Ministero della Salute del 15 marzo 2018,recante “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie”;

• visto in particolare l’art. 9 del predetto D.M. 15.03.2018, recante “Regolamento” ove è statuito che “Le Federazioni Nazionali: possono adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il Regolamento adottato è trasmesso al Ministero dellaSalute”.

Con deliberazione n. 62 del Comitato Centrale del 10 luglio 2020 ha adottato il presente Regolamento che, sottoposto al Consiglio Nazionale in data 11 luglio 2020, è stato approvato e verrà trasmesso al Ministero della Salute in osservanza di quanto disposto dal citato art. 9 del D.M.

15.03.2018.

Articolo 1 - Indizione assemblee elettorali

1. Ciascun Ordine, favorendo il ricambio generazionale nella rappresentanza e, ove ne dovessero sussistere oggettive condizioni, l’equilibrio di genere, elegge in assemblea, fra gli iscritti all’albo, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

- il Consiglio direttivo;

- il Collegio dei revisori.

2. Il Consiglio direttivo è costituito da:

- sette componenti, se gli iscritti all’albo non superano il numero di cinquecento;

- nove componenti, se gli iscritti all’albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento;

- quindici componenti, se gli iscritti all’albo superano i millecinquecento.

3. Il Collegio dei revisori è composto da un Presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti all’albo.

4. I componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori durano in carica quattro anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2 - Indizione assemblee elettorali

1. L’Assemblea elettorale deve essere convocata, a cura del Presidente dell’Ordine, nel terzo quadrimestre dell’anno in cui scade il mandato del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori.

2. Devono essere convocati tutti i professionisti iscritti all’albo alla data della delibera di indizione delle elezioni (compresi i sospesi e i morosi).

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Tra la data della delibera di indizione delle elezioni e la data della prima votazione devono decorrere non meno di venti (20) giorni.

3. La votazione è valida, in prima convocazione, quando abbiano votato almeno due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore ad un quinto degli iscritti. A partire, invece, dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

4. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo e si svolgono anche in più sedi.

5. Il seggio elettorale è unico, non si possono attivare più seggi contemporaneamente, si possono scegliere diverse sedi di voto.

6. Lo svolgimento delle tre (3) assemblee elettive deve effettuarsi entro il limite temporale di quaranta (40) giorni consecutivi.

7. La delibera di indizione delle elezioni deve stabilire:

- il numero dei giorni delle votazioni (minimo due e massimo cinque) le relative date, gli orari di inizio e di termine delle operazioni di voto per ciascun giorno e la sede o le sedi di svolgimento delle operazioni elettorali;

- le modalità di voto, se cartaceo o telematico;

- nel caso di modalità di voto telematico, l’indicazione del nominativo di un responsabile informatico che dovrà coadiuvare il seggio elettorale durante le operazioni di voto;

- le decisioni utili e i mezzi idonei atti a garantire la segretezza e la sicurezza del voto;

- gli impegni di spesa per il corretto svolgimento delle operazioni di voto (che potrebbero includere anche costi per un locale molto più ampio visto la fase due da epidemia).

Ciascun Ordine può stabilire le procedure operative dell’eventuale votazione con modalità telematica.

Tali procedure dovranno essere validate dalla Federazione in periodo precedente la delibera di indizione.

Articolo 3 - La convocazione

1. L’avviso di convocazione, contestuale per le tre convocazioni, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria (es. Postalpro) almeno venti giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto all’Albo, secondo quanto disposto al comma 2 del precedente art. 2.

2. È posto a carico dell’Ordine l’onere di provare unicamente l’invio delle convocazioni.

3. L’avviso deve contenere:

- l’indicazione del luogo e/o dei luoghi in cui avrà sede il seggio elettorale, nonché i giorni delle votazioni dei quali uno festivo, indicando l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni per ciascun giorno;

- l’indicazione dei nominativi dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti;

- l’indicazione delle modalità di voto se cartaceo e/o telematico;

- l’indicazione per gli elettori portatori di handicap tali da impedire la possibilità di espressione di voto in autonomia e senza l’ausilio di un accompagnatore (es.: persone non vedenti; affette da amputazione o paralisi degli arti o con altri gravi impedimenti fisici) di poter esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza nella cabina elettorale di un accompagnatore, nonché l’indicazione, qualora la disabilità non sia evidente di munirsi di specifico certificato rilasciato da medici designati dall’ASL attestante che "l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un accompagnatore".

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- l’indicazione che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

4. L’avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito dell’Ordine e comunicato alla FNOPO per la relativa pubblicazione sul sito nazionale prima della data della prima convocazione.

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di voto tutti i professionisti iscritti all’albo alla data fissata per la prima convocazione, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

2. Ha diritto di voto il professionista iscritto successivamente alla data di indizione delle elezioni, anche se non convocato per motivi di rispetto della tempistica.

3. Sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei revisori uscenti, che abbiano presentato la propria candidatura singolarmente o nell’ambito di una lista.

4. La lista deve essere composta da un numero di componenti pari alla somma del numero dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori da eleggere e deve essere espressamente indicato l’organo per il quale si presenta la candidatura.

5. È vietata la candidatura in più liste concorrenti.

6. La presentazione della candidatura in una lista vale anche come presentazione di singola candidatura, anche nel caso in cui la lista non venga ammessa.

7. All’atto della presentazione le liste dei candidati devono indicare un referente di lista e devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti del Consiglio direttivo, e del Collegio dei revisori da eleggere; le liste, inoltre, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e corredate da copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari.

8. La presentazione di singola candidatura deve essere sottoscritta da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere per il quale si presenta la candidatura e deve essere sottoscritta dal singolo candidato e corredata da copia del documento di identità dello stesso e dei firmatari.

9. Le firme devono essere autenticate dal Presidente uscente, o da un suo delegato, che controlla che i candidati e i firmatari siano iscritti all’albo.

10. Depositata la candidatura del singolo o della lista il Presidente uscente, o un suo delegato, verifica entro 5 giorni dal deposito la regolarità della candidatura e comunica al singolo candidato o al referente della lista l’ammissione o l’esclusione della candidatura singola o dell’intera lista.

11. La singola candidatura e le liste devono essere presentate, a pena di irricevibilità, mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’Ordine, entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto.

12. L’Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature con il nome e il logo ove trasmesso dalla lista sul proprio sito istituzionali. Nel caso in cui si presenti omonimia tra candidati ammessi sarà l’Ordine che provvederà ad inserire le date di nascita dei candidati omonimi per permetterne l’esatta identificazione.

13. La singola candidatura e le liste ammesse al voto restano valide, senza possibilità di modificazione alcuna, per l’intero svolgimento delle operazioni elettorali.

14. Le liste devono essere denominate e la denominazione deve essere conferente e nel rispetto del Codice deontologico. È vietato in qualsiasi forma l’utilizzo del logo OPO/FNOPO.

Art. 5 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche.

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2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti ed è svolta in modo da non ledere il prestigio della categoria professionale o di altri candidati concorrenti.

3. Al fine di permettere la diffusione dei programmi e degli intendimenti dei candidati, l’Ordine attiva sul proprio sito istituzionale uno spazio destinato alla diffusione dei programmi dei candidati o delle liste ammessi alla votazione. Lo spazio deve essere fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sino al giorno antecedente la votazione; l’accesso alla pagina dovrà essere interdetto a partire dalle 24 ore antecedenti l’inizio della votazione. In caso di seconda e terza convocazione lo spazio tornerà ad essere fruibile dal giorno successivo alla seduta non valida sino alle 24 ore antecedenti l’inizio della nuova votazione.

Art. 6 - Composizione del seggio elettorale

1. Il giorno della convocazione dell’assemblea elettorale all’orario di apertura della stessa come indicato nella lettera di convocazione di cui all’articolo 3, il Presidente uscente costituisce il seggio elettorale.

2. Il seggio elettorale è composto da:

a) i tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, o al Collegio dei revisori uscenti, non candidati, né sottoscrittori di candidature singole o di lista, due dei quali con funzioni di scrutatori;

b) il professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo, o al Collegio dei revisori uscenti, non candidato, né sottoscrittore di candidature singole o di lista, che esercita le funzioni di segretario.

3. I tre componenti di cui al comma 1 lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio.

4. Per ciascun componente del seggio elettorale di cui alle lettere a) e b) è individuato il componente supplente che dovrà essere reperibile durante l’intera tornata elettorale per intervenire nel caso di impedimento dei componenti effettivi.

5. Nel caso in cui l’Ordine abbia deliberato di dar corso alle operazioni di voto con modalità telematica, previa specifica indicazione nell’avviso di convocazione, il seggio elettorale sarà coadiuvato da un responsabile informatico nominato nella delibera di indizione delle votazioni che deve intervenire e presenziare a tutte le operazioni di voto.

6. Decorse tre ore dall’apertura del seggio qualora sia impossibile procedere alla sua costituzione, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti, esclusivamente mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine confermando la data della convocazione successiva.

7. Il seggio elettorale una volta composto resta immodificabile anche in caso di votazioni in seconda e terza convocazione.

8. Regolarmente costituito il seggio elettorale il Presidente uscente termina le proprie funzioni in ambito elettorale

Art. 7 - Sede del seggio elettorale

1. Le operazioni di voto, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella delibera di indizione delle votazioni, si svolgono nelle sedi indicate nella delibera e riportate nell’avviso di convocazione.

2. Il seggio è unico e non possono essere attivati più seggi contemporaneamente, salvo scegliere diverse sedi di voto come disposto dal comma 5 dell’art. 2 del presente Regolamento.

3. Il seggio, qualunque sia il luogo prescelto, deve essere allestito con cabine elettorali o comunque con strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

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4. All’interno del seggio elettorale deve essere messo a disposizione di tutti gli elettori l’elenco dei candidati ammessi singolarmente o per lista, firmato con valore certificativo dal Presidente uscente o suo delegato e pubblicato sul sito dell’Ordine.

5. Non sono ammessi all’interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura, oppure altro materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.

6. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti del seggio elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto, al responsabile informatico ove previsto ed al personale amministrativo dell’Ordine, nonché all’eventuale personale di vigilanza, che dovrà essere posizionato al di fuori del locale allestito a seggio elettorale.

7. L’accesso è consentito agli elettori ed è limitato al tempo strettamente necessario all’espressione del voto.

Art. 8 - Operazioni di voto

1. Spetta al Presidente del seggio predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto verificando che all’inizio delle operazioni le urne siano vuote.

2. Il voto è segreto e personale e non è ammessa la delega.

3. Gli elettori portatori di handicap tali da impedire la possibilità di espressione di voto in autonomia e senza l’ausilio di un accompagnatore (es.: persone non vedenti; affette da amputazione o paralisi degli arti o con altri gravi impedimenti fisici) possono esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza di un accompagnatore nella cabina elettorale identificato e registrato all’interno del verbale. Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al Presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall’ASL. La certificazione deve precisare che "l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un accompagnatore".

4. Le operazioni elettorali si svolgono presso la/le sede/sedi e nei giorni individuati nella delibera di indizione delle elezioni.

5. Le operazioni di voto si aprono con la regolare costituzione del seggio elettorale.

6. Il Presidente del seggio elettorale, verifica l’identità dell’elettore con documento in corso di validità e il suo diritto al voto, ne registra la presenza al voto con l’apposizione della firma del votante e registrazione degli estremi del documento d’identità in apposito elenco dei votanti predisposto e gli consegna una matita copiativa e le schede elettorali, rispettivamente per il Consiglio direttivo e per il Collegio dei revisori, recanti il timbro dell’Ordine Regionale, Provinciale e Interprovinciale.

7. Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista oppure riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, oppure il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

8. Salvo l’ipotesi di voto elettronico sotto disciplinato, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche per i componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine e schede gialle per i componenti del Collegio dei revisori, munite del timbro dell’Ordine, su cui l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista ed a scrutinio segreto.

9. Le schede cartacee devono essere inserite direttamente dall’elettore nell’urna relativa all’organo da eleggere, pertanto nel seggio sono previste due urne, una per il Consiglio direttivo e una per il Collegio dei revisori.

10. Il Presidente del seggio chiude all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura delle urne e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all’urna e ai plichi o ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il timbro dell’Ordine e la firma del Presidente del seggio e degli altri componenti del

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seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il Presidente del seggio rinvia la votazione all’ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

11. All’ora stabilita del giorno successivo il Presidente del seggio, ricostituito il seggio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell’urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l’ulteriore rinvio delle operazioni si osserva sempre la stessa procedura.

12. Nel caso in cui la delibera preveda lo spostamento del seggio in diverse sedi, il Presidente del seggio dovrà garantire lo spostamento del materiale elettorale e delle urne presso la sede temporanea solo per l’orario delle votazioni al termine delle quali tutto il materiale dovrà essere riportato presso la sede primaria delle operazioni di voto per la custodia secondo le modalità sopra indicate o presso la sede dell’OPO.

13. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente del seggio e dagli altri componenti del seggio, nonché, recare il timbro dell’Ordine.

14. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente del seggio elettorale dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

15. Le operazioni di scrutinio possono essere rinviate alla giornata successiva a quella in cui è terminato lo svolgimento delle operazioni di voto, restando nella cura e nella responsabilità del Presidente del seggio elettorale la custodia del relativo materiale.

16. Nel caso in cui le operazioni di scrutinio durino più giornate il Presidente del seggio deve garantire l’integrità delle urne e dei plichi/contenitori come previsto dal comma 10 e delle operazioni compiute deve redigere verbale come previsto al comma 13.

Art. 9 - Operazioni di voto – Il voto elettronico

1. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere disposto che le votazioni avvengano con l’espressione del voto telematico.

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente l’elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e di tutti i candidati;

b) assicurare una procedura che preveda l’utilizzo di tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l’abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al Presidente del seggio e al Segretario del seggio elettorale mentre la terza è rilasciata al responsabile informatico che gestisce il sistema informatico di voto;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza dei componenti il seggio elettorale e del responsabile informatico in possesso delle password;

d) prevedere che il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentano di identificare l’identità del votante con l’inserimento del Codice fiscale, la registrazione dell’avente diritto al voto e che verifichino che il votante non abbia già votato e verifichi l’avvenuto voto da parte dell’iscritto;

e) Prevedere che al termine della fase di voto dopo la conferma del votante il sistema emetta una scheda di voto che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità della scelta effettuata, nelle apposite urne;

f) Prevedere il blocco della postazione elettronica al termine del voto dell’iscritto, in attesa dell’attivazione dell’elettore successivo;

g) Prevedere, nel caso in cui la fase di voto avvenga in giorni diversi, che la procedura consenta di sospendere e disabilitare tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema e ai dati che

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contiene e alla riattivazione delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate al momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le password di cui alla lettera b);

h) Prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene dichiarata la chiusura definitiva delle votazioni a cura del Presidente del seggio;

i) Prevedere che alle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo delle password di cui alla lettera b) sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore acceso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori sono sigillate e conservate almeno per 180 giorni.

4. L’apertura delle urne e l’esame delle ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

Art. 10 - Verifica del raggiungimento del quorum

1. Nell’ipotesi di prima o seconda convocazione della tornata elettorale terminate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti. In caso di non raggiungimento del quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione, e non procede allo scrutinio e sovrintende invece alla normale verbalizzazione degli accadimenti.

2. La notizia del mancato raggiungimento del quorum viene pubblicata sul sito dell’Ordine con avviso contenente la convocazione per le date successive come già deliberate e comunicate nel relativo avviso.

Art. 11 - Scrutinio

1. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, in caso di voto espresso in modalità telematica, il Presidente del seggio dichiara l’esito della votazione come determinato dal sistema informatico, riportandone l’esito nel verbale elettorale.

2. In caso di voto cartaceo il Presidente del seggio qualora la votazione sia stata dichiarata valida provvede al conteggio delle schede depositate nelle urne al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti (fa fede il registro firme) e schede depositate nelle urne stesse.

3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nelle urne, il Presidente del seggio, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all’apertura dell’urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell’urna aperta.

4. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.

5. E’ comunque nulla la scheda che contenga elementi di riconoscimento, intendendosi per tali i segni grafici estranei ai nomi o ad essi non essenziali, pieghe della scheda diverse da quelle segnalate, qualsiasi altro segno o macchia idoneo a distinguere una scheda dalle altre.

6. Il Presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

7. Il verbale deve contenere una graduatoria con l’indicazione di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

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8. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti sino al raggiungimento del numero complessivo dei posti da attribuire.

9. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all’albo dell’ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età anagrafica.

Art. 12 - Proclamazione dei risultati

1. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio.

2. Dalla proclamazione del risultato del voto decorrono i trenta giorni per impugnare il risultato elettorale innanzi alla CCEPS.

3. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente del seggio e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l’uno e gli altri appongono la firma.

4. Il Presidente del seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine, al Ministero della Salute, ai Ministeri della Giustizia, dell’Istruzione, dell’Università della Ricerca e del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Tribunale civile e penale di competenza territoriale, nonché alla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica.

5. A conclusione dei lavori il Presidente del seggio consegna all’Ordine tutto il materiale elettorale, comprese le schede, la cui conservazione è a cura dell’Ordine, per i tempi previsti dal comma 3 del presente articolo.

Art. 13- Prima Convocazione Eletti

1. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta proclamazione, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ciascuno dei due organi, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.

2. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

3. Chi ha svolto l’incarico di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

4. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate.

Art. 14 - Individuazione del Presidente Collegio revisori

1. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta proclamazione, il Collegio dei revisori, come anche previsto al precedente articolo del presente Regolamento, si riunisce su convocazione del componente più anziano di età, per procedere alla individuazione del Presidente del CRC che in osservanza di quanto previsto dalla legge 3/2018 deve essere un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

All’individuazione del Presidente del Collegio dei revisori si procede con le seguenti modalità:

- i componenti del CRC procedono alla consultazione del Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e consultabile sul sito web https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale mediante la

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funzione "ricerca iscritto" e l’elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali tenuto dal Ministero dell’interno e consultabile al sito web http://dait.interno.gov.it/finanza- locale/revisori-enti-locali mediante le funzioni "accedi alle banche dati" ed "elenco revisori"

circoscrivendo la ricerca ai comuni di interesse e procede alla individuazione di almeno 5 nominativi che rispondono al requisito della doppia iscrizione cui inviare una richiesta di offerta economica corredata da curriculum vitae;

- ricevute le offerte i membri del CRC selezioneranno il candidato maggiormente idoneo valorizzando i seguenti elementi:

- l’onorario richiesto per lo svolgimento dell’incarico;

- l’esperienza maturata nella revisione di Enti Locali (regioni, provincie, comuni) o altri Enti pubblici non economici;

- l’esperienza maturata nella consulenza ad Ordini Professionali, Enti Locali ed altri Enti pubblici non economici.

Art. 15 - Elezioni suppletive

1. Se i componenti del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per il quale l’organo è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

2. I soggetti eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell’intero Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori, in questo caso sarà il Presidente del Consiglio direttivo ad adottare i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni entro il termine indicato al comma 1.

Art. 16- Rinnovo degli Organi della Federazione Nazionale

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi della Federazione Nazionale della Professione Ostetrica tenuto conto di quanto espressamente previsto dalla legge 11.01.2018, n° 3 e dai successivi decreti ministeriali.

2. Le elezioni del Comitato Centrale devono svolgersi nel primo trimestre dell’anno successivo alle elezioni dei Consigli direttivi degli OPO Regionali, Provinciali e Interprovinciali.

3. Il Comitato Centrale è eletto dai Presidenti degli OPO Regionali, Provinciali e Interprovinciali tra gli iscritti all’albo a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto, favorendo il ricambio generazionale.

4. Ciascun Presidente di OPO dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo (art. 4, Capo III, punto 8 comma 9 legge 3/2018), come da tabella A allegata al presente Regolamento.

5. Il numero delle schede da attribuire a ciascun OPO è dato dal numero degli iscritti OPO auto dichiarati al 31 dicembre dell’anno precedente delle elezioni per il Rinnovo degli Organi della Federazione Nazionale.

Art. 17- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell’approvazione del Consiglio Nazionale e della trasmissione al Ministero della Salute in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 9 del D.M.

15.03.2018.

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TABELLA A

Numero di iscritti Voti

Da 1 a 749 1

Da 750 a 1249 2

Da 1250 a 1749 3

Da 1750 a 2249 4

Riferimenti

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