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Revisione del modello di forze armate A.C. TU 1870

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Revisione del modello di forze armate A.C. TU 1870

Dossier n° 139 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo 21 dicembre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C. TU 1870

Titolo: Revisione del modello di forze armate

Iniziativa: Parlamentare

Iter al Senato: No

Numero di articoli: 9 Date:

adozione quale testo base: 25 novembre 2021 Commissione competente : IV Difesa

Sede: referente

Stato dell'iter: All'esame della Commissione

Contenuto

La proposta di legge di iniziativa parlamentare è stata presentata alla Camera dei Deputati il 29 maggio 2019.

L'articolo 1 del nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 1870 ed abb. proroga dal 2024 al 2030 alcune disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare - COM) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale militare della Difesa, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cosiddetta legge "Di Paola"). A tal proposito ed in estrema sintesi si ricorda che la legge n. 244 del 2012, da inquadrare all'interno di una serie di provvedimenti di revisione della spesa pubblica adottati sul finire della XVI legislatura, ha previsto di ridurre, entro l'anno 2024, 30.000 unità delle tre Forze armate (da 190.000 a 150.000) e 10.000 unità di personale civile della Difesa (da 30.000 unità a 20.000), anche al fine di riequilibrare il Bilancio della "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l'esercizio e 25% per l'investimento.

Nello specifico, il richiamato differimento del termine riguarda le seguenti disposizioni del COM, concernenti la disciplina del reclutamento, dei ruoli e degli organici, dello stato giuridico e dell'avanzamento (parte V) del personale militare.

2196-bis, comma 1, alinea, relativo al regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate;

2197, commi 1, alinea, e 1-bis relativo al regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli delle Forze armate 2197-bis, comma 1, relativo al regime transitorio della valutazione delle consistenze organiche ai fini delle immissioni in alcuni ruoli delle Forze armate;

2207, comma 1, sull'adeguamento annuale delle dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate;

2208, comma 1 – bis relativo alla devoluzione delle carenze organiche transitorie in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo;

2209-ter, comma 1, alinea, recante disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate a 150.000 unità;

2209-quater, comma 1, alinea, in merito all'adozione annuale di un piano di programmazione triennale scorrevole finalizzato al progressivo raggiungimento degli obiettivi relativi alle dotazioni organiche complessive;

2209-septies, comma 1, che contiene disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente appartenente alle Forze armate;

2214-bis, comma 4, relativo alle promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialità;

2221-bis, comma 1, in materia di collocamento in aspettativa per riduzione quadri per il Corpo del genio della Marina;

2224, comma 1, lettera a), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, fino al 2024;

2229, comma 6, che riguarda il regime transitorio del collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate che abbiano prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo;

2233-bis, comma 1, alinea, sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate;

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2236-bis, comma 1-quater, sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale della Marina;

2238-ter, comma 1, relativo al regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea.

2239, comma 3-quater sul regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

A sua volta la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 sostituisce il riferimento all'anno 2025 con quello al 2031 nei seguenti articoli del Codice dell'ordinamento militare, concernenti anch'essi il personale militare della Difesa:

2206-bis, comma 1, lettera c), che fissa in 150 mila unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate a decorrere dal 1° gennaio 2025;

2224, comma 1, lettera b), sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 244 del 2012 che prevede la possibilità di prorogare ulteriormente il termine (originariamente previsto alla data del 31 dicembre 2024) per il conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche complessive:

del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare a 150.000 unità (articolo 3, commi 1, lettera a) della legge n. 244/2012);

del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità (articolo 3, comma 2, lettera a), della legge n. 244/2012);

L'articolo 2, prevede un aumento delle dotazioni organiche dei sottoufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

L'articolo 3 interviene sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata la cui disciplina viene ridefinita attraverso una serie di novelle al Capo VII del titolo II del Libro IV del Codice dell'ordinamento militare , con particolare riferimento agli articoli 696, 697, 698,700,701,702, 703, 704,705, 706, 707,781, 842, 930 954, 957, 958, 960, 978,988, 1302,1303,1501, 1502, 1504.

In estrema sintesi può osservarsi che, allo stato, la ferma prefissata è, strutturata su base modulare: i Volontari in Ferma annuale, al termine della ferma, possono concorrere per l'immissione nella ferma quadriennale (VFP 4) delle Forze Armate. I Volontari risultati idonei, ma non vincitori del concorso per VFP 4 potranno essere ammessi a domanda e nel limite dei posti disponibili, a due successivi periodi di rafferma della durata di un anno ciascuno.

A loro volta i volontari in ferma quadriennale, esaurita la ferma quadriennale, Sviluppo di carriera ovvero la rafferma biennale (che in totale possono essere due) e giudicati idonei, utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito, sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, con conseguente mutamento dallo status di volontario a quella di graduato. Il servizio svolto quale volontario in ferma prefissata costituisce, pertanto, la premessa e il presupposto indefettibile per transitare, tramite concorso per titoli ed esami, nei ruoli del servizio permanente.

Nello specifico viene previsto che le ferme siano in numero di due, la prima, di tre anni, denominata

«ferma prefissata iniziale», la seconda, sempre di tre anni, definita «ferma prefissata triennale» (cfr. nuovo articolo 696-bis, previsto dal comma 1, lettera a), n.1) dell'articolo 3).

Per accedere alla ferma prefissata iniziale occorrerà avere un'età non superiore a ventiquattro anni, il diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale stabilita per la ferma permanente (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 697, prevista dal comma 1, lettera a), n.3) dell'articolo 3).

Attualmente, in base all'articolo 697 del Codice i partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere una età non superiore a venticinque anni, diploma di istruzione secondaria di primo grado e l'idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

Potranno, poi, partecipare ai concorsi in ferma prefissata triennale i volontari che abbiano fatto la ferma iniziale o siano in rafferma annuale – ai quali sono riservati il 70 per cento dei posti – in servizio da almeno 24 mesi o in congedo da non oltre 12 mesi – ai quali è riservato non più del 30 per cento dei posti – che abbiano un'età non superiore ai 28 anni e che abbiano superato con esito positivo il corso basico di formazione iniziale (cfr. nuova formulazione dell'articolo 700 (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 697, prevista dal comma 1, lettera a), n.7) dell'articolo 3).

Al termine della ferma triennale, i volontari sono immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente (cfr. nuova formulazione dell'articolo 704, (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 697, prevista dal comma 1, lettera a), n.11) dell'articolo 3).

Per quanto concerne il meccanismo delle rafferme i volontari in ferma prefissata iniziale possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. La rafferma di cui al comma 1 potrà essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nei volontari in ferma prefissata triennale (cfr. nuova formulazione dell'articolo articolo 957, prevista dal comma 1, lettera g) dell'articolo 3).

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Con riferimento alla disciplina delle riserve di posti per l'accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la nuova formulazione dell'articolo 703 del Codice, prevista dal punto 10.1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, conferma le attuali percentuali previste dal comma 1 dell'articolo 703, precisando che le medesime riguardano i volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore ai 25 anni, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti.

In base all'attuale formulazione dell'articolo 703, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono cosi determinate:

a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;

b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;

c) Polizia di Stato: 45 per cento;

d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;

e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;

f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.

In relazione al comma 3 dell'articolo 703, concernente le procedure di selezione per l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la nuova formulazione prevista dal punto 10.3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, dispone che le medesime siano determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa e si concludano con la formazione delle graduatorie di merito. Si specifica che nella formazione delle graduatorie le amministrazioni dovranno tener conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure viene affidata alla esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.

L'attuale formulazione del comma 3 affida, invece, ad un decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati il compito di stabilite le modalità attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 4 stabilisce il trattamento economico da corrispondere ai volontari in ferma prefissata,

Nello specifico, in base alla nuova formulazione dell'articolo 1791 prevista dall'articolo 4 ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

A sua volta ai volontari in ferma prefissata triennale sono attribuiti:

a) uno stipendio calcolato in misura pari all'80 per cento del parametro stipendiale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente;

b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

Attualmente ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 64 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. La misura percentuale è pari al 74 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 1792, comma 1.

L'articolo 5 detta la disciplina transitoria da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati), fino al loro completo esaurimento.

In particolare il nuovo articolo 2198- bis prevede che i bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possano essere emanati sino al 31 dicembre 2022. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 700.

L'articolo 6 consente nelle more dell'adeguamento del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, l'applicazione delle relative disposizioni alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata.

L'articolo 7 reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei

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volontari in servizio permanente

Le modifiche della denominazione di gradi e qualifiche militari riguardano:

1) la denominazione del militare di truppa senza grado della Marina militare: da "sottocapo" in "comune scelto";

2) la denominazione di tutti i gradi e della qualifica del grado apicale dei graduati dell'Esercito italiano:

- da "primo caporal maggiore" in "graduato";

- da "caporal maggiore scelto" in "graduato scelto";

- da "caporal maggiore capo" in "graduato capo";

- da "caporal maggiore capo scelto" in "primo graduato";

- da "caporal maggiore capo scelto qualifica speciale" in "graduato aiutante";

3) la denominazione del grado apicale e della relativa qualifica dei graduati della Marina militare:

- da "sottocapo di 1^ classe scelto" in "sottocapo scelto";

- da "sottocapo di 1^ classe scelto qualifica speciale" in "sottocapo aiutante";

4) la denominazione del grado apicale e della relativa qualifica dei graduati dell'Aeronautica militare:

- da "primo aviere capo scelto" in "primo graduato";

- da "primo aviere capo scelto qualifica speciale" in "graduato aiutante";

5) la denominazione della qualifica del grado apicale dei ruoli dei sergenti:

- da "sergente maggiore capo qualifica speciale" in "sergente maggiore aiutante", per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare;

- da "secondo capo scelto qualifica speciale" in "secondo capo aiutante", per la Marina militare.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali al fine di:

allineare la composizione della commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano con quella prevista per le corrispondenti commissioni ordinarie di avanzamento della Marina militare e dell'Aeronautica militare (art. 8, co. 1);

ripristinare [introducendo l'articolo 1094-bis del COM] la possibilità di conseguire il grado vertice per i Capi dei corpi sanitari e tecnico-logistici delle Forze armate, nonché per gli ufficiali più anziani dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e delle Armi dell'Aeronautica militare, in modo da superare una disparità di trattamento fra Corpi e ruoli delle Forze armate e, in particolare, rispetto al Corpo delle capitanerie di porto (art. 8, co.2).

L'articolo 9 prevede che il Governo sia delegato a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2030, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.

66 e, successive modificazioni;

b) revisione delle misure volte a conseguire, entro l'anno 2030, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e, successive modificazioni;

c) previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a cinquemila unità, di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, da impiegare anche con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza;

d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato non superiore a diecimila unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all'articolo 887, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (ovvero, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale), e di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale), ovvero, in forma complementare, in attività in campo logistico e di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;

e) previsione della possibilità per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010, di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate;

f) previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi;

g) previsione di iniziative per disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;

h) implementazione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo, mediante misure agevolative, anche di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

i) aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate di cui all'articolo 1014 del COM (ovvero i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero

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durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente), nei concorsi per le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche ivi previste, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281;

l) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare;

m) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.

I commi da 2 a 6 dell'articolo 9 attengono al procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati.

Al riguardo, si prevede che i medesimi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute, dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata e acquisizione e del parere del Consiglio di Stato.

Gli schemi dei decreti legislativi dovranno, infine, essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali dovranno esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Ai sensi del comma 3 entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di.

Si specifica, inoltre, che nel caso di onerosità dei decreti legislativi in esame i medesimi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto attiene alla tecnica legislativa il comma 5 prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso novelle al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Ai sensi del comma 6 Il Governo è, altresì, autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega in esame

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il comma 1 dell'articolo 1 sostituisce i riferimenti all'anno 2024 e all'anno 2025 con quelli all'anno 2030 e all'anno 2031 in alcune disposizioni del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale della Difesa, previsti dalla legge n 244 del 2012 (cd. "legge Di Paola"); al riguardo si valut l'opportunità di approfondire se, per esigenze di coordinamento, non debbano essere aggiornati anche i termini temporali delle seguenti disposizioni del codice: articolo 2196-bis, comma 1, lettera a) che prevede che fino al 2024 sia innalzato a 55 anni il limite di età per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'esercito italiano; l'articolo 2204 che prevede fino al 2024 un regime transitorio per la ferma del militare che presenti domanda per la partecipazione ai concorsi per volontario in ferma prefissata quadriennale; l'articolo 2229, comma 1, che prevede fino al 2024 un regime transitorio per il collocamento in ausiliaria; l'articolo 2229-ter che pone al 2025 il termine per il conseguimento dell'obiettivo di riduzione del personale civile del Ministero della difesa.

Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 9 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega; si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 17 novembre 2021 sul disegno di legge C. 3347 recante delega in materia di disabilità).

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

il comma 2 dell'articolo 1 prevede che "in riferimento alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 1, continua ad applicarsi l'articolo 5, comma 2, della legge n. 244 del 2012"; il richiamato comma 1

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dell'articolo 1 sostituisce i riferimenti all'anno 2024 e all'anno 2025 con quelli all'anno 2030 e all'anno 2031 per alcune disposizioni del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale della Difesa, previsti dalla legge n 244 del 2012 (cd. "legge Di Paola"); l'articolo 5 comma 2 della legge n. 244 del 2012 prevede invece che il termine del 2024 possa essere prorogato con DPCM previo parere delle competenti commissioni parlamentari; in proposito, si valuti l'opportunità di approfondire la ratio della norma; se infatti tale ratio fosse rinvenibile nella volontà di consentire un futuro intervento con DPCM anche rispetto al termine del 2030, andrebbe valutata l'opportunità, ai fini di una maggiore chiarezza di prevedere una modifica dell'articolo 5, comma 2, alla luce anche del paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di privilegiare la modifica testuale di testi legislativi vigenti;

Si osserva inoltre che l'articolo 5, comma 2, della legge n. 244 del 2012 - sul quale però il provvedimento in esame non interviene - appare costituire una forma di "delegificazione" non coerente con il modello descritto all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (che prevede l'individuazione con legge delle norme generali regolatrici della materia e quindi l'approvazione con DPR, previo parere del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti di un regolamento di delegificazione).

il capoverso art. 1094-bis della lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 prevede, ai fini dell'attribuzione del ruolo di vertice per alcuni ruoli, il "previo parere della commissione di vertice della relativa Forza armata"; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare meglio la procedura e gli effetti di tale parere (con riferimento ad esempio a chi lo debba richiedere e se debba essere vincolante);

il principio di delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 ("revisione delle misure volte a conseguire, entro l'anno 2030, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare") appare piuttosto costituire un oggetto di delega; in proposito si ricorda che il paragrafo 1, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di distinguere l'oggetto della delega dai principi e criteri direttivi;

il principio di delega di cui alla successiva lettera i) prescrive la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore dei volontari in ferma breve, prefissata e in servizio permanente delle Forze armate nei concorsi delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale; al riguardo, si segnala che il comma 2 dell'articolo 9 già prevede in via generale l'intesa in sede di Conferenza unificata per tutti gli schemi di decreto legislativo;

il principio direttivo di cui alla successiva lettera m) prevede l'istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio il principio di delega, tra le altre cose con riferimento ai profili attinenti alla tutela dei dati personali.

NC0139 Servizio Studi

Osservatorio sulla legislazione

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