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5 comma 2 della suddetta PDL “Assestamento di Bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del d

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(1)

Interrogazione n. 40

presentata in data 11 dicembre 2020

a iniziativa dei Consiglieri Carancini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, Casini Riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 5, comma 2, della pdl 5/2020, ora legge regionale 49/2020

a risposta orale

Premesso che:

- nella seduta n. 6 dell’Assemblea legislativa delle Marche, svoltasi in data 30 novembre u.s., è stata approvata a maggioranza la PDL n. 5/2020, ad iniziativa della Giunta regionale, “Assesta- mento di Bilancio 2020-2022”;

- l’art. 5 comma 2 della suddetta PDL “Assestamento di Bilancio 2020-2022” “ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’articolo 73 del d. lgs 118/2011” riconosce legittimo “il debito fuori bilancio di euro 800,000,00 inerente ‘Rimborso migliorie agrarie L. 203/1982’”;

- prevede la suddetta disposizione che gli oneri trovano copertura negli stanziamenti, iscritti nel bilancio 2020/2022, annualità 2020, nella Missione 1, programma 5, capitolo di spesa 2010520019;

Preso atto che:

- è stato approvato, a maggioranza, l’emendamento n. 5/1 all’articolo 5, comma 2, della proposta di legge in questione che prevede l’aggiunta del seguente periodo: “l’ammontare puntuale del debito, nel limite massimo sopra specificato, verrà determinato a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’art. 17 della L. 203/1982 e comunque sulla base di specifiche e documentate autorizzazioni”;

- è stato respinto il sub-emendamento n. 5/1/1, all’emendamento n. 5/1, per la soppressione del comma 2 dell'articolo 5 della PDL in questione e conseguente iscrizione dell’importo di 800.000,00 euro in aumento della Missione 20, programma 3 (fondo passività potenziali);

Ribadito che:

- la presunta obbligazione, allo stato inesistente, non rientra in nessuna delle fattispecie di cui all’art. 73 del D. Lgs. 118/2011 ed in alcun modo doveva e deve ritenersi che il presunto “rimborso migliorie agrarie Legge 203/1982” sia relativo ad “acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa” di cui all’art. 73, comma 1 lett. e) D.Lgs. 118/2011;

- l’approvato emendamento 5/1, da una parte riconosce l’indeterminatezza del quantum debeatur che, a dire del presentatore, “verrà determinato a seguito dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 17 della Legge 203/1982”, e dall’altra riconosce irresponsabilmente l’esistenza dell’an debeatur;

- invero, non risulta che le asserite, ed allo stato presunte, “migliorie agrarie L. 203/82” possano considerarsi eseguite in modo legittimo in quanto non è stato neanche ipotizzato che sia stata osservata la procedura di legittimazione prevista dall’art. 16 L. 203/82, ossia l’accordo preventivo delle parti o, in assenza di quest’ultimo, il parere favorevole dell’Ispettorato Provinciale dell’Agri- coltura;

(2)

- l’eventuale esecuzione delle migliorie agrarie non comporta il sorgere di un diritto di credito in capo al conduttore-esecutore in assenza dei fatti costitutivi di tale diritto ex art. 16 L. 203/82;

- in effetti neanche risulta dichiarata “l’esistenza dell’obbligazione nei confronti dell’affittuario per effetto delle opere di cui al 1° comma dell’art. 16….” ex art. 17 comma 5 L. 203/1982.

Tanto premesso e ritenuto,

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere:

1) se nel caso di che trattasi sussistano i fatti costitutivi del presunto credito del concedente e del presunto debito della Regione Marche, incautamente riconosciuto come legittimo, e se nella fat- tispecie siano state espletate le procedure di cui all’art. 16 della L. 203/1982;

2) se sia pervenuta da parte del conduttore una formale richiesta dell’indennità di cui all’art. 17 comma 2 della L. 203/1982;

3) se sia stata fatta una stima da parte dei competenti uffici regionali della presunta indennità così come prevista all’art. 17, comma 2, della Legge 203/1982;

4) se sia stata fatta la dichiarazione prevista dall’art. 17, comma 5, Legge 203/1982;

5) se nell’insussistenza dei fatti costitutivi del presunto credito del concedente non si intenda proporre la abrogazione della disposizione normativa che prevede “riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di Euro 800.000,00 inerente ‘rimborsi migliorie agrarie Legge 203/1982’”;

6) se nella eventuale sussistenza dell’an debeatur non si intenda far determinare l’indennità nei modi previsti dall’art. 17, comma 2, Legge 203/82 e rideterminare il conseguente riconoscimento del debito previa abrogazione dell’attuale disposizione normativa.

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