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FAQ Programma d Azione e Linee Guida

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Academic year: 2022

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Ultimo aggiornamento: mercoledì 24 febbraio 2021

Pag. 1 di 21

FAQ Programma d’Azione e Linee Guida

Sommario

1. Comunicazione nitrati ... 4

1.1. Aziende esonerate e controlli (aggiornata) ... 4

1.2. Aziende esonerate 2016 ... 4

1.3. Data di presentazione della Comunicazione nitrati (aggiornata) ... 4

1.4. Firma del tecnico su Comunicazione o su PUA ... 4

1.5. Firma del tecnico per modifiche “sostanziali” o della classificazione ... 4

1.6. Firma del tecnico in caso di delega nitrati al CAA ... 5

1.7. Firma del tecnico sulla versione cartacea della Comunicazione (aggiornata) ... 5

1.8. Prima Comunicazione nitrati (aggiornata) ... 5

1.9. Prima comunicazione nitrati e cambio ragione sociale ... 5

1.10. Durata quinquennale (aggiornata) ... 5

1.11. Durata quinquennale dei POAs (aggiornata) ... 6

1.12. Comunicazione nitrati di Imprese ubicate in più Regioni ... 6

1.12.1 Casi particolari ... 6

2. Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) ... 7

2.1. Aggiornamento annuale del PUA (aggiornata) ... 7

2.2. Allineamento PUA – Registro distribuzione fertilizzanti (aggiornata) ... 7

3. Relazione tecnica ... 8

3.1. Firma del tecnico (aggiornata) ... 8

4. Controlli nitrati ... 8

4.1. Sanzione per mancata “variante” (aggiornata) ... 8

4.2. Azienda non conforme a controllo (aggiornata) ... 8

4.3. Dati tabellari standard e modifiche imposte ... 9

4.4. Controlli attivati da segnalazione (aggiornata) ... 9

4.5. Controlli nitrati in imprese ubicate in più di una Regione (aggiornata) ... 9

5. Stoccaggio effluenti di allevamento ... 9

5.1. Stoccaggio in altra azienda ... 9

6. Registro delle distribuzioni di fertilizzanti ... 10

6.1. Unità di misura: Kg o m3 ... 10

6.2. Semplificazione del Registro ... 10

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Ultimo aggiornamento: mercoledì 24 febbraio 2021

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7. Trasporto ... 10

7.1. Documentazione necessaria per il trasporto di effluenti/digestato ... 10

8. Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento ... 11

8.1. Obbligo di registrazione dei contratti di valorizzazione nella Comunicazione nitrati ... 11

9. MAS ... 11

9.1. MAS e colture da sovescio ... 11

10. Digestati ... 11

10.1. Obblighi supplementari per le imprese che producono digestati ... 11

10.2. Analisi del digestato: come farle ... 12

10.3. Analisi del digestato: periodicità (aggiornata) ... 12

10.4. Digestato agroindustriale ... 12

11. Fanghi di depurazione ... 12

11.1. Utilizzazione di fanghi di depurazione ed effluenti di allevamento ... 12

11.2. I fanghi sono soggetti al MAS o ai 170 Kg/ha? ... 13

11.3. L’utilizzo dei fanghi è compatibile con l’impiego aggiuntivo di altri fertilizzanti organici? ... 13

12. Gessi di defecazione ... 13

12.1. Gessi di defecazione: accumulo temporaneo su suolo agricolo ... 13

12.2. Gessi di defecazione: sanzioni per cumulo in campo non ammesso ... 14

12.3. Gessi di defecazione: distribuzione in campo nel periodo di divieto autunno-vernino ... 14

14. Utilizzo agronomico di sottoprodotti di trasformazione dell’industria agro-alimentare ... 14

14.1 Utilizzo agronomico di sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) ... 14

14.2 Stoccaggio sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce)... 15

... 16

15. Trasporto degli effluenti di allevamento ... 16

15.1 Differenza tra DDT e Documento di accompagnamento ... 16

16. Obbligo di GPS per trasporti oltre i 40 km ... 16

16.1 Come deve essere calcolata la distanza di 40 km ... 16

16.2 Chi deve tracciare il percorso (avere un mezzo di trasporto dotato di GPS) ... 17

16.3 Chi deve conservare il tracciato del percorso ... 17

16.4 Chi non deve conservare il tracciato del percorso ... 17

16.5 Trasporto oltre i 40 km effettuato in due tappe ... 17

16.6 I 40 km non si interrompono oltre i confini amministrativi (Comune, Provincia, Regione) ... 17

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Ultimo aggiornamento: mercoledì 24 febbraio 2021

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16.7 Contoterzista e gestione dei trasporti oltre i 40 km ... 18

16.8 “Intermediario” e gestione dei trasporti oltre i 40 km ... 18

16.9 Sanzioni per mancata registrazione con GPS ... 18

17. Repository documentale ... 19

17.1 Contratti di valorizzazione e.a.: deroga ai tempi di caricamento nel 2021 ... 19

17.2 Contratti di valorizzazione pregressi in corso di validità ... 19

17.3 Contratti di valorizzazione pregressi su modelli diversi da quelli estratti dalla PGN ... 19

17.4 Contratti di valorizzazione e.a. con dati diversi da quelli riportati nella Comunicazione ... 19

17.5 Contratti di valorizzazione e.a. con o senza Carta di identità allegata ... 19

17.6 Chi deve caricare nel Repository documentale i Contratti di valorizzazione ... 19

17.7 In quale formato devono essere caricati i Contratti di Valorizzazione e.a. ... 20

17.7 Sanzione per mancato caricamento del Contratto di valorizzazione ... 20

17.8 Cosa pubblicare nel Repository documentale ... 20

17.9 Aziende esonerate dalla Comunicazione nitrati ... 20

18. Intermediario: ruolo e compiti ... 20

18.1 Quando l’Intermediario viene ingaggiato come contoterzista ... 20

19. Utilizzo del software BAT-TOOL per il calcolo dell’azoto escreto... 21

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Ultimo aggiornamento: mercoledì 24 febbraio 2021

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1. Comunicazione nitrati

1.1. Aziende esonerate e controlli (aggiornata)

Domanda: Le aziende agricole esonerate dall’adempimento amministrativo sono esonerate anche dai controlli del rispetto della direttiva nitrati?

Risposta: NO, le aziende esonerate sono soggette al rispetto della disciplina di applicazione della direttiva nitrati; inoltre sono soggette a controllo in loco a campione (cfr. Capitolo 2.1.1.1

“Impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati”, al comma 3 del Programma d’Azione 2020- 2023 e al comma 2 delle Linee guida per le ZnVN).

1.2. Aziende esonerate 2016 Domanda: Eliminata perché superata Risposta: Eliminata perché superata

1.3. Data di presentazione della Comunicazione nitrati (aggiornata)

Domanda: Quando si fa riferimento alla comunicazione da presentare entro la data annualmente definita da Regione Lombardia con provvedimento regionale si intende che ogni anno verrà emanato un decreto dalla DGA?

Risposta: SI, un decreto del dirigente competente (cfr. d.g.r. 2893/2020, al punto 3 del deliberato).

1.4. Firma del tecnico su Comunicazione o su PUA

Domanda: Il dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio firma la Comunicazione nitrati o il PUA?

Risposta: Il dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio delegato dall’impresa, firma la Comunicazione nitrati (e, nel caso di obbligo del PUA, anche il PUA).

È obbligato alla firma solo nei seguenti casi (c.f.r. Capitolo 2.4, comma 4 del Programma d’Azione 2020-2023):

✓ Prima comunicazione nitrati effettuata dall’impresa

✓ Aggiornamento della comunicazione in caso di modifiche sostanziali che incidono sulla classificazione aziendale

✓ Introduzione di parametri non standard che necessitano di una Relazione tecnica a supporto.

1.5. Firma del tecnico per modifiche “sostanziali” o della classificazione

Domanda: Le “modifiche sostanziali” (che impongono la firma del tecnico) sono riferite a modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, prodotti o acquisiti, dei fertilizzanti organici, delle strutture di ricovero, stoccaggio e trattamento. Quindi un diverso utilizzo di fertilizzanti minerali non costituisce modifica sostanziale? e, anche nel caso di cambio della classe dimensionale, non vi è obbligo alla firma del libero professionista?

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Ultimo aggiornamento: mercoledì 24 febbraio 2021

Pag. 5 di 21 Risposta: Corretto, per i fertilizzanti minerali non si fa riferimento a modifiche sostanziali e a obbligo di firma del libero professionista in caso di cambio classe dimensionale. I fertilizzanti minerali sono di fatto la chiusura del bilancio aziendale dell’azoto.

1.6. Firma del tecnico in caso di delega nitrati al CAA

Domanda: Come si configura la delega in rapporto agli uffici CAA? L’ufficio CAA ha delega da parte dell’azienda per il procedimento nitrati e poi in qualità di tecnico abilitato firma la Comunicazione oppure deve esserci una seconda delega al tecnico da parte dell’azienda?

Sarebbe opportuno gestire la questione in modo semplificato per le aziende.

Risposta: qualora sussista l’obbligo di firma del tecnico iscritto all’ordine o al collegio professionale il CAA delegato per i nitrati potrebbe organizzarsi in modo tale da far compilare la Comunicazione nitrati ad un proprio tecnico iscritto all’ordine o al collegio professionale.

1.7. Firma del tecnico sulla versione cartacea della Comunicazione (aggiornata)

Domanda: E’ sufficiente la firma sulla Procedura nitrati informatizzata oppure la copia cartacea deve riportare necessariamente timbro del tecnico per essere considerata conforme?

Risposta: La firma autografa e il timbro sulla copia cartacea della Comunicazione nitrati non sono richiesti in quanto la Procedura nitrati prevede la firma elettronica. La versione della Comunicazione nitrati stampabile dalla Procedura nitrati riporta i dati del tecnico compilatore.

1.8. Prima Comunicazione nitrati (aggiornata)

Domanda: Le aziende che hanno già presentato una Comunicazione nitrati, con l’introduzione del nuovo Programma d’Azione devono considerare come “prima comunicazione” quella che faranno per l’anno campagna 2020 ai fini dell’obbligo di firma da parte di un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio?

Risposta: No. A partire dalle Comunicazioni presentate nell’anno 2017 tali comunicazioni possono avere valore quinquennale qualora siano state classificate dalla Procedura nitrati come

“conformi” per tutti i parametri significativi (stoccaggi liquidi e solidi, limiti di azoto, MAS, e compatibilità degli stoccaggi con il calendario di distribuzione).

1.9. Prima comunicazione nitrati e cambio ragione sociale

Domanda: Il cambio di ragione sociale da parte di un’azienda (a titolo di esempio l’azienda che è passata da padre in figlio), impone l’obbligo, da parte della nuova ragione sociale, di presentare la sua “prima comunicazione” anche se quella precedente aveva presentato la Comunicazione?

Risposta: SI, il cambio di ragione sociale costituisce insediamento di nuova impresa e implica la presentazione (se non soggetta ad esonero) della prima Comunicazione nitrati.

1.10. Durata quinquennale (aggiornata)

Domanda: La Comunicazione nitrati presentata entro febbraio 2016 ha durata quinquennale?

Risposta: NO. La Comunicazione nitrati presentata entro tale data era coerente con le disposizioni del Programma d’Azione 2016-19 e 2012-2015, pertanto mantiene la validità annuale. La validità quinquennale della Comunicazione nitrati è partita con la campagna 2017.

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1.11. Durata quinquennale dei POAs (aggiornata)

Domanda1: Le Comunicazioni nitrati, ex POAs, che non hanno concluso la durata quinquennale prevista già nel precedente Programma d’azione devono essere ripresentate oppure si porta a completamento la loro naturale durata?

Risposta: a partire dal 1° gennaio 2021 termina la validità quinquennale del POAs 2016. Le imprese che hanno presentato una Comunicazione nitrati (POAs) nell’anno 2016 e che successivamente non ne hanno presentate altre, sono tenute a presentare una nuova Comunicazione nitrati nel 2021, entro i termini stabiliti, in quanto sono trascorsi i 5 anni di durata previsti dalla presentazione della precedente comunicazione.

1.12. Comunicazione nitrati di Imprese ubicate in più Regioni

Regola Generale: la Comunicazione nitrati deve essere presentata nella Regione dove sono ubicati il Centro aziendale e/o la maggior parte dei terreni.

Gli elementi utili ad inquadrare l’Impresa in relazione alla sua ubicazione sono:

Condizioni

In Regione

Lombardia

In altra Regione

Note

SI NO SI NO

Unità produttive indipendenti2 Centro aziendale3

Prevalenza di Strutture di allevamento Prevalenza dei Terreni

Fascicolo Aziendale

Domanda: dove deve presentare la Comunicazione nitrati l’impresa ubicata (centro aziendale, allevamenti, terreni) sul territorio di competenza di più di una Regione?

Risposta: la Comunicazione nitrati deve essere presentata nella Regione dove è ubicato il Centro aziendale, da considerare come il luogo dove sono collocate la prevalenza delle strutture di allevamento o, in assenza di queste, nella Regione dove sono ubicati la maggior parte dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica dell’azoto.

1.12.1 Casi particolari

• Centro aziendale fuori Regione con terreni anche in Lombardia

Domanda: l’azienda che ha il Centro aziendale (prevalenza di strutture di allevamento o, in mancanza di queste, maggior parte dei terreni oggetto di utilizzo agronomico dell’azoto) fuori Regione Lombardia ma ha anche terreni in Lombardia deve presentare la Comunicazioni nitrati in entrambe le Regioni?

Risposta: No. Deve presentare la Comunicazione nitrati nella Regione ove è ubicato il Centro aziendale. Tale comunicazione deve rappresentare anche la gestione agronomica dell’azoto effettuata nei terreni ubicati in Lombardia.

1 Aggiornata.

2 Con gestione agronomica dell’azoto utilizzato per la fertilizzazione delle colture separata e indipendente nelle differenti unità

3 “centro aziendale”: l'unità tecnica di produzione dell’Impresa agricola ubicata nel Comune dove insiste la prevalenza delle strutture o, in assenza di queste, dove insiste la prevalenza dei terreni; [d.g.r.2893/2020 e d.g.r. 3001/2020, capitolo 1.3 “Definizioni”]

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Ultimo aggiornamento: mercoledì 24 febbraio 2021

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• Centro aziendale in Lombardia e terreni fuori Regione

Domanda: l’azienda che ha il Centro aziendale (prevalenza di strutture di allevamento o, in mancanza di queste, maggior parte dei terreni oggetto di utilizzo agronomico dell’azoto) in Regione Lombardia ma ha anche terreni fuori Regione Lombardia deve presentare la Comunicazioni nitrati in entrambe le Regioni?

Risposta: No. Deve presentare la Comunicazione nitrati nella Regione ove è ubicato il Centro aziendale. Tale comunicazione deve rappresentare anche la gestione agronomica dell’azoto effettuata nei terreni ubicati fuori Regione Lombardia.

• Medesimo CUAA ma unità produttive indipendenti ubicate fuori Regione e in Lombardia

Domanda: l’azienda che ha unità produttive in Regioni distinte, deve presentare un’unica Comunicazione nitrati in una delle regioni interessate, a sua scelta, oppure deve presentare una Comunicazione ad ogni Regione in cui è situato ogni suo Centro aziendale?

Risposta: l’impresa con unità produttive (strutture o terreni) ubicate in Regioni distinte nelle quali viene effettuata una gestione dell’azoto (e.a. e altri fertilizzanti, organici e non) separata e indipendente, deve presentare una Comunicazione nitrati per ogni Regione (riferita alla/alle unità produttive ivi ubicate).

2. Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)

2.1. Aggiornamento annuale del PUA (aggiornata)

Domanda: Nel capito 1.3. “Definizioni” del Programma d’azione nella descrizione di cosa si intende per Piano Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti (PUA) viene riportata la cadenza annuale di aggiornamento, nel capitolo 2 si evidenzia che l’eventuale PUA è parte integrante della comunicazione e che la sessa, fatto salvo modifiche sostanziali, ha durata quinquennale. Si tratta di un refuso?

Risposta: Non si tratta di un refuso. Si tratta di un’opportunità: il PUA continua ad essere

“aggiornabile” anche se tale aggiornamento non è obbligatorio in caso di sussistenza della durata quinquennale della Comunicazione. L’interpretazione della ratio del capitolo 2 è corretta.

2.2. Allineamento PUA – Registro distribuzione fertilizzanti (aggiornata)

Domanda: Una volta presentata la Comunicazione nitrati, è obbligatorio aggiornare il PUA (distribuzione) per mantenere la coerenza con il Registro delle distribuzioni di fertilizzanti? In caso di controllo in loco, il mancato aggiornamento del PUA (distribuzione) è sanzionabile?

Risposta: NO, non è obbligatorio in quanto il PUA è preventivo, mentre il Registro è la

“fotografia” delle operazioni di fertilizzazione effettivamente svolte. Il Registro delle distribuzioni di fertilizzanti fa fede (se ritenuto correttamente e coerentemente compilato dall’organo di controllo) sulle attività di fertilizzazione dell’azienda. In sede di controllo in loco non è sanzionato il mancato allineamento tra PUA e Registro, ma la non coerente distribuzione degli effluenti (e altri fertilizzanti) rispetto alle quantità gestite effettivamente dall’azienda (prodotte, acquisite, cedute, integrate ecc.). Resta in ogni caso la possibilità dell’azienda di aggiornare la Comunicazione con una variante per effettuare l’allineamento tra PUA e Registro.

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Ultimo aggiornamento: mercoledì 24 febbraio 2021

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3. Relazione tecnica

3.1. Firma del tecnico (aggiornata)

Domanda: Le aziende che in passato avevano adottato parametri non standard per i quali non veniva richiesta la relazione tecnica firmata dal tecnico professionista, che oggi intendono presentare la Comunicazione nitrati mantenendo i medesimi parametri non standard devono produrre la relazione tecnica firmata?

Risposta: SI; anche perché la “Relazione tecnica” è stata meglio definita rispetto ai contenuti che deve riportare (cfr. Capitolo 2.3.1 e Allegato 6 del Programma d’Azione 2020-2023 e Linee guida per le ZnVN). Pertanto, la Relazione tecnica deve essere formulata secondo quanto indicato dal Programma d’Azione e le Linee guida per le ZnVN in vigore.

Domanda: la “Relazione tecnica” deve sempre essere firmata dal tecnico abilitato, anche quando la modifica dei parametri standard è “svantaggiosa” per l’azienda (ad esempio:

maggiore produzione di azoto per peso degli animali superiore rispetto alle tabelle di riferimento)?

Risposta: la “Relazione tecnica” deve sempre essere prodotta per spiegare le motivazioni della modifica (in maggiorazione o in riduzione) dei dati tabellari di riferimento utilizzati dalla Procedura nitrati informatizzata.

La mancanza di firma da parte del tecnico abilitato non sarà sanzionata nei casi in cui le modifiche introdotte con “Relazione tecnica” ai dati standard della Procedura nitrati siano più impegnativi per l’azienda per quanto riguarda la quantità di azoto da gestire.

4. Controlli nitrati

4.1. Sanzione per mancata “variante” (aggiornata)

Domanda: La Comunicazione nitrati ha valenza preventiva. Nel caso in cui il controllo in azienda verifichi una non conformità (ad es.: non corrispondenza tra Comunicazione nitrati e Registro delle distribuzioni di fertilizzanti), l’azienda non conforme è sanzionabile anche per la mancata presentazione di una variante?

Risposta: No. L’azienda deve mantenere o raggiungere la conformità alle regole definite in applicazione della direttiva nitrati. La Comunicazione nitrati ha valore preventivo e pertanto non è sanzionabile d’ufficio, ma in caso di controllo in loco la non conformità è sempre sanzionata.

L’azienda che non è conforme è pertanto: sanzionabile e obbligata a ripresentare la Comunicazione l’anno successivo.

La variante alla Comunicazione presentata è un’opportunità, non un obbligo, per dimostrare il raggiungimento di una o più conformità che “a preventivo” non c’era/c’erano.

4.2. Azienda non conforme a controllo (aggiornata)

Domanda: In presenza di una Comunicazione nitrati preventiva, qualora il controllo in loco verifichi una non conformità, l’impresa è sanzionabile?

Risposta: SI. L’impresa in tal caso è obbligata, l’anno successivo, a presentare una nuova Comunicazione nitrati (cfr. 2.4.3., punto 3 rimando a comma 1 lettera d del Programma d’Azione 2020-2023).

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4.3. Dati tabellari standard e modifiche imposte

Domanda: Gli Enti possono imporre di modificare i dati tabellari all’azienda? Anche in caso di procedimento che rientra in AIA ad esempio aumento di peso per broiler da 1 kg a 1,5 kg?

Risposta: A livello di controllo nitrati e di controllo della condizionalità, non può essere imposta all’azienda la modifica dei parametri standard stabiliti da Regione Lombardia, mentre possono non essere accolte le modifiche introdotte dall’azienda ai dati standard qualora siano stati sostenuti da una Relazione tecnica non convincente.

4.4. Controlli attivati da segnalazione (aggiornata)

Domanda: Quando ci si riferisce ai “controlli a seguito di segnalazione presentata all’autorità competente” (capitolo 9.2 “Tipologie di controllo” si intendono anche le segnalazioni che l’amministrazione pubblica riceve dal singolo cittadino?

Risposta: Si. Spetta all’organo di controllo competente rispetto al merito della segnalazione (es.:

Amministrazione Regionale, Amministrazione Provinciale, Comune, ASL, ARPA, Corpo Forestale dello Stato, Forze di Polizia) valutare la necessità di attivare il controllo.

4.5. Controlli nitrati in imprese ubicate in più di una Regione (aggiornata)

Domanda: quando un’impresa, ubicata in più di una Regione, viene estratta per un controllo in loco, come viene realizzato il controllo? Soltanto sulle unità ubicate sul territorio della Regione che ha estratto il controllo o sul territorio di tutte le Regioni coinvolte?

Risposta: l’organo di controllo dell’Amministrazione regionale effettua il controllo in loco sulle strutture e/o i terreni ubicati in Lombardia e informa e/o chiede la collaborazione/supporto degli organi di controllo delle altre Regioni per integrare il controllo per la parte di strutture e/o terreni ubicati nell’altra Regione.

5. Stoccaggio effluenti di allevamento

5.1. Stoccaggio in altra azienda

Domanda: In considerazione del fatto che alcune aziende hanno ridotto il numero di capi allevato, e che pertanto le strutture di stoccaggio esistenti potrebbero accogliere anche altro refluo, è possibile (o rendere possibile) gestire con il sistema informatico la gestione di complemento allo stoccaggio aziendale in una vasca di un’altra azienda parzialmente inutilizzata? Sarebbe utile non solo come rete tra aziende (ovviamente nell’ambito di distanze tra aziende compatibili), ma anche come impatto ambientale evitando nuove costruzioni.

Risposta: La situazione può essere già gestita con il meccanismo della cessione/acquisizione.

Infatti, nulla vieta ad una azienda di cedere effluente in stoccaggio (e distribuzione) e successivamente riprendere, con una acquisizione (in distribuzione), l’effluente stoccato, previa stipula di un Contratto di valorizzazione degli effluenti.

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6. Registro delle distribuzioni di fertilizzanti

6.1. Unità di misura: Kg o m3

Domanda: nel Registro delle distribuzioni i parametri sono espressi in kg e m3 si tratta di un refuso?

Risposta: No, non è un refuso.

I volumi, quando richiesti, devono essere espressi in m3, le quantità di N, P2O5 e K2O in chilogrammi. Tali dati sono ricavabili, per gli effluenti di allevamento, compresi i digestati, dalla Procedura nitrati.

6.2. Semplificazione del Registro

Domanda: E’ possibile prevedere una semplificazione del registro delle distribuzioni lasciando come informazioni necessarie i m3 dei fertilizzanti distribuiti, l’epoca di distribuzione, la coltura, e il quantitativo chimico, omettendo di calcolare il contenuto di azoto, fosforo e potassio (N, P2O5 e K2O)?

Risposta: Sì, è possibile omettere il dettaglio relativo al contenuto di azoto, fosforo e potassio sia nel totale dei fertilizzanti utilizzati (dato ricavato dalla Procedura nitrati) sia nel dato relativo alla singola distribuzione.

Inoltre, in sede di controllo verrà tollerata una discrepanza rispetto ai quantitativi indicati nel registro del 20%.

7. Trasporto

7.1. Documentazione necessaria per il trasporto di effluenti/digestato

Domanda: per trasportare effluente/digestato all’interno della mia azienda, quali documenti devo avere?

Risposta:

[ai sensi del capitolo 2.5.1 del Programma d’Azione e della Linee Guida 2020-23] il trasporto all’interno dell’azienda o tra centri aziendali appartenenti alla stessa impresa non necessita di Documento di accompagnamento nè di altra documentazione, ad eccezione del Registro delle distribuzioni di fertilizzante aggiornato (il Registro delle distribuzioni di fertilizzante deve essere compilato, ma può essere tenuto nel centro aziendale)

✓ Nel caso il tragitto sia superiore ai 40 Km in linea d’aria, è necessario registrare il trasporto mediante sistema di posizionamento geografico (GPS) e conservare il relativo tracciato per almeno due anni presso l’impresa cedente o la sede dell’intermediario di trasporto.

Domanda: per trasportare effluente/digestato ad altra azienda, quali documenti devo avere?

Risposta:

[ai sensi del capitolo 2.5.2 del Programma d’Azione e delle Linee Guida 2020-23] il trasporto verso altra azienda necessita di essere accompagnata da documento di trasporto (DDT) solo nel caso la norma vigente preveda l’obbligo di tale documentazione e solo contestualmente al trasporto stesso (non è obbligatorio conservare il documento in azienda successivamente). Il DDT (che non deve necessariamente riportare gli estremi dell’ultima comunicazione nitrati valida) deve essere integrato con altre informazioni, optando fra tre diverse soluzioni:

o DDT con allegato il Documento di Accompagnamento di cui all’allegato 5 del Programma d’Azione 2020-23)

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Ultimo aggiornamento: mercoledì 24 febbraio 2021

Pag. 11 di 21 o DDT integrato con le informazioni contenute nel Documento di Accompagnamento di cui

all’allegato 5 del Programma d’Azione 2020-23)

o DDT con allegate copia della Comunicazione nitrati in corso di validità e copia del/i contratto/i di valorizzazione inerente/i al trasporto in atto

✓ Nel caso il tragitto sia superiore ai 40 Km in linea d’aria, è necessario registrare il trasporto mediante sistema di posizionamento geografico (GPS) e conservare il relativo tracciato per almeno due anni presso l’impresa cedente o la sede dell’intermediario di trasporto.

8. Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento

8.1. Obbligo di registrazione dei contratti di valorizzazione nella Comunicazione nitrati Domanda: quale è il limite di tempo per la registrazione nella Procedura nitrati dei Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento?

Risposta: le disposizioni regionali definiscono che “Le movimentazioni di effluente di allevamento e/o digestato” devono essere descritte nella Procedura nitrati al momento della presentazione della Comunicazione nitrati di entrambe i contraenti (cedente ed acquirente) ed ogni contratto firmato da entrambe le parti deve essere caricato nella sezione Repository di Sis.Co sia del cedente che dell’acquirente entro al max. 30 gg dalla presentazione della Comunicazione stessa.

Successivamente, ogni variazione alle movimentazioni di effluente/digestato deve essere registrata da entrambe le parti entro al max. 60 gg (e comunque entro il 1° novembre) mediante la presentazione di una variante alla Comunicazione nitrati e il caricamento in repository di un nuovo contratto di valorizzazione sottoscritto dai contraenti.

9. MAS

9.1. MAS e colture da sovescio

Domanda: in caso di coltivazione di una coltura principale durante l’annata agraria e di coltura da sovescio (allo scopo di aumentare la sostanza organica nel suolo) gli apporti massimi di azoto efficiente sono i medesimi della coltura principale o possano essere aumentati allo scopo di incentivare la sviluppo della coltura da sovescio e di conseguenza incrementare l’apporto di sostanza organica al suolo?

Risposta: qualora non vi siano vincoli dettati da altre disposizioni regionali (es. PAC o PSR), per l'applicazione della direttiva nitrati è possibile applicare una fertilizzazione pari al MAS della coltura anche alle colture da sovescio (MAS coltura principale + MAS coltura secondaria da sovescio). Non è mai possibile, invece, superare il MAS delle colture da sovescio praticate.

10. Digestati

10.1. Obblighi supplementari per le imprese che producono digestati

Domanda: dove, nella Procedura nitrati, devono essere inseriti gli elementi previsti all'art. 2.4.5.1

“Obblighi supplementari per l’impresa che produce o utilizza digestato” del Programma d’Azione e delle Linee guida per le zone non vulnerabili?

Risposta: Tali elementi, dove non esiste uno spazio specifico nella Procedura nitrati, devono essere inseriti nella sezione “note” della Comunicazione nitrati anche rimandando ad apposito allegato da tenere a disposizione in azienda.

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Ultimo aggiornamento: mercoledì 24 febbraio 2021

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10.2. Analisi del digestato: come farle

Domanda: per effettuare le analisi previste dall’Allegato 3 (Parte A e Parte B) del Programma d’Azione e/o delle Linee guida per le zone non vulnerabili, il campionamento del digestato deve essere fatto su quale frazione qualora in uscita da digestore ci sia un ulteriore trattamento (nitro- denitro, strippaggio, compostaggio ecc.) seguito da separazione dei solidi grossolani?

A) In uscita dal digestore? Quindi sul digestato tal quale?

B) in uscita dal trattamento di rimozione azoto? Quindi sul digestato trattato?

C) in Uscita dal separatore? Quindi sulla frazione separata? E in tal caso, da quale frazione - solo liquida, solo solida, sia liquida che solida? - Se si analizza la frazione liquida separata, si effettua campionamento a valle del separatore oppure dopo il congruo periodo di stoccaggio in vasca?

Risposta: il campione per l’analisi deve essere fatto sul digestato tal quale, all'uscita dal digestore, prima dei trattamenti ulteriori.

10.3. Analisi del digestato: periodicità (aggiornata)

Domanda: Con quale periodicità devono essere effettuate le analisi del digestato? Una volta all’anno?

Risposta: le analisi devono essere fatte con una frequenza idonea a garantire costantemente il rispetto dei parametri di qualità definiti dall'allegato 3 del Programma d’Azione o delle Linee guida per le ZnVN.

10.4. Digestato agroindustriale

Domanda: Il digestato agroindustriale, in assenza di reflui zootecnici come matrice in ingresso, è soggetto al vincolo di 170kg di N/ha in zona vulnerabile (340kg di N/ha in zona non vulnerabile) o è soggetto, in termini di azoto, esclusivamente al vincolo del MAS?

Risposta: il digestato agroindustriale4, quando proveniente da un impianto di digestione anaerobica che non utilizza effluenti di allevamento tra le matrici in ingresso, può essere utilizzato, sia in ZVN che in ZNVN, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS), purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un’efficienza media aziendale dell’azoto del 50%.

11. Fanghi di depurazione

11.1. Utilizzazione di fanghi di depurazione ed effluenti di allevamento

Domanda: L’impiego dei fanghi di depurazione è consentito su terreni che ricevono effluenti di allevamento?

Risposta: No. Ai sensi della normativa di riferimento, "l’impiego per uso agronomico dei fanghi è autorizzato: sui terreni coltivati purché gli stessi non siano già oggetto di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento"5 e quindi l’impiego di fanghi di depurazione non è compatibile con quello di effluenti di allevamento.

Per "terreni coltivati" dobbiamo intendere l'unità produttiva aziendale omogenea costituita da terreno e colture ivi praticate; come unità di tempo per delimitare il divieto è ragionevole

4 Ai sensi del combinato disposto del DM 25 febbraio 2016 e delle dd.gg.rr. 2893/2020 e 3001/2020.

5d.g.r. 2031/14, capitolo 6.2 - "Condizioni e modalità di utilizzo dei fanghi", lettera d), nonché d.g.r. 2893/2020 e d.g.r.

3001/2020, capitolo 3.1.3 "Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione", commi 1 e 2.

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Pag. 13 di 21 considerare almeno l'annata agraria (per comprendere sia le colture autunno vernine, sia le colture estive).

L'impresa agricola, all'inizio dell'annata agraria, deve decidere come fertilizzare le singole unità produttive (terreno e colture ivi praticate): se decide di utilizzare i fanghi di depurazione non potrà utilizzare effluenti di allevamento e viceversa.

Ciò consente, nel corso dell'annata agraria, di utilizzare fanghi di depurazione su un'unità produttiva ed effluenti di allevamento su un'altra unità produttiva.

Nell'anno solare sulla medesima unità produttiva potrebbero essere utilizzati sia i fanghi che gli effluenti di allevamento se l'azienda modifica il suo orientamento nella fertilizzazione della medesima unità produttiva per l'annata agraria successiva.

11.2. I fanghi sono soggetti al MAS o ai 170 Kg/ha?

Domanda: I fanghi di depurazione sono soggetti al vincolo di 170kg di N/ha in zona vulnerabile (340kg di N/ha in zona non vulnerabile) o sono soggetti, in termini di azoto, esclusivamente al vincolo del MAS?

Risposta: i fanghi di depurazione normati dal d.lgs. 92/99 e s.m.i. e dalla d.g.r. X/2031/2014 e s.m.i., possono essere utilizzati, sia in ZVN che in ZnVN, nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS), purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un’efficienza media aziendale dell’azoto del 50%.

11.3. L’utilizzo dei fanghi è compatibile con l’impiego aggiuntivo di altri fertilizzanti organici?

Domanda: i fanghi di depurazione possono essere utilizzati nello stesso mappale in cui la fertilizzazione è integrata con altro fertilizzante organico (es.: digestato agroindustriale, compost, ecc.), ad esclusione dei reflui zootecnici, fino al raggiungimento del MAS?

Risposta: i fanghi di depurazione, normati dal d.lgs. 92/99 e s.m.i. e dalla d.g.r. X/2031/2014 e s.m.i., possono essere utilizzati, sia in ZVN che in ZnVN, anche su superfici sulle quali sono distribuiti digestati agroindustriali (provenienti da un impianto di digestione anaerobica che non utilizza effluenti di allevamento tra le matrici in ingresso) o altri fertilizzanti organici ai sensi del d.lgs.

75/2010, fino a coprire, nel loro complesso, gli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS).

12. Gessi di defecazione

12.1. Gessi di defecazione: accumulo temporaneo su suolo agricolo

Domanda: i gessi di defecazione, classificati dal d.lgs. 75/2010 come “correttivi” nell’ambito dei fertilizzanti, possono essere accumulati temporaneamente su suolo agricolo?

Risposta: No. La normativa regionale applicativa del DM 25 febbraio 2016 (con particolare riferimento al capitolo 4.3.1.3 "Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo" delle d.g.r.

2893/2020 e 3001/2020) prevede che “l’accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l’esclusione degli altri materiali ad essi assimilati, e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo." Ciononostante, è ammessa la formazione di cumuli di max 100 mc sull’appezzamento per il tempo strettamente necessario a terminare le operazioni di spandimento ed interramento, ossia per max 12 ore.

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12.2. Gessi di defecazione: sanzioni per cumulo in campo non ammesso

Domanda: nel caso in cui il fornitore di gessi di defecazione depositi tale prodotto in cumulo sui campi dell’azienda agricola, l’azienda può incorrere in una sanzione?

Risposta: Sì perché l’accumulo, anche temporaneo, su suolo agricolo di gessi di defecazione è vietato. In particolare:

✓ l’azienda agricola può essere sanzionata ai sensi delle disposizioni regionali per l’applicazione della Direttiva nitrati (non potendo ospitare sui terreni agricoli a propria disposizione tali accumuli);

✓ l’azienda che fornisce il gesso di defecazione può essere sanzionata in quanto l’accumulo effettuato sui terreni dei clienti potrebbe configurarsi come volontà di disfarsi dello stesso, di fatto uscendo dall’ambito di applicazione dell’articolo 112 “Utilizzazione agronomica” del d.lgs. 152/2006.;

12.3. Gessi di defecazione: distribuzione in campo nel periodo di divieto autunno- vernino

Domanda: i gessi di defecazione, classificati dal d.lgs. 75/2010 come “correttivi” nell’ambito dei fertilizzanti, possono essere distribuiti in campo nel periodo di divieto autunno-vernino?

Risposta: No, come riportato nella normativa regionale applicativa del DM 25 febbraio 2016 (con particolare riferimento al capitolo 3.1.1 "Divieti nella stagione autunno-invernale” delle d.g.r.

2893/2020 e 3001/2020).

14. Utilizzo agronomico di sottoprodotti di trasformazione dell’industria agro- alimentare

14.1 Utilizzo agronomico di sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce)

Domanda: è possibile destinare i sottoprodotti della vinificazione allo spandimento in campo come fertilizzanti? Se sì, quali sono le regole da seguire?

Risposta: l’utilizzo agronomico dei sottoprodotti della vinificazione è possibile coerentemente al Programma d’Azione nelle zone vulnerabili e alle Linee guida per le zone non vulnerabili all’inquinamento da nitrati da fonte agricola6, e rientra negli usi alternativi alla consegna in distilleria disciplinati dal decreto MIPAAF del 4/8/2010 e dalla Circolare applicativa “Disposizioni in materia di uso alternativo dei sottoprodotti della vinificazione in Regione Lombardia”.

Il limite massimo di quantità di sottoprodotti distribuibili in campo è di 3.000 Kg/ha di superficie agricola risultante da fascicolo aziendale; l’azoto totale contenuto nei sottoprodotti utilizzati può essere desunto da analisi chimiche effettuate dalla stessa azienda produttrice; alternativamente, si può considerare un quantitativo di vinacce di 3.000 Kg corrispondente indicativamente a circa 50 Kg di azoto, secondo quanto riportato da fonti bibliografiche7. Tale quantitativo deve essere tenuto in considerazione nella compilazione della Comunicazione Nitrati ed inserito come “Fertilizzante Organico”.

Le cantine cooperative e i produttori che vinificano anche uve non proprie, possono consegnare i sottoprodotti ai rispettivi soci/viticoltori, sempre nei limiti sopraddetti, a seguito della stesura di un

6d.g.r. n° 2893 /2020 Allegato A; d.g.r. n. 3001/2020 - Allegato A

7 Novello V., “Filiera vitivinicola: valorizzare residui e prodotti” in “L’informatore Agrario 33/2015.

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Pag. 15 di 21 contratto di cessione in cui il ricevente esprime il proprio impegno ad utilizzare agronomicamente i sottoprodotti stessi.

Lo spandimento può essere effettuato anche dopo una fase di maturazione, effettuata con lo scopo di migliorare le proprietà fertilizzanti ed ammendanti dei sottoprodotti stessi, che deve iniziare entro 30 gg dalla fine della vendemmia (vedi risposta successiva relativa allo stoccaggio).

Lo spandimento dei sottoprodotti di vinificazione è regolato da precise disposizioni; in particolare è vietato:

- nei terreni già interessati nello stesso anno da distribuzione di effluenti di allevamento, fanghi di depurazione, reflui oleari o altri residui di lavorazione;

- nelle zone di rispetto dei corpi idrici naturali:

o 5 m dalle sponde dei corsi d’acqua naturale individuati non significativi dal Piano di tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A) in vigore

o 10 m dalle sponde dei corsi d’acqua individuati come significativi

o 25 m dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 02/02/1971

(tali disposizioni non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad uso esclusivo di una o più aziende, a patto che non siano collegati a corpi idrici naturali)

- sui terreni non interessati da attività agricola, ad eccezione delle aree a verde pubblico e privato e di quelle soggette a recupero e ripristino ambientale;

- nei boschi (fatte salve diverse disposizioni regionali);

- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, saturi d’acqua (ad eccezione di terreni che richiedono la sommersione);

- dal 1° dicembre a fine febbraio;

- nei giorni di pioggia e in quelli immediatamente successivi;

- in golena entro argine, a meno che non venga effettuato in periodo di magra e venga effettuato l’interramento immediato;

- in tutte quelle situazioni in cui l’Autorità competente emetta delle specifiche disposizioni di divieto/prescrizioni.

14.2 Stoccaggio sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce)

Domanda: quale è la corretta modalità di stoccaggio dei sottoprodotti della vinificazione?

Risposta: il processo di maturazione deve iniziare entro 30 giorni dal termine del periodo vendemmiale; lo stoccaggio dei residui di lavorazione della vinificazione può essere assimilato come periodo di maturazione e tipologia di gestione a quello degli effluenti di allevamento aventi analoghe caratteristiche: min. 90 gg (min. 120 gg per il liquido di percolazione). Le strutture di stoccaggio utilizzate devono impedire la fuoriuscita di percolato (es. platee cementate con pozzetto di raccolta) ed il liquido di percolazione deve essere destinato a successivo reimpiego agronomico.

L’accumulo temporaneo su suolo agricolo non è permesso in accordo con quanto previsto dal Programma d’Azione8, considerando i residui di lavorazione della vinificazione come “materiale assimilabile al letame”.

8

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15. Trasporto degli effluenti di allevamento

15.1 Differenza tra DDT e Documento di accompagnamento

Domanda: L’art. 2.5.2, comma 1 del Programma d’azione 2020-2023 e delle Linee guida per le ZnVN definisce che “il trasporto non richiede di essere giustificato con un documento di accompagnamento, ad eccezione dei casi nei quali vige l’obbligo di documento di trasporto (cosiddetto DDT)”. Qual è la differenza tra Documento di Accompagnamento e Documento di Trasporto?

Risposta: si tratta di due documenti differenti che non devono essere confusi uno con l’altro:

• il Documento di trasporto (DDT) è normato da provvedimenti (citati per chiarezza nel PdA) diversi da quelli per l’applicazione della direttiva nitrati;

• il Documento di accompagnamento è invece tutto “interno” alla normativa di applicazione della direttiva nitrati (a partire dal DM 25 febbraio 2016 fino ad arrivare alle disposizioni regionali di applicazione).

Con il PdA 2020-2023 (e con le nuove Linee guida per le ZnVN) Regione Lombardia ha voluto semplificare la necessità e la gestione del Documento di accompagnamento:

✓ ne ha tolto l’obbligo per i trasporti di e.a. all’interno dell’azienda;

✓ ha ribadito la possibilità di sostituirlo con il DDT (ove obbligatorio) a patto di integrare il DDT con i dati relativi agli elementi caratterizzanti il trasporto degli e.a., oppure con la copia della Comunicazione o dei documenti ad essa connessi (PUA e Convenzioni);

✓ ha eliminato l’obbligo di conservare in azienda i Documenti di accompagnamento eventualmente utilizzati.

Il DDT continua ad essere obbligatorio in applicazione delle “sue” norme di riferimento.

16. Obbligo di GPS per trasporti oltre i 40 km

16.1 Come deve essere calcolata la distanza di 40 km

Domanda: come deve essere calcolata la distanza di 40 km oltre la quale si rende obbligatorio il tracciamento con GPS?

Risposta: la distanza di 40 km deve essere calcolata in linea d’aria. Per misurare tale distanza si suggerisce di tracciare su una mappa un cerchio di raggio 40 km intorno al punto di prelievo dell’effluente da trasportare (es.: utilizzando un compasso). I trasporti effettuati all’interno del cerchio non richiedono il tracciamento del percorso con GPS, i trasporti effettuati all’esterno del cerchio impongono l’obbligo di tracciare il percorso con GPS.

d.g.r. n° 2893 /2020 Allegato A; d.g.r. n. 3001/2020 - Allegato A cap. 4.3.1.3 “Accumulo temporaneo di letame su suolo agricolo”, comma 1

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16.2 Chi deve tracciare il percorso (avere un mezzo di trasporto dotato di GPS) Domanda: Chi deve registrare con GPS il tracciato del trasporto effettuato?

Risposta: Chi effettua il trasporto (es.: l’impresa agricola che trasporta con propri mezzi, il contoterzista)

16.3 Chi deve conservare il tracciato del percorso

Domanda: Chi deve detenere la registrazione del percorso rilevato con il GPS?

Risposta: l’obbligo di conservare in azienda (o presso il tecnico incaricato) la registrazione del tracciato acquisito con GPS è dell’impresa che ha ceduto l’effluente di allevamento.

Alcuni dei casi possibili:

✓ l’impresa che ha ceduto gli e.a. e che li ha trasportati con mezzi propri all’acquirente

✓ l’impresa che ha ceduto gli e.a. e li ha fatti trasportare da un contoterzista all’acquirente

✓ l’impresa che ha ceduto gli e.a. e li ha fatti trasportare dall’acquirente 16.4 Chi non deve conservare il tracciato del percorso

Domanda: l’azienda che cede il proprio effluente di allevamento ad un Intermediario, deve conservare la registrazione del percorso rilevato con il GPS?

Risposta: No! L’impresa che cede gli effluenti ad un Intermediario, infatti, non è tenuta a conoscere l’impresa alla quale l’Intermediario porterà (cederà) l’e.a.

16.5 Trasporto oltre i 40 km effettuato in due tappe

Domanda: se il trasporto dell’effluente di allevamento viene fatto in due tappe (es.: la prima tappa dal centro aziendale ad una vasca di stoccaggio di supporto posta ad una distanza di 39 km; la seconda tappa dalla vasca di stoccaggio di supporto alla destinazione finale ad una distanza inferiore di 39 km), i 40 km che impongono l’obbligo di tracciamento col GPS possono essere calcolati tappa per tappa (nel caso in es.: nessun obbligo di GPS)?

Risposta: No! I 40 km devono essere calcolati dal punto di raccolta dell’effluente di allevamento (struttura di allevamento, struttura di stoccaggio) al punto di scarico (cessione) dell’effluente di allevamento (digestore, stoccaggio, terreno).

16.6 I 40 km non si interrompono oltre i confini amministrativi (Comune, Provincia, Regione)

Domanda: l’obbligo di tracciare il percorso si interrompe quando si supera il confine comunale, provinciale o regionale?

Risposta: No! Devono obbligatoriamente essere tracciati tutti i trasporti effettuati oltre i 40 km dal punto di prelievo dell’effluente di allevamento (es.: struttura di allevamento, struttura di stoccaggio) fino alla sua destinazione finale (es.: terreno agricolo, struttura di stoccaggio, impianto di trattamento). Il tracciamento ha, infatti, l’obiettivo di verificare l’effettivo trasporto da un’impresa ad un’altra impresa nell’ambito di un utilizzo agronomico dell’effluente di allevamento trasportato/scambiato.

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16.7 Contoterzista e gestione dei trasporti oltre i 40 km

Domanda: come deve essere gestita dal contoterzista la responsabilità della registrazione e conservazione del tracciato del trasporto di effluenti di allevamento quando supera i 40 km?

Risposta: Il mero trasporto di effluenti di allevamento operato da un contoterzista da una azienda zootecnica ai terreni di un’azienda acquirente non si configura come una procedura assimilabile a quella dell’impresa agricola o a quella dell’Intermediario, ma ad una pratica ordinaria nella quale la responsabilità della cessione e della acquisizione ricade unicamente sulle due aziende (cedente e acquirente) legate da un contratto scritto. Tale contoterzista (ingaggiato dal cedente o dall’acquirente per il mero trasporto) pertanto, non può qualificarsi come “Intermediario”.

Il contoterzista ha l’obbligo di registrare il percorso tramite GPS e di mettere a disposizione dell’azienda la registrazione per la quale ha operato il trasporto. L’azienda cedente ha l’obbligo di conservare tale registrazione a dimostrazione della cessione effettuata.

16.8 “Intermediario” e gestione dei trasporti oltre i 40 km

Domanda: l’Intermediario che trasporta l’effluente di allevamento dall’azienda zootecnica al digestore o al Fabbricante di fertilizzanti ha l’obbligo di tracciare il percorso con il GPS?

Risposta: NO. L’Intermediario (classificato come tale nel Sis.Co. e che rispetta quanto definito nel Programma d’azione nitrati e nelle Linee guida per le ZnVN vigenti) che trasporta l’effluente di allevamento dall’azienda zootecnica al digestore o al Fabbricante di fertilizzanti non ha l’obbligo di tracciare il percorso con GPS.

NB: Le disposizioni regionali [Programma d’azione 2020-2023 e Linee guida per le ZnVN] prevedono solo due fattispecie di attività di intermediazione ad opera dell’Intermediario: “da azienda zootecnica a digestore” e “da azienda zootecnica a Fabbricante di fertilizzanti” e che tali attività siano descritte in una Comunicazione nitrati ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. 152/2006 da presentare a Regione Lombardia.

16.9 Sanzioni per mancata registrazione con GPS

Domanda: in quale sanzione incorre l’azienda che non rispetta l’obbligo di registrazione con GPS del trasporto di effluenti di allevamento oltre i 40 km?

Risposta: la mancanza di registrazione con GPS dei trasporti di effluenti di allevamento oltre i 40 Km riscontrata in sede di controllo, comporta il mancato riconoscimento della cessione dichiarata nella Comunicazione nitrati. Pertanto, l’azienda sarà passibile di una sanzione amministrativa (da 200 € a 2.000 €) alla quale potrà aggiungersi, dopo il ricalcolo del carico di N zootecnico e delle conseguenti verifiche di conformità, una sanzione per il superamento dei limiti di azoto (da 500 euro a 5.000 euro) e/o della eventuale carenza di stoccaggio (da euro 1.000 a euro 10.000).

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17. Repository documentale

17.1 Contratti di valorizzazione e.a.: deroga ai tempi di caricamento nel 2021

Domanda: per le imprese tenute a presentare la Comunicazione nitrati entro il 30 giugno, è possibile derogare al vincolo dei 30 giorni per il deposito nel Repository documentale dei Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento?

Risposta: in considerazione delle limitazioni di movimento dovute alla gestione della pandemia in corso, per le sole Comunicazioni con l’obbligo di presentazione entro il 30 giugno 2021, saranno tollerati ritardi di caricamento dei Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento fino a 30 giorni dopo tale data (30 luglio).

17.2 Contratti di valorizzazione pregressi in corso di validità

Domanda: Un Contratto di valorizzazione agronomica degli effluenti di allevamento stipulato prima del 2021 e tutt’ora valido per i due contraenti deve obbligatoriamente essere rifatto con il nuovo formato prima di essere caricato nel Repository documentale Nitrati?

Risposta: No. Ma deve essere comunque caricato.

17.3 Contratti di valorizzazione pregressi su modelli diversi da quelli estratti dalla PGN Domanda: è possibile pubblicare nel Repository documentale Nitrati Contratti stipulati con modelli diversi da quello generato da Sis.Co.?

Risposta: Si, a patto che vengano riportate tutte le informazioni richieste.

17.4 Contratti di valorizzazione e.a. con dati diversi da quelli riportati nella Comunicazione Domanda: se un Contratto in essere riporta dati non coerenti (es.: quantità di azoto, volumi di e.a.) con la Comunicazione di riferimento, è necessario aggiornare Il Contratto?

Risposta: Si, qualora i dati riportati nel contratto (es.: quantità di azoto, volumi di e.a.) siano significativamente inferiori (indicativamente oltre il 15%) a quelli riportati nella Comunicazione di riferimento.

17.5 Contratti di valorizzazione e.a. con o senza Carta di identità allegata

Domanda: i Contratti caricati nel Repository documentale Nitrati devono essere corredati di copia della Carta di identità dei contraenti?

Risposta: Non è necessario corredare il contratto con la CI dei firmatari in quanto l’autenticità delle due firme sarà verificata dall’agente accertatore in occasione dell’eventuale controllo.

17.6 Chi deve caricare nel Repository documentale i Contratti di valorizzazione

Domanda: l’obbligo di caricamento nel Repository documentale dei Contratti di valorizzazione è esteso anche all’azienda che acquisisce?

Risposta: Si. I contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento devono essere caricati nella sezione Repository documentale del Fascicolo aziendale di entrambe le aziende: cedente e acquirente.

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17.7 In quale formato devono essere caricati i Contratti di Valorizzazione e.a.

Domanda: I Contratti vanno caricati datati firmati e scannerizzati?

Risposta: Si.

17.7 Sanzione per mancato caricamento del Contratto di valorizzazione

Domanda: nel caso di mancato rispetto dei tempi di caricamento dei Contratti di valorizzazione e.a.

nel Repository documentale, in quale sanzione si incorre?

Risposta: nel caso di mancato caricamento o di mancato rispetto dei tempi di caricamento dei Contratti di valorizzazione e.a. nel Repository documentale, si incorre in una sanzione amministrativa.

17.8 Cosa pubblicare nel Repository documentale

Domanda: I contratti stipulati per l’utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione devono essere pubblicati nel Repository documentale?

Risposta: No. L’obbligo di pubblicazione si limita a “Relazioni tecniche” e “Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento”.

17.9 Aziende esonerate dalla Comunicazione nitrati

Domanda: le aziende esonerate dalla Comunicazione nitrati hanno l’obbligo di caricare nel Repository documentale i Contratti di valorizzazione e.a.?

Risposta: No.

18. Intermediario: ruolo e compiti

18.1 Quando l’Intermediario viene ingaggiato come contoterzista

Domanda: l’Intermediario che riceve l’incarico di effettuare il trasporto di effluenti di allevamento da parte di un’azienda (es.: allevamento avicolo) che ha già sottoscritto un contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento con altra azienda (es.: impianto di biogas), ha l’obbligo di inserire tale trasporto nella propria Comunicazione nitrati?

Risposta: No! Qualora l’azienda cedente e quella acquirente abbiano già stipulato tra loro un contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento, l’eventuale Intermediario (registrato in Sis.Co. come Intermediario) ingaggiato come “contoterzista” / “mero trasportatore” per la raccolta dal cedente e la consegna all’acquirente dell’effluente di allevamento oggetto del Contratto di valorizzazione non deve inserire nella propria Comunicazione nitrati tale attività (né come acquisizione, né come cessione).

Motivazioni: si richiamano i due casi generali:

• chi svolge attività di Intermediario tra domanda e offerta di e.a. (in genere il cedente non conosce l’acquirente e viceversa) è sempre obbligato a presentare la Comunicazione (contenente tutte le acquisizioni e tutte le cessioni gestite);

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• chi svolge una “mera” attività di trasportatore (tipo contoterzista che si limita ad eseguire la consegna di e.a. da cedente ad acquirente che hanno già stipulato un contratto tra loro), non deve presentare alcuna Comunicazione.

19. Utilizzo del software BAT-TOOL per il calcolo dell’azoto escreto

Domanda: è riconosciuto il software BAT-TOOL quale strumento per determinare la quantità di nutrienti escreti dall’allevamento e/o l’azoto al campo in alternativa alle tabelle previste dal Programma d’azione in vigore?

Risposta: Si, per le aziende con obbligo di AIA l’utilizzo del software BAT-TOOL per calcolare l’azoto al campo, da implementare nella Procedura nitrati per la definizione della Comunicazione ai sensi della direttiva nitrati, deve essere dichiarato e descritto in una “Relazione tecnica” (sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio) da caricare nel Repository documentale del Fascicolo aziendale. Tale Relazione tecnica deve essere sufficientemente dettagliata per descrivere gli elementi considerati e gli eventuali dati rilevati in azienda e deve riportare in maniera chiara ed esplicita tutti i dati di input utilizzati nel BAT-TOOL al fine di dimostrarne la coerenza con la situazione aziendale.

Per le aziende non in AIA la Relazione tecnica deve essere conforme a quanto definito dall’Allegato 6 “Relazione tecnica a supporto della procedura nitrati”.

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