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Classificazione della direttiva Sottocategoria della direttiva Gruppo merceologico Numero di classificazione

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Approvata a novembre 2020

Pesticidi

Classificazione della direttiva Sottocategoria della direttiva Gruppo merceologico Numero di classificazione Marche proprie Qualità / Sostenibilità Food e Non Food 020.02.009

Responsabile della direttiva Funzione

Sostenibilità / Politica economica Responsabile Sostenibilità

1. Obiettivo della direttiva

Coop limita il numero di residui di principi attivi da pesticidi su frutta fresca, verdura, erbe aro- matiche, fiori e piante, nonché su prodotti lavorati selezionati con un solo componente o con più componenti delimitabili. Coop vieta inoltre l'impiego di pesticidi con principi attivi particolar- mente critici nella produzione agricola, nel trattamento post-raccolta, nella lavorazione, nello stoccaggio e nel trasporto.

In questo modo Coop riduce gli effetti negativi dell'impiego di pesticidi sull'ambiente e sulla sa- lute dei lavoratori e delle lavoratrici, rendendo i prodotti Food, i fiori e le piante di marca prop- ria Coop ancora più sicuri per i consumatori.

L’impiego di pesticidi nella produzione agricola, nel trattamento post-raccolta, nella lavorazi- one, nello stoccaggio e nel trasporto dei prodotti Food di marca propria Coop deve avvenire nella misura minore possibile e comunque limitata allo stretto indispensabile.

Nell’impiego dei pesticidi si devono in particolare ridurre al minimo gli effetti negativi sull’ambi- ente e adottare le misure a garanzia della sicurezza sul lavoro.

2. Ambito di applicazione

La presente direttiva è valida per tutti i partner commerciali che forniscono i prodotti Food, i fi- ori e le piante di marca propria Coop ai canali Coop Retail (incl. Ristoranti Coop), Coop Edile+Hobby, coop.ch, Coop Pronto e Grandi Magazzini Coop.

3. Validità

La direttiva è valida dal 01.12.2020.

Per il rispetto della lista dei nuovi principi attivi aggiunti da Coop e vietati dal 01.12.2020 (cfr.

punto 5) vale un periodo di transizione fino al 30.11.2021.

4. Criteri generali

Per pesticidi si intendono tutte le sostanze antiparassitarie chimico-sintetiche e biologiche.

I pesticidi possono essere suddivisi in ulteriori sottocategorie a seconda dei loro organismi tar- get.

I più importanti dal punto di vista economico sono gli insetticidi, i fungicidi e gli erbicidi.

I pesticidi si compongono di principi attivi e altri componenti.

Per principio attivo si intende un componente di un pesticida che sortisce un effetto.

I valori massimi definiti per legge per i residui di principi attivi da pesticidi in Svizzera devono essere sempre rispettati. Link alla relativa ordinanza federale concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari (OAOVA)

1

:

1 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20143405/index.html

(2)

essere impiegati solo se tutte le altre misure di protezione delle piante falliscono

3

.

Per le marche proprie sostenibili Coop e gli standard esterni vanno rispettati i requisiti specifici per l'impiego di pesticidi e principi attivi nella produzione agricola, nel trattamento post-rac- colta, nella lavorazione, nello stoccaggio e nel trasporto fissati dai rispettivi standard e dalle direttive (per es. Bio Suisse e Fair Trade Labelling Organization).

5. Principi attivi vietati

Nella produzione agricola, nel trattamento post-raccolta, nella lavorazione, nello stoccaggio e nel trasporto dei prodotti Food, dei fiori e delle piante di marca propria Coop è vietato l'utilizzo dei pesticidi contenenti i principi attivi elencati di seguito. L'elenco dei principi attivi da pesticidi vietati è stato redatto sulla base delle direttive del FAO e dell'OMS relative ai pesticidi ad alto rischio ("highly hazardous pesticides", HHP) e valide a livello mondiale.

2https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/ipm_en

3Cfr. E.F. Boller, J. Avilla, E. Joerg, C. Malavolta, F.G. Wijnands e P. Esbjerg (a cura di). 2004. Integrated Produc- tion: Principles and Technical Guidelines. IOBC wprs Bulletin 27 (2) / M. Meissle, J. Romeis, F. Bigler. 2012. Bt-

(3)

Approvata a novembre 2020

Principio attivo N. CAS POP PIC

Tos- sicità

OMS

GHS 1a, 1b PAN

12

Proto- collo di Montreal

Novità 2020

(Beta-)ciflutrin 68359-37-5 1b

1,2-dicloroetano 107-06-2 X X

2,4,5-T e i loro sali ed esteri 93-76-5 X X

3-monocloropropano-1,2-di-

olo (3-MCPD) 96-24-2 1b

8-idrossichinolina 148-24-3 X X

Acroleina 107-02-8 1b

Alacloro 15972-60-8 X

Aldicarb 116-06-3 X 1a X

Aldrina 309-00-2 X X X

Tutti i composti di tributils-

tagno, inclusi: X

- Tributilstagno ossido 56-35-9

- Fluoruro di tributilstagno 04/10/1983

- Metacrilato di tributilstagno 2155-70-6

- Benzoato di tributilstagno 4342-36-3

- Cloruro di tributilstagno 1461-22-9

- Linoleato di tributilstagno 24124-25-2

- Naftenato di tributilstagno 85409-17-2

Alcool allilico 107-18-6 1b

Alfa esaclorocicloesano 319-84-6 X

Olio di antracene 90640-80-5 X X

Antrachinone 84-65-1 X X

Acido arsenico e i suoi sali - X X

Azafenidin 68049-83-2 X X

Azinfos-etile 2642-71-9 1b

Azinfos-metile 86-50-0 X 1b

Beta-esaclorocicloesano 319-85-7 X

Binapacrile 485-31-4 X

Blasticidina S 2079-00-7 1b

Idrogeno arseniato di piombo 7784-40-9 1b

Borace 1303-96-4 X X

Brodifacoum 56073-10-0 1a X

Brometalina 63333-35-7 1a

Bromometano 74-83-9 X X

Bromadiolone 28772-56-7 1a X

Butocarboxim 34681-10-2 1b

Butoxycarboxim 34681-23-7 1b

Cadusafos

95465-99-9 1b

(4)

OMS 12 Montreal

Arsenato di calcio 7778-44-1 1b

Cianuro di calcio 592-01-8 1a

Captafol 01/06/2425 X 1a

Carbendazim 10605-21-7 X X

Carbetamide 16118-49-3 X X

Clordano 57-74-9 X X X

Clordimeformio 6164-98-3 X X

Cloroetossifos 54593-83-8 1a

Clorfenvinfos 470-90-6 1b

Clormefos 24934-91-6 1a

Clorbenzilato 510-15-6 X

Clorfacinone 3691-35-8 1a X

Acetoarsenito di rame 12002-03-8 1b

Cumafos 56-72-4 1b

Cumatetralil 5836-29-3 1b

Creosoto 8001-58-9 X X

Ciproconazolo 94361-06-5 X X

DDT 50-29-3 X X X

Demeton-S-metile 919-86-8 1b

1,2-dibromo-3-cloropropano

96-12-8 145667-72-7

145667-73-8 X

Dichlorvos 62-73-7 1b

Dicrotofos 141-66-2 1b

Dieldrina 60-57-1 X X X

Difenacum 56073-07-5 1a X

Difetialone 104653-34-1 1a X

Dinocap 39300-45-3 X X

Dinoseb, i suoi acetati e sali 88-85-7 X

Dinoterb 1420-07-1 1b X

Difacinone 82-66-6 1a

Disulfotone 298-04-4 1a

DNOC e i suoi sali (come sale d’alluminio, sale di pota- ssio e sale di sodio)

534-52-1 X 1b

Formulazioni granulari polve- rizzabili contenenti una com- binazione di 7% o più di Be- nomil, 10% o più di

carbofurano e 15% o più di Thiram

17804-35-2 1563-66-2 137-26-8

X X

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Approvata a novembre 2020

Principio attivo N. CAS POP PIC

Tos- sicità

OMS

GHS 1a, 1b PAN

12

Proto- collo di Montreal

Novità 2020

Edifenfos 17109-49-8 1b

Endosulfano 115-29-7 X X

Endrina 72-20-8 X X

Epicloridrina 106-89-8 X X

EPN 2104-64-5 1a

Epoxiconazolo 133855-98-8 X X

Etiofencarb 29973-13-5 1b

Etoprofos 13194-48-4 1a

Dibromuro di etilene (EDB) 106-93-4 X X X

Ossido di etilene (EO) 75-21-8 X X

Etilentiourea 96-45-7 X X

Famphur 52-85-7 1b

Fenamifos 22224-92-6 1b

Fenclorazolo-etile 103112-35-2 X X

Flocumafen 90035-08-8 1a X

Fluazifop-P-butile 69806-50-4 X X

Flucitrinato 70124-77-5 1b

Flumioxazin 103361-09-7 X X

Fluoroacetamide 640-19-7 X 1b

Flusilazol 85509-19-9 X X

Formetanato 22259-30-9 1b

Furatiocarb 65907-30-4 1b

Glufosinate ammonio 77182-82-2 X X

HCH (isomeri miscelati) 608-73-1 X X

Eptacloro 76-44-8 X X X

Eptenofos 23560-59-0 1b

Esaclorobenzene (HCB) 118-74-1 X X 1a X

Isoxathion 18854-04-8 1b

Clordecone 143-50-0 X

Lindano 58-89-9 X X X

Linuron 330-55-2 X X

Mecarbam 2595-54-2 1b

Metamidofos (formulazioni li- quide solubili della sostanza di più di 600 g di principio at- tivo al litro)

10265-92-6 X 1b

Meltidatione 950-37-8 1b

Metiocarb1 2032-65-7 1b

Metomil 16752-77-5 1b

Mevinfos 26718-65-0 1a

Mirex 2385-85-5 X

(6)

OMS 12 Montreal

Monocrotofos 6923-22-4 X 1b

Cianuro di sodio 143-33-9 1b

Fluoroacetato di sodio 62-74-8 1a

Metarsenite di sodio 7784-46-5 1b

Nicotina 54-11-5 1b

Nitrobenzolo 98-95-3 X X

Ometoato 06/02/1113 1b

Oxamil 23135-22-0 1b

Ossidemeton-metile 301-12-2 1b

Paraquat 1910-42-5

4685-14-7 X

Paratione 56-38-2 X 1a X

Paration-metile 298-00-0 X 1a X

Pentaclorobenzene 608-93-5 X

Pentaclorofenolo, i suoi sali

ed esteri 87-86-5 X 1b X

Acetato di fenilmercurio 62-38-4 1a

Forato 298-02-2 1a

Fosfamidone

13171-21-6 23783-98-4 297-99-4

X

Propetamfos 31218-83-4 1b

Propiconazolo 60207-90-1 X X

Ossido di propilene 75-56-9 X X

Composti di mercurio, inclusi composti inorganici di mercu- rio, composti alchilici di mer- curio nonché composti alcos- sialchilici e arilici di mercurio

- X X

Cloruro di mercurio(II) 7487-94-7 1a

Ossido di mercurio(II) 21908-53-2 1b

Silafluofen 105024-66-6 X X

Spirodiclofen 148477-71-8 X X

Stricnina 57-24-9 1b

Sulfotep 3689-24-5 1a

Tebupirimfos 96182-53-5 1a

Teflutrina 79538-32-2 1b

Terbufos 13071-79-9 1a

Solfato di tallio(I) 7446-18-6 1b

Thiacloprid 111988-49-9 X X

Tiofanox 39196-18-4 1b

Thiometon 640-15-3 1b

Toxafene 8001-35-2 X X X

(7)

Approvata a novembre 2020

Principio attivo N. CAS POP PIC

Tos- sicità

OMS

GHS 1a, 1b PAN

12

Proto- collo di Montreal

Novità 2020

Triadimenol 55219-65-3 X X

Triazofos 24017-47-8 1b

Triflumizole 99387-89-0 X X

Vamidotion 2275-23-2 1b

Vinclozolin 50471-44-8 X X

Warfarin 81-81-2 1b X

Zeta-cipermetrina2 52315-07-8 1b

Fosfuro di zinco 1314-84-7 1b

Fonti d'informazione:

FAO/OMS: International Code of Conduct on Pesticide Management: Guideline on Highly Hazardous Pesticides GHS 1a, 1b: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/ST-SG-AC10-30-Rev8e.pdf POP: http://chm.pops.int/Convention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx

PIC: http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIIChemicals/tabid/1132/language/en-US/Default.aspx PAN 12: http://www.pesticideinfo.org/Docs/ref_toxicity7.html#DirtyDozen

OMS 1a e 1b:http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en

(8)

in merito al numero di residui identificabili di principi attivi da pesticidi:

Prodotto

Numero di residui di principi attivi da pesti- cidi ≥ 0,01 mg/kg*

Sensibilizzazi-

one Sanzione

Bacche, uva 6 ≥7

Ciliegie 5-6 ≥7

Frutta con semi; frutta con nocciolo (escl. ciliegie); agr- umi; insalate; ortaggi a frutto; cipollotti; erbe aromatiche fresche o essiccate; tè; frutta e verdura secca; frutta, verdura e insalate minimamente lavorate (per es. la- vate); prodotti ottenuti dalla macinazione di cereali

5 ≥6

Frutta esotica; specie di cavolo; spinaci, ortaggi da ra- dice, ortaggi da tubero e da bulbo; varie verdure (escl.

ortaggi a frutto)

4 ≥5

*considerato il fattore specifico d'essicazione per i prodotti essiccati

6. Obbligo di documentazione, applicazione e controlling

I produttori (incl. tutte le fasi a monte) e le categorie Coop competenti sono responsabili del rispetto della direttiva.

Per ogni infrazione della legge o delle direttive specifiche Coop viene richiesta ai partner com- merciali una presa di posizione dettagliata comprensiva di misure migliorative.

Eventuali violazioni delle disposizioni di legge, degli standard e delle direttive esterni (cfr. para- grafo 4), della lista di principi attivi vietati e/o un numero di residui eccessivo comportano dei costi e vengono quindi fatturati al partner commerciale.

In linea di massima, la fatturazione avviene secondo i seguenti criteri (escl. IVA):

Infrazione Penale convenzionale in

CHF*

Impiego di una sostanza attiva vietata ai sensi della lista di Coop 10'000.- Superamento dei valori massimi definiti per legge con potenziali rischi per la

salute 10'000.-

Violazione delle direttive Bio Suisse 10'000.-

Impiego di una sostanza non necessaria alla coltivazione 5'000.-

Superamento dei valori massimi definiti per legge senza potenziali rischi per la

salute 5000.-

Violazione di altre direttive e standard esterni** 2'500.-

Sanzione relativa al numero di residui di principi attivi da pesticidi in frutta fresca, verdure ed erbe aromatiche, nonché in prodotti lavorati selezionati con un solo componente o con componenti delimitabili (cfr. punto 6.1)

1'000.-

Sensibilizzazione relativa al numero di residui di

principi attivi da pesticidi in frutta fresca, verdure ed erbe aromatiche, nonché in prodotti lavorati selezionati con uno solo o più componenti delimitabili (cfr.

punto 5.1)

500.-

* Conversione in valuta estera secondo il corso di conversione attuale * Per es. quelli della Fair Trade Labelling Organization

(9)

Approvata a novembre 2020

Qualora il partner commerciale violi a più riprese i requisiti della presente direttiva, la penalità convenzionale raddoppierà.

Di fronte a casi ripetuti, Coop avrà inoltre la facoltà di aumentare le penalità convenzionale a un massimo del 10% del fatturato netto realizzato negli ultimi 12 mesi.

Nel fissare l'entità della pena convenzionale, Coop tiene conto del principio di proporzionalità (valore totale della merce fornita, frequenza delle violazioni, conseguenze delle violazioni per Coop, danni all'immagine ecc.).

In caso di attuazione insufficiente, cooperazione carente nella realizzazione di misure migliora- tive e ripetute infrazioni contro la presente direttiva sarà possibile porre fine ai rapporti com- merciali.

7. Obbligo di notifica ed eccezioni 7.1 Obbligo di notifica

Il partner commerciale ha l'obbligo di segnalare immediatamente a Coop i casi in cui il rispetto dei requisiti contenuti nella direttiva Pesticidi non sia più possibile.

7.2 Eccezioni

Sono esclusi dall'ambito di applicazione le esche per la disinfestazione degli stabilimenti pro- duttivi e logistici.

I partner commerciali possono richiedere eventuali deroghe alla presente direttiva al Centro qualità Coop.

Le condizioni per le deroghe vengono esaminate e valutate in accordo con la categoria com- petente e l'UO Sostenibilità/Politica economica.

Le deroghe sono concesse solo per periodi di tempo limitati e ben definiti.

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