• Non ci sono risultati.

LE NOVITÀ LEGISLATIVE SUL DANNO BIOLOGICO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "LE NOVITÀ LEGISLATIVE SUL DANNO BIOLOGICO"

Copied!
15
0
0

Testo completo

(1)

LE NOVITÀ LEGISLATIVE SUL DANNO BIOLOGICO

Prof. Giancarlo Umani-Ronchi

Non sono – allo stato – disponibili tabelle di legge per la valutazione del danno alla persona in responsabilità civile, in considerazione del fatto che la “tabella delle menomazioni”, di cui al decreto 38/2000, ha finalità indennitarie nell’ambito della tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, come da considerazioni più volte espresse1, si basa su criteri applicativi talora contrastanti con la dottrina medico-legale in tema di risarcimento del danno2 . Ci auguriamo, ovviamente, che il loro carattere sperimentale (e addirittura provvisorio), renda possibili quelle modifiche necessarie a una loro adeguata armonizzazione in senso civilistico.

La legge 57/2001 prevede una tabella per il danno biologico di lieve entità (entro il 9%), ancora mille miglia lontano dalla sua attuazione, la tabella sarà “predisposta” dal Ministero della sanità di concerto con i Ministeri del lavoro e del commercio e dell’artigianato.

Sugli aspetti peculiari di questa tabella torneremo in seguito.

Guardando indietro nel tempo, prima che i barèmes entrassero nell’uso comune, Filippi et al.3 indicavano quale unico mezzo per risarcire in modo equo la “soluzione individuale…cioè considerare l’andamento delle conseguenze di quella data lesione, manifestatasi con quelli individuali fenomeni, in quel dato individuo” e sottolineavano che

“è doveroso segnare i giusti limiti del rifacimento del danno stesso in quanto l’interesse individuale potrebbe sorpassare, nelle sue pretese, il valore del danno subito…”.

Filippi et al.4, successivamente, riconoscevano il diritto a “una indennità ex aequo et bono, anche per i patimenti sofferti, ed il perito

Ordinario di Medicina Legale, Università di Roma

1 Umani Ronchi G.: Profili medico-legali del decreto legislativo 38/2000. Workshop INAIL, Roma 12-13 dicembre 2000. Luci e ombre del decreto legislativo 38/2000. Jura Med. 13, 407, 2000.

2 Ad esempio, “la perdita funzionale non è equiparata a quella anatomica; quest’ultima assume, di norma, connotazione di maggiore gravità”.

3 Filippi A., Severi A., Montaldi A., Borri L.: Trattato di Medicina legale. Vallardi, Milano, 1986.

4 Filippi A., Severi A., Borri L., Montaldi A.., Biondi L.: Trattato di Medicina legale. Vallardi, Milano, 1914.

(2)

potrà essere chiamato a stabilire quale fu l’estensione delle sofferenze cui il leso andò incontro….Di più il perito potrà essere interpellato perché fissi l’estensione del danno alla persona fisica, e l’impedimento che ne derivò alle occupazioni abituali del leso, perché stabilisca l’importanza di eventuali postumi, deturpamenti, ecc….Non essendo nel nostro Codice civile stabilita alcuna graduazione di danni, che si riscontra invece nella legislazione di altri paesi, il perito potrà prendere a guida, colle norme che gli abbiamo tracciato, i vari gradi di lesione personale sanzionati dall’art. 372 del codice penale, e il magistrato partendo da queste conclusioni peritali fisserà, per ogni caso, in base anche ad altri elementi, l’indennizzo di ragione...”.

Borri5, precisato che per l’illecito civile i confini di risarcibilità del danno si allargano fino a diventare “quasi sterminati” e che

“l’apprezzabilità del nocumento può diventare, evanescente”, affermava che “cosiffatta dannosità ha uno sfondo inconcluso e inconcludibile che sfuma verso l’inafferrabile”. Aggiungeva che “nell’ambito civile domina un concetto di incommensurabile latitudine ad idee astratte di offesa (a quel diritto ad ognuno riconosciuto all’integrità personale larghissimo e comprensivo) è evidente che qui…mai debba imporsi una individualizzazione in concreto del danno….”.

Cazzaniga6 definiva il danno risarcibile come “la conseguenza economicamente valutabile di una modificazione peggiorativa del modo di essere della persona fisica, cioè di una menomazione, con effetti economici, dell’individuo considerato come entità somato-psichica”.

Richiamava l’attenzione sul “silenzio finora mantenuto dai trattatisti di medicina legale intorno ai criteri da seguirsi per l’apprezzamento del danno derivato alla persona umana da delitto o quasi delitto”, e ideava la prima tabella di valutazione del danno in responsabilità civile. Il parametro era quello della capacità ultragenerica al lavoro. La tabella proposta, a suo dire, non derivava dal confronto con la legge infortuni, bensì dalle tabelle delle polizze di assicurazione libere, dai responsi giurisprudenziali, dalle tabelle della legge germanica sulle pensioni di guerra che “hanno per base la menomazione generica e specifica”.

5 Borri in Borri L., Cevidalli A., Leoncini F.: Trattato di Medicna legale. Vallardi, Milano, 1922.

6 Cazzaniga A.: Le basi medico-legali per la stima del danno alla persona da delitto o quasi delitto.

Ist.Ed.Sci., Milano, 1928

(3)

La evoluzione dottrinale dagli anni ‘60-‘70,è segnata dagli storici convegni di Perugia e di Como7 dai quali sono nati la tabella e il ben noto decalogo che si basavano sulla teoria di Franchini8, direttamente in rapporto con quella del Cazzaniga, secondo la quale9 “ogni menomazione, in quanto abbia una apprezzabile influenza sulla efficienza psico-fisica della persona, rappresenta eo ipso un danno biologico di rilevanza patrimoniale”. Cattabeni10 era dello stesso avviso.

Per contro, Gerin11 dal 1952 aveva colto l’essenza di quella unitarietà della persona umana, rivolta non solo alla acquisizione attuale o potenziale di beni patrimoniali ma anche in grado di vivere e operare in un contesto sociale indipendentemente da qualsivoglia attività produttiva. Oggetto del risarcimento la “invalidità”, ove per “validità” si doveva intendere “la idoneità psico-somatica allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e non lavorativa”.

Il decalogo e la tabella emersa dai convegni di Perugia e Como hanno rappresentato il riferimento della Guida più diffusa nel nostro

7 “Tabella di Como-Perugia” in Duni M., Cattabeni M., Gentile G.: La valutazione del danno alla persona. Criteriologia e tabella delle invalidità.Giornate medico-legali di Como 30 giugno-2 luglio,1967 Giuffré, Milano, 1968. Vedi anche: Atti del Convegno sulla valutazione del danno alla persona: Giornate medico-legali di Como, Villa Olmo, 30 giugno- 2 luglio 1967, Giuffré, Milano, 1968. La relazione introduttiva del Convegno del Prof.Macaggi fa riferimento al titolo e al contenuto della relazione del prof.Franchini tenuta al Convegno di Como: La valutazione medico legale del danno biologico di rilevanza patrimoniale. Atti del IX Convegno per la trattazione di temi assicurativi. La valutazione del danno alla persona. Perugia, 4-6 ottobre 1968. Giuffré, Milano, 1969.

La commissione per la elaborazione della tabella era costituita da: Barni, Bonvicini, Canale, Cattabeni, De Cupis, Durante, Fornari, Franchini, Gentile, Gelpi, Geri, Giolla, Loro, Mangili, Pasanisi, Perseo, Pogliani, Randone, Rubini, Virzi.

8 Franchini A.:La valutazione del danno biologico di rilevanza patrimoniale. Resp.Civ.Prev. 32, 321, 1967.

9 Fra gli altri, segnaliamo: Franchini A.: La valutazione medico legale del danno biologico di rilevanza patrimoniale in materia civile. Resp.Civ.Prev. 24,19,1959, Riv.It Med.Leg. 3,305,1981.

Medicina legale, Cedam, Padova, 1985

10 Cattabeni M.: in Duni M., Cattabeni M., Gentile G.: La valutazione del danno alla persona.

Criteriologia e tabella delle invalidità.Giornate medico-legali di Como 30 giugno-2 luglio, Giuffré, Milano,1968.

11 Gerin C.: La valutazione medico-legale del danno alla persona in responsabilità civile. Atti Giornate Medico-legali Triestine (Trieste 14-15 settembre 1952). Arti Grafiche Villaggio del Fanciullo, Trieste, 1954.Vedi anche: Gerin C.: La valutazione medico-legale del danno alla salute da illecito civile. Giuffrè, Milano,1987. Gerin C.: La metodologia medico-legale nella valutazione del danno alla persona in responsabilità civile. Zacchia 60, 167, 1987 Gerin C.: La valutazione medico legale del danno alla salute da illecito civile: un ritorno alle origini. Zacchia 62, 349, 1989, e numerose altre opere.

(4)

Paese fino agli anni ‘90, quella di Luvoni, Mangili e Bernardi12 (1970- 1995) che gli Autori hanno integrato con numerose voci relative anche alla infortunistica privata e sociale. Il parametro di riferimento in responsabilità civile è la “capacità lavorativa generica ” dell’uomo medio che si identifica con la disponibilità applicativa delle sue energie psico-fisiche in una estesa gamma di attività, comunque produttive, sulle quali la menomazione incide negativamente. Nelle ultime edizioni, la tabella è stata adattata al nuovo concetto di “danno biologico.”

La Guida pubblicata sotto l’egida della SIMLA13, definisce il danno biologico come “la menomazione della integrità psico-fisica che abbia negative conseguenze sullo svolgimento degli atti ordinari del vivere comune a tutti”. Tali menomazioni “possono essere indicate anche come invalidità rapportandole alla validità intesa come condizione psico-fisica di normalità di ogni singolo individuo”. Il medico legale dovrà segnalare le eventuali componenti personali del danno lasciandole all’apprezzamento qualitativo del magistrato.

Ricordiamo inoltre la mozione approvata dal consiglio direttivo della SIMLA e votata all’unanimità dalla assemblea dei partecipanti al Convegno di Riccione (9-10 maggio 2001) secondo la quale il danno biologico “consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all’integrità psico-fisica della persona comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito.

La valutazione del danno biologico è espressa in termini di percentuale della menomazione alla integrità psico-fisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti: nel caso in cui la menomazione stessa incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali e personali, la valutazione è completata da indicazioni aggiuntive.

La valutazione del danno biologico è formulata tramite riferimenti tabellari a carattere indicativo/orientativo utili a garantire la massima omogeneità ed equità operative, che la SIMLA si impegna ad emanare, tenuto conto dei barèmes esistenti con particolare riferimento alla Guida

12 Luvoni R.,Mangili F.,Bernardi L.: Guida alla valutazione medico legale del danno biologico e della invalidità permanente. Giuffrè, Milano, 1995.

13 Bargagna M., Canale M., Consigliere F., Palmieri L., Umani Ronchi G.: Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente. I ed. Giuffré, Milano, 1996, II ed.1998, III ed .2001.

(5)

già edita su suo suggerimento e dalla tabella delle menomazioni allegata al D.L. 38/00, oltre ai riferimenti europei ed internazionali del settore.

Il danno biologico è nozione unitaria ed univoca, da valere in ogni ambito in cui per norma ne sia richiesta la stima: responsabilità civile, assicurazione privata contro gli infortuni e le malattie e in ogni ambito di previdenza sociale.

La mozione unitaria pone i presupposti affinché il ristoro del danno avvenga secondo i criteri costituzionali di sussidiarietà, di solidarietà e del risarcimento integrale”.

L’orientamento giurisprudenziale e la definizione della Guida di Bargagna et al. risultano quindi pienamente confermati.

Ricordiamo inoltre che, secondo il Barème d’évaluation médico- légale (Société de Médecine légale et de Criminologie de France, 200014) l’incapacité permanente è una incapacità funzionale, nettamente distinta dalle ripercussioni professionali. Vengono considerati a parte, i

“pregiudizi personali” (souffrances endurées), il danno estetico, il danno alla funzione sessuale descritti e valutati mediante scale di orientamento.

In modo analogo si esprime il “ Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacitè en droit commun’ (Le Concours Médical, 2001)15.

Non dissimile l’orientamento spagnolo16 il cui barème fa riferimento al deficit funzionale, quale danno base non economico ; anche in questo caso 17 il danno estetico, quello alla capacità sessuale e il quantum doloris vengono considerati a parte nei lori riflessi extrapatrimoniali e/o patrimoniali.

In Portogallo la valutazione del danno alla persona si basa sulla tabella nazionale delle incapacità propria del diritto del lavoro, così come in Belgio. In questi Paesi è in atto un significativo fermento dottrinale e legislativo ispirato rispettivamente da Nuno Vieira e da Lucas.

14 Barème d’évaluation médico-légale.Societé de Médecine légale et de Criminologie de France.

Eska, Paris, 2000.

15Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun. Le Concours Médical, 2001:

L’incapacitè qu’il mésure à l’aide de taux est un incapacitè fonctionnelle.Au stade de l’éxpertise, l’évaluation mèdico-lègale doit s’abstraire de leurs répercussions psyco-sociales…Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et les gênes qu’elles engendrent.

16 Criado Del Rio M.Teresa: valoración médico-legal del daño alla persona.Colex, Madrid, 1999.

17 Orden 5 marzo 1991, ley n..30 dell’8 novembre 1995.

(6)

Veniamo ora ai principi generali insiti nel concetto di barème. La percentuale di invalidità permanente non corrisponde in genere alla entità della funzione perduta tanto più quanto maggiore e complesso è l’interesse funzionale del deficit ai fini della vita organica e di relazione.

Secondo la Guida pubblicata sotto l’egida della SIMLA “le percentuali possono risultare ingannevoli per definire ciò che non è compiutamente esprimibile attraverso apprezzamenti così suggestivi e rigidi come quelli numerici. In altri termini le percentuali sono la estrema sintesi di una materia che spesso non può essere condensata”.

Ciò nonostante, e i medici legali concordano, le tabelle rappresentano una necessità soprattutto per i meno esperti. Il termine di

“barème garde-fou”18 voleva sottolineare che una regola è

“inevitabile”19, al fine di evitare follie valutative pur se in altri Paesi20 viene preferita una rigorosa obiettivazione del danno per evitare la pericolosità degli automatismi peritali.

In responsabilità civile possono essere proposte solo tabelle orientative, come del resto si verifica in Italia21 (fino alla legge 57/2001), anche allo scopo di non imporre al medico legale e al giudice restrizioni incompatibili con un giusto risarcimento. Su questo punto la dottrina medico legale è concorde: la tabella “non può avere valore assoluto, ma costituisce soltanto una indicazione delle percentuali medie di invalidità permanente derivata da menomazioni frequentemente ricorrenti nella pratica medico-legale….” ( cfr. il decalogo che introduce la tabella presentata alle Giornate Medico legali di Como22); “ non si tratta di norme rigide, dettate dal legislatore per essere altrettanto rigidamente applicate, ma di suggerimenti predisposti dalla dottrina..”(Duni23). Il mio Maestro24 oltre ribadire che “si tratta di

18 Le Concours Médical. Barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun, n. 25 du 19 juin 1982.

19 Bargagna M e Busnelli F.D.(a cura di): La valutazione del danno alla salute. Cedam, Padova, 1988.

20 l’Inghilterra e l’Irlanda, rifiutano qualsiasi tabella limitandosi il perito alla descrizione minuziosa della evoluzione della patologia traumatica e dei postumi.

21 In tal senso ricordiamo le affermazioni ( opere citate) del decalogo annesso alle tabelle emerse dai convegni di Como e Perugia, il pensiero di Duni, di Gerin, di Bonvicini, la Guida di Luvoni, Mangili e Bernardi, quella di Cittadini e Zangani (Cittadini A., Zangani P.: Guida-tabella del danno biologico a carattere permanente e invalidante. Morano, Napoli).

22 In : Gentile G.: Avviamento alla tabella delle invalidità. Resp.Civ. Prev. 33,29, 1968.

23 Duni M.: in: Duni M., Cattabeni M., Gentile G.: La valutazione del danno alla persona” Giuffrè, Milano, 1968.

24 Gerin C.: La metodologia medico-legale nella valutazione del danno alla persona in responsabilità civile. Zacchia 60, 167, 1987.Società Romana di Medicina Legale e delle Assicurazioni: Principi

(7)

strumento indicativo”, ha affermato in modo ottimistico che “non sarà difficile preparare delle tariffe percentuali definitive nelle quali si dovrà tener conto soprattutto del valore fisiologico delle diverse funzioni…”.

Le tabelle, secondo Bonvicini25, sono in grado di fornire un

“orientamento tecnico”, ecc. Dello stesso avviso Luvoni et al., Cittadini e Zangani26, ecc. Ricordiamo, in proposito, che la Guida publicata da Bargagna et al. reca nel titolo la dizione “orientativa”, come del resto il barème del Concours Médical.

Addirittura il decreto legislativo 38/2000, pur nelle sue finalità indennitarie, considera la possibilità di superare le fasce indicate dalla tabella in situazioni particolari27. Cimaglia e Rossi nel commento alla legge affermano “ in tali fattispecie (AIDS) il danno biologico, nella sua componente statica e in quella dinamica, può trovare una eccezionale variabilità di apprezzamento, spesso conseguente alle complicanze o alle necessità terapeutiche che alla patologia di base”.

Mangili nel 1990 rifletteva sui motivi della intrinseca vitalità delle tabelle, malgrado la loro proclamata insufficienza e inadeguatezza. E concludeva che si tratta di strumento concretamente utile anche se inevitabilmente imperfetto come elemento di giustizia e di moderazione valutativa, in grado di ridurre il contenzioso, di rappresentare adeguato riferimento per sanitari non specialisti o poco esperti, di ausilio per gli operatori del diritto. Richiamava l’attenzione altresì, sotto il profilo strutturale, sulla necessità di una “modulata uniformità valutativa” e a tal fine riteneva preferibile l’indicazione di un “range” il più ristretto possibile. Inoltre, le tabelle non devono essere uno strumento statico, da cui la necessità di adeguati aggiornamenti in rapporto al modificarsi delle conoscenze mediche, delle tecnologie e delle attività della vita quotidiana, del modo di vivere.

Le tabelle, come scrivevo a suo tempo, “sono un male necessario ove assumano la veste di guida piuttosto che di frettolosi e succinti tariffari, abbiano significato puramente indicativo, esprimano i valori minimi e massimi corrispondenti a una certa menomazione con un range

informatori e criteri generali per la formulazione delle tabelle di invalidità. Dichiarazioni conclusive.

Zacchia, 31:212, 1956.

25 Bonvicini: La valutazione del danno alla persona in sede di responsabilità civile. Atti del VI Convegno per la trattazione dei problemi assicurativi. Perugia 12 settembre 1964.

26 Cittadini A., Zangani P.: Guida-tabella del danno biologico a carattere permanente e invalidante.

Morano, Napoli).

27 Cimaglia G., Rossi P.: Danno biologico. Le tabelle di legge. Giuffrè,Milano, 2000.

(8)

sufficientemente ampio, si limitino a indicare il valore da attribuire alla perdita (o al grave deficit) delle principali funzioni senza scendere in minuziosi dettagli con il rischio di perdere di vista la necessità di personalizzare la stima del danno in rapporto all’età, al sesso e - soprattutto - alle preesistenze locali e generali, utilizzino criteri di riferimento obiettivi evitando - ove possibile - aggettivazioni (grave, medio, lieve) fonti di incertezze e discussioni, siano oggetto di periodica verifica in rapporto alle modifiche del modo di vivere e alla acquisizione di più sofisticati strumenti diagnostici”28.

Il “numeretto” non va applicato sic et simpliciter al caso in esame, ma ad esso dovrà essere opportunamente adattato in modo da rappresentare espressione la più possibile corretta della menomazione subita da quel particolare soggetto e delle sue conseguenze. Elementi dei quali bisogna tenere conto per “personalizzare” il danno sono relativi all’età, al sesso, allo stato anteriore locale e generale con riferimento ad eventuali preesistenze, alla etiopatogenesi e alla gravità della lesione traumatica, alla incidenza sulla vita di relazione, alla necessità di ricorrere periodicamente a visite medico-specialistiche e ad eventuali cure, alla possibilità di ridurre la entità dei postumi mediante idonei presidi terapeutico-protesici, alle condizioni famigliari sociali ed ambientali del soggetto leso, ecc..

Tra i problemi tabellari, riteniamo – come abbiamo detto più volte29 – che non abbia alcun fondamento l’opportunità, sollevata da alcuni, di non raggiungere il 100% ritenuto, a torto, equivalente alla perdita di qualsivoglia funzione biologica (vale a dire alla morte). Tale atteggiamento ha favorito il ridimensionamento di alcune menomazioni, prima valutate con il 100%, nella convinzione erronea che riconoscere l’80 o il 90% potesse sanare tale disparità : ma, come abbiamo osservato in altra sede già nel 199230, la residua efficienza psicosomatica del 10 o

28 Umani Ronchi G.: La valutazione medico legale della invalidità permanente. XXXI Congresso della Società Italiana di Medicina e delle Assicurazioni, Genova 3-7 naggio 1992. In Jura Med. 11, 1992. Suppl. al fasc.n.2. cit.

29 Umani Ronchi G.:La valutazione medico legale della invalidità permanente. XXXI Congresso della Società Italiana di Medicina e delle Assicurazioni, Genova 3-7 naggio 1992. In Jura Med. 11, 1992.

Suppl. al fasc.n.2. Vedi anche: Vedi anche: Umani Ronchi G.. La consulenza tecnica in tema di danno alla persona. In responsabilità civile.In: Umani Ronchi G., Bolino G., Castrica R., Ceccarelli Morolli M., Lista L., Ossicini A.: La consulenza tecnica in medicina legale. Metodologia operativa.

Giuffrè, Milano, 2001.

30 Umani Ronchi: cit. La scelta ottimale potrebbe essere quella di studiare comparativamente la importanza funzionale dei diversi sistemi ed apparati al fine di attribuire loro valori inpercentuale,

(9)

del 20% non corrisponde alla globale funzionalità residua degli altri sistemi ed apparati – non infrequentemente maggiore di quella perduta - e può ancora consentire al paziente attività ludiche e/o lavorative di vario tipo. Il 100%, come sosteneva Gerin, può essere attribuito solo in caso di “invalidità altamente lesive della integrità psicosomatica nonostante il principio della inesauribilità della validità umana”31. La salute è un bene inesauribile, in grado di riservare interessi soprattutto extralavorativi e consentire ancora una esistenza più o meno accettabile anche in caso di invalidità totale, condizione che dovrà essere comunque risarcita ove venga in qualche modo turbata….”32. Questo stato di invalidità assoluta “può essere considerato un altro cento esistenziale.

Nel caso di una nuova menomazione la valutazione dovrà essere adattata a tale realtà, tenendo presente la effettiva incidenza peggiorativa che ne deriva alle condizioni preesistenti.”33 Il “100” è quindi un valore puramente convenzionale, che rappresenta la efficienza psicosomatica preesistente al danno oggetto della valutazione e quindi la base per il calcolo del “danno differenziale” residuo.

La “morte” è un’altra voce di danno risarcibile, non commisurabile a parametri tabellari. Tale asserzioni sono confortate dalla pronuncia della Corte Costituzionale (372/94) che, relativamente alla distinzione tra il bene salute e il bene vita, ha affermato che “la lesione dell’integrità fisica con esito letale non può considerarsi una semplice sotto ipotesi di lesione alla salute in senso proprio”; in altre parole, la perdita del bene salute non è la stessa cosa della perdita del bene vita (Cass. Civ., sez. III, 29.5.96, n. 4991) e ciò in quanto “diritto alla salute e diritto alla vita sono ontologicamente diversi, con la conseguenza che la lesione del secondo non genera una lesione del

la somma dei quali – uguale a 100 – dovrebbe essere rappresentativa della integrità fisico-psichica nella sua interezza. Pertanto se la vista vale convenzionalmente il 20%, la perdita di un occhio verrà valutata il 10% e così via, senza il pericolo di raggiungere il 100% in caso di invalidità plurime monocrone o policrone o di preesistenze patologiche. Non poche le difficoltà che si incontrerebbero nel trasferire in Italia un sistema valutativo di questo tipo, in ragione della tradizione radicalmente ancorata a tabellazioni di derivazione infortunistica. D’altra parte l’evoluzione della scienza ( in rapporto alla identificazione di più precisi sistemi diagnostici) ma anche le variazioni del costume condizionerebbero frequenti cambiamenti dell’interesse dell’una o dell’altra funzione, modificando la reciproca incidenz percentuale di tutte le altre e obbligando gli esperti a frequenti aggiornamenti del sistema valutativo.

31 Società Romana di Medicina Legale e delle Assicurazioni: Principi informatori e criteri generali per la formulazione delle tabelle di invalidità. Dichiarazioni conclusive. Zacchia, 31:212, 1956.

32 Umani Ronchi G.: cit.

33 Bargagna M., Canale M., Consigliere F., Umani Ronchi G.: cit.

(10)

primo” (Cass. Civ., sez. III, 28.5.96, n. 4910). Siffatta posizione della Cassazione è confermata anche nelle decisioni più recenti34 ed è accolta dalla letteratura più accreditata35.

Le macropermanenti (di solito superiori al 60-70% di invalidità) non sono esprimibili numericamente, tant’è che sarebbe più produttivo la esatta descrizione dell’handicap e specificare le funzioni che il danneggiato può ancora svolgere. Si dovrà tenere presente la diversa gravità dei casi di compromissione di un solo sistema organo-funzionale o di più organi e apparati, al fine di meglio identificare le conseguenze negative e le residue capacità; in questi casi la stabilizzazione dei postumi può protrarsi a lungo soprattutto nei giovani, mentre le possibilità di recupero negli anziani possono essere assai limitate. Si dovrà tenere conto altresì delle necessità assistenziali, dell’uso di sussidi particolari idonei a migliorare la qualità della vita, ecc. In proposito il progetto di legge governativo 4093/99 all’art.3 comma 2 prevedeva che il risarcimento del danno biologico fosse determinato dal giudice con

“equo apprezzamento delle circostanze del caso” e quindi senza limitazioni alla equità.

Pensare di compilare una tabella limitata alle “micropermanenti”, come previsto dalla legge 57/2001, avulsa dalla valutazione delle invalidità più rilevanti, è un non senso dal punto di vista medico legale ove si consideri che la percentuale riferibile alle diverse menomazioni deve essere proporzionale alla loro gravità e in sintonia con la riduzione della integrità fisico-psichica attribuibile a tutte le possibili fattispecie.

A questo punto si pongono non pochi problemi:

• come le micropermanenti vengono comunemente intese dalla dottrina medico-legale,

• quali sono realmente i limiti del “danno biologico di lieve entità,

• quali i principi da sempre seguiti dalla dottrina medico-legale in tema di tabelle,

• come costruire una tabella per i danni valutabili entro il 9% avulsa da una tabella che quantifichi tutti i possibili danni.

34 Cass. 26 ottobre 1998, n.10629 e 30 ottobre 1998 n.10896.

35 Fiori A.: Le guide per la valutazione quantitativa del danno alla persona, il 100% di invalidità permanente e la morte. Riv.It. Med.Leg.22,919,2000.

(11)

Il problema delle “micropermanenti”36 è da sempre di grande rilievo medico-legale e la loro valutazione ha rappresentato spesso oggetto di scontro tra la dottrina e la pratica, tra le compagnie di assicurazione, le associazioni dei consumatori, i medici legali che non di rado vengono indicati come responsabili di gravi pregiudizi economici per la collettività ! E dire che tutti, dagli ordini del medici alle compagnie di assicurazione, ai magistrati, hanno tollerato e favorito da sempre la attività di medici non specialisti e comunque scarsamente competenti nonostante il continuo richiamo dei mass media e delle stesse compagnie a una valutazione corretta per non dire rigorosa.

Il concetto di micropermanente, meglio definita dalla legge come

“danno di lieve entità”, non è stato sempre univoco. Secondo Cazzaniga le “piccole menomazioni” erano quelle che davano luogo a una riduzione della capacità lavorativa generica fino al 18-20% essendo, a suo dire, “facilmente suscettibili di riadattamento compensativo e quindi non menomanti in modo permanente tanto che potrebbero ritenersi sufficientemente risarcite con un congruo prolungamento della temporanea”! Negli anni ‘60-80 venivano considerate “piccole”, in analogia con il minimo indennizzabile INAIL, le invalidità entro il 10%;

in questi casi il danno, non incidente sulla capacità economico- produttiva, convenzionalmente riferito alla “capacità lavorativa generica”, veniva valutato equitativamente ai sensi dell’art.1226 c.c., essendo riservato il calcolo della capitalizzazione alle invalidità superiori al 10%, per le quali si dava per scontata una certa ripercussione patrimoniale quanto meno indiretta, secondo principi empirici che solo in modo teorico potevano permettere un vero risarcimento. Ovviamente non mancavano le eccezioni in rapporto alle sedi giudiziarie, in alcune delle quali il valore soglia delle piccole invalidità era rappresentato dal 5%.

Nel decalogo che precede la tabella emersa dai Convegni di Como e Perugia fra l’altro si dice: “ le piccole menomazioni permanenti non sono suscettibili di valutazione tabellare quando non incidano apprezzabilmente sulla capacità lavorativa”. In proposito Franchini affermava che “un equivoco pesa sul termine di piccola invalidità” per cui è necessario “distinguere la piccola invalidità dalla piccola

36 Introna F., Rodriguez D.: Atti del Convegno sulle piccole invalidità permanenti in responsabilità civile: valutazione medico legale e costo economico. AbanoTerme 28-30 settembre 1984. Giuffré, Milano, 1985.

(12)

valutazione, come dire dalla elargizione compiacente a titolo umanitario, conscio o inconscio che sia” ! Secondo Introna37 quando si parlava di piccole invalidità non ci si doveva riferire a semplici esiti anatomici che non intaccano la efficienza della persona e che quindi non sono menomanti. In definitiva, fino alla nota sentenza 184/1986 gli Autori più che di “piccole invalidità” parlavano di “piccole percentuali” alle quali veniva attribuito un risarcimento simbolico (che meglio si sarebbe potuto definire un indennizzo) secondo un “ criterio di equità” spesso solo al fine di favorire la transazione ed evitare il contenzioso.

E’ vero che talora le piccole invalidità rappresentano situazioni non “definitive” ma presunti postumi che la “prassi” e la non corretta valutazione medico-legale premiano con valutazioni che sarebbero meglio giustificabili a titolo di temporanea protratta. E’ vero che il problema è spesso inquinato dalla tendenza a definire i danni per finalità di mercato e dal timore del contenzioso piuttosto che secondo regole tecniche. Ma è altrettanto vero che la situazione è profondamente cambiata dal 1986 con il definitivo affermarsi del danno biologico proprio al fine di tutelare le piccole menomazioni prive di ripercussione patrimoniale e di qualsiasi possibilità ristoro anche sotto l’aspetto del danno morale ove non ricorressero gli estremi dell’art.2059. La Corte Costituzionale ha quindi sancito il diritto al risarcimento anche delle piccole invalidità, beninteso di quelle reali indipendentemente dalla loro incidenza sulla capacità di lavoro e di guadagno38. Ma forte è il dubbio che tale diritto sia pienamente garantito dalla legge 57/2001.

Definire di “lieve entità” i danni permanenti valutabili entro il 9%, come indica l’art.5 della legge 57/2001, è fortemente penalizzante tenuto conto che vengono comprese in tale fascia menomazioni significative come la amputazione del III, IV e V dito della mano, i postumi di fratture importanti degli arti (braccio, avambraccio, femore, gamba, mano, piede), del bacino, della colonna, gravi lesioni legamentose (ad esempio del ginocchio), la perdita della milza, ecc., infermità che incidono sulla funzione prensile, sulla deambulazione, sulla stazione eretta, addirittura sulla possibilità di procreare per via naturale, che possono determinare disfunzioni anche sensibili di alcune

37 In: Introna F., Rodriguez D. (a cura di)

38 Vedi per tutte Cass.Civ. sez. III 20 gennaio 1997, n.535

(13)

funzioni organiche (digestive, circolatorie, respiratorie, neuropsichiche), ecc.

Autentiche invalidità spesso liquidate sulla base di valutazioni pari o inferiori al 5% (dalle fratture dei metatarsi e delle ossa del tarso, alla amputazione dell’alluce e di falangi delle dita delle mani, alle lesioni meniscali, la perdita di un testicolo o di un ovaio, ecc.), meriterebbero un trattamento economico più elevato essendo in grado di provocare infermità croniche dolorose soprattutto in soggetti anziani, certamente non paragonabili agli esiti standardizzati e talora compiacenti di un colpo di frusta in soggetto di giovane età.

Se, prima della legge 57/2001 era auspicabile un giudizio medico- legale che, al di là di sterili percentualizzazioni, fosse in grado di individuare e descrivere l’effettivo pregiudizio che talora detta

“micropermanente” (che non per questo rappresenta una microinvalidità), arreca al soggetto leso, oggi tale esigenza è ancora più grande in ragione dell’ esiguo trattamento economico previsto ma anche nella speranza di una rivalutazione del danno biologico ai sensi dell’art.5 (comma 4) dove si fa riferimento alle “condizioni soggettive del danneggiato”. Va considerato in proposito il fatto che il legislatore non ha dettato alcun criterio in base al quale redigere la tabella delle invalidità pertanto non pochi39 paventano che possa essere approvato un barème non in linea con quelli oggi più diffusi, addirittura costruito sulla base di caratteristiche puramente statiche in contraddizione con la nozione “dinamica” propria del danno biologico così come confermato dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art.5. E proprio per questo ci auguriamo che la elaborazione di tale tabella non sfugga alla competenza di medici legali esperti in questo specifico settore e non risenta di sollecitazioni di organismi estranei di qualsivoglia colore e finalità.

E’ evidente che la tabella, forzosamente di legge, dovrà essere sufficientemente elastica al fine di individuare la percentuale attribuibile a quella particolare fattispecie: quindi alle menomazioni, verosimilmente numerose, dovrà corrispondere un range valutativo al fine di inquadrare adeguatamente le “individualità” più comuni proprie dei soggetti di quel sesso e di quella età tenuto conto della natura della

39 Rossetti M.: Il danno da lesione della salute. Cedam, Padova, 2001. Vedi inoltre: Rossetti M.:

Analisi della L. 5.3.2001 n.57. Convegno Paradigma su la nuova disciplina dell’assicurazione obbligatoria R.C. auto e del danno biologico, Milano, 28-29 maggio 2001.

(14)

patologia sofferta, del fatto che la stessa menomazione può presentare un quadro variabile in rapporto all’eventuale intervento riparatore, allo stato anteriore e alle sue interferenze sui postumi, alla necessità di ricorrere periodicamente a visite medico-specialistiche e ad eventuali cure, alla possibilità di ridurre la entità dei postumi mediante idonei presidi terapeutico-protesici, ecc. Si deve considerare infatti che non poche “micropermanenti” possono rappresentare (ove considerate fino al 9%) gli esiti fortunati di patologie di significativo rilievo anatomo- disfunzionale.

Pertanto la tabella non potrà fissare una percentuale univoca per ogni menomazione, ma dovrà necessariamente indicare, come avviene nelle comuni tabelle, un range anche ampio nel quale potrà essere compresa la linea di confine tra “danno lieve” e “danno” da trattare al di fuori di leggi speciali. E’ evidente che in questi casi, nel dubbio legittimo del valutatore che deve operare in tempi brevi in una materia spesso fluida e comunque opinabile, potrà essere privilegiata una percentuale superiore anche al di là di quella sorta di “franchigia”

rappresentata dal 9%. Si potrebbe così verificare una tendenza al rialzo delle valutazioni! E anche per questo la presenza nelle compagnie di medici esperti che sappiano affrontare le difficoltà del contenzioso rappresenta una necessità inderogabile come del resto la presenza nei tribunali di consulenti che offrano competenza e imparzialità (quando la revisione delle regole per la formazione degli albi?).

Altri propongono per la futura tabella il riferimento all’interesse delle diverse funzioni in modo da ottenere con un calcolo proporzionale il quantum di pregiudizio rispetto al “100”: ma – tenuto conto dell’elevato valore percentuale delle funzioni di maggiore interesse in rapporto al tetto del 9% - si offrirebbe al medico una indicazione troppo vaga, foriera di interpretazioni difformi e pericolose! Senza considerare che una valutazione esasperatamente funzionale priverebbe il danneggiato del quantum derivato dalla componente anatomica del pregiudizio. Sperequazioni opposte si verificano in caso di valutazioni troppo legate alla lesione, quale emerge dal referto ospedaliero !!

La tabella dovrà essere preceduta da un decalogo che indichi i criteri applicativi generali e particolari che dovranno rappresentare la guida di riferimento per una corretta valutazione. Ad esempio, come valutare il caso frequentissimo del danneggiato che abbia subito più micropermanenti, considerata la difficoltà di applicare in questi casi le

(15)

classiche regole infortunistiche del concorso e della coesistenza? E il caso di una micropermanente che si associ a una menomazione valutabile oltre il 9% ?

Secondo giuristi illustri (Petti, Cesari, Rossetti, Nannipieri, Chindemi e altri40)41 e i giuristi in genere, che sino alla approvazione del decreto ministeriale previsto dal comma 5 (quello contenente il barème), l’art.5 non sembra suscettibile di applicazione. E’ necessario, infatti, che la analoga valutazione di casi simili sia fondata sul medesimo barème;

se ciò non fosse non sarebbe garantita la uniformità di trattamento in quanto, a parità di postumi, la entità del risarcimento sarebbe in rapporto al grado percentuale di invalidità riconosciuto dal consulente, percentuale verosimilmente non sovrapponibile a quella indicato da altri consulenti che abbiano utilizzato un barème diverso.

40 “La riforma del danno all’essere umano: le novità legislative sul danno biologico e sulle nuove procedure assicurative. Camera dei deputati, 4 aprile 2001”. “Convegno Nazionale su danno esistenziale e danno biologico, tra sviluppi dottrinali e novità legislative. Latina, 22 giugno 2001”.

“La nuova disciplina dell’assicurazione obbligatoria R.C. auto e del danno biologico. Legge n.57 del 5 marzo 2001. Paradigma, Milano, 28-29 maggio 2001”.

Riferimenti

Documenti correlati

Per quanto attiene al danno conseguente a grave lesione del rapporto parentale, si devono confermare le valutazioni espresse nella precedente Tabella: disancorare la misura del

Fissare dei parametri numerici riferiti Fissare dei parametri numerici riferiti all’individuo medio ed alla media degli all’individuo medio ed alla media degli

• la ripresa volontaria del lavoro,da parte dell'infortunato, seppure sussistano ancora conseguenze in evoluzione clinica. Alla luce delle vigenti norme in tema di sicurezza e

Passando ora ai problemi collegati alla consulenza medico legale, abbiamo visto come assai spesso possa residuare un danno biologico permanente contraddistinto da

La letteratura esaminata permette di affermare che il danno cutaneo, indipendentemente dalla sua eziologia, non può avere una connotazione univoca né può essere facilmente

Quando la lesione e le conseguenze lo giustificano, il medico legale non dovrà esitare ad interpellare altri specialisti (pediatri, neurologi, psichiatri, ortopedici). Il

b) Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc.) sia nel corso dei

• Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 “Determinazione, a decorrere