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28 GENNAIO 2006 28 GENNAIO 2006
PISA PISA
ASSEMBLEA DEI MEDICI LEGALI ASSEMBLEA DEI MEDICI LEGALI
OPERANTI NEL CAMPO DELLA OPERANTI NEL CAMPO DELLA RESPONSABILIT
RESPONSABILIT À À PROFESSIONALE PROFESSIONALE
TAGETE 2
TAGETE 2--20062006
Tagete n. 2-2006 Ed. Impronte
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È È NECESSARIO IL MIGLIORAMENTO NECESSARIO IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALIT
DELLA QUALIT À À
DEL LAVORO MEDICO
DEL LAVORO MEDICO - - LEGALE: LEGALE:
1. progressiva riduzione del volume di lavoro generico ed aumento di quello nel campo della responsabilità professionale 2. Aumento esponenziale dei casi di
Responsabilità professionale
3. affidamento del giudizio medico-legale direttamente allo specialista del settore (modello anglosassone)
4. rischio di rivalsa da parte di colleghi vittime di procedimenti legali(polizza assicurativa per il medico legale)
5. AMAMI
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CARATTERISTICHE DELLA CONSULENZA CARATTERISTICHE DELLA CONSULENZA
TECNICA MEDICO
TECNICA MEDICO- -LEGALE: LEGALE:
a. Il rigore scientifico
b. Il soddisfacimento delle aspettative delle Parti e dell’Ufficio da un punto di vista della sostanza e della
metodologia
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STANDARD QUALITATIVO MINIMO STANDARD QUALITATIVO MINIMO
a. Completezza
b. Rigore metodologico
c. Consequenzialità logica delle argomentazioni
d. Terzietà (CTU)
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ERRORI RICORRENTI:
ERRORI RICORRENTI:
a. risposte non aderenti ai quesiti;
b. cattivo uso di linee guida;
c. ricorso al concetto di complicanza
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RESPONSABILIT RESPONSABILIT À À
NELL NELL ’ ’ ATTIVIT ATTIVIT À À DI CONSULENZA DI CONSULENZA
o
colposa induzione nella promozione di giudizio non fondato
o
colposa dissuasione dal promuovere un contenzioso
o
colposa induzione ad accettare transazioni svantaggiose
o
danno patrimoniale provocato a terzi per perdita di documentazione clinica non ripetibile
o
mancato rispetto di norme riguardanti la legge 196/03 (Privacy)
o
mancata o non corretta acquisizione del consenso informato
Responsabilità come CTP:
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IN ALCUNI PAESI LA TUTELA DELLA QUALIT IN ALCUNI PAESI LA TUTELA DELLA QUALIT À À È È GARANTITA DA UN ALBO DI MEDICI LEGALI GARANTITA DA UN ALBO DI MEDICI LEGALI
In Francia è stato istituito per legge.
Legge n° 404 del 4/3/2002: istituisce la Commission Nazionale des Accidents
Medicaux (CNAM). Elemento portante è la costituzione di una « liste nazionale des experts en accidents médicaux a raison de ses compétences dans le domaine de la
réparation du dommage corporel ou
possède des connaissances en matiére de réparation du dommage corporel vérifiée dans les conditions prévues aux articles R 1142 – 30 – 2 ou R 1142 – 31 – 1 ».
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LA LEGGE DEFINISCE I CRITERI PER LA LEGGE DEFINISCE I CRITERI PER
L L ’ ’ ISCRIZIONE DEL MEDICO ESPERTO ALLA ISCRIZIONE DEL MEDICO ESPERTO ALLA LISTA NAZIONALE:
LISTA NAZIONALE:
o aver esercitato la sua attività per 10 anni consecutivi presso il distretto ove si
rivolge la richiesta
o non aver sospeso l’attività da più di 2 anni o aver eseguito almeno 80 perizie negli
ultimi 5 anni in tema di danno alla persona
o aver seguito corsi di formazione nell’ambito della responsabilità professionale medica
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Riteniamo che sia un nostro obiettivo qualificante sollecitare l’istituzione
anche in Italia di un Albo di Medici Legali Esperti, selezionati in base a criteri di esperienza e di
professionalità.
E’ una soluzione che equivale ad una forma di accreditamento, strumento irrinunciabile di garanzia della
qualità.
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Si tratta di elaborare delle Linee Guida che accompagnino la nostra attività professionale dal momento dell’incontro con la vittima o del contatto con il suo rappresentante legale, alla produzione dell’elaborato peritale, fino alla chiusura del procedimento.
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La prima compilazione di Linee Guida nell’ambito della Responsabilità
Professionale Medica fu pubblicata negli USA nel 1989 a cura dei Pediatri.
American Academy of Pediatrics, Committee on Medical Liability.
Guidelines for expert witness testimony.
Pediatrics. 1989;83:312-3
Fu l’inizio di una serie di pubblicazioni sul
tema, sia da parte delle Associazioni Mediche, sia da parte della Suprema Corte di Giustizia.
Del resto, anche in Italia, la recente riforma del CPC con la revisione dell’ Art.696 ha
determinato un cambiamento del ruolo del CTU in Responsabilità Civile.
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A CHI LA CTU ? A CHI LA CTU ?
o Descrivere lo standard di assistenza relativo a quel caso, basandosi sull’EBM (Evidence Based Medicine) e collocandolo nel tempo in cui si sono svolti i fatti;
o Definire le complicanze previste per quel caso, illustrando il limite tra complicanza ed errore;
o Identificare se vi sono dei punti in cui i comportamenti medici si sono discostati dallo standard;
o Identificare il nesso di causa, stabilendo se tali comportamenti siano stati realmente la causa del danno;
o Valutare il danno
Nel modello anglosassone il giudice incarica un expert witness, che è un medico specialista del settore, di svolgere la relazione in caso di malpractice con i seguenti obiettivi:
Mentre diventa sempre più difficile per il medico legale inquadrare sotto il profilo clinico casi complessi, per lo specialista può essere abbastanza semplice svolgere una relazione peritale e apprendere rapidamente i criteri di valutazione del danno.
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A) A) UN CODICE COMPORTAMENTALE: UN CODICE COMPORTAMENTALE:
1.
valutazione obiettiva del caso
2.
fattibilità della perizia, conseguente alla sussistenza o meno della responsabilità professionale medica
3.
eventuale compartecipazione di uno specialista
4.sottoscrizione di un consenso informato, nel
quale si spiegano i limiti del successo della perizia e i rischi di insuccesso del procedimento legale, possibilmente cercando di quantificare la percentuale di insuccesso
5.
definizione approssimativa dei costi (perizia, trasferte, note aggiuntive, consulenza di medico specialista ecc.)
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CONSENSO ALL
CONSENSO ALL’ ’AFFIDAMENTO DELL AFFIDAMENTO DELL’ ’INCARICO INCARICO
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE SU prestazioni medico-legali IN AMBITO di responsabilità professionale Le perizie in ambito di responsabilità medica risultano notevolmente complesse e necessitano di profonda competenza nel campo medico-giuridico. È richiesta al Consulente un’elevata professionalità legata all’importanza del compito che è chiamato a svolgere ed all’eventuale proseguo nell’iter giudiziario.
Per questo motivo è necessario essere informati sui seguenti punti:
üPrima di accettare l’incarico, il perito deve valutare ed approfondire il caso, esaminando la documentazione medica prodotta, anche in un momento successivo a quello dell’incontro con il Periziando, onde accertare l’effettiva sussistenza di elementi tali da poter supportare una valida rivendicazione nei confronti del personale sanitario coinvolto. Il perito/consulente presta la propria opera per ricercare la verità, sia pur partendo dal punto di vista del committente. Avrà quindi sempre un atteggiamento obiettivo, che rifiuta accanimenti accusatori ad oltranza. Pertanto il sottoscritto si riserva il diritto di recedere dall’incarico qualora esaminata la documentazione medica prodotta non ritenga sostenibili le rivendicazioni del periziando.
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ü
Il principio sancito dai più recenti orientamenti della giurisprudenza sulla responsabilità medica (Sentenza della Cassazione 11/09/2002 n. 30328), stabilisce che per la
definizione del nesso di causalità non è sufficiente un criterio probabilistico, ma è necessario un “alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica”. Dimostrare di aver subito un danno per cause di responsabilità professionalità medica, ed ottenerne il relativo risarcimento, non è semplice, né scontato. Il sottoscritto, in qualità di Consulente, pur
prestando la propria professionalità ed il massimo impegno nell’assistenza del proprio Cliente, non è in grado in nessun caso di garantire certezza di risultato, ed è esente da qualsiasi responsabilità in merito.
ü I tempi richiesti per la stesura dell’elaborato peritale possono essere lunghi. Oltre ad una notevole competenza medico-legale possono rendersi necessarie ricerche
approfondite sugli argomenti relativi al caso trattato, e
consultazioni di ampie bibliografie e casistiche internazionali;
infine può essere necessario l’eventuale affiancamento da parte di un Clinico esperto nella specializzazione medica oggetto del caso.
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ü In caso di iter giudiziario al perito è spesso richiesto un ulteriore approfondimento che può concretizzarsi con la stesura di note aggiuntive a completamento della relazione peritale precedentemente redatte. Le Consulenze Tecniche d’Ufficio inoltre vengono affidate molto spesso dal Tribunale a Consulenti operanti su zone diverse da quelle in cui ha avuto luogo il caso in esame per garantire assenza di influenze e condizionamenti territoriali. Essere presente a tali Consulenze implica un ulteriore, notevole impiego di tempo.
ü Eventuali costi elevati per questo tipo di prestazioni medico- legali trovano quindi un giusto riscontro a fronte delle suddette considerazioni, oltre che del livello di professionalità richiesto.
ü Le relazioni peritali in oggetto sono redatte esclusivamente a fini civilistici. Il sottoscritto non è disponibile a seguire procedimenti penali in materia di responsabilità professionale medica. Qualsiasi utilizzo di tali elaborati in sede penale sarà quindi del tutto arbitraria:
il Consulente non sarà tenuto a sottoscriverli, né a garantire l’assistenza del Cliente per scopi diversi da quelli concordati.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato informato in modo chiaro, comprensibile ed esauriente sulle implicazioni relative alle prestazioni medico-legali in ambito di responsabilità professionale Data ________________ Firma __________________________
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B) B) CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA PERIZIA: CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLA PERIZIA:
1.
accurata anamnesi remota e prossima
2.
descrizione dettagliata della documentazione clinica
3.
adeguato esame obiettivo
4.
valutazione clinica, con eventuale affiancamento di uno specialista
5.
identificazione delle complicanze che quel tipo di patologia e/o trattamento (o l’omesso
trattamento) comporta, con eventuale citazione di dati statistici
6.
identificazione dei limiti della complicanza e identificazione dell’errore
7.
citazioni bibliografiche aggiornate
(consultazione di banche dati facilmente
disponibili su Internet – Pub-Med - Cochrane, Ministero della Salute, Linee Guida, Società Scientifiche)
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LA RIPRODUCIBILIT
LA RIPRODUCIBILIT À À DELLA PERIZIA DELLA PERIZIA La Melchiorre Gioia ha collaborato
nell’ambito della CEREDOC alla elaborazione del Bareme Europeo. Nel corso dei lavori,
dal confronto tra le varie realtà nazionali, è emerso un aspetto importante: la
“riproducibilità” della perizia, che si può sintetizzare in questo modo: due elaborati relativi allo stesso caso, prodotti da due
diversi medici esperti, se costruiti in modo corretto, sostanzialmente non devono e non possono discostarsi molto l’uno dall’altro.
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IL PERCORSO DELL
IL PERCORSO DELL ’ ’ ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE MELCHIORRE GIOIA
MELCHIORRE GIOIA
o Aggiornamento professionale o Analisi dei Quesiti del Giudice o Linee Guida
o Albo dei medici esperti
o Collaborazione con Società Scientifiche cliniche per proporsi come referenti
preferenziali in ambito di controversia medico-paziente
o Arbitrati
o Polizza assicurativa
o Adeguamento dei costi della perizia
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ANALISI DEI QUESITI DEL GIUDICE ANALISI DEI QUESITI DEL GIUDICE
Raccogliere, con la vostra collaborazione, nei prossimi mesi gli elaborati in cui i
Giudici formulano i loro quesiti.
Per esperienza sappiamo tutti che non
sempre i quesiti sono appropriati o chiari e per questo a volte rappresentano il primum movens di una perizia altrettanto confusa.
(Nuovo Ruolo del Ctu. CPC 696bis)
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ARBITRATO ARBITRATO
È necessaria una riflessione su modalità alternative di risolvere le vertenze in ambito di responsabilità professionale medica. La via stragiudiziale di risoluzione delle controversie medico-paziente ha il vantaggio di ridurre i tempi di chiusura dell’accordo, ridurre lo stress delle persone coinvolte, evitare pubblicità negativa per il medico e per la struttura di appartenenza, evitare i costi di un procedimento giudiziario.
Per noi come categoria è un’occasione di lavoro:
è evidente, ancora una volta, che il presupposto è l’Albo dei Medici Esperti. È altrettanto evidente che medici e pazienti ricorreranno a tale strumento solo se avranno la certezza di poter contare su medici legali affidabili perché dotati di alta qualificazione professionale.
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POLIZZA:AVERE UNA TUTELA POLIZZA:AVERE UNA TUTELA
SPECIFICA SPECIFICA
o
Il danno patrimoniale provocato a terzi per perdita di documentazione clinica non ripetibile, per errata consulenza con relativi danni economici al cliente (ipotesi aleatoria), ecc.
o
La tutela legale, in quanto recentemente alcune associazioni (Amami) avanzano l’ipotesi che in caso di accuse ingiuste per malpratice al medico clinico questo possa rivalersi su chi lo ha accusato ingiustamente
o
Il mancato rispetto di norme riguardanti la legge 675/96 (Privacy)
o
La mancata o non corretta acquisizione del consenso informato
o
La conduzione dello studio professionale verso terzi ed eventualmente i dipendenti compreso danni a cose
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POLIZZA: ESCLUDEREI POLIZZA: ESCLUDEREI
o La copertura dell’attività medica classica in quanto il medico legale non fa diagnosi e terapie e quindi non fornisce prestazioni ambulatoriali cliniche per cui non ha senso assicurare i piccoli interventi chirurgici, l’uso di apparecchiature elettromedicali, terapie invasive, ecc. (Può essere una estensione delle tutele fornite)
o L’attività di medico competente ai sensi della legge 626 /94; in genere i nostri medici non svolgono tale tipo di attività anche se potrebbero farla e quindi anche in questo caso potrebbe essere un’estensione facoltativa
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PRONTO SOCCORSO PRONTO SOCCORSO
Fornire e gestire un “Pronto Soccorso Legale e Medico-Legale Nazionale”
atto ad offrire una corretta ed immediata informazione tecnica al sanitario raggiunto da improvvisa richiesta risarcitoria o avviso di garanzia
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UNA PRIMA ANALISI DEL MONDO UNA PRIMA ANALISI DEL MONDO
MEDICO LEGALE OPERANTE IN MEDICO LEGALE OPERANTE IN
RESPONSABILIT
RESPONSABILIT À À PROFESSIONALE PROFESSIONALE
Campione analizzato: n. 26 Medici
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