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VITTORIO FINESCHI DIRETTORE SCUOLA SPECIALIZZAZIONE E UOC MEDICINA LEGALE SAPIENZA UNIVERSITA’ POLICLINICO UMBERTO I

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(1)

VITTORIO FINESCHI

DIRETTORE

SCUOLA SPECIALIZZAZIONE E UOC MEDICINA LEGALE

SAPIENZA UNIVERSITA’ POLICLINICO UMBERTO I

In suprema praeminentia dignitatis

Articolo 15 legge 24/2017

Norma unificatrice

Requisiti

Conciliazione

ATP ex articolo 696bis

Alla ricerca dei punti cardinali

Il CSM

Il Giudice

Conclusioni

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Message Messengers

Art. 5 Art 15

Legge 24/2017 Scienza “spazzatura” e scienza

“corrotta” nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici nel

processo

… vista la circostanza, sottolineata dalla dottrina, che sovente l’impreparazione di consulente tecnici e periti nelle materie di giudizio ha condotto a condanne inique …

Centonze F, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2001

(3)

L’articolo in esame costituisce una norma unificatrice della procedura di nomina degli esperti in ogni ambito giudiziario laddove il giudizio verta su problematiche di responsabilità sanitaria.

• Si tratta di norma speciale (attinente alla specie accertamento tecnico in controversia giudiziaria sanitaria) che, in quanto tale, deroga alle differenti disposizioni codificate in relazione a:

- nomina del perito (art. 221 2°co cpp, artt. 67,68,69 norme di attuazione del cpp);

- nomina del consulente tecnico del PM (artt. 359,360 cpp);

- nomina del consulente tecnico del giudice civile (art. 61 cpc, artt. 13, 15, 16 disposizioni di attuazione cpc);

• Dall’entrata in vigore della L. 24/17 in tali controversie i requisiti di individuazione e di nomina degli esperti sono disciplinati dall’art. 15 .

In sintesi …

un perito (consulente) appropriato

• Collegialità

• Specifica e pratica conoscenza

• Esperienza professionale

• Assenza di conflitto di interesse

• Iscrizione agli albi

(4)

AUTORITA’ GIUDIZIARIA

specifica e pratica conoscenza In sintesi

• i periti ed i consulenti tecnici d’ufficio nelle controversie giudiziarie di responsabilità sanitaria dovranno essere individuati tra coloro che - iscritti in specifici albi con revisione quinquennale - siano in possesso, per quanto attiene al medico-legale, di specializzazione in medicina legale, mentre per quanto attiene al clinico, di specializzazione nella disciplina di interesse e, inoltre, “specifica e pratica conoscenza” dell’oggetto del procedimento.

• I consulenti tecnici nominati ai sensi dell’art. 696 bis cpc oltre ai predetti requisiti dovranno essere in possesso di “adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione” a tal proposito verranno a registrarsi non poche criticità in ordine all’osservanza ed all’applicabilità della norma. Infatti, mentre alcuni tra gli specialisti in medicina legale hanno acquisito ed hanno interesse ad acquisire specifiche competenze in ambito di conciliazione lo stesso non accade per gli altri specialisti, è da ritenere infatti che tale specifico e particolare interesse sia in sostanziale contrasto con la pratica conoscenza dell’oggetto del procedimento.

(5)

• Per quanto attiene al divieto di valutazione monocratica nella controversie di responsabilità sanitaria occorre rilevare come la norma faccia proprio il principio già previsto dal vigente codice di deontologia medica che all’art 62 recita: “il medico legale nei casi di responsabilità medica si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze il medico clinico si avvale di un medico legale”.

… ed il CTP ?

• I criteri individuati si applicano, per esplicita previsione - agli esperti nominati dall’autorità giudiziaria, non interessando in modo diretto ed esplicito i consulenti nominati dalle parti, a tal proposito giova comunque osservare come la norma deontologica individui quale buona pratica operativa la valutazione congiunta del medico legale e del medico clinico.

Non solo, l’art. 5 della legge 24/17 impone agli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie anche di medicina legale l’obbligo di attenersi alle buone pratiche e raccomandazioni. Pertanto siamo dell’avviso che il combinato disposto degli artt. 63 CdM e 5 L. 24/17 impongono anche al consulente tecnico nominato dalle parti un sostanziale divieto di valutazione monocratica. Non è difficile a tal proposito prevedere assai probabili richieste risarcitorie all’indirizzo del consulente che abbia mal tutelato gli interessi della parte a causa di vizi formali o sostanziali della propria valutazione.

LEGGE Gelli N. 24/2017

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

Art. 8. Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. E’ fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.

(6)

3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.

4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell’articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all‘Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

LEGGE Gelli N. 24/2017

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

Art. 8. Tentativo obbligatorio di conciliazione

L’art. 696 c.p.c.

accertamento tecnico preventivo

L’art. 696 c.p.c.

accertamento tecnico preventivo L’art. 696 bis c.p.c. consulenza tecnica preventiva ai fini

della composizione della lite

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Considerazioni: Le ragioni del successo

(8)

Condizioni che consentono di massimizzare i risultati:

Utilità ulteriori della consulenza preventiva:

La legge:

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Art. 15 L. 24/2017: le indicazioni del CSM

Settima Commissione, 25 ottobre 2017

• “… la necessità di promuovere prassi e modifiche dell’ordito normativo, anche secondario, sul tema dell’affidamento degli incarichi da parte del giudice …”

Art. 15 L. 24/2017: le indicazioni del CSM

Settima Commissione, 25 ottobre 2017

“Si rende oggi opportuno un nuovo intervento in ordine ai conferimenti degli incarichi da parte dell’Autorità giudiziaria sia nel settore penale, sia in quello civile, a tutti gli ausiliari da designare nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto specificatamente la “responsabilità sanitaria”. ...”.

Art. 15 L. 24/2017: le indicazioni del CSM

Settima Commissione, 25 ottobre 2017

“Le nuove disposizioni, quindi, prevedono che in tutti i procedimenti, sia penali che civili, aventi ad oggetto responsabilità sanitaria, in caso di conferimento di incarico peritale o consulenziale, vi sia un necessario affiancamento di almeno due professionalità. Dovrà infatti procedersi alla nomina un collegio, composto da un medico legale e da almeno uno specialista nella materia di cui si discute nel procedimento in oggetto.

Inoltre, viene chiarito che tali specialisti debbono essere scelti tra gli iscritti negli albi di cui alle disposizioni di attuazione del c.p.c. e del c.p.p. citate.”

Art. 15 L. 24/2017: le indicazioni del CSM

Settima Commissione, 25 ottobre 2017

• “Va sul punto sottolineato come l’affiancamento nelle

perizie del medico legale allo specialista sostanzia la

garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e

sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di

espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico

razionale dell’accertamento peritale.”

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Art. 15 L. 24/2017: le indicazioni del CSM

Settima Commissione, 25 ottobre 2017

• “L’intervento consiliare al fine di garantire l’effettiva e uniforme applicazione della L. n. 24/2017. Il Consiglio, nella consapevolezza del ruolo centrale assunto nel giudizio di responsabilità sanitaria dell’accertamento affidato agli esperti, al fine di consentire al giudice di effettuare nel modo ottimale quel controllo logico razionale che gli è demandato e che si traduce nel noto brocardo iudex peritus peritorum, ha sentito la necessità di farsi promotore, in attuazione delle novità introdotte dalla L. n. 24/2017, di un intervento relativo ai profili organizzativi che presiedono la formazione, revisione, iscrizione e tenuta degli albi istituiti presso il Tribunale e quindi, in definitiva, la scelta degli ausiliari da parte dell’autorità giudiziaria.”

JAMA, 2007

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Punto interrogativo

• Specifica e pratica conoscenza

• Esperienza professionale

• Adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione/specifici percorsi formativi ??

Certificazione e accreditamento ?

• I professionisti

Accreditamento e certificazione dei professionisti in materia di responsabilità

professionale

Definizione di competenza professionale

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I REQUISITI PER L ’ ISCRIZIONE ALL ’ ALBO

• La legge richiede solamente questi requisiti:

Il possesso di una speciale competenza tecnica in una determinata materia

Una condotta morale specchiata

L’iscrizione in un ordine professionale

Corsi formativi anche per la conciliazione

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QUALIFICAZIONE

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In conclusione ….

Un perito CONOSCENZA (cultura specifica)

• CAPACITA’

METODOLOGICA (osservazione, inferenza, ipotesi, costruzione di fatti confermativi)

Un metodo Un approdo

• 1) scientificamente fondato

• 2) comprovabile e confermabile

• 3) oggettivabile

• 4) che veda il consenso generale della comunità scientifica

• 5) coerente e compatibile con il caso in esame

• Un enunciato finale che non pretenda di avere carattere di certezza, ma abbia la possibilità di essere “giustificato”, nel senso che, offrendosi al controllo razionale, possa ricevere consenso.

…e che il Giudice faccia la sua parte…

• Nomina del perito

• Formazione continua

• Sensibilità nel giudizio

• Umiltà nella dialettica

I criteri Daubert hanno richiesto vari sforzi per formare scientificamente i giudici. Nel maggio 1999, ad esempio, circa due dozzine di giudici della Corte superiore del Massachusetts hanno frequentato un seminario di 2 giorni sul DNA presso l'Istituto Whitehead for Biomedical Research. Una relazione nel New York Times ha citato il direttore dell'Istituto rassicurando i lettori che, mentre nel caso di O. J. Simpson, gli avvocati avevano

“scardinato”tutti gli elementi di prova del DNA, dopo un programma come questo i giudici avrebbero "capito qual è il bianco e quale il nero...“.

Per essere sinceri, questa relazione mi lascia un po' preoccupato per il pericolo di dare ai giudici la falsa impressione che essi sono qualificati per comprendere sottili determinazioni scientifiche, quando è poco realistico aspettarsi che poche ore in un seminario di scienza possa rendere i giudici competenti ad esprimere giudizi scientifici sottili

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