ROMA, 23 MAGGIO 2015
Il nuovo istituto della negoziazione assistita, ispirato all’analogo modello francese, ha trovato ingresso nell’ordinamento giuridico italiano con il recente “decreto giustizia” (d.l.
italiano con il recente “decreto giustizia” (d.l.
n. 132/2014, convertito nella l. n. 162/2014),
finalizzato a dettare “misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione e altri interventi per
la definizione dell’arretrato in materia di
processo civile”.
Il modello francese tuttavia non prevede la
negoziazione quale condizione di procedibilità
dell’azione che è e resta un modello
dell’azione che è e resta un modello
facoltativo né il modello francese è diretto
così marcatamente al deflazionamento del
carico giudiziario.
Peraltro il legislatore comunitario con l’art. 22
della direttiva 2009/103/CE del Parlamento
Europeo («procedura di indennizzo») e del
Consiglio del 16 settembre 2009 (cd «direttiva
Consiglio del 16 settembre 2009 (cd «direttiva
consolidamento» ha previsto un’unica
procedura liquidativa precontenziosa che
risulta così concepita:
In capo all’assicuratore per la r.c.a. vi è l’obbligo di formulare offerta motivata oppure in caso di diniego di offerta di fornire una risposta motivata da assolversi entro 3 mesi dalla richiesta;
Nessun obbligo invece viene sancito per il danneggiato.
Nessun obbligo invece viene sancito per il danneggiato.
La direttiva non prevede la possibilità per il legislatore nazionale di precisare le modalità ed i contenuti della richiesta risarcitoria, quantomeno in senso sfavorevole per i danneggiati;
Né tantomeno pone lo spatium deliberandi di tre mesi quale condizione per la proponibilità/procedibilità dell’azione risarcitoria;
Soprattutto non vi sono nella direttiva comunitaria aperture di alcun genere per altri condizionamenti dell’accesso alla giurisdizione
Il modello italiano contiene alcune novità rilevanti come la possibilità di convertire il rito ordinario in rito sommario di cognizione e di devolvere la causa in corso all’arbitrato.
di devolvere la causa in corso all’arbitrato.
Introduce la negoziazione assistita come
metodo alternativo nella risoluzione delle
controversie rendendola obbligatoria nel
particolare settore della r.c.a.
la nuova procedura di negoziazione assistita
mira, nelle intenzioni della riforma, a portare
fuori i contenziosi dalle aule dei tribunali,
fuori i contenziosi dalle aule dei tribunali,
bloccando a monte l’afflusso dei processi
costituendo un’alternativa (obbligatoria)
stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei
conflitti.
La negoziazione assistita consiste nell’accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti in lite convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all’albo ovvero facenti parte dell’avvocatura per le pubbliche amministrazioni.
La convenzione deve contenere, a norma dell’art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, che non può essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti), sia l’oggetto della controversia, che non può, come dispone expressis verbis la norma, riguardare né i diritti indisponibili né materie di lavoro.
La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo sotto la propria responsabilità professionale.
L’iter procedimentale delineato dal legislatore d’urgenza comincia con l’informativa da parte dell’avvocato al proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
La parte che sceglie di affidarsi alla nuova procedura invia alla controparte, tramite il proprio legale, invito a stipulare la convenzione di negoziazione
controparte, tramite il proprio legale, invito a stipulare la convenzione di negoziazione che interrompe prescrizione e decadenza per una sola volta.
Tale invito deve essere debitamente sottoscritto e indicare l’oggetto della controversia e l’avvertimento che in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto ciò costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.
La negoziazione obbligatoria potrebbe essere vista come l’ennesima offesa al comma 1 dell’art. 24 della Costituzione e alla pronuncia 272/2012 con cui è stata dichiarata incostituzionale la mediazione obbligatoria, tralasciati in questa sede i dubbi circa la legittimità costituzionale (art. 77 Cost.) dell’essere intervenuti con la costituzionale (art. 77 Cost.) dell’essere intervenuti con la decretazione d’urgenza, sottraendo la negoziazione assistita al dibattito parlamentare, in un ambito in cui non ricorrono quei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dalla Carta costituzionale.
A dispetto di quanto previsto in Costituzione, (Tribunali a
porte aperte per i cittadini) si inserisce un nuova
condizione di procedibilità.
Sagra delle procedure e delle normative che rendono difficile conseguire il risarcimento del danno integrale e generano incertezza:
danno integrale e generano incertezza:
raccomandata di messa in mora, indennizzo
diretto che ha generato tutto il contenzioso in
materia di intervento in causa con o senza
mandato da parte della compagnia di
assicurazione del danneggiato, mediazione
obbligatoria, negoziazione obbligatoria.
Al riguardo il Consiglio Superiore della Magistratura, in seno al suo parere sul decreto legge, ha rilevato quanto segue: «le ripetute novelle della legge processuale attuate a mezzo della decretazione d’urgenza, hanno provato dubbi applicativi e d’urgenza, hanno provato dubbi applicativi e perplessità ermeneutiche, esse stesse fonte di ulteriore contenzioso e causa di aggiuntivi ritardi nella definizione dei procedimenti già pendenti, in definitiva aggravando la pesante situazione in cui versa la nostra giustizia civile. Il decreto legge sul quale si esprime il parere non rimane esente da tali considerazioni»
C.S.M. delibera del 9-10-2014
È inutile costringere gli attori ad esperire procedure di A.D.R. senza concrete disponibilità transattive dei convenuti.
Ne’ i danneggiati, né i loro avvocati vogliono
affrontare anni di causa e se possibile questi
cercano di transigere le liti e di evitare che il
risarcimento venga riconosciuto all’esito del
procedimento giudiziario, con quello che ne
consegue in termini di tempi e costi.
Il vero problema è trovare strumenti per disincentivare i convenuti non solo a sedersi al tavolo della trattativa ma anche a formulare proposte transattive serie e non al ribasso.
Nell’ imporre la negoziazione assistita non si è poi tenuto conto del fatto che le controversi in materia di r.c.a. sono già sottoposte ex art. 145 c.d.a. ad una condizione di proponibilità della domanda.
Se questa fallisce (analogamente a quanto verificatosi
per la mediazione obbligatoria) ha poco senso credere
in chance di successo della negoziazione.
Per tali procedure le assicurazioni sono
organizzate con appostiti uffici di liquidazione
e quindi non sarà certo l’obbligatorietà della
negoziazione assistita a far mutare questi
negoziazione assistita a far mutare questi
consolidati meccanismi di gestione dei sinistri
e soprattutto a condurre le compagnie di
assicurazione ad un aggravio di costi con il
rischio di vedere alterate le proprie strategie di
risparmio.
La compagnia di assicurazione non ha alcun interesse a traslare i costi delle trattative stragiudiziali dai liquidatori agli avvocati (notoriamente incaricati solo in seguito alla ricezione dell’atto di citazione)
in seguito alla ricezione dell’atto di citazione)
Prova è che la compagnia non risponde all’invito a
stipulare la convenzione nel termine di 30 giorni
ovvero, quanto l’invito non viene inviato, l’eccezione
di mancato esperimento della negoziazione
obbligatoria non viene sollevata dalla compagnia di
assicurazione in prima udienza.
La negoziazione assistita, che ha l’unico pregio in ambito r.c.a. di aver riconosciuto l’importanza del ruolo dell’avvocatura, è una procedura sostanzialmente inutile, in grado di generare solo ulteriori complicazioni, incertezze oltre che obbligare i complicazioni, incertezze oltre che obbligare i danneggiati ad un ulteriore step stragiudiziale.
Secondo la stima del Ministero il nuovo modello di procedura “consentirà di ridurre il flusso delle cause in entrata dei tribunali e dei giudici di pace di circa 60.000 cause per anno” (così la relazione tecnica
leggibile sul sito del Ministero,
www.ministerodellagiustizia.it).
Visione oltremodo ottimista se si consideri che
in Francia, che da più tempo ha introdotto la
negoziazione assistita dagli avvocati e che
prevede l’obbligo di omologa della
prevede l’obbligo di omologa della
convenzione da parte del giudice, negli ultimi
2 anni è stata richiesta l’omologa di 7
convenzioni.
In materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli natanti quali sono i rapporti tra la condizione di procedibilità di cui alla legge 162/14 e la condizione di proponibilità della domanda di cui all’art.
145, commi 1 e 2, Cod. Ass.?
Anche l’attività precontenziosa prevista dal Codice delle assicurazioni mira ad evitare la causa ed incide sull’azione (rendendo la domanda improponibile anche se non improcedibile come invece accade con la disciplina sulla negoziazione assistita).
I due istituti quindi concorrono.
Grazie all’intervento dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura e grazie alle sollecitazioni arrivate del CNF il termine sappiamo che il termine di 30 giorni (condizione di termine di 30 giorni (condizione di procedibilità della domanda) previsto per la negoziazione assistita si fonde con quello di 60-90 giorni (condizione di proponibilità della
domanda) previsto dal codice
dell’assicurazioni private
Sfumato il tentativo di aggiungere un ulteriore termine di 30 giorni ai 60 o 90 giorni già previsti dal codice delle assicurazioni private.
L’invito può quindi essere inserito o nella stessa raccomandata ex art. 145 codice delle assicurazioni private, o in una raccomandata a art. 145 codice delle assicurazioni private, o in una raccomandata a parte ovvero ancora direttamente nell’atto di citazione.
Infatti l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita contiene requisiti di forma e di contenuto minori di quelli contemplati nel Cod. Ass. Private è quindi può ben essere inserito sia nella raccomandata indirizzata alla compagnia di assicurazione ovvero nell’atto di citazione.
Rientra nella negoziazione assistita obbligatoria il caso della domanda risarcitoria per danni derivanti a motociclisti o automobilisti da buche presenti sul manto stradale?
Al riguardo va ricordato quell’orientamento giurisprudenziale che si Al riguardo va ricordato quell’orientamento giurisprudenziale che si è formato in merito alla competenza del giudice di pace per le cause, sostanzialmente identiche a quelle cui fa riferimento la legge n. 162/14 in tema di “risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti”.
Si è affermato che la controversia relativa ai c.d. danni da buca non è una “causa di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli” visto che la c.d. .“insidia stradale” si ricollega alla circolazione solo tramite un nesso di occasionalità e non di causalità efficiente.
Ed invero, perché si possa ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 7, comma 2, c.p.c. (sulla competenza del giudice di pace per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti con valore non superiore ad € 20.000) occorre uno specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il specifico nesso causale tra il fatto della circolazione stradale ed il danno, nel senso che il primo elemento deve essere causa efficiente del secondo e non costituirne, invece, semplice occasione (come accade invece nel caso delle buche, dove il danno è conseguenza dell’omessa manutenzione delle strade e solo occasionalmente connesso alla circolazione stradale .– v. Cass. civ.n. 14564/2002).
Analogamente, il caso dei danni “da buca” non può essere fatto rientrare nella materia, rientrante tra le fattispecie di negoziazione assistita obbligatoria, «di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti».
La corrispondenza oggettiva tra la domanda giudiziale e l’oggetto del tentativo di conciliazione
In caso di controversia rientrante tra le ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria (come quella sui sinistri stradali) il giudice deve accertare che le domande formulate dalla parte attrice o ricorrente siano le stesse intorno alle quali il tentativo di conciliazione si svolto diversamente non risulta alle quali il tentativo di conciliazione si svolto diversamente non risulta ritualmente esperito e si deve assegnare un termine per il rinnovo del tentativo obbligatorio di conciliazione
Non sussiste però la contraddizione tra la domanda anticipata nell’invito o nella convenzione di negoziazione e la domanda come formulata in sede giudiziaria qualora in entrambe le occasioni la parte istante abbia sollecitato la condanna delle controparti al pagamento di tutte le somme dovute, sebbene quantificate in modo diverso nel procedimento di conciliazione e nella domanda giudiziale.
La corrispondenza soggettiva tra le parti processuali e quelle intervenute in negoziazione: cosa accade se non viene garantito il litisconsorzio necessario nella fase della negoziazione assistita? Sussiste la condizione di procedibilità?
Nei giudizi a litisconsorzio necessario non può prescindersi dalla Nei giudizi a litisconsorzio necessario non può prescindersi dalla presenza delle parti necessarie e pertanto non può darsi avvio al giudizio ritenendo che vi sia la condizione di procedibilità per alcune e non per altre.
La condizione di procedibilità deve infatti ricorrere per tutte le parti necessarie. Nelle cause sui sinistri stradali litisconsorte necessario è il proprietario del mezzo danneggiante e non il conducente
Se la negoziazione è stata svolta senza la comunicazione dell’invito al proprietario del mezzo danneggiante vi è il rischio che il giudice mezzo danneggiante vi è il rischio che il giudice dichiari assente la condizione di procedibilità.
Conseguentemente, il giudice dovrebbe assegnare
il termine di 15 giorni per la comunicazione
dell’invito alla negoziazione nei confronti di tutti
(comprese le parti che già vi hanno partecipato).
Rientra nella negoziazione assistita obbligatoria (in ambito r.c.a.) il caso della domanda risarcitoria per danni derivanti dal contratto di trasporto su mezzi pubblici o privati?
Per “cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti” devono invero intendersi, oltre a quelle in cui si fa veicoli e natanti” devono invero intendersi, oltre a quelle in cui si fa valere una responsabilità aquiliana, anche quelle in cui l’attore fa valere la responsabilità contrattuale del vettore, magari insieme a quella extracontrattuale.
Pure quando la parte attrice chiede il risarcimento del danno contrattuale e fa valere un illecito contrattuale va ritenuta ricorrente una causa “di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti”.
Vista l’ampiezza di tale ultima formula normativa, deve infatti reputarsi che nella formula in questione rientri, oltre al fatto illecito prodottosi nella circolazione di veicoli o natanti, anche l’inadempimento del contratto di trasporto determinativo di un danno, posto che anche in questo caso si tratta di un “danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti”.
prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti”.
Ora, considerato che la legge n. 162/14 fa rientrare nella negoziazione assistita obbligatoria le cause in tema di “risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e rilevato che tale formula è sovrapponibile quando non identica a quella di cui all’art.
7, comma 2, c.p.c., allora anche la controversia contrattuale da trasporto dovrebbe rientra nelle ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria.