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116 del falsa attestazione presenza in servizio

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Comune di Perugia

S.O. RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Prot. n. 128119/2016 CIRCOLARE N. 4 DEL 13 LUGLIO 2016

A tutti i dirigenti A tutti i dipendenti e p.c. Al Segretario Generale

Al Sindaco Al Vice Sindaco

LORO SEDI

OGGETTO: D.Lgs. 116 del 20.6.2016: falsa attestazione presenza in servizio.

Si fa seguito alla nota prot. n. 31871 del 18.2.2016 per segnalare che in data odierna - 13.7.2016 - è entrato in vigore il decreto legislativo n. 116 del 20.6.2016 il quale, in attuazione della legge delega n. 124/2015 (cd. legge Madia) ha apportato alcune modifiche all’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 in materia di licenziamento disciplinare.

In particolare la nuova norma specifica che “costituisce falsa attestazione della presenza in servizio (fattispecie punibile con la sanzione disciplinare del licenziamento già per effetto del D.Lgs. 150/2009), qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.” (co. 1 bis art. 55 quater).

Vengono inoltre introdotte alcune disposizioni procedurali per il caso in cui la falsa attestazione della presenza in servizio sia accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, quali:

- l’immediata sospensione cautelare del dipendente, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato, che deve essere disposta, entro quarantotto ore con provvedimento motivato, dal dirigente della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’Ufficio procedimenti disciplinari;

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S.O. RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

- la contestazione per iscritto dell’addebito contestuale al provvedimento di sospensione cautelare con convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio procedimenti disciplinari. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito;

- la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti, per eventuale danno all’immagine dell’ente, da inviare entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare.

Si precisa che ai sensi del novellato art. 55 quater per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'Ufficio procedimenti disciplinari, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.

L’ufficio scrivente provvederà a pubblicare il nuovo testo dell’art. 55 quater sul sito internet dell'Ente nell’area Amministrazione Trasparente, sez. Personale - Codici disciplinari e sez. Atti generali - Codice disciplinare; i dirigenti avranno cura di portare la presente circolare a conoscenza dei dipendenti privi di postazione informatica e di aggiornare i documenti relativi al codice disciplinare pubblicati nelle rispettive sedi lavorative.

Per quanto riguarda il regime transitorio, per espressa previsione dell’art. 3 del D.Lgs.116/2016, le nuove disposizioni si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Si allega per completezza il testo dell’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 coordinato con le disposizioni del D.Lgs. 116/2016.

S.O. Risorse umane e organizzazione LA DIRIGENTE

(Dr.ssa Paola Panichi)

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